Università degli Studi di Milano - Bicocca Cdl in Scienze del Turismo e Comunità Locale Diritto del Turismo a.a. 2013-2014 Analisi della Sentenza Alexandra.

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Università degli Studi di Milano - Bicocca Cdl in Scienze del Turismo e Comunità Locale Diritto del Turismo a.a Analisi della Sentenza Alexandra Giazzi Dialma lo Campo Emiliana Murru

Corte d’appello di Genova 28 Dicembre 2011, n – x e y – C.C. Corte d’appello di Genova 28 Dicembre 2011, n – x e y – C.C. 1) 1) Secondo la Corte d’Appello di Genova la circostanza che il secondo comma dell’art. 98 d.lgs. 6.9./2005 n. 206, a differenza del primo che attribuisce il “dovere” di contestare la mancanza nell’esecuzione del contratto, attribuisce allo stesso consumatore il “potere” di sporgere reclamo entro lo specificato termine dalla fine del viaggio organizzato, non giustifica affatto l’interpretazione secondo cui il reclamo in questione costituirebbe solo una facoltà e non un obbligo a pena di decadenza. (Cod. Tur., artt. 34, comma 1, 43 e 49; cod. cons., art. 98) 2) 2) Data l’elevato numero di casi di perdita e o ritardo nella riconsegna di bagagli, nei viaggi aerei, in ossequio al principio di buona fede contrattuale, il viaggiatori abituali dovrebbero cooperare attivamente per limitare i disagi. Anche l’esperienza del turista deve essere assunta a parametro per giudicare l’idoneità della sua cooperazione a limitare gli effetti dell’inadempimento. (Cod. tur., artt.34, comma 1, 43 e 47; cod civ., art.1375)

Due coniugi turisti (consumatori) Organizzatore del pacchetto turistico ( Costa Crociere S.p.A. ) e il vettore aereo ( Alitalia S.p.A. )

I coniugi in esame, abituati a viaggiare all’estero, acquistano dalla società C.C. S.p.A. un pacchetto turistico tutto compreso composto da: trasferimento in aereo dall’aeroporto di Milano Malpensa a quello di Amsterdam, soggiorno alberghiero di 3 notti ad Amsterdam, successiva crociera nei mari del Nord dal 6 al 18 agosto 2003 denominata “Capitali Nordiche”. Causa del disagio: la compagnia aerea di bandiera opera un ritardo nella riconsegna del bagaglio di uno dei due viaggiatori.

 La compagnia C.C. S.p.A. offre loro una somma di 200,00€ ciascuno per acquistare indumenti sufficienti ad affrontare il soggiorno nella capitale olandese e i primi giorni di crociera, in attesa del reperimento della valigia. Reclamo : I due passeggeri decidono di attingere limitatamente alle risorse del fondo (65,90€ spesi dalla moglie e 188,25€ dal marito) acquistando capi che a loro dire, per la fattura e le caratteristiche non sono adatti alla lussuosa vita da crociera. Non solo, gli indumenti scelti e quelli rimasti non possono neppure fronteggiare il freddo clima dell’estate scandinava, così da impedire ai due sventurati crocieristi il pieno godimento delle escursioni svolte al di fuori dell’imbarcazione.

I coniugi chiamano in causa per il danno da vacanza rovinata C.C. S.p.A. C.C. S.p.A. si difende citando in causa il vettore aereo (A. S.p.A.) accusandolo di avere una responsabilità in manleva dello smarrimento del bagaglio. I l giudice conclude così la sentenza: condanna Costa Crociere a risarcire per i disservizi del pacchetto (3000€ a coniuge); il pagamento di metà della spesa processuale viene imputato a C.C. S.p.A.; il pagamento totale delle spese processuali della terza chiamata in causa Alitalia S.p.A. viene imputato a C.C. I l Tribunale, in questa fattispecie, applica il Codice del Consumo in quanto nel 2007 non era ancora in vigore il Codice del Turismo; inoltre si è rifatto all’art. 19 del d.lgs. n.111/1995 e l’art. 98 del d.lgs. n.206/2005. quindi

C osta Crociere ricorre in appello dinanzi alla Corte con i seguenti motivi: la domanda attorea è infondata  la responsabilità del disagio dipende dal vettore aereo Alitalia poiché la società Costa Crociere ha fatto tutto il possibile per attenuare gli effetti negativi derivanti dalla perdita del bagaglio. il primo giudice ha quantificato il danno risarcibile in misura eccessiva ed in assenza di prova. la società C.C. chiede il rigetto della domanda risarcitoria in quanto è decaduto il termine.

A giudizio della Corte i motivi di colpa sono: ritardo nella denuncia del reclamo (i due crocieristi sono rientrati in Italia 18 agosto 2003 mentre la proposizione del reclamo è stata notificata il 10 settembre 2003). infondatezza della domanda risarcitoria attorea in quanto le motivazioni date dai coniugi non sono propriamente sostenibili e vere cause di disagio, infatti: - le crociere di una o due settimane ormai costituiscono un vero e proprio fenomeno di “turismo di massa” quindi riesce difficile immaginare la rigorosa eleganza dei turisti a cena descritta. - i due coniugi sono descritti come due “professionisti e viaggiatori abituali” perciò è arduo credere che la temporanea perdita della valigia ha potuto avere gravi effetti dannosi citati.

- I suddetti si ritrovano in una grande città commerciale europea che consente di comprare sufficienti indumenti sostitutivi negli stessi negozi presenti anche in Italia grazie alla “globalizzazione”. - Costa Crociere non ha nessuna colpa per lo smarrimento della valigia in quanto non si è affidata ad una compagnia sconosciuta di voli charter, ma bensì ad una compagnia aerea italiana di bandiera.

R isultano quindi assai dubbie l’esistenza dei danni lamentati dagli originari attori ed in gran parte riconosciuti dal primo giudice si condanna i due coniugi alla restituzione di ,30€ in favore della Costa Crociere S.p.A. viene meno la ragione di esaminare la domanda della convenuta di condanna della terza chiamata Alitalia. quindi

Il contratto di crociera è stato formalmente inserito nei “contratti di viaggio organizzato” dal Codice del Turismo (d.lgs. n. 79/2011, art. 34 comma 1). Riferendosi però la sentenza a fatti accaduti nell’anno 2003, la normativa applicata è stata quella contenuta nel d.lgs. 17 marzo 1995 n. 111 (attuazione della direttiva n. 90/314 CEE), poi inglobato nel Codice del Consumo. In particolare l’art. 19 comma 2 d.lgs n.111 prevedeva che: “ il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di rientro presso la località di partenza”. E, successivamente, l’art. 98 d.lgs. n. 206/2005 del Codice del Consumo riprendeva lo stesso concetto, secondo cui le singole mancanze nell’esecuzione del contratto devono essere immediatamente contestate o dopo il rientro, nelle forme e nei termini stabiliti. Il suddetto articolo impone infatti al turista un’ attività di denuncia articolata in due fasi: una prima in corso di esecuzione contrattuale e un reclamo entro e non oltre dieci giorni lavorativi dal rientro presso la località di partenza.