1 Roberto Genco Direttore Ufficio legale Coopfond S.p.a. Le nuove regole di governance per le imprese cooperative (d. lgs. 6/2003)

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1 Roberto Genco Direttore Ufficio legale Coopfond S.p.a. Le nuove regole di governance per le imprese cooperative (d. lgs. 6/2003)

2 Sommario: 1. I modelli cooperativi tra “società aperte” e “società private” 2. Il rafforzamento della mutualità: i principali istituti innovati dalla riforma 3. I modelli organizzativi: le funzioni e la loro distribuzione 4. I gruppi cooperativi 5. La finanza cooperativa possibile

3 1. I modelli cooperativi tra “società aperte” e “società private” 1.1. L’autonomia statutaria: effetti sul funzionamento delle imprese societarie

4 qualche esempio di autonomia statutaria a) la mutualità …. definizione scopo mutualistico regole per lo svolgimento dell’attività mutualistica (obbligatorio) eventuale attività con terzi requisiti di ammissione soci  criteri non discriminatori individuazione e disciplina categorie differenziate di soci caratura del voto (soci cooperatori) per le coop consortili ristorno (obbligatorio)

5 qualche esempio di autonomia statutaria b) la governance … quorum assemblee voto per corrispondenza assemblee separate (in alcuni casi obbligatorie) e modalità di svolgimento limiti cumulo e rieleggibilità amministratori (obbligatorio) scelta del sistema di amministrazione

6 qualche esempio di autonomia statutaria c) gli strumenti finanziari emissione strumenti finanziari (regime s.p.a. - s.r.l.) diritti patrimoniali ed amministrativi attribuiti diritto di recesso % max distribuzione dividendo ai soci cooperatori qualificazione riserve indivisibili assegnazione di riserve divisibili ai soci

La distinzione tra spa e srl: a) i criteri di classificazione per le coop srl <20 soci oppure <€ 1 mln attivo patrimoniale (scelta statutaria) spa tutte le altre

La distinzione tra spa e srl: a) finanziamento spa: possibile accesso al mercato dei capitali srl: conferimenti = tutti gli elementi dell’attivo (anche polizza assicurativa/fideiussione; anche prestazione d’opera o di servizi, con polizza assicurativa/fideiussione) titoli non azionari (circolazione) divieto di sollecitazione all’investimento divieto di operazioni su quote proprie

La distinzione tra spa e srl: b) struttura organizzativa s.p.a. alternativa tra: 1) sistema attuale o latino cda + collegio sindacale 2) sistema dualistico o tedesco consiglio di sorveglianza + consiglio di gestione 3) sistema monistico o anglosassone Cda con comitato di controllo interno

La distinzione tra spa e srl: c) struttura organizzativa s.r.l. assemblea anche non collegiale amministrazione a uno o più soci (congiuntiva, disgiuntiva, collegiale) cda anche con consultazione scritta

11 2. il rafforzamento della mutualità: i nuovi istituti 2.1. regime delle coop a mutualità prevalente 2.2. il riconoscimento della centralità dello scambio mutualistico: conseguenze e profili critici 2.3. regime patrimoniale e regime degli utili 2.5. categorie differenziate di soci (cooperatori, finanziatori) 2.6. deroghe al voto per testa 2.7. controlli dei soci

regime delle coop a mutualità prevalente riconoscimento del carattere unitario della società cooperativa (comune scopo mutualistico) 50% di rapporti con soci contabilità da bilancio requisiti mutualistici: come da art. 26 legge Basevi, integrato da obbligo di devoluzione dell’intero patrimonio sociale principio di parità di trattamento dei soci

la centralità dello scambio mutualistico obbligo di focalizzare il servizio mutualistico regolamento per le attività mutualistiche (assemblea straordinaria) obbligo di “rendicontare” il servizio mutualistico (relazione sulla gestione) necessità di rendere compatibile il servizio mutualistico con il rendimento lucrativo (dei soci cooperatori e finanziatori)

regime patrimoniale e regime degli utili vengono confermati come elementi distintivi, per tutte le coop: a) la limitazione alla distribuzione degli utili b) la presenza di una (almeno parziale) componente di patrimonio indivisibile c) il concorso al finanziamento della mutualità esterna (anche come “sanzione”: norma di chiusura a salvaguardia del modello cooperativo)

il ristorno effetti sulla evoluzione della composizione del capitale sociale possibilità (e neutralità fiscale) della scelta tra ristorno-costo e ristorno-utile possibili forme di attribuzione: capitale ordinario strumenti finanziari (  recesso e termini di rimborso)

categorie differenziate di soci (fonte statutaria) a) soci cooperatori diversificazione diritti amministrativi (voto in assemblea per coop consortili) diversificazione diritti amministrativi (rappresentanza negli organi sociali) diversificazione diritti patrimoniali (capitale sociale): NO assemblee separate

categorie differenziate di soci (fonte statutaria) b) soci finanziatori diversificazione diritti amministrativi (rappresentanza negli organi sociali) diversificazione diritti patrimoniali(capitale sociale): come s.p.a. assemblee speciali dei finanz.ri senza diritto di voto (approvazione delibere pregiudizievoli)

deroghe al voto per testa (ambito di applicazione ed effetti) a) coop consortili: attribuzione voto pesante (max 10% max 1/3) in proporzione a scambio mutualistico b) soci finanziatori: attribuzione voto pro- quota (max 1/3)

controlli dei soci = esame libro cda/ce su richiesta 1/10 soci (1/20 coop con >3.000 soci)

20 I modelli organizzativi: funzioni e organi nelle coop-s.r.l. assembleaanche per consultazione scritta gestione dell’impresa - uno o più soci (s.d.d.a.c.) - congiuntamente o disgiuntamente - c.d.a. (e organi delegati): anche consultazione scritta = controllo dei soci non amministratori * consultazione libri sociali e documenti * diritto di ottenere notizie dagli amministratori * azione di responsabilità: spetta al singolo socio revisione o collegio sindacale (obbligatorio se capitale >spa o > altri parametri: attivo, ricavi, addetti) vigilanza e controllo contabile

21 I modelli organizzativi: funzioni e organi nelle coop-s.p.a. Modelli FunzioniTradizionaleDualistaMonista Gestione / amministrazione C.d.a. (e organi delegati) Consiglio di gestione C.d.a. Controllo sulla gestione Collegio sindacaleCons. sorveglianzaComitato di controllo (interno al c.d.a.) Controllo contabile (audit) Collegio sindacale / Revisore esterno Revisore esterno

22 Il consiglio di sorveglianza È eletto dall’assemblea (in alternativa al coll. sindacale) almeno 1 membro rev. contabile Compiti: nomina e revoca il consiglio di gestione e promuove l’azione di responsabilità approva i bilanci svolge le funzioni del collegio sindacale (2403, comma 1: non controllo contabile) riferisce all’assemblea

23 Il comitato di controllo interno è eletto dal c.d.a. al suo interno tutti i membri comitato con requisiti di onorabilità/professionalità/indipendenza (legge ed eventualmente statuto); almeno metà del c.d.a. deve avere requisiti di indipendenza almeno 1 membro revisore contabile è alternativo al collegio sindacale e ne svolge le funzioni (2403, comma 1: non controllo contabile)

24 Altre forme di controllo A) dei soci: esame da rappresentante libro cda/ce su richiesta 1/10 soci (1/20 coop con >3.000 soci) B) azione sociale (e individuale) di responsabilità S.p.a.: 20% capitale S.r.l.: ciascun socio C) controllo giudiziario (2409): richiesta 10% capitale/10% soci (5% coop >3.000 soci), ovvero coll. sind., comit. controllo, p.m. coordinamento con vigilanza amministrativa (prevenzione)

25 4. I gruppi di società La nuova disciplina generale sui gruppi (direzione e coordinamento di società: art ss.) principio di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle controllate in caso di violazione  responsabilità direttamente verso soci e creditori responsabilità in solido del beneficiario vantaggi compensativi (risultato complessivo dell’attività di direzione e coordinamento)./.

26 4. I gruppi di società La nuova disciplina generale sui gruppi (direzione e coordinamento di società: art ss.) pubblicità dello stato di soggezione alla eterodirezione: corrispondenza statuto registro imprese (sezione speciale) nota integrativa e relazione sulla gestione (dati della società controllante)./.

27 4. I gruppi di società La nuova disciplina generale sui gruppi./. obbligo di motivazione delle decisioni influenzate diritto di recesso (alterazione delle condizioni di rischio) modifica scopo/oggetto controllante condanna per responsabilità inizio/fine situazione di direzione e controllo./.

28 4. I gruppi di società La nuova disciplina generale sui gruppi./. postergazione del rimborso dei finanziamenti (come s.r.l.: art. 2467) presunzione di direzione e coordinamento: bilancio consolidato controllo ex art. 2359

29 4. il gruppo cooperativo coop anche di categorie diverse direzione e coordinamento delle rispettive imprese gruppo paritetico./.

30 4. il gruppo cooperativo./. anche in forma consortile indicazione cooperativa/e capogruppo

31 4. il gruppo cooperativo./. indicazione criteri compensativi e equilibrio distribuzione vantaggi possibilità di recesso se le condizioni dello scambio risultino pregiudizievoli per i soci

32 5. La finanza cooperativa possibile a) il regime s.p.a. Massima espressione dell’autonomia statutaria: apporti diversi dai conferimenti di capitale categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne la incidenza delle perdite assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti dalla società o da società controllate azioni correlate ai risultati di un determinato settore azioni senza diritto di voto, con voto limitato, con voto subordinato patrimoni destinati ad uno specifico affare

Gli strumenti finanziari nelle s.p.a. Apporti finanziari non imputati a capitale (art ult co) da soci o da terzi anche opere o servizi rappresentati da SF con diritti di partecipazione o(?) patrimoniali, escluso il voto in assemblea possibile rappresentanza nel c.d.a./c.d.s./c.s. (controllo)

Gli strumenti finanziari nelle s.p.a. Azioni privilegiate, anche su perdite (art. 2348, comma 2) deroga alla proporzionalità dei diritti patrimoniali costituiscono categorie speciali possono riprodurre gli stessi privilegi dei soci sovventori e a.p.c.: postergazione in caso di abbattimento del capitale sociale per perdite rimborso anticipato in caso di scioglimento della società maggiorazione del dividendo, anche con dividendo minimo garantito creazione di riserve divisibili: possono esprimere il privilegio della remunerazione

Gli strumenti finanziari nelle s.p.a. Azioni e SF per i lavoratori (art. 2349) A) creazione di azioni (aumento di capitale) con imputazione di utili forma, trasferimento e diritti particolari B) assegnazione di SF diversi dalle azioni diritti patrimoniali o(?) amministrativi, escluso il voto in assemblea

Gli strumenti finanziari nelle s.p.a. Azioni correlate (art co 2) determinazione del rendimento in relazione ad uno specifico settore di attività imprenditoriale la remunerazione può avvenire solo in presenza di utili della società (non del settore specifico) il rischio di perdita del capitale può essere attutito da privilegi sulle perdite dell’impresa emittente, ma non può essere integralmente eliminato esigenza di specifica rendicontazione del settore (criteri statutari)

Gli strumenti finanziari nelle s.p.a. Azioni senza diritto di voto (art. 2351) max metà del capitale senza diritto di voto con voto limitato a particolari argomenti con voto subordinato a particolari condizioni N.B.: possibile adeguamento ai limiti di voto nelle cooperative

Gli strumenti finanziari nelle s.p.a. Art Assemblee speciali. Se esistono diverse categorie di azioni, le deliberazioni dell'assemblea, che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.

Gli strumenti finanziari nelle s.p.a. Patrimoni destinati a specifico affare (art bis ss.) alternativa alla creazione di nuove società a controllo dell’impresa madre autonomia patrimoniale dello specifico settore aziendale (cespiti e proventi) più forte delimitazione dello specifico rischio d’impresa (utili e perdite) rispetto alle azioni correlate max 10% del patrimonio netto dell’impresa madre criteri di rendicontazione separata (pubblicità legale, bilancio, ecc.)./.

Gli strumenti finanziari nelle s.p.a. Patrimoni destinati a specifico affare (art bis ss.)./. costituzione con deliberazione del c.d.a./c.d.g. a maggioranza dei componenti definizione affare, beni aziendali, PEF regole di rendicontazione eventuali apporti di terzi anche con emissione di SF pubblicità legale (iscrizione registro imprese) opposizione creditori entro 2 mesi documentazione contabile separata (rendiconto allegato al bilancio)

Gli strumenti finanziari nelle s.p.a. Obbligazioni (art ss.) emissione di competenza degli amministratori (di default) limiti di emissione elevati al doppio del patrimonio netto, escluse le riserve indisponibili (riserva legale, ris. da rivalutazione e simili) (art. 2412) limite superabile se le obbligazioni sono sottoscritte da investitori professionali “vigilati” (art. 107 t.u.l.b.): possono trasferirle a soggetti diversi solo garantendo la solvibilità della società emittente tutele di categoria dei sottoscrittori (organizzazione interna alla struttura sociale)

Gli strumenti finanziari nelle s.p.a. Obbligazioni (art ss.) particolari figure a) obbligazioni (in tutto o in parte) postergate alla soddisfazione di altri creditori sociali: rimborso in linea capitale corresponsione degli interessi b) obbligazioni correlate all’andamento economico della società emittente: remunerazione (importo e tempi) correlata ai risultati economici d’impresa (partecipazione al rischio)./.

Gli strumenti finanziari nelle s.p.a. Obbligazioni (art ss.) particolari figure c) SF, comunque denominati, con rimborso (tempi ed entità) correlato all’andamento economico della società si applica comunque il regime delle obbligazioni, indipendentemente dalla denominazione adottata (art. 2411, comma 3) d) obbligazioni a rendimento variabile remunerazione (importo e tempi di corresponsione) correlata a parametri oggettivi (ad es. indici finanziari, indici settoriali)

Gli strumenti finanziari nelle s.p.a. Finanziamento destinato ad uno specifico affare (art decies) “finanziamento” individualizzato (non è uno SF) specifico contratto (individuazione e descrizione dell’affare finanziato nel contratto) rimborso del finanziamento esclusivamente con i proventi dell’affare e relativi frutti (salvo garanzie da contratto): partecipazione al rischio d’impresa controllo sull’esecuzione dell’affare

Gli strumenti finanziari nelle s.p.a. Finanziamento destinato ad uno specifico affare (art decies) contratto: descrizione dell’affare, modalità di realizzazione, PEF, beni strumentali, garanzie del finanziatore, tempo di realizzazione pubblicità legale (registro delle imprese) “contabilità separata” (sistemi di incasso e contabilizzazione dell’affare) bilancio e nota integrativa: vincoli e modalità di impiego dei proventi dell’affare

Gli strumenti finanziari nelle s.p.a. Finanziamento destinato ad uno specifico affare (art decies) autonomia patrimoniale: proventi dell’operazione = patrimonio separato i creditori sociali non vantano diritti sui proventi dell’affare i creditori non possono esercitare azioni esecutive sui beni strumentali per la durata del finanziamento fallimento della società: estingue i vincoli il finanziatore trattiene i proventi già riscossi e si può insinuare nel passivo per il credito residuo i creditori possono esercitare le azioni esecutive sui beni strumentali

mutualità e strumenti finanziari le possibili categorie di soci: a) soci cooperatori b) soci cooperatori detentori di strumenti finanziari partecipativi c) soci finanziatori detentori di strumenti finanziari partecipativi non privilegiati d) soci finanziatori detentori di strumenti finanziari partecipativi privilegiati e) soci finanziatori con particolari diritti amministrativi f) soci cooperatori/finanziatori detentori di strumenti finanziari rappresentativi di riserve divisibili g) portatori di obbligazioni h) portatori di strumenti finanziari non partecipativi i) portatori di strumenti finanziari afferenti a patrimoni separati

gli s.f. coop: diritti patrimoniali le azioni “strane” che possono adattarsi alle particolarità mutualistiche: * privilegio su dividendo/perdite * azioni correlate ai risultati dell’attività sociale in un determinato settore * patrimoni destinati ad uno specifico affare il regime del recesso * SPA: estensione cause legali + possibili ulteriori cause statutarie (solo soc non quotate)+recesso parziale * SRL: estensione cause legali + possibili ulteriori cause statutarie (solo soc non quotate) * COOP: determinazione statutaria delle cause di recesso (non è limitata ai soci cooperatori: 2526 rinvio 2437) - divieto di recesso parziale per soci cooperatori - il destino della quota di riserve divisibili (limitazioni al recesso vs. necessaria effettività del mercato) il regime del sovrapprezzo * funzione di bilanciamento tra valore nominale del conferimento e valore della società * la determinazione del sovrapprezzo è sempre facoltativa (2528 co 2, 2524 co 3) * l’apertura alla presenza di riserve divisibili rende normale l’utilizzo del sovrapprezzo  possibili effetti negativi sulla porta aperta???

gli s.f. coop: diritti patrimoniali (segue). Le riserve divisibili Strumenti finanziari e riserve divisibili: le riserve divisibili come strumento di valorizzazione (remunerazione) della partecipazione sociale (alternativa a dividendo) l’emissione di strumenti finanziari come possibile modalità di rimborso della partecipazione a seguito di recesso

gli s.f. coop: diritti patrimoniali (segue). Il ristorno la destinazione a capitale del ristorno possibile utilizzo delle “azioni strane”: determinazione dei diritti amministrativi determinazione dei diritti patrimoniali possibile limitazione del recesso

gli s.f. coop: diritti amministrativi la convivenza con gli interessi mutualistici poteri di voto in assemblea limite 1/3 per i finanziatori attribuzione del diritto di voto su argomenti specialmente indicati possibili limiti statutari per i soci cooperatori portatori di strumenti finanziari (2538 comma 2) azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti, con voto subordinato a condizioni (max 50% capitale sociale) assemblee speciali e tutele di categoria: i quorum sono derogabili come quelli delle assemblee ordinarie (2538 comma 5)?? Comunque non possono vanificare l’effettività della tutela di categoria organi amministrativi presenza max 1/3 scelta di amministratori tra appartenenti a categorie di soci riserva di nomina di un componente indipendente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o di un sindaco (rende più sofisticato il modello di governance)

strumenti finanziari e scopo mutualistico (servizio ai soci) mutualità vs. lucratività: come individuare e prevenire i conflitti di interesse (è un’ottica troppo riduttiva?) pianificazione dello sviluppo aziendale regolazione del rapporto mutualistico e del ristorno predeterminazione dei diritti patrimoniali