La convergenza tecnologica Ai “vecchi media” si affiancano i “nuovi media” Gli sviluppi tecnologici, inimmaginabili anni fa, hanno raggiunto un livello tale da determinare conseguenze rilevanti sulla disciplina giuridica del settore della comunicazione sociale La c.d. convergenza tecnologica consente l’utilizzazione di uno stesso “mezzo” per diffondere una pluralità di servizi
Definizione tradizionale di tlc “Ogni emissione, trasmissione o ricezione di segni, segnali, scritti, immagini e suoni e informazioni di qualsiasi natura, per filo, radioelettrica, ottica o a mezzo di altri sistemi elettromagnetici” Convenzione internazionale di Madrid del 1932 Convenzione internazionale di Buenos Aires del 1952
Codice postale e delle tlc, d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156 Distingue tre categorie di servizi: Telegrafia Telefonia Radiocomunicazioni che, a loro volta, comprendono: La radiodiffusione La radiotelegrafia La radiotelefonia
Rottura della tradizionale corrispondenza tra mezzi e servizi Dalla impostazione tradizionale, basata sulla coincidenza di un determinato mezzo e il servizio che esso consente di trasmettere, si è passati alla progressiva convergenza delle tecniche e delle infrastrutture di trasmissione Da un “diritto dei media”, inteso come sommatoria di più discipline di settore, si passa progressivamente ad un “diritto della convergenza”
Fasi di sviluppo dell’innovazione tecnologica La telematica Il cavo a fibra ottica e il satellite a diffusione diretta Il sistema numerico – digitale Le tecniche di codifica dei segnali trasmessi
La c.d. multimedialità Consiste nella possibilità di scambiare contemporaneamente diverse forme di informazione (voce, immagini fisse o in movimento, testi, grafici, ecc.) combinando insieme più mezzi di comunicazione (telefono, radiotv, computer)
Prima forma di convergenza nel settore delle reti fisse di comunicazione ISDN (Integrated Services Digital Network): rete numerica che consente di trasmettere non solo fonia, ma anche dati e video a bassa frequenza. Grazie a questa rete si sono sviluppati nuovi servizi, come la c.d. video on demand che permette all’utente di accedere a banche di immagini scegliendo programma e ora di trasmissione
INTERNET Grazie alla realizzazione di questa rete, che si caratterizza per la dimensione internazionale della struttura, è possibile fruire di servizi multimediali più avanzati
Evoluzione tecnologica nella telefonia TACS (telefonia mobile analogica) GSM, DCS, DECT (telefonia mobile basata sulla tecnica numerico – digitale) UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) che consente una copertura globale, possiede un’alta velocità trasmissiva ed è compatibile con Internet ed i servizi multimediali
La c.d. piattaforma digitale Sistema che si avvale di un complesso di apparati necessari a realizzare congiuntamente trasmissioni digitali da satellite e cavo e trasmissioni codificate in forma analogica trasmesse su reti terrestri
La nuova definizione di servizi di tlc D.p.r. 19 settembre 1997, n. 318 “Trasmissione e instradamento di segnali su reti di telecomunicazioni, ivi compreso qualunque servizio interattivo anche se relativo a prodotti audiovisivi, esclusa la diffusione di programmi radiofonici e televisivi”
Direttiva n. 552 del 1989 “Tv senza frontiere” Esclude dal novero dei servizi televisivi “i servizi di comunicazione che forniscono informazioni specifiche o altri messaggi su richiesta individuale come la telecopiatura, le banche elettroniche di dati o servizi analoghi”
Tramonto dei monopoli pubblici nel settore delle tlc e avvio di un mercato concorrenziale Elementi decisivi: Dato tecnico, che rende possibile l’accesso ad una pluralità di operatori Decisioni comunitarie, legate al processo di progressiva internazionalizzazione dei problemi da affrontare
Regime monopolistico precedente Codice postale del 1973, art. 1 Art. 43 Costituzione Alla riserva statale corrisponde un modello di gestione che si basa su: Dichiarazione di p.u. degli impianti; Obbligatorietà del servizio; Uniformità tariffaria; Concessione in esclusiva a società di proprietà pubblica
Interventi normativi comunitari Sentenza British Telecommunications, 20 marzo 1985 “Le regole della concorrenza sono applicabili anche al settore delle tlc e, di conseguenza, anche ai soggetti pubblici titolari di diritti esclusivi” Art. 90 del Trattato “Liberalizzazione dei mercati nazionali” Art. 100 del Trattato “Definizione delle linee di armonizzazione delle nuove legislazioni nazionali”
Passaggi fondamentali Libro verde della Commissione europea del 1987 Rapporto della Commissione del 1992 Trattato di Maastricht, Art. 129 B e 129 C Viene conferita alla Comunità competenza in materia di stabilimento e sviluppo di reti transeuropee di telecomunicazione
Direttive comunitarie sui terminali e sui servizi Dir. 88/310 e Dir. 90/388 Impongono l’eliminazione di tutte le disposizioni che concedono diritti speciali o esclusivi Dir. 94/46 : servizi di tlc via satellite Dir. 96/2 : servizi radiotv via cavo Dir. 96/19, c.d. “full competition”: settore della telefonia fissa
Direttive sulle condizioni di accesso al mercato e sugli obblighi degli operatori Dir. quadro 90/387 Le condizioni di fornitura di una rete aperta si basano sui principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione e parità di accesso Dir. 97/13, Dir. 97/66, Dir. 98/10, Dir. 98/61 Caratteristiche di fondo: Assicurare un’effettiva parità di condizioni a tutti gli operatori Adozione di regole dettagliate in ordine agli obblighi che gli Stati, a seconda dei casi, possono o devono imporre agli operatori
Nozione di servizio universale Dir. 98/10, art. 2, par. 2, lett. f “L’insieme minimo definito di servizi di una data qualità a disposizione di tutti gli utenti, indipendentemente dalla localizzazione geografica e offerto, in funzione delle specifiche condizioni nazionali, ad un prezzo abbordabile”
Attuazione della normativa comunitaria nell’ordinamento italiano Legge n. 58 del 1992 “Disposizioni per la riforma del settore delle tlc” Principio della separazione delle funzioni di controllo da quelle di gestione del servizio Concentrazione in un unico gestore di tutti i servizi di tlc
Prime conseguenze Soppressione dell’Azienda di Stato per i servizi telefonici Attribuzione delle funzioni di controllo all’Ispettorato generale delle tlc e quelle di gestione all’IRTEL Viene costituita la Telecom Italia con funzione di gestore unico delle tlc
Passaggi decisivi D. lgs. n. 55/93, di recepimento della Dir. 90/387 D. lgs. n. 103/95, di recepimento della Dir. 90/388 L. n. 650/96 L. n. 249/97 e relativo regolamento di attuazione approvato con d.p.r. n. 318/97
Quadro conseguente Apertura del mercato delle tlc a più operatori, non più sulla base di concessioni, ma di autorizzazioni generali e di licenze individuali Affermazione del principio di trasparenza gestionale, dell’obbligo di interconnessione e della fornitura del servizio universale Istituzione di un’apposita Autorità di garanzia e definizione di nuove regole antitrust
Passaggio dal sistema autoritativo alla libertà di accesso al mercato D.p.r. n. 318/97 Autorizzazione generale: consente l’esercizio dei diritti da essi derivanti indipendentemente da una decisione esplicita da parte della pubblica autorità, ma sulla base della sola denunzia di inizio di attività ovvero mediante l’applicazione delle regola del silenzio assenso Licenza individuale: l’autorizzazione che deve essere espressamente rilasciata dall’autorità e che conferisce ad un’impresa diritti specifici o l’assoggetta ad obblighi specifici
Art. 2, d.p.r. n. 318/97 La gestione delle reti e la fornitura dei servizi di tlc sono qualificate in termini di “attività di preminente interesse generale” Il loro espletamento deve basarsi su principi di: libera concorrenza e pluralità degli operatori; obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità; rispetto degli obblighi di fornitura del servizio universale; tutela degli utenti e delle loro libertà di scelta tra i servizi forniti dai diversi operatori; tutela dei diritti e delle libertà fondamentali; rispetto della normativa vigente in materia di salute pubblica e dell’ambiente
Principio di trasparenza gestionale Art. 4, L n. 249/97 “Le società che installano o esercitano le reti di tlc e gli operatori che su tali reti forniscono servizi di tlc sono obbligati a tenere separata la contabilità delle attività riguardanti rispettivamente l’installazione e l’esercizio delle reti nonché delle attività riguardanti la fornitura dei servizi” Lo stesso obbligo grava sulle società titolari di licenze di tlc per le attività riguardanti la fornitura del servizio universale
Obbligo di interconnessione Tale obbligo impone agli organismi di tlc in possesso delle infrastrutture di consentirne l’utilizzo da parte dei nuovi operatori L n. 249/97(art. 5) e d.p.r. n. 318/97(art. 4) Garantiscono il rispetto di tale obbligo, affidato ad appositi accordi di interconnessione sulla base dei principi di: promozione di un mercato competitivo delle reti e dei servizi; garanzia di interconnessione tra reti e servizi sui mercati locali, nazionali e dell’UE; garanzia di comunicazione tra i terminali degli utenti, ove compatibili, di non discriminazione e proporzionalità di obblighi e diritti tra gli operatori e i fornitori
Obbligo di fornitura del servizio universale Art. 5, d.p.r. n. 318/97 Comprende: il servizio di telefonia vocale; la fornitura dell’elenco degli abbonati, limitatamente alla rete urbana di appartenenza; i servizi di informazione abbonati; la fornitura di apparecchi telefonici pubblici; i collegamenti ed i servizi concernenti la cura di interessi pubblici nazionali La prestazione del servizio universale, affidata fino al 1998 alla Telecom quale gestore unico, è prevista anche da parte di altri operatori sulla base di licenze individuali o autorizzazioni generali, e in possesso di determinati requisiti
Nozione dinamica di servizio universale Art. 3, co. 2°, d.p.r. n. 318/97 “Il contenuto del servizio universale può evolvere sulla base del progresso tecnologico e degli sviluppi del mercato e la relativa valutazione e la sua eventuale revisione sono effettuate almeno ogni due anni dal ministro delle Comunicazioni, sentita l’Autorità”
Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni Legge n. 249/97 Prima vera legge “di sistema” Sulla base di modelli stranieri si è optato per la definizione di un quadro generale di riferimento sufficientemente flessibile da consentire all’Autorità di orientare i futuri sviluppi del sistema integrato delle comunicazione sulla base dei principi che la stessa legge istituisce
Struttura e funzioni della nuova Autorità Dura in carica 7 anni E’ un organo collegiale, composto di tre organi: Commissione per le infrastrutture e le reti Commissione per i servizi e i prodotti Consiglio, composto dai membri delle due commissioni e dal Presidente Si presenta come vero e proprio “organo di governo” nel campo delle comunicazioni sociali, con poteri consultivi e di proposta, di regolazione e controllo, paragiurisdizionali e sanzionatori, e anche autorizzatori
I CORECOM Art. 1, co. 13°, L n. 249/97 Prevede un’articolazione territoriale dell’Autorità, a livello regionale, mediante l’istituzione dei Comitati regionali per la comunicazioni, che sostituiscono i vecchi CORERAT I CORECOM, da istituirsi con legge regionale, sono concepiti quali organi per l’esercizio delle funzioni esercitate dalle Regioni nel settore delle comunicazioni, ma anche quali organi funzionalmente dipendenti dall’Autorità per l’esercizio delle funzioni di governo, garanzia e controllo su scale regionale
Consiglio nazionale degli utenti Art. 1, co. 28°, L n. 249/97 Organo composto da esperti designati dalle associazioni rappresentative delle varie categorie degli utenti dei servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi Dotato sia di poteri consultivi che di proposta nei confronti dell’Autorità, del Parlamento e del Governo e di chiunque operi nel settore “su tutte le questioni concernenti la salvaguardia dei diritti e le legittime esigenze dei cittadini, quali soggetti attivi del processo comunicativo”
Rapporti tra l’Agcom e l’Autorità antitrust Ricomposizione in capo all’Autorità antitrust delle competenze in materia di accertamento e repressione di comportamenti lesivi della concorrenza posti in essere dalle imprese che operano nel settore delle comunicazioni di massa Obbligo di comunicare ad entrambe le Autorità i comportamenti lesivi della concorrenza, con la conseguente attribuzione di una sorta di competenza concorrente alle stesse, giustificata dalla specialità della disciplina della concorrenza nel settore delle tlc
Nuove regole antitrust Posizione dominante, art. 2, L n. 249/97 Nessun soggetto può superare la quota: del 30% delle risorse nel settore delle trasmissioni televisive via etere terrestre e codificate; del 30% del settore radiofonico, per coloro che operano in ambito nazionale; del 30% del settore della televisione via cavo o via satellite; del 20% delle risorse derivanti dalla pubblicità commerciale, sponsorizzazioni, vendita e abbonamento di quotidiani e periodici, convenzioni con soggetti pubblici, finanziamento del servizio pubblico, ricavi dall’offerta televisiva a pagamento per quei soggetti che operino contemporaneamente nel settore radiotv e della stampa quotidiana e periodica.
Nuove regole antitrust segue I diversi operatori hanno l’obbligo di tenere una contabilità separata in relazione alle diverse attività svolte Chi opera nel settore della radiotv può entrare in quello delle tlc, ma non viceversa Coloro che detengono partecipazioni in imprese operanti nei settori della radiotv e dell’editoria non possono raccogliere più del 20% del totale nazionale delle risorse derivanti da pubblicità, televendite, ecc. La concessionaria del servizio pubblico radiotv e quella di tlc possono partecipare ad un’unica piattaforma digitale, purché sia aperta all’utilizzazione di chi ne faccia richiesta, essendo in possesso di un titolo idoneo, e gestita nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e non discriminazione
Limiti all’acquisizione di diritti di trasmissione codificata di eventi sportivi L n. 78/99, art. 2 Nessun soggetto può superare la soglia del 60% dei diritti di trasmissione in esclusiva in forma codificata di eventi sportivi del campionato di calcio di serie A o, comunque, del torneo o campionato di maggior valore che si svolge o viene organizzato in Italia DEROGHE Quando vi è un solo soggetto acquirente Quando le condizioni generali del mercato rendono opportuna la determinazione di una soglia diversa
Poteri discrezionali dell’Agcom Autorizzare una raccolta di risorse superiore alla quota massima prevista dal campo della radiofonia nazionale “ai fini dello sviluppo del settore nella fase iniziale”; Sospendere in via transitoria l’applicazione dei limiti disposti per il settore della tv via cavo o via etere, “al fine di consentire l’avvio dei mercati”; Non procedere, dopo averne informato il Parlamento, nei confronti degli operatori che abbiano superato le quote stabilite dalla legge nei diversi settori “mediante lo sviluppo spontaneo di impresa che non determini una posizione dominante né elimini o riduca il pluralismo”; Stabilire un periodo transitorio nel quale non si applicano i limiti relativi al numero massimo di concessioni radiotv che possono essere date ad uno stesso soggetto e così via.
Poteri sanzionatori dell’Agcom Oltre alla nullità degli atti giuridici che portano alle operazioni di concentrazione e alle intese poste in essere in violazione delle regole antitrust disposte dalla legge, l’Agcom, dopo aver svolto la relativa istruttoria, può adottare tutti i provvedimenti necessari per eliminare o impedire la formazione ed il mantenimento di posizioni dominanti.
Il nuovo “pacchetto” di direttive comunitarie c.d. Review ’99 Obiettivi Promozione di un mercato europeo aperto e competitivo a tutela dell’interesse del consumatore ad un rapporto ottimale tra qualità e prezzo; Promozione di un effettivo accesso di tutti i cittadini europei ai benefici connessi alla realizzazione del servizio universale, e garanzia di massima trasparenza nelle tariffe e nelle condizioni d’uso dei servizi; Consolidamento del mercato interno alla luce del fenomeno della convergenza, mediante l’eliminazione degli ostacoli esistenti alla fornitura di reti e servizi a livello europeo.
Direttiva 2002/21/CE Istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica Direttiva 2002/19/CE Disciplina le autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica Direttiva 2002/22/CE Disciplina il servizio universale e il diritto degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica
La direttiva “quadro” Tra le reti di comunicazione elettronica sono ricomprese anche le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, così come tra i servizi sono ricompresi quelli di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotv Progressiva sostituzione delle regole ex ante con regole ex post, più flessibili, che prevedono l’adozione di misure correttive solo quando si accerti che si siano verificate situazioni contrarie al principio di libera concorrenza Autorità nazionali di regolamentazione quali organismi tecnici, indipendenti, la cui attività si ispira ai principi di imparzialità e trasparenza
Rapporti delle Autorità con la Commissione europea Previsione di numerosi obblighi di informazione delle Autorità nei confronti della Commissione Particolare disciplina della definizione dei mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi, in base alla quale la Commissione si riserva di adottare un’apposita raccomandazione Disciplina del procedimento di valutazione del “significativo potere di mercato” di un’impresa singola o associata, in base alla quale la Commissione adotta gli “orientamenti” ed i “criteri” che le Autorità nazionali devono osservare, potendo inoltre esercitare un potere di veto sospensivo
La direttiva autorizzazioni La fornitura di reti e servizi deve essere assoggettata solo ad un’autorizzazione generale, con la possibilità di subordinare l’attività a specifici provvedimenti amministrativi per l’ipotesi rappresentata dall’utilizzazione delle frequenze radio e dei numeri, ma solo quando ciò si renda assolutamente necessario. Le condizioni che possono essere inserite nelle autorizzazioni e nelle eventuali licenze sono contenute in appositi allegati alla direttiva. Prevede la semplificazione delle procedure e degli obblighi di informazione, la valorizzazione del principio di trasparenza amministrativa, di partecipazione degli interessati ai vari procedimenti, per la conclusione dei quali si prevedono tempi certi.
La direttiva accesso e interconnessione Sancisce il diritto per gli operatori di reti pubbliche di comunicazione di negoziare tra loro l’interconnessione al fine delle fornitura di servizi al pubblico Gli stessi operatori sono tenuti ad offrire ad altre imprese accesso e interconnessione alla propria rete alle condizioni conformi agli obblighi imposti dalle Autorità nazionali di regolamentazione Per gli operatori che detengono un significativo potere di mercato è prevista la possibile imposizione di obblighi di trasparenza, di non discriminazione e di separazione contabile.
La direttiva servizio universale Il servizio universale comprende: la connessione in postazione fissa alla rete telefonica pubblica e l’accesso a servizi telefonici accessibili al pubblico in postazione fissa; l’accesso ad un elenco completo degli utenti finali e di un servizio completo di consultazione degli elenchi; la fornitura di telefoni pubblici a pagamento che soddisfi le esigenze di copertura geografica degli utenti. Il meccanismo di assegnazione e finanziamento del servizio universale consiste nella designazione di una o più imprese, in modo da assicurarne la fornitura sull’intero territorio nazionale, e nel riconoscimento alle stesse di un eventuale indennizzo nel caso in cui la fornitura del servizio risulti eccessivamente onerosa
Adeguamento della normativa nazionale D. lgs. n. 214/2003 “Codice delle comunicazioni elettroniche” Attua l’impianto complessivo della normativa comunitaria, ad eccezione di tre aspetti: Disciplina unitaria dell’intero settore della comunicazione elettronica; Titoli abilitativi; Ruolo dell’Autorità di regolamentazione
Mantenimento della distinzione tra tlc e radiotv Rimangono ferme, prevalendo sul Codice, le norme speciali in materia di reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori o televisivi Le decisioni relative al riparto e all’assegnazione delle frequenze devono ispirarsi ai principi di obiettività, trasparenza e non discriminazione, a differenza di quanto previsto dalla disciplina vigente nel settore dell’audiovisivo Per assicurare un effettivo mercato concorrenziale, la disciplina delle tlc si basa su interventi ex post, mentre quella dell’audiovisivo su interventi ex ante
Differimento dei nuovi titoli abilitativi Il Codice, pur recependo correttamente quanto disposto dalla normativa comunitaria in materia, ne riduce di molto la portata innovativa rimandandone l’entrata in vigore Prevede, infatti, che i titoli precedenti al Codice continuino ad essere validi “fino alla loro naturale scadenza”, in alcuni casi anche ultradecennale, diversamente da quanto disposto dalla direttiva “quadro” che dispone una scadenza anticipata dei titoli pregressi, subordinata alla verifica della reale situazione dei relativi mercati da parte dell’Autorità di regolamentazione
Mantenimento di rilevanti poteri al Ministro di settore Il Codice identifica nell’Agcom l’Autorità di regolamentazione, attribuendo contemporaneamente una serie di rilevanti poteri al Ministro delle comunicazioni al quale spetta: ricevere le dichiarazioni di inizio di attività procedere alla verifica ex post dei presupposti e requisiti fissati nell’autorizzazione generale e, in caso di esito negativo, disporre il divieto di prosecuzione dell’attività stessa concedere diritti individuali d’uso e provvedere alla loro eventuale cessione