Concordato Cauzioni e Credito Roma 17/06/2010 Gruppo di Lavoro “Sinistri” Legge 488/92 Axa Ina Assitalia Fondiaria Sai Vittoria Cattolica con la collaborazione dell’Avv. Carlino Scofone
NORMATIVA 1.Legge 488/92 2.Deliberazione CIPE Decreto Ministero Industria 527/ Circolare Ministero Industria 38522/ Decreto Ministero Industria 319/ Legge 449/ Circolare Ministero Industria / Circolare Ministero Industria / Decreto Ministero Industria 133/ Decreto Ministero Industria Decreto Ministero Industria Circolare Ministero Industria / Circolare Ministero Attività Produttive 900/ Decreto Ministero Attività Produttive Ministero Attività Produttive prot / Circolare Ministero Attività Produttive /2005
TESTI DI POLIZZA Ania prot. 338 del (all.5) Circolare Min.Ind del (all.2) Circolare Min.Ind del (all.3) Circolare Min. Ind del (all.4)
TESTI DI POLIZZA 1996: ● max + int. ● efficacia fino a svincolo 1998: ● validità 36 mesi dall’erogazione 1999: ● max + int. + Istat ● restituzione anticipo dovuto secondo le condizioni della normativa e del decreto di concessione 2005: ● efficacia fino a svincolo ● obbligo di recepimento di modifiche normative future ● automatica iscrizione a ruolo
TESTI DI POLIZZA Principali problemi Durata della garanzia (testi post 1998) Presupposti dell’escussione: - Lettera della Banca - Decreto di revoca Autonomia della garanzia, salvi i casi di forza maggiore che hanno causato il ritardo nell’ultimazione dell’investimento.
TRATTATIVA CON IL MINISTERO Stratificarsi negli anni di rilevante numero di escussioni non definite: Criticità dei testi di polizza Intempestività ed inerzia delle banche concessionarie e del ministero Inizio trattativa 2006: Incontro Ania / Ministero Incontri Compagnie / Ministero
TRATTATIVA CON IL MINISTERO Individuazione di gruppi omogenei di casi sospesi: 1. Escussione della Banca concessionaria ed emissione del decreto di revoca oltre 36 mesi 2. Escussione della Banca concessionaria entro 36 mesi e decreto di revoca oltre i termini 3. Escussione della Banca concessionaria e decreto di revoca entro i termini 4. Casi particolari Febbraio 2007: ipotesi di pagamento in misura percentuale rispetto ai suddetti casi.
TRATTATIVA CON IL MINISTERO Agosto 2007 ● Bozza di transazione inviata da un gruppo di Compagnie al Ministero: 1.Escussione della Banca concessionaria ed emissione del decreto di revoca oltre 36 mesi (RINUNCIA DEL MINISTERO) 2. Escussione della Banca concessionaria entro 36 mesi e decreto di revoca oltre i termini (PAGAMENTO SOLO DEL CAPITALE) 3. Escussione della Banca concessionaria e decreto di revoca entro i termini (PAGAMENTO DEL CAPITALE + ISTAT + INTERESSI) 4. Casi particolari (RICOLLOCATI ALL’INTERNO DELLE PRECEDENTI CATEGORIE) ● Interruzione della Trattativa
FERMO AMMINISTRATIVO Conseguenze teoriche e pratiche: Sospensione di pagamenti da parte della P.A. alla Compagnia Mancata accettazione delle polizze Non ammissione alle gare
FERMO AMMINISTRATIVO ● Mancata rispondenza dei fermi amministrativi alla reale situazione debitoria delle Compagnie ● Conseguenti azioni delle Compagnie: – pagamento dell’importo totale (capitale + interessi + Istat) e immediata azione di ripetizione – ricorso al TAR – accordo con Ministero: ▪ pagamento del capitale e revoca del fermo ▪ rinuncia da parte del Ministero alle escussioni tardive
FERMO AMMINISTRATIVO Azioni del Ministero per la riscossione di interessi e Istat Annullamento della black list Cartelle esattoriali
CARTELLE ESATTORIALI Opposizione alle cartelle per carenza del titolo: Credito della P.A. nasce da rapporto di diritto privato Compagnia è soggetto diverso dal destinatario del provvedimento di revoca
CARTELLE ESATTORIALI Scadenza della cartella prima della sospensiva e azioni esecutive di Equitalia: Espropriazioni mobiliari - immobiliari (ipoteca) e fermo beni mobili registrati Pignoramenti presso terzi
Legge 23 luglio 2009 n.99 Art. 3 comma 8: … il provvedimento di revoca …. costituisce titolo per l’iscrizione a ruolo … nei confronti di tutti gli obbligati e quindi anche nei confronti dei fideiussori... Problemi di qualificazione della norma: Norma di interpretazione autentica (con efficacia retroattiva) oppure Norma nuova (con efficacia solo per il futuro)
Legge 23 luglio 2009 n.99 Difesa delle Compagnie: Carattere innovativo – non retroattività Illegittimità costituzionale – restrizione del diritto di difesa del garante
Legge 23 luglio 2009 n.99 Posizione del Tribunale di Roma: Ha riconosciuto il carattere innovativo della norma ma, attribuendole comunque valenza retroattiva, ha respinto le difese delle Compagnie Ha respinto la questione di incostituzionalità sollevata in merito alla limitazione del diritto alla difesa del garante Ha confermato gli orientamenti di merito già espressi (sospensione della cartella se decreto di revoca successivo ai 36 mesi)
Legge 23 luglio 2009 n.99 Interpretazione a favore del garante: Art. 3 comma 8: ….il provvedimento di revoca … costituisce titolo per l’iscrizione a ruolo … nei confronti di tutti gli obbligati e quindi anche nei confronti dei fideiussori in relazione alle agevolazioni revocate. quindi RICONOSCIMENTO DELLA NECESSITA’ DEL DECRETO DI REVOCA
CASI DI INCAMERAMENTO E RELATIVA GIURISPRUDENZA A) Escussione della Banca concessionaria decorsi 36 mesi dall’erogazione: ● Condotta contrastante con art. 3 CGA che disciplina la durata massima della garanzia ● Giurisprudenza unanime nel ritenere cessata la garanzia e inefficace l’escussione
CASI DI INCAMERAMENTO E RELATIVA GIURISPRUDENZA B) Escussione della Banca concessionaria entro 36 mesi dalla erogazione con decreto di revoca successivo: Art.1 CGA – l’escussione deve contenere l’indicazione della inadempienza riscontrata sulla base delle disposizioni della Legge 488/92 tali da far risultare il contraente debitore Il Contraente è costituito in debito con il decreto di revoca Art.3 CGA – durata massima della garanzia 36 mesi dall’erogazione dell’importo garantito quindi DECRETO DI REVOCA ENTRO 36 MESI
CASI DI INCAMERAMENTO E RELATIVA GIURISPRUDENZA B) Escussione della Banca concessionaria entro 36 mesi dall’erogazione con decreto di revoca successivo: Giurisprudenza quasi unanime nel ritenere scaduta la garanzia nonostante la richiesta di incameramento della Banca concessionaria nei termini. Garanzia considerata autonoma ma con condizioni inserite dal Ministero che richiamano le disposizioni della Legge 488/92 in merito alla concessione e revoca del contributo. quindi Il garante autonomo può eccepire l’assenza del decreto di revoca nei termini
CASI DI INCAMERAMENTO E RELATIVA GIURISPRUDENZA B) Escussione della Banca concessionaria entro 36 mesi dall’erogazione con decreto di revoca successivo : ● Concessione da parte del Tribunale di Roma di sequestro conservativo sui beni mobili, immobili e crediti di contraente e coobbligati. Il provvedimento ha ritenuto sussistente il fumus e non necessaria la valutazione del periculum in quanto si tratta di azione di rilievo (art.1953 c.c.). ● Principio desumibile: la contestazione della debenza non esclude la facoltà di cautela del credito di regresso.
CASI DI INCAMERAMENTO E RELATIVA GIURISPRUDENZA C) Escussione della Banca concessionaria solo per l’approssimarsi della scadenza della polizza: Non ci sono pronunce in merito ma le eccezioni sono ammissibili in quanto fondate sul rispetto della letteralità del titolo.
CASI DI INCAMERAMENTO E RELATIVA GIURISPRUDENZA Conclusioni Dopo l’entrata in vigore della L.99/2009 il Tribunale di Roma: a)rigetta le istanze di sospensione delle cartelle se fondate sull’assenza di titolo esecutivo b)Conferma i provvedimenti di sospensione emessi prima della L.99/2009 c)Accoglie istanze di sospensione se fondate su ragioni di merito diverse dalla carenza di titolo esecutivo (decreto di revoca emesso oltre 36 mesi)
CASI DI INCAMERAMENTO E RELATIVA GIURISPRUDENZA Opportunità: Istituire un centro di raccolta di pronunce in materia nel quale far confluire tutti i provvedimenti ottenuti dalle Compagnie Finalità: Coordinare le scelte difensive future sui contenziosi
Grazie a tutti della partecipazione !