IL CONTRATTO DI AGENZIA

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IL CONTRATTO DI AGENZIA Borgonovo Irene - Carraro Eleonora - Menduni Maria IL CONTRATTO DI AGENZIA Artt (1742-1753)

Il contratto d'agenzia Art. 1742, comma 1 – col contratto d'agenzia una parte (detta agente) assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra (detta preponente), verso retribuzione (detta provvigione), la conclusione di contratti in una zona determinata.

Caratteristiche del contratto Il contratto di agenzia è un contratto: Di Distribuzione: il preponente non provvede direttamente alla vendita, attraverso contatti diretti con il consumatore, ma regola la fase della commercializzazione attraverso l’azione dell’agente. Consensuale: si perfeziona con il consenso di entrambe le parti. Oneroso: l'incarico di promuovere la conclusione di contratti presuppone una retribuzione (provvigione). A prestazioni corrispettive: La prestazione dell'agente di promuovere la conclusione di contratti trova riscontro nella controprestazione di pagare, da parte del preponente, la provvigione.

Ad effetti obbligatori: l'obbligazione dell'agente è quella di promuovere la stipulazione di contratti, e quella del preponente è di corrispondere la provvigione. Di durata: Può essere stipulato a tempo indeterminato o a termine. Con forma ad probationem: il contratto deve essere provato per iscritto. Derogabile: la disciplina del contratto può essere mutata dalla volontà delle parti (escluse disposizioni in tema di indennità in caso di cessazione del rapporto).

Elementi qualificanti del contratto di agenzia: Zona Stabilità Diritto alla provvigione Elemento rischio, che grava sull'agente Non soggezione al potere direttivo del preponente Esclusiva

Ruolo dell'agente Imprenditore: l'agente organizza la propria attività in modo autonomo e a proprio rischio. Persona fisica o società: l'attività d'agente può essere esercitata da entrambe le categorie. Agente di fatto: chi assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto di un'altra parte, verso una retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata senza essere iscritto al ruolo per gli agenti e rappresentanti di commercio. Agente con o senza rappresentanza: l'agente ha l'incarico di promuovere contratti, che saranno poi stipulati direttamente dal preponente. I poteri di rappresentanza possono essere conferiti con apposito patto o atto del preponente; si ha così l'agente con rappresentanza con il potere di concludere contratti in nome e per conto del preponente.

Obblighi dell'agente Art. 1746: Nell'esecuzione dell'incarico l'agente deve tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede. Deve adempiere l'incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari.

Art. 1747 (Impedimento dell'agente): l'agente che non è in grado di eseguire l'incarico affidatogli deve dare immediato avviso al preponente. In mancanza è obbligato al risarcimento del danno. Art 1748, comma 6: l'agente è tenuto a restituire le provvigioni solo nell'ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente. L'agente non ha diritto al rimborso delle spese d'agenzia.

Diritti dell'agente Art. 1748: per tutti gli affari conclusi durante il contratto l'agente ha diritto alla provvigione quando l'operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento.

Obblighi del preponente Art. 1749: Il preponente, nei rapporti con l'agente, deve agire con lealtà e buona fede. Egli deve mettere a disposizione dell'agente la documentazione relativa ai beni o servizi trattati e le informazioni necessarie all'esecuzione del contratto. Inoltre, il preponente consegna all'agente un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono maturate. Entro tale termine le provvigioni liquidate devono essere effettivamente pagate all'agente.

Diritto di esclusiva, art. 1743 Il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, ne l'agente può assumere l'incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro.

Caratteristiche del diritto di esclusiva: -Il diritto di esclusiva è elemento non essenziale ma naturale del contratto di agenzia. -L'esclusiva può essere bilaterale (e cioè vincolare sia l'agente che il preponente) o unilaterale (e cioè vincolare solo l'agente o solo il preponente).

Durata e scioglimento del rapporto di agenzia Il contratto di agenzia a tempo determinato che continui ad esistere successivamente alla scadenza del termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Nel contratto a tempo indeterminato, ciascuna parte può recedere dal contratto, dando preavviso, o pagando una corrispondente indennità. Il termine di preavviso non può essere inferiore a un mese per il primo anno di durata del contratto, a due mesi per il secondo anno […] e a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi.

Diritto di recesso Recesso convenzionale: le parti hanno attribuito ad una di esse, o ad entrambe, la facoltà di recedere in apposita clausola del contratto di agenzia. Recesso legale: le parti hanno il potere di recedere unilateralmente dai contratti di durata privi di termine finale. Recesso per giusta causa: se lo scioglimento del contratto è avvenuto per un fatto imputabile all'agente tale da precludere la possibilità di prosecuzione anche temporanea del rapporto.

Indennità in caso di cessazione del rapporto (Art. 1751) All'atto della cessazione del rapporto, il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità se ricorrono le seguenti condizioni: 1) L'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente ne riceva ancora vantaggi. 2) Il pagamento di tale indennità sia equo. 3) Se il rapporto cessa per morte dell'agente.

L'indennità non è dovuta quando: 1) Il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente. 2) L'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o all'agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli chiesta la prosecuzione dell'attività. 3) Ai sensi di un accordo con il preponente, l'agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto di agenzia. 4) L'agente, nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto, omette di comunicare al preponente l'intenzione di far valere i propri diritti.

Patto di non concorrenza, art. 1751 bis Il patto che limita la concorrenza da parte dell'agente dopo lo scioglimento del contratto deve farsi per iscritto. Esso deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia, e la sua durata non può eccedere i due anni successivi all'estinzione del contratto. La sua accettazione comporta il pagamento all’agente di una indennità di natura non provvigionale.

Cassazione civile, Sez Lavoro, SENTENZA 24 Luglio 2007 (n. 16347) Contratto di agenzia e indennità di cessazione del rapporto.

La Massima: In tema di indennità in caso di cessazione del rapporto di agenzia degli agenti commerciali indipendenti, va inteso nel senso che il giudice deve sempre applicare la normativa che assicuri all’agente, alla luce delle vicende del rapporto concluso, il risultato migliore.

Il Fatto: Un agente di commercio, a seguito del recesso del preponente, ha chiesto a quest’ultimo il pagamento, fra l’altro, dell’indennità di cessazione del rapporto, quantificata secondo i criteri previsti dall’art. 1751 c.c

Soggetti coinvolti: Agente di commercio Preponente Giudice di primo grado Corte d’Appello Corte di Cassazione Corte di Giustizia

Argomenti delle parti: Domanda respinta: indennità da calcolare in applicazione dei parametri dell’Accordo Economico Collettivo del 28/11/92 Giudice di primo grado Accordi Collettivi non applicabili: non contemplano il presupposto meritocratico proprio dell’Art. 1751 c.c. Corte d’Appello Rileva l’esistenza di trattamenti differenti relativamente alla concessione dell’indennità all’agente. (Accordi collettivi - Art 1751) Corte di Cassazione L’Attuazione della direttiva è insostituibile, a meno che altri regolamenti garantiscano all’Agente un’indennità pari o superiore a quella dovuta in base alla legge. Corte di Giustizia

Quadro normativo: ARTICOLO 1751 c.c. La Suprema Corte ha enunciato il principio di cui alla massima, affermando che l’indennità contemplata dagli Accordi Economi Collettivi rappresenta per l’agente un trattamento minimo garantito, che può essere considerato di maggior favore solo se, in concreto, non spetti all’Agente l’indennità di legge in misura inferiore. ARTICOLO 1751 c.c. -Aspetto meritocratico: l’agente ha procurato nuovi clienti al preponente o ha sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti. -Quantificazione indennità: l’importo dell’indennità non può superare una cifra equivalente ad una indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall’agente negli ultimi 5 anni. -Inderogabilità: le disposizioni di cui al presente articolo sono inderogabili a svantaggio dell’agente.