La normativa per l’accesso alla pensione di addetti a lavorazioni particolarmente pesanti e faticose (i “Lavori usuranti”) La disciplina La disciplina.

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La normativa per l’accesso alla pensione di addetti a lavorazioni particolarmente pesanti e faticose (i “Lavori usuranti”) La disciplina La disciplina La norma La norma L’elenco delle lavorazioni L’elenco delle lavorazioni

2 Le lavorazioni particolarmente faticose e pesanti: dlgs 67/2011 Il decreto legislativo 67 del 21 aprile 2011 disciplina, ai sensi della delega contenuta all’articolo 1 della legge 183 del 4 novembre 2010; Il decreto legislativo 67 del 21 aprile 2011 disciplina, ai sensi della delega contenuta all’articolo 1 della legge 183 del 4 novembre 2010; La norma deroga ai contenuti delle leggi di riforma del sistema pensionistico numero 243 del 23 agosto 2004 (Maroni) e numero 247 del 24 dicembre 2007 (di attuazione del Protocollo sul welfare del governo Prodi); La norma deroga ai contenuti delle leggi di riforma del sistema pensionistico numero 243 del 23 agosto 2004 (Maroni) e numero 247 del 24 dicembre 2007 (di attuazione del Protocollo sul welfare del governo Prodi); Il decreto legislativo 67 del 2011 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale numero 108 del 11 maggio 2011 Il decreto legislativo 67 del 2011 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale numero 108 del 11 maggio 2011 Premessa

3 È ammessa la possibilità di richiedere il trattamento pensionistico anticipato purché ricorrano determinate condizioni: È ammessa la possibilità di richiedere il trattamento pensionistico anticipato purché ricorrano determinate condizioni: 1. Requisito di anzianità contributiva non inferiore a 35 anni; 2. Rispetto del regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati (finestre a scorrimento e adeguamento alla speranza di vita); 3. Aver svolto almeno sette anni negli ultimi dieci anni di attività in lavorazioni esplicitamente elencate (regime transitorio per le pensioni con decorrenza entro il 31 dicembre 2017); 4. Aver svolto almeno la metà della vita lavorativa complessiva nelle lavorazioni esplicitamente elencate (a regime dal 1 gennaio 2018) Deroga al regime pensionistico (articolo 1) Nota bene: nel computo dei periodi, si deve tener conto dell’effettivo svolgimento della attività con esclusione dei periodi totalmente coperti da contribuzione figurativa Le lavorazioni particolarmente faticose e pesanti: dlgs 67/2011

4 Deroga al regime pensionistico (articolo 1) Possono richiedere il beneficio: Possono richiedere il beneficio: a. Lavoratori impegnati in lavorazioni particolarmente usuranti (“decreto Bassolino-Salvi” del 19 maggio 1999); b. Lavoratori notturni: 1. che prestano servizio per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni non inferiore a 78 (per chi matura i requisiti fra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009) o non inferiore a 64 (per chi matura i requisiti dal 1° luglio 2009); 2. che prestano servizio per almeno tre ore nell’intervallo fra la mezzanotte e le cinque del mattino per l’intero anno lavorativo; c. Lavoratori occupati in aziende individuate da specifico codice Inail che si caratterizzano per processi produttivi in serie con ripetizione costante del ciclo; d. I conducenti di veicoli con non meno di 9 posti del servizio di trasporto pubblico Le lavorazioni particolarmente faticose e pesanti: dlgs 67/2011

5 Le lavorazioni ricomprese nel “Decreto Bassolino-Salvi” del 19 maggio 1999: Le lavorazioni ricomprese nel “Decreto Bassolino-Salvi” del 19 maggio 1999: a) Lavori in galleria, cava o miniera con carattere di prevalenza e continuità; b) Lavori nelle cave di materiale di pietra o ornamentale; c) Lavori nelle gallerie con carattere di prevalenza e continuità; d) Lavori in cassoni ad aria compressa; e) Lavori svolti dai palombari; f) Lavori ad alte temperature ove non sia possibile adottare misure di prevenzione; g) Lavorazione del vetro cavo; h) Lavori espletati in spazi ristretti, come costruzione, riparazione e manutenzione navale o lavori in intercapedini, pozzetti, doppi fondi i) Lavori di asportazione dell’amianto I beneficiari Le lavorazioni particolarmente faticose e pesanti: dlgs 67/2011

6 Le lavorazioni ricomprese nell’elenco allegato al dlgs 67/2011: Le lavorazioni ricomprese nell’elenco allegato al dlgs 67/2011: a) Prodotti dolciari, additivi per bevande ed altri alimenti (codice Inail 1462); b) Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti e altro (codice Inail 2197); c) Macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico (codice Inail 6322); d) Costruzioni di autoveicoli e di rimorchi (codice Inail 6411); e) Apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento (codice Inail 6581); f) Elettrodomestici (codice Inail 6582) I beneficiari Le lavorazioni particolarmente faticose e pesanti: dlgs 67/2011

7 Le lavorazioni ricomprese nell’elenco allegato al dlgs 67/2011: Le lavorazioni ricomprese nell’elenco allegato al dlgs 67/2011: g) Altri strumenti ed apparecchi (codice Inail 6590); h) Confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori (codice Inail 8210); i) Confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo (codice Inail 8230). I beneficiari Sono esclusi gli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità Sono esclusi gli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità Le lavorazioni particolarmente faticose e pesanti: dlgs 67/2011

8 I lavoratori dipendenti aventi diritto conseguono il diritto al trattamento pensionistico con una età anagrafica ridotta di tre anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di tre unità rispetto a quanto stabilito nella Tabella B, legge 247/2007 I lavoratori dipendenti aventi diritto conseguono il diritto al trattamento pensionistico con una età anagrafica ridotta di tre anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di tre unità rispetto a quanto stabilito nella Tabella B, legge 247/2007 Il beneficio a regime Restano fermi gli adeguamenti dei requisiti agli incrementi legati alla speranza di vita (articolo 12 della legge 122 del 2010) Restano fermi gli adeguamenti dei requisiti agli incrementi legati alla speranza di vita (articolo 12 della legge 122 del 2010) Cosa prevede la Tabella B della legge 247 del 2007 Periodo Età anagrafica + anzianità contributiva (cd. Quota) Età anagrafica minima Dal Come cambia la norma per effetto del dlgs 67 del 2011 Dal Le lavorazioni particolarmente faticose e pesanti: dlgs 67/2011

9 È previsto un regime transitorio valido per i lavoratori dipendenti che conseguono il diritto al trattamento pensionistico nel periodo ; È previsto un regime transitorio valido per i lavoratori dipendenti che conseguono il diritto al trattamento pensionistico nel periodo ; Il riferimento per il calcolo del beneficio è alle Tabelle A e B della legge 247/2007 Il riferimento per il calcolo del beneficio è alle Tabelle A e B della legge 247/2007 Il beneficio in via transitoria Come cambia la Tabella A della legge 247 del 2007 Periodo Età anagrafica Nuova età anagrafica richiesta Da 01/07/2008 a 30/06/ Come cambia la Tabella B della legge 247 del 2007 Periodo Quota legge 247/2007 Quota dlgs 67/2011 Età anagrafica legge 247/2007 Età anagrafica dlgs 67/2011 II semestre Le lavorazioni particolarmente faticose e pesanti: dlgs 67/2011

10 Per i lavoratori notturni a turni per almeno sei ore, con un numero di giorni lavorativi annui inferiore a 78 e che maturano i requisiti di accesso al diritto al trattamento pensionistico dal 1° luglio 2009, la riduzione del requisito dell’età anagrafica non può superare: Per i lavoratori notturni a turni per almeno sei ore, con un numero di giorni lavorativi annui inferiore a 78 e che maturano i requisiti di accesso al diritto al trattamento pensionistico dal 1° luglio 2009, la riduzione del requisito dell’età anagrafica non può superare: - un anno, se i giorni lavorativi sono da 64 a 71; - due anni, se i giorni lavorativi sono da 72 a 77. Nel calcolo del beneficio si considera il periodo di tempo più lungo nell’ambito del periodo minimo previsto dalla norma Nel calcolo del beneficio si considera il periodo di tempo più lungo nell’ambito del periodo minimo previsto dalla norma Il beneficio: norme particolari Le lavorazioni particolarmente faticose e pesanti: dlgs 67/2011

11 Sono fatte salve le norme di miglior favore per l’accesso anticipato al pensionamento; Sono fatte salve le norme di miglior favore per l’accesso anticipato al pensionamento; I benefici, in termini di riduzione di età anagrafica e della somma fra età anagrafica ed anzianità contributiva, spettano con effetto dalla prima decorrenza utile successiva alla data di cessazione del rapporto di lavoro; I benefici, in termini di riduzione di età anagrafica e della somma fra età anagrafica ed anzianità contributiva, spettano con effetto dalla prima decorrenza utile successiva alla data di cessazione del rapporto di lavoro; È previsto un meccanismo di salvaguardia (articolo 3, dlgs 67/2011), in base al quale è possibile il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico, nel caso in cui le domande sono superiori alle disponibilità finanziarie (articolo 7, dlgs 67/2011) È previsto un meccanismo di salvaguardia (articolo 3, dlgs 67/2011), in base al quale è possibile il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico, nel caso in cui le domande sono superiori alle disponibilità finanziarie (articolo 7, dlgs 67/2011) Il beneficio: norme generali Le lavorazioni particolarmente faticose e pesanti: dlgs 67/2011

12 La presentazione della domanda (articolo 2) Raggiungimento requisiti Scadenza presentazione domanda Entro il 31 dicembre 2011 Entro il 30 settembre 2011 A decorrere dal 1° gennaio 2012 Entro il 1° marzo dell’anno di maturazione In caso di ritardo nella presentazione della domanda, vi è una posticipazione del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico anticipato In caso di ritardo nella presentazione della domanda, vi è una posticipazione del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico anticipato Ritardo nella presentazione Diritto al pensionamento posticipato di Ritardo inferiore al mese Un mese Ritardo fra un mese e due Due mesi Ritardo di tre mesi ed oltre Tre mesi Le lavorazioni particolarmente faticose e pesanti: dlgs 67/2011

13 La presentazione della domanda (articolo 2) La domanda, con allegati copia o estratti dalle documentazione e degli elementi di prova dell’attività svolta in data certa è presentata all’Istituto previdenziale in cui si è iscritti; fanno fede: La domanda, con allegati copia o estratti dalle documentazione e degli elementi di prova dell’attività svolta in data certa è presentata all’Istituto previdenziale in cui si è iscritti; fanno fede: - prospetto di paga; libro matricola, registro di impresa ovvero libro unico del lavoro; libretto di lavoro; contratto di lavoro individuale indicante anche il contratto collettivo (nazionale, territoriale, aziendale) e il livello di inquadramento; ordini di servizio; schemi di turnazione; registri presenze; atti di affidamento incarichi o mansioni; documentazione medico-sanitaria; comunicazioni agli organi competenti; carta di qualificazione del conducente; documento di valutazione del rischio; comunicazione o dichiarazione di assunzione; altra documentazione equipollente; - il datore di lavoro è obbligato a rendere disponibile questa documentazione In caso di esito positivo della domanda, l’Istituto previdenziale comunica la prima decorrenza utile che resta subordinata alla presentazione all’ente medesimo della domanda di pensionamento In caso di esito positivo della domanda, l’Istituto previdenziale comunica la prima decorrenza utile che resta subordinata alla presentazione all’ente medesimo della domanda di pensionamento Le lavorazioni particolarmente faticose e pesanti: dlgs 67/2011

14 Le modalità attuative (articolo 4) È atteso un decreto ministeriale (Lavoro e Politiche sociali, di concerto con Economia e Finanze e sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative) per disciplinare: È atteso un decreto ministeriale (Lavoro e Politiche sociali, di concerto con Economia e Finanze e sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative) per disciplinare: - l’attività di monitoraggio delle pensioni erogate; - l’accertamento della documentazione prodotta; - le comunicazioni al lavoratore interessato; - i criteri per le verifiche ispettive; - l’utilizzo delle informazioni raccolte; - le modalità di rilevazione degli elementi di prova in data certa; - l’individuazione dei criteri di priorità nella accettazione delle domande; - le forme di collaborazione fra gli enti previdenziali Le lavorazioni particolarmente faticose e pesanti: dlgs 67/2011

15 Gli obblighi di comunicazione (articolo 5) Il datore di lavoro è obbligato a comunicare alla Direzione provinciale del lavoro e al competente Istituto previdenziale l’effettuazione di lavoro notturno: Il datore di lavoro è obbligato a comunicare alla Direzione provinciale del lavoro e al competente Istituto previdenziale l’effettuazione di lavoro notturno: - l’obbligo scatta se il lavoro notturno è continuativo o compreso in regolari turni periodici (almeno sei ore per un minimo di giorni lavorativi pari a 78 - maturazione requisiti fra 1° luglio 2008 e il 30 giungo 2009 – o a 64 – maturazione dei requisiti dal 1° luglio 2009); - l’obbligo scatta se il lavoro notturno è continuativo o compreso in regolari turni periodici (almeno sei ore per un minimo di giorni lavorativi pari a 78 - maturazione requisiti fra 1° luglio 2008 e il 30 giungo 2009 – o a 64 – maturazione dei requisiti dal 1° luglio 2009); - la comunicazione è in via telematica ed è annuale; Il datore di lavoro, che svolge le attività comprese nell’allegato al presente decreto legislativo, contraddistinte dai codici Inail riportati nei lucidi 6 e 7, è tenuto a comunicare l’inizio attività un mese prima alla Direzione provinciale del lavoro e al competente Istituto previdenziale: Il datore di lavoro, che svolge le attività comprese nell’allegato al presente decreto legislativo, contraddistinte dai codici Inail riportati nei lucidi 6 e 7, è tenuto a comunicare l’inizio attività un mese prima alla Direzione provinciale del lavoro e al competente Istituto previdenziale: - in sede di prima applicazione, la comunicazione è entro 30 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo. La mancata comunicazione comporta una sanzione da 500 a euro La mancata comunicazione comporta una sanzione da 500 a euro Le lavorazioni particolarmente faticose e pesanti: dlgs 67/2011

16 Disposizioni sanzionatorie (articolo 6) Se i benefici sono stati ottenuti presentando documentazione non veritiera, il lavoratore è soggetto: Se i benefici sono stati ottenuti presentando documentazione non veritiera, il lavoratore è soggetto: - alla revoca del trattamento pensionistico; - a restituire le somme ottenute; - a subire le eventuali sanzioni penali, se il fatto costituisce reato (truffa allo Stato). Chi ha fornito documentazione falsa: Chi ha fornito documentazione falsa: - è tenuto, a titolo di sanzione, a versare all’Istituto previdenziale una somma pari al doppio di quanto indebitamente erogato; - a subire le eventuali sanzioni penali, se il fatto costituisce reato. La verifica della veridicità della documentazione presentata spetta al personale ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e degli Istituti previdenziali interessati La verifica della veridicità della documentazione presentata spetta al personale ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e degli Istituti previdenziali interessati Le lavorazioni particolarmente faticose e pesanti: dlgs 67/2011

17 La copertura finanziaria (articolo 7) AmmontareDecorrenza 312 milioni di euro Per l’anno milioni di euro Per l’anno milioni di euro Dall’anno 2013 La copertura finanziaria è assicurata dalla dotazione dell’apposito Fondo stabilito con la legge 247/2007, all’articolo 1, comma 3, lettera f: La copertura finanziaria è assicurata dalla dotazione dell’apposito Fondo stabilito con la legge 247/2007, all’articolo 1, comma 3, lettera f: - tale Fondo prevedeva anche una copertura finanziaria per gli anni 2009 e 2010, rispettivamente di 83 e 200 milioni Le lavorazioni particolarmente faticose e pesanti: dlgs 67/2011