SOCIETA’ IN ACCOMANDITA PER AZIONI 102. La disciplina della società in accomandita per azioni (S.a.p.a.) SOCIETA’ IN ACCOMANDITA PER AZIONI (S.A.P.A.) RISPETTO AGLI ALTRI TIPI DI SOCIETÀ DI CAPITALI (S.P.A. E S.R.L.), LA SOCIETÀ IN ACCOMANDITA PER AZIONI SI CARATTERIZZA PER IL FATTO CHE VI SONO DUE CATEGORIE DI SOCI: I SOCI ACCOMANDATARI che rispondono solidalmente per le obbligazioni sociali anche con il proprio patrimonio personale I SOCI ACCOMANDANTI che sono responsabili nei soli limiti della propria partecipazione sociale
ALLA S. A. P. A. SI APPLICANO LE NORME RELATIVE ALLA S. P. A ALLA S.A.P.A. SI APPLICANO LE NORME RELATIVE ALLA S.P.A., LADDOVE COMPATIBILI CON LA SEGUENTE DISCIPLINA SPECIFICA: l'atto costitutivo della S.a.p.a. deve distinguere i soci limitatamente responsabili da quelli che, invece, rispondono anche con il proprio patrimonio, i quali devono essere espressamente indicati la denominazione sociale deve essere costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, unitamente all'indicazione di società in accomandita per azioni l'amministrazione della società spetta ai soci accomandatari, i quali possono essere revocati con delibera dell'assemblea straordinaria anche senza giusta causa, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni
CESSAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI PER QUANTO ATTIENE ALLA EVENTUALE CESSAZIONE DI UNO O PIÙ AMMINISTRATORI IN CORSO DI CARICA, SI PREVEDE CHE ESSI VENGANO SOSTITUITI CON DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA qualora vi siano più amministratori, la deliberazione di sostituzione deve essere approvata dagli amministratori rimasti in carica contestualmente all'accettazione dell'incarico di amministratore, i sostituti assumono la qualità di soci accomandatari laddove vengano a cessare tutti gli amministratori, la società si scioglie se, nei sei mesi successivi, non si sia provveduto alla loro sostituzione ed i soggetti così nominati non abbiano accettato la carica
FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI RICALCA PEDISSEQUAMENTE QUELLO DELLE S.P.A., CON ALCUNE DIFFERENZE PER QUANTO ATTIENE ALLE DELIBERE AVENTI AD OGGETTO: L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO I QUORUM DELIBERATIVI l'approvazione delle deliberazioni assembleari modificative dello statuto richiede il voto favorevole di tutti gli accomandatari i quali hanno, conseguentemente, un diritto di veto in merito alle modifiche della struttura organizzativa della società non spetta ai soci accomandatari nelle deliberazioni assembleari in materia: di nomina e revoca dei sindaci (o dei membri del consiglio di sorveglianza) di responsabilità degli amministratori Per quanto attiene alla responsabilità dei soci accomandatari, questi sono solidalmente ed illimitatamente responsabili per l'adempimento delle obbligazioni sociali La loro responsabilità viene meno, tuttavia, per le obbligazioni sociali sorte successivamente alla iscrizione nel Registro delle Imprese della cessazione dall'incarico