IN BASE ALL’OGGETTO DELLE DELIBERAZIONI L’ASSEMBLEA SI DISTINGUE IN:

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IN BASE ALL’OGGETTO DELLE DELIBERAZIONI L’ASSEMBLEA SI DISTINGUE IN: 82. L’assemblea. Competenze. Costituzione. Funzionamento L’ASSEMBLEA E’ UN ORGANO COLLEGIALE COMPOSTO DALLE PERSONE DEI SOCI CHE: delibera sulle materie di maggior rilievo della vita dell’ente di regola non interviene nella ordinaria gestione della società L’ASSEMBLEA FORMA LA VOLONTA’ DELL’ENTE NELLE MATERIE AD ESSA RISERVATE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO IN BASE ALL’OGGETTO DELLE DELIBERAZIONI L’ASSEMBLEA SI DISTINGUE IN: ORDINARIA STRAORDINARIA

L’ASSEMBLEA ORDINARIA COMPETENZE L’ASSEMBLEA ORDINARIA LE MATERIE DI SUA COMPETENZA VARIANO IN RELAZIONE AL SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO ADOTTATO DALL’ ENTE NELLE SOCIETA’ PRIVE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA (SISTEMA TRADIZIONALE E MONISTICO), L’ASSEMBLEA ORDINARIA: approva il bilancio nomina e revoca gli amministratori, nomina i sindaci, il presidente del collegio sindacale, e quando è previsto, il soggetto cui è demandato il controllo contabile determina il compenso di amministratori e sindaci se non è già indicato nello statuto

delibera sulla responsabilità degli amministratori e sindaci delibera sulle altre materie riservate alla sua competenza dalla legge delibera sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento degli atti degli amministratori approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari NELLE SOCIETA’ IN CUI SIA NOMINATO UN CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA (SISTEMA DUALISTICO), L’ASSEMBLEA ORDINARIA: nomina e revoca i consiglieri di sorveglianza e determina il loro compenso delibera sulla responsabilità dei consiglieri di sorveglianza delibera sulla distribuzione degli utili nomina il revisore

L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELIBERA: sulle modificazioni dello statuto sulla nomina, la sostituzione ed i poteri dei liquidatori sulle altre materie riservate dalla legge alla sua competenza

L’ASSEMBLEA PUO’ ESSERE: GENERALE SPECIALE nel caso in cui siano emesse: speciali categorie di azioni altri strumenti finanziari attributivi di diritti amministrativi è costituita un’assemblea speciale di categoria che: è la sola assemblea prevista nel caso la società abbia emesso unicamente azioni ordinarie nomina un rappresentante comune in mancanza di una specifica disciplina è soggetta alle norme sull’assemblea straordinaria si pronuncia sulle deliberazioni dell’assemblea generale che pregiudicano i diritti dei soggetti appartenenti alla categoria interessata

FUNZIONAMENTO la convocazione dell’assemblea e’ decisa dall’organo amministrativo o dal consiglio di gestione ogni qualvolta lo ritengano opportuno la convocazione da parte degli amministratori è obbligatoria: almeno una volta l’anno entro il termine stabilito dallo statuto, che non può eccedere i 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del bilancio qualora ne sia fatta richiesta da tanti soci che rappresentano un decimo del capitale sociale o la percentuale minore prevista dallo statuto, e siano indicate anche le materie da trattare (cd. convocazione su richiesta della minoranza)

nel caso di inerzia degli amministratori (o del consiglio di gestione) o, in loro vece dei sindaci (o del consiglio di sorveglianza), la convocazione è disposta con provvedimento del tribunale l’obbligo di convocare l’assemblea grava sui sindaci, non solo in caso di inerzia degli amministratori, ma anche nei casi in cui essi, nell’espletamento del loro incarico, ravvisano fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere la convocazione è effettuata mediante avviso contenente l’indicazione: del luogo, del giorno e dell’ora delle materie da trattare (cosiddetto ordine del giorno) tale avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, o su un quotidiano indicato in statuto, nei 15 giorni antecedenti l’adunanza (30 giorni nel caso di società quotate)

L’assemblea è regolarmente costituita, anche in assenza di convocazione, quando è rappresentato l’intero capitale sociale (con diritto di intervento) e partecipa la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo (cd. assemblea totalitaria) l’assemblea è presieduta dalla persona indicata nello statuto o da quella eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Il presidente dell’assemblea: accerta la regolarità della costituzione accerta l’identità e la legittimazione dei presenti regola lo svolgimento dell’assemblea accerta i risultati delle votazioni espletati dal presidente i controlli preliminari si passa alla fase della discussione e quindi alla successiva deliberazione

VERBALE DELL’ASSEMBLEA le deliberazioni dell’assemblea devono risultare da un verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Nel caso di assemblea straordinaria il verbale deve essere redatto da un notaio il verbale deve indicare: la data dell’assemblea l’identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno di essi le modalità ed il risultato delle votazioni il verbale deve consentire l’identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti i verbali devono essere trascritti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni

COSTITUZIONE Ai fini della regolare costituzione dell’assemblea è necessaria la presenza in assemblea di un numero di soci rappresentativi di una determinata quota del capitale sociale Ai fini della validità delle deliberazioni dell’assemblea è necessario il voto favorevole di un numero di soci rappresentativi di una determinata quota di capitale sociale QUORUM COSTITUTIVO QUORUM DELIBERATIVO

Se alla data prevista non è presente la parte di capitale richiesta ai fini della regolare costituzione dell’adunanza, può disporsi una seconda convocazione dell’assemblea. PRIMA CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA QUORUM COSTITUTIVO QUORUM DELIBERATIVO è necessaria la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale (escluse le azioni prive di voto). Lo statuto può richiedere una maggioranza più elevata coincide con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti (ovvero la metà più uno)

ASSEMBLEA STRAORDINARIA QUORUM COSTITUTIVO QUORUM DELIBERATIVO non è espressamente richiesto un particolare quorum costitutivo si prevede che la delibera debba essere approvata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, fatta salva un’eventuale maggioranza più elevata richiesta dallo statuto SIA IN SEDE DI ASSEMBLEA ORDINARIA, SIA IN SEDE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA, SI TIENE CONTO, AI FINI DEL COMPUTO DEL QUORUM COSTITUTIVO, DELLE AZIONI PER LE QUALI IL DIRITTO DI VOTO NON PUO’ ESSERE ESERCITATO, FATTA SALVA UNA DIVERSA PREVISIONE DI LEGGE. AI FINI DEL QUORUM DELIBERATIVO, VICEVERSA, TALI AZIONI NON SONO CALCOLATE.

SECONDA CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA QUORUM COSTITUTIVO QUORUM DELIBERATIVO l’assemblea è costituita e delibera qualunque sia la parte di capitale rappresentata ASSEMBLEA STRAORDINARIA QUORUM COSTITUTIVO QUORUM DELIBERATIVO la delibera si considera approvata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale presente in assemblea è richiesta la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale

IN OGNI CASO E’ FATTA SALVA LA POSSIBILITA’ DI RICHIEDERE CON LO STATUTO MAGGIORANZE PIU’ ELEVATE, TRANNE CHE PER: L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO PER LA NOMINA E LA REVOCA DELLE CARICHE SOCIALI LO STATUTO PUO’ INOLTRE PREVEDERE ULTERIORI CONVOCAZIONI DELL’ASSEMBLEA, SIA ORDINARIA CHE STRAORDINARIA, ALLE QUALI SI APPLICA LA DISCIPLINA PREVISTA PER LA SECONDA CONVOCAZIONE

PRIMA CONVOCAZIONE SECONDA CONVOCAZIONE Parzialmente diversa è la disciplina dettata nelle SOCIETA’ CHE FANNO RICORSO AL MERCATO DEL CAPITALE DI RISCHIO PRIMA CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA QUORUM COSTITUTIVO QUORUM DELIBERATIVO salvo diversa previsione statutaria è necessaria la presenza di almeno metà del capitale sociale coincide con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale rappresentato in assemblea SECONDA CONVOCAZIONE per alcune deliberazioni di particolare importanza non si applicano i normali quorum ma è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale