CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMITATO PER IL CONTROLLO DELLA GESTIONE 94. Il sistema monistico IL SISTEMA MONISTICO ORGANO AMMINISTRATIVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMITATO PER IL CONTROLLO DELLA GESTIONE ORGANO DI CONTROLLO
IL CONTROLLO CONTABILE è affidato ad un soggetto esterno: ad un revisore contabile ad una società di revisione IL SISTEMA MONISTICO È CARATTERIZZATO DALLA PRESENZA DI UN ORGANO DI CONTROLLO (COMITATO PER IL CONTROLLO DELLA GESTIONE) COMPOSTO DA ALCUNI DEI MEMBRI DELL'ORGANO DI GESTIONE (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE), E, DA QUEST'ULTIMO, NOMINATO SI RICONOSCE AI CONTROLLATI LA POSSIBILITÀ DI ESSERE AL TEMPO STESSO CONTROLLORI
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE È L'ORGANO DEPUTATO, IN VIA ESCLUSIVA, ALLA GESTIONE DELL'ENTE: ad esso si applica la normativa dettata per il corrispondente organo del sistema tradizionale per almeno un terzo dei suoi componenti devono ricorrere le condizioni previste per l'eleggibilità dei sindaci (fatti salvi eventuali ulteriori requisiti previsti dallo statuto e mutuati dai codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da società di gestione di mercati regolamentati) salvo una diversa previsione statutaria, determina il numero dei componenti del comitato e provvede alla loro nomina
COMITATO PER IL CONTROLLO DELLA GESTIONE i componenti del comitato devono essere scelti tra i consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza per i sindaci, oltre che dei requisiti di onorabilità e professionalità eventualmente richiesti dallo statuto. Essi eleggono fra loro, a maggioranza assoluta, il presidente non possono essere nominati nel comitato per il controllo della gestione i consiglieri che facciano già parte del comitato esecutivo ed ai quali siano state attribuite deleghe o particolari cariche, ovvero svolgano, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione della società, o di società controllate o controllanti almeno uno dei componenti del comitato deve essere scelto tra gli iscritti al registro dei revisori contabili nel caso un componente del comitato venga a cessare in corso di carica, il consiglio di amministrazione provvede alla sua sostituzione con un altro consigliere di amministrazione in possesso dei requisiti fissati dalla legge; qualora ciò non sia possibile, si provvede alla cooptazione come prevista per gli amministratori
LE ATTRIBUZIONI PROPRIE DEL COMITATO SONO ASSAI SIMILI A QUELLE DEL COLLEGIO SINDACALE IL COMITATO PER IL CONTROLLO DELLA GESTIONE: vigila sull'adeguatezza: della struttura organizzativa della società del sistema di controllo interno del sistema amministrativo e contabile, nonché sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione svolge gli ulteriori compiti affidati dal consiglio di amministrazione, con particolare riguardo ai rapporti con l'organo deputato al controllo contabile