83. Il diritto di intervento ed il diritto di voto nelle assemblee All’assemblea possono intervenire solo gli azionisti che siano titolari del diritto di voto ad essi vanno aggiunti i soggetti che, pur non essendo azionisti, sono titolari del diritto di voto in virtù di particolari vincoli gravanti sulle azioni (ad es. l’usufruttuario) non possono, invece, intervenire i soggetti che detengono azioni che non attribuiscono il diritto di voto (ad es. azioni di risparmio) è possibile consentire l’intervento in assemblea “a distanza”, ovvero mediante l’utilizzo di adeguati mezzi di telecomunicazione (ad es. in videoconferenza) o l’espressione del voto per corrispondenza
RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA salva disposizione contraria dello statuto, i soci non sono obbligati a partecipare personalmente all’assemblea, potendo farsi rappresentare da soggetti terzi in via generale, la rappresentanza deve essere conferita per iscritto, ed i relativi documenti devono essere conservati dalla società per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio la delega può essere rilasciata solo per singole assemblee, con validità anche per le eventuali successive convocazioni, a meno che non si tratti di procura generale o di procura conferita da una società ad un proprio dipendente è, in ogni caso, esclusa la validità della delega “in bianco”, nella quale, cioè, non sia indicato il nome del rappresentante la delega è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario
LIMITI ALLA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA se la rappresentanza è conferita ad una società, questa può rilasciare delega unicamente ad un proprio dipendente o collaboratore è fatto divieto di conferire la rappresentanza ai membri degli organi amministrativi o di controllo delle società, così come ai dipendenti della stessa, alle società controllate o ai membri degli organi amministrativi o ai dipendenti delle stesse Una stessa persona non può rappresentare in assemblea più di 20 soci. Tale limite è elevato fino a 50 soci per le società quotate (con capitale sociale da 5 a 25 milioni di Euro) fino a 200 soci per le società quotate aventi un capitale sociale superiore a 25 milioni di Euro LIMITI SOGGETTIVILIMITI QUANTITATIVI
ALLE SOCIETA’ QUOTATE SI APPLICANO GLI ISTITUTI DELLA: SOLLECITAZIONE RACCOLTA DI DELEGHE SI PARLA DI SOLLECITAZIONE ALLORQUANDO VI SIA UNA RICHIESTA DI ATTRIBUZIONE DELLA RAPPRESENTANZA RIVOLTA A TUTTI GLI AZIONISTI DA PARTE DI UNO O PIU’ SOGGETTI, I COMMITTENTI, I QUALI INDICANO LE SPECIFICHE PROPOSTE DI VOTO SULLA BASE DELLE QUALI CHIEDONO L’ADESIONE: il committente non può essere un soggetto esterno alla società, essendo richiesta la titolarità, da un minimo di 6 mesi, di almeno l’ 1% delle azioni con diritto di voto la sollecitazione è materialmente effettuata da un intermediario professionale, il quale è tenuto a trasmettere a tutti gli azionisti un prospetto ed un modulo di delega, il cui contenuto è fissato dalla Consob
RACCOLTA DI DELEGHE LA RACCOLTA DI DELEGHE PRESUPPONE LA PREVIA COSTITUZIONE DI UN’ASSOCIAZIONE DI AZIONISTI A TUTELA DEI PROPRI INTERESSI da un lato decidere di non aderire alla richiesta L’ASSOCIAZIONE RICHIEDE L’ATTRIBUZIONE DELLA RAPPRESENTANZA (UNICAMENTE) AI PROPRI ASSOCIATI, I QUALI POSSONO: dall’altro indicare nel modulo di conferimento della rappresentanza le proprie determinazioni di voto che divengono vincolanti per l’associazione
CONFLITTO DI INTERESSI DEL SOCIO NELLE DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA PUO’ ACCADERE CHE IN UNA DETERMINATA DELIBERAZIONE IL SOCIO ABBIA, PER CONTO PROPRIO O DI TERZI, UN INTERESSE PERSONALE CONFLIGGENTE CON QUELLO DELLA SOCIETA’ qualora la deliberazione assembleare sia adottata con il voto determinante del socio in conflitto di interessi, la deliberazione medesima puo’ essere impugnata nell’ipotesi in cui possa arrecare danno alla società Il legislatore ha espressamente indicato due casi tipici di conflitto di interessi quello del socio amministratore, nelle deliberazioni riguardanti la propria responsabilità quello dei soci componenti il del consiglio di gestione, nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilità dei consiglieri di sorveglianza