Concordato Cauzioni e Credito – Gruppo Fonsai – Trattazione di un Sinistro – Dicembre 2008 Cassazione Civile, Sez. II, sentenza 21.2.2008, n. 4446 Concordato.

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Concordato Cauzioni e Credito – Gruppo Fonsai – Trattazione di un Sinistro – Dicembre 2008 Cassazione Civile, Sez. II, sentenza , n Concordato Cauzioni e Credito

TIPOLOGIA DI GARANZIA: oneri di urbanizzazione Eccezioni del Contraente a seguito del pagamento effettuato dalla Società e della notifica di decreto ingiuntivo (azione di regresso):  oneri stabiliti in Convenzione > di quelli dovuti  pagamenti effettuati > di quelli dovuti  mancata proposizione da parte della Società dell’eccezione di cui all’art C.C.  equiparazione della polizza alla fideiussione  competenza giurisdizionale: amministrativa

Motivi della decisione: Premesse  Giudice Amministrativo: competenza per la quantificazione degli oneri di urbanizzazione  Giudice Ordinario: competenza per la domanda di regresso avanzata dal garante solvens  Conclusioni: l’eccezione di erroneo pagamento > del dovuto opposta dal Contraente alla Società non rileva per incompetenza del giudice amministrativo

Massime della Cassazione – assicurazione cauzionale/ fideiussoria - principi stabiliti  figura contrattuale intermedia tra il deposito cauzionale e la fideiussione  funzione di garanzia: si applica la disciplina della fideiussione ove non derogata dalle parti  clausola di pagamento a semplice richiesta / senza eccezioni: è pienamente valida (manifestazione di autonomia negoziale), ma riveste carattere derogatorio rispetto alla disciplina della fideiussione

Massime della Cassazione – assicurazione cauzionale/ fideiussoria – effetti della clausola a semplice richiesta  inopponibilità al beneficiario delle eccezioni ex art c.c.  inapplicabilità delle tipiche eccezioni fideiussorie (1956 e 1957 c.c., quest’ultima, come nel caso di specie, nell’ipotesi in cui la polizza garantisca l’adempimento integrale degli obblighi assunti dal Contraente)

Massime della Cassazione – assicurazione cauzionale/ fideiussoria – effetti della clausola a semplice richiesta  … l’esclusione per il garante di opporre al creditore principale eccezioni che attengono alla validità del contratto da cui deriva l’obbligazione principale non comprende il divieto di sollevare eccezioni che attengano alla validità dello stesso contratto di garanzia….

Concordato Cauzioni e Credito – Gruppo Fonsai – Dicembre 2008 Cassazione Civile, Sez. III, sentenza , n Concordato Cauzioni e Credito

TIPOLOGIA DI GARANZIA: contratto d’appalto per la fornitura di pasti PRINCIPALI MOTIVI DEL RICORSO PRESENTATO DALLA COMPAGNIA  erronea l’interpretazione della Corte di merito che limita il diritto alla ripetizione dell’indebito alle sole ipotesi di vizio della garanzia per dolo del creditore principale o di entrambe le parti del rapporto principale  erronea la configurazione della polizza come “garanzia assoluta”, con conseguente preclusione del diritto di ripetizione dell’indebito nei confronti del creditore principale

 interpretazione della c.d. clausola “solve et repete”: il pagamento “a prima richiesta” non esclude l’accessorietà della garanzia, che resta una fideiussione, con differimento delle eccezioni inerenti al rapporto principale ad un momento successivo al pagamento effettuato dal garante e con facoltà per quest’ultimo di proporre azione di ripetizione nei confronti del creditore principale

Massime della Cassazione – principi stabiliti  “polizza fid.pubblici appalti”: figura contrattuale da ricondurre nell’ambito della garanzia autonoma a semplice richiesta  il garante non può opporre le eccezioni di cui all’art.1945 c.c. (neppure dopo il pagamento)  clausola di pagamento a semplice richiesta: esprime la volontà negoziale delle parti di non adottare la figura tipica della fideiussione, ma uno schema con effetti tipici del deposito cauzionale

Massime della Cassazione – principi stabiliti  pretesa violazione dell’art.2033 c.c. (“indebito oggettivo”):la ripetibilità deve collegarsi ad eventuali vizi attinenti al rapporto di assicurazione e non a quello di appalto, ferma la legittimità del garante di esercitare l’azione di rivalsa nei confronti del debitore principale