La tassazione delle cooperative di produzione e lavoro

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La tassazione delle cooperative di produzione e lavoro rag. Giuseppe Scolaro Torino 15 ottobre 2006

Ires: normativa vigente L. 30/12/2004 n. 311, commi da 460 a 469. Art. 12 L. 904/77 Art. 11 L. 59/1992 Art. 11 D.P.R. 601/73 agevolazione coop lavoro Art. 12 D.P.R. 601/73 Ristorni

La disciplina di tassazione per le coop. a mutualità prevalente. Esenzione da IRES delle somme accantonate alla riserva legale (30% utile lordo) Esclusione dall’IRES del 70% degli utili lordi, quindi l’importo degli accantonamenti alla riserva indivisibile ai sensi dell’art. 12 della L. 904/77 produce effetti fiscali agevolati soltanto sul 70% delle somme accantonate, al netto delle somme già accantonate alla riserva legale. I ristorni spettanti ai soci e imputati in aumento al capitale sociale non concorrono a formare il reddito. Deduzione della quota pari al 3% dell’utile lordo destinato ai fondi mutualistici.

La disciplina della tassazione delle coop La disciplina della tassazione delle coop. che non hanno requisiti di mutualità prevalente. Esenzione da IRES delle somme accantonate alla riserva legale (30% utile lordo); Deduzione della quota pari al 3% dell’utile lordo destinato ai fondi mutualistici. Rif. Comma 467 L. 30/12/2004 n. 311

L’agevolazione Ires per coop. di lavoro Le coop. di lavoro a mutualità prevalente, possono godere della deducibilità dall’ires dell’irap dovuta, in base alla norma di agevolazione prevista dall’articolo 11 del DPR 601/73, che esonera dall’imposizione ires la totalità dell’irap dovuta per il periodo d’imposta se l’ammontare delle retribuzioni, effettivamente corrisposte ai soci che prestano la loro opera con carattere di continuità, non è inferiore al 50% dell’ammontare complessivo di tutti gli altri costi (eccetto quelli relativi alle materie prime e sussidiarie, che includono i relativi oneri accessori, quali le spese di trasporto e magazzinaggio). Nelle computo delle retribuzioni si deve considerare anche i compensi derivanti da rapporti di lavoro continuativo para subordinato o di lavoro autonomo e relativi contributi corrisposti a soci cooperatori.

La determinazione del rapporto per fruire dell’agevolazione prevista dall’articolo 11 del DPR 601/73 Rapporto: Tot. X/Z ≥ 50% Deducib. tot. Irap. Tot. X/Z ≥ 25% Deducib. 50% irap. Tot. X/Z < 25% Irap totalmente indeducibile.

Le componenti delle retribuzioni Le componenti delle retribuzioni valide ai fini dell’esenzione Le integrazioni retributive pagate ai soci lavoratori al limite dei salari correnti aumentati del 20% (art. 11, comma 3) Tutti i costi diretti e indiretti, inerenti all’apporto dell’opera personale prestata con carattere di continuità dai, compresi i contributi previdenziali (art. 6-ter D.L. 693/1980) Gli eventuali compensi ai soci che prestano la loro opera in dipendenza di un contratto di lavoro a progetto, rapporto professionale, ecc

I ristorni L’art. 12 prevede che i ristorni, che rappresentano l’integrazione retributiva, che non può eccedere il 30% dei trattamenti retributivi complessivi, se ripartiti tra i soci sono deducibili dal reddito della coop. e non concorre a formare il reddito imponibile del socio. Inoltre esso è irrilevante ai fini irap, qualora sia destinato ad aumento del capitale sociale.

I ristorni – Finanziaria 2005 – Circ.34/E 2005. Con la Finanziaria 2005, comma 460, si stabilisce un limite alla deducibilità dei ristorni. La circolare afferma che l’utile lordo da tassare comunque nella misura del 30% deve essere maggiorato dei ristorni, disapplicando parzialmente il beneficio concesso dall’articolo 12 del D.P.R. 601/73, che prevede la deduzione dal reddito dei ristorni, indipendentemente dalla loro imputazione a conto economico o a incremento del capitale.

Ristorni – Esempio Circolare. Ipotesi 1 Ristorni contabilizzati come quota dell’utile d’esercizio destinato a ristorni. Utile netto = 1.000 di cui: Il 30% pari a 300 destinato a ris.legale Il 3% destinato ai fondi mutualistici pari a 30 La restante quota di 670 destinata a ristorni.

Ristorni – Esempio Circolare /2 Base imponibile secondo circolare = 1000 - 300 - 30 - 670 + 300 = 300 L’importo di 300 aggiunto risponde all’interpretazione di far soggiacere a tassazione il 30% dell’utile lordo. In dottrina si ritiene erronea l’interpretazione della circolare 34/E del 2005, in quanto si tratta di disapplicare parzialmente il beneficio concesso dall’articolo 12 del D.P.R. 601/73 Base imponibile secondo dottrina = 1000 - 300 – 30 – 670 = 0

Ristorni – Esempio Circolare /3 Ipotesi 2: Ristorni contabilizzati come costi di retribuzione dell’esercizio. Utile lordo = 1000 Ristorni imputati a costo voce B.9 = 670 Utile netto = 330 Riserva legale 30% = 99 3% Fondi mutualistici = 9,9 Riserva indivisibile art. 12 L. 904/77 = 221,1

Ristorni – Esempio Circolare /4 Base imponibile secondo circolare = 330 - 99 - 9,9 - 221,1 + 99 = 99 Base imponibile secondo dottrina = 330 - 99 - 9,9 - 221,1 + 99 = 99 In questa seconda ipotesi l’interpretazione coincide. Nella prima ipotesi esiste un contrasto interpretativo, per il fatto che la circolare estende la tassazione minima del 30% dell’utile lordo anche nel caso in cui non si provveda ad accantonare utili alla riserva indivisibile ai sensi dell’art. 12 del L. 904/77.

Esempio Determinazione Imposte coop lavoro che gode della piena agevolazione prevista dall’art. 11 D.P.R. 601/73 Utile ante Ires 1.000 Variazioni in aumento per costi 100 Variazione in aumento irap 300 Variazione in diminuzione per fondo mutualistico 30 Variazione in diminuzione per riserva legale 300 Variazione in diminuzione per Irap 300 Variazione in diminuzione per riserva indivisibile art. 12 L. 904/77 370 Imponibile ires stimato (a+b+c-d-e-f) 400 Ires 33% su g) 132 Utile netto delle imposte (a – e – g) 868

Esempio compilazione RF a) Utile netto a bilancio 868,00 b) V. A. costi indeducibili 100,00 c) V. A. Ires 132,00 d) V. A. Irap 300,00 e) V. D. Riserva legale. (30% a)) 260,40 f) V. D. Fondi mutualistici. (3% b)) 26,04 g) V. D. Irap h) V. D. Ris. Indivis.70% di a) – e) - f) 321,16 i) V. D. 70% Ires 92,40 l) Reddito imponibile (a+b+c+d-e-f-g-h-i) 400,00

Cooperative sociali di lavoro Le cooperative sociali di produzione e lavoro non sono destinatarie della disposizione del comma 460 della L. 30/12/2004 n. 311 La circolare 34/E del 2005 ha chiarito che nei loro confronti ove rientranti nei limiti definiti dall’art. 11 del D.P.R. 601/73, sono esenti da ires anche le riprese fiscali. Pertanto la variazione in diminuzione oltre ad essere pari all’irap esposta in aumento è incrementata delle valore delle riprese fiscali che si aggiunge all’importo destinato a riserva legale, ai fondi mutualistici e alla riserva indivisibile ex art. 12 L. 904/77

Irap – deduzioni base imponibile Nella determinazione della base imponibile irap, oltre all’importo del premio inail dovuto sulle retribuzioni dei soci e dei dipendenti, le coop. di lavoro possono anche dedurre: Le coop. Sociali di tipo B possono dedurre dalla base imponibile il costo delle retribuzioni e relativi oneri accessori sostenuti per le persone svantaggiate E’ inoltre deducibile il costo sostenuto per i dipendenti e i soci assunti con contratti d’inserimento, con contratto di apprendistato anche professionalizzante. Le coop di ridotte dimensioni, ove i ricavi non superino i 180.759,91 Euro possono usufruire di ulteriore deduzione nella misura di Euro 8.000, a scalare. La deduzione non spetta ove i ricavi superano i 180.984,91 Euro. Sempre in tema di limite di ricavi le coop che non superano i 400,000,00 di Ricavi, possono fruire della deduzione di euro 2.000,00 per ogni dipendente o socio lavoratore, sino ad un massimo di cinque, esclusi gli apprendisti, disabili assunti con contratto d’inserimento,, impiegato nel periodo d’imposta.

La deduzione irap per i neoassunti Con la norma inserita nell’art. 11-ter del D.l. 35/2005, convertito con modificazioni nella L. 80/2005, è stata introdotta un’ulteriore deduzione irap per i neoassunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nei periodi d’imposta 2005, 2006 e 2007. La deduzione spetta nella misura di euro 20.000,00 per ciascun dipendente neoassunto, ragguagliata all’effettivo periodo di lavoro prestato nell’anno di assunzione. La deduzione spetta a condizione che si è in presenza di una crescita della media degli occupati a tempo indeterminato, al 31/12/2004 per i neo assunti nel 2005. Per l’anno 2006 la deduzione continua ad essere spettante per i dipendenti assunti nell’anno precedente, a condizione che non si sia decrementata la media degli occupati al 31/12/2005, in caso di ulteriore incremento la deduzione potrà essere estesa anche ai neoassunti nel corso dell’anno 2006. L’importo complessivo della deduzione non può comunque eccedere l’importo dell’effettivo incremento del costo del lavoro rilevato dal raffronto della voce B.9 del conto economico, tra l’anno di maturazione del diritto alla deduzione e l’anno preso a base per la determinazione della media degli occupati.

Grazie per l’attenzione.