72. I conferimenti e le prestazioni accessorie IL CAPITALE OCCORRENTE PER L’ESERCIZIO DELL’IMPRESA SOCIALE È COSTITUITO, IN PRIMO LUOGO, DAI CONFERIMENTI.

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72. I conferimenti e le prestazioni accessorie IL CAPITALE OCCORRENTE PER L’ESERCIZIO DELL’IMPRESA SOCIALE È COSTITUITO, IN PRIMO LUOGO, DAI CONFERIMENTI DEI SOCI (COSIDDETTO CAPITALE DI RISCHIO):  se nell’atto costitutivo non è diversamente disposto, i conferimenti debbono farsi in danaro  in sede di stipulazione dell’atto costitutivo i soci fondatori devono versare, presso una banca, il 25% dei conferimenti in denaro  I versamenti residui devono essere effettuati non appena richiesti dall’organo amministrativo il socio fondatore unico deve invece versare subito l’intero ammontare

 qualora le azioni sottoscritte non siano interamente liberate, sul titolo azionario devono essere indicati i versamenti ancora dovuti (art. 2354, co. 3, n. 4, cod. civ.)  in caso di trasferimento di azioni non interamente liberate, l’obbligo di effettuare i versamenti residui grava sull’acquirente ed in via sussidiaria anche sull’alienante  il socio che non adempie al versamento dei conferimenti residui non può esercitare il diritto di voto:  la società può offrire le azioni non liberate in opzioni agli altri soci  in mancanza di acquirenti la società può procedere alla vendita coattiva delle azioni tramite un intermediario autorizzato  se tale vendita non ha esito positivo gli amministratori posso escludere il socio moroso dalla società. Le sue azioni devono essere rimesse in circolazione entro l’esercizio, altrimenti devono essere annullate e il capitale sociale deve essere ridotto in misura corrispondente

 lo statuto sociale può prevedere la possibilità di effettuare conferimenti diversi dal denaro. Vi sono alcune limitazioni a tale possibilità:  non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi che possono, invece, formare oggetto di prestazioni accessorie da parte dei soci, non imputabili a capitale. Stante il carattere personalistico che le caratterizza, le relative azioni: devono essere nominative non possono essere trasferite senza il consenso degli amministratori

 le azioni relative ai conferimenti dei beni in natura e dei crediti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione Il socio conferente deve garantire alla società, non appena essa sia costituita, la contestuale e piena disponibilità del bene o del credito conferito è preclusa la possibilità di conferire: cose generiche non specificate cose future cose altrui FATTE SALVE TALI LIMITAZIONI, PARE DOVERSI AMMETTERE IL CONFERIMENTO DI QUALSIVOGLIA BENE SUSCETTIBILE DI VALUTAZIONE ECONOMICA, IVI COMPRESI I BENI IMMATERIALI