FONDAMENTI DI URBANISTICA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

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FONDAMENTI DI URBANISTICA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Università degli Studi di Napoli FEDERICO II FACOLTA’ DI ARCHITETTURA CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL’ARCHITETTURA CORSO INTEGRATO DI FONDAMENTI DI URBANISTICA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DIRITTO URBANISTICO DOCENTI: Prof. Arch. Salvatore Visone – Fondamenti di Urbanistica Prof. Avv. Carmen Cioffi – Pianificazione Territoriale Prof. Avv. Giuseppina Mari – Diritto Urbanistico

Governo del territorio La legislazione urbanistica dal 1942 ad oggi

Sommario Prime disposizioni generali Governo del territorio Legislazioni Regionali Evoluzione della normativa nazionale dal 1942 al 2009 Le leggi di interesse urbanistico Misure di salvaguardia e legislazione speciale Tabella riassuntiva La legislazione urbanistica campana Tappe fondamentali La legge Regionale Urbanistica n.16 del 22 Dicembre 2004 Alcuni esempi: La penisola sorrentina e la costiera amalfitana Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale Il Patto Territoriale Gli Ambiti Territoriali Ottimali

Prime disposizioni generali governo del territorio Cos’è? L’insieme delle attività conoscitive, legislative, di programmazione, di localizzazione e di attuazione degli interventi nonché di vigilanza e di controllo, volte a perseguire la tutela e la valorizzazione del territorio, la disciplina degli usi e delle trasformazioni dello stesso e la mobilità. Il governo del territorio comprende altresì l'urbanistica, l'edilizia, la difesa del suolo, la tutela del paesaggio e delle bellezze naturali nonché la cura degli interessi pubblici funzionalmente collegati con le medesime materie. Chi se ne occupa? La potestà legislativa in materia di governo del territorio spetta alle regioni, ad esclusione degli aspetti direttamente incidenti sull'ordinamento civile e penale, sulla tutela della concorrenza nonché sulla garanzia di livelli uniformi di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Legislazioni regionali 1948: La Costituzione L'art.117 della Costituzione affida infatti alle Regioni a statuto ordinario la potestà legislativa in materia di Urbanistica Con il DPR n.8 del 15 gennaio 1972 sono trasferite dallo Stato alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative statali in materia di urbanistica, viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale. Il trasferimento delle funzioni amministrative alle Regioni viene completato con il DPR n.616 del 24 luglio 1977, che definisce l'urbanistica come la “Disciplina dell'uso del territorio comprensiva di tutti gli aspetti conoscitivi, normativi, e gestionali riguardanti le operazioni di salvaguardia e di trasformazione del suolo nonché la protezione dell'ambiente ”.

Legislazioni regionali Da allora le 16 regioni italiane (le 5 a statuto speciale sono ancora più antiche) avrebbero potuto innovare in materia di urbanistica e governo del territorio. Non l’hanno fatto. Si sono limitate a parafrasare e arricchire (a volte bene, a volte male) la vecchia legge 1150 del 1942, e le successive modifiche e integrazioni ad essa apportate nel tempo dal legislatore nazionale. Anni ’90: Le innovazioni Tenendo conto del dibattito culturale sviluppatosi all’inizio del decennio scorso, numerose regioni hanno dato vita a regole innovative per il governo delle trasformazioni della città e del territorio 1995 Toscana 1997 Liguria 1999 Basilicata 1999 Lazio 2000 Emilia Romagna 2004 Campania

Evoluzione della normativa La legge urbanistica del 1942 nazionale dal 1942 al 2009 La legge urbanistica del 1942 1942 Legge n. 1150 La prima legge sull’urbanistica in Italia. Dà finalmente all’urbanistica una disciplina giuridica unitaria ed autonoma. L'impianto della L. 1150/42 prevede un sistema di pianificazione territoriale a cascata articolato su tre livelli collegati per vie gerarchiche, la pianificazione sovracomunale, che traccia le linee generali dell'uso del territorio, la pianificazione comunale che regola l’organizzazione del territorio comunale e la pianificazione attuativa che consente di intervenire sui singoli usi edilizi.

Evoluzione della normativa nazionale dal 1942 al 2009 La legge urbanistica del 1942 Purtroppo essendo nata in pieno periodo bellico, tale legge stenta ad essere concretamente attuata a causa delle impellenti necessità della ricostruzione post-bellica per la quale vengono adottati piani di ricostruzione. Con questi piani, nei primi anni cinquanta, l’apparato industriale viene rapidamente ricostruito localizzando gli insediamenti produttivi esclusivamente nel nord Italia, in aree dove l’esigenza di infrastrutture e di servizi può consentire una rapida crescita dei profitti. Si assiste ad un vero e proprio fenomeno di migrazione dal sud verso il nord, con effetti devastanti a causa di un caotico processo conurbativo che investe buona parte del territorio nazionale.

Evoluzione della normativa La legge urbanistica del 1942 nazionale dal 1942 al 2009 La legge urbanistica del 1942 1942 Legge n. 1150 La prima legge sull’urbanistica in Italia. Dà finalmente all’urbanistica una disciplina giuridica unitaria ed autonoma. L'impianto della L. 1150/42 prevede un sistema di pianificazione territoriale a cascata articolato su tre livelli collegati per vie gerarchiche, la pianificazione sovracomunale, che traccia le linee generali dell'uso del territorio, la pianificazione comunale che regola l’organizzazione del territorio comunale e la pianificazione attuativa che consente di intervenire sui singoli usi edilizi.

Evoluzione della normativa La legge urbanistica del 1942 nazionale dal 1942 al 2009 La legge urbanistica del 1942 1942 Legge n. 1150 La prima legge sull’urbanistica in Italia. Dà finalmente all’urbanistica una disciplina giuridica unitaria ed autonoma. L'impianto della L. 1150/42 prevede un sistema di pianificazione territoriale a cascata articolato su tre livelli collegati per vie gerarchiche, la pianificazione sovracomunale, che traccia le linee generali dell'uso del territorio, la pianificazione comunale che regola l’organizzazione del territorio comunale e la pianificazione attuativa che consente di intervenire sui singoli usi edilizi.

Evoluzione della normativa PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE nazionale dal 1942 al 2009 PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE Al primo livello la legge prevede il piano urbanistico sovracomunale. Questo tipo di piano nasce dall'esigenza di disciplinare parti del territorio, opere ed interventi che per la loro natura rivestono interesse sovracomunale. Lo scopo è quello di localizzare i servizi riguardanti più nuclei abitativi, (grandi linee di comunicazione stradali o ferroviarie), o l'utilizzazione di zone omogenee che prescindono dalla dimensione comunale (individuazione di zone industriali, parchi o riserve naturali, ecc.). Gli strumenti urbanistici a livello territoriale attualmente previsti sono: i piani territoriali di coordinamento, i piani paesistici, i piani per le aree di sviluppo industriale, i piani delle comunità montane, i piani di bacino, i piani dei parchi . Purtroppo i piani sovracomunali però finché sono rimasti di competenza statale non sono quasi mai stati adottati, riversando sugli strumenti comunali tutte le scelte di pianificazione del territorio

Evoluzione della normativa PIANIFICAZIONE COMUNALE nazionale dal 1942 al 2009 PIANIFICAZIONE COMUNALE Al secondo livello del sistema di organizzazione territoriale la legge 1150 prevede il piano urbanistico comunale. Questo tipo di piano nasce dall'esigenza di disciplinare parti del territorio, opere ed interventi che per la loro natura rivestono interesse comunale, allo scopo di assicurare una disciplina nell'utilizzazione del territorio in maniera armonica e funzionale alle esigenze economiche ed ambientali della comunità in esso insediata. Lo strumento comunale per eccellenza è il piano regolatore generale, (oggi in Campania PUC), che prevede la suddivisione del territorio comunale in zone omogenee, coadiuvato da altri strumenti che contribuiscono alla regolamentazione del territorio comunale: il programma di fabbricazione, il regolamento edilizio, il programma pluriennale di attuazione.

Evoluzione della normativa PIANIFICAZIONE ATTUATIVA nazionale dal 1942 al 2009 PIANIFICAZIONE ATTUATIVA Le previsioni del PRG trovano esecuzione attraverso Piani Urbanistici Attuativi (PUA), estesi a singole parti del territorio comunale. I principali Piani Uurbanistici Attuativi sono: piano particolareggiato, piano di lottizzazione, piano per l’edilizia economica e popolare, piano degli insediamenti produttivi, piano di recupero.

Evoluzione della normativa nazionale dal 1942 al 2009 La DEREGULATION LEGISLATIVA Nel tentativo di trovare soluzioni ovvianti la paralisi, vengono prodotte una serie di leggi settoriali e provvedimenti tampone, come la L.167/62 volta ad acquisire aree e fondi per l’edilizia economica e popolare, la L.765/67 (legge Ponte) che fissa i limiti inderogabili di densità edilizia, altezza, distanza tra i fabbricati, indici di edificabilità,

Le leggi d’interesse urbanistico: anni ’60 1967 Legge n. 765 La “legge ponte” diretta a porre un freno agli abusi edilizi con nuove sanzioni, ad incentivare la formazione dei piani comunali ed a condizionare il contenuto di tali piani, attribuendo speciali poteri all’autorità governativa. Introduce gli “standard urbanistici”, divisi in due categorie: generali e speciali. Entrambe le categorie incidono sul potere del proprietario di costruire o modificare la proprietà. Gli S.U. generali sono validi su tutto il territorio nazionale e sono stabiliti per legge; gli S.U. speciali sono differenti a seconda del tipo di zona e sono stabiliti con decreto ministeriale. 1968 Legge n. 1178 La cosiddetta “legge tampone” che stabilisce un limite temporale di durata massima per la validità dei vincoli di inedificabilità derivanti dai piani urbanistici.

Le leggi d’interesse urbanistico: anni ’70 1971 Legge n. 865 La “legge sulla casa” che introduce un procedimento accelerato per l’edilizia economica popolare e convenzionata, oltre a nuovi restrittivi criteri per la determinazione dell’indennità di esproprio. 1977 Legge n. 10 Viene approvata la nuova disciplina del regime dei suoli che introduce nuove e più severe misure per la repressione degli abusi edilizi e maggiori limitazioni alla possibilità di edificare nei comuni sprovvisti di piano urbanistico. La concessione sostituisce la licenza edilizia. La licenza edilizia era un atto di autorizzazione che rimuove un limite all’esercizio del diritto di proprietà. La concessione è onerosa, salvo eccezioni di legge, e viene rilasciata previo pagamento di una somma pari alla incidenza delle spese di urbanizzazione e al costo di costruzione. D.p.r. n. 616 Attribuisce alle regioni la competenza esclusiva in materia urbanistica.

Le leggi d’interesse urbanistico: anni ’80/’90 1982 Legge n. 94 La “legge Nicolazzi” che semplifica la procedura per il rilascio della concessione e dell’autorizzazione edilizia, introducendo anche forme di silenzio assenso (chi tace acconsente). 1985 Legge n. 47 È la prima sanatoria degli abusi perpetrati fino ad allora che introduce nuove e ancora una volta più severe norme a riguardo. La legge del ‘85 ha stabilito inoltre che non sono soggette a concessione ne ad autorizzazione le opere interne alle costruzioni che non consistono in semplici interventi di manutenzione ordinaria. 1991 Legge n. 394 Legge quadro sulle Aree Protette 1994 Legge n. 724 Con questa legge viene approvato il secondo condono edilizio.

Le leggi d’interesse urbanistico: anni ’90/’00 1996 Legge n. 662 Ridisciplina, semplificandolo, il procedimento di concessione. Introduzione della DIA (Denuncia di Inizio Attività) 2001 D.P.R. n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. 2004 D.L. n. 42 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali 2004 Legge Regionale Campania n. 16 Legge Urbanistica Regione Campania – Norme sul Governo del Territorio

Misure di Salvaguardia e legislazione speciali La legge del 1952 ha stabilito che il Sindaco, nell’intervallo di tempo tra la deliberazione e l’adozione di un PRG, può sospendere ogni determinazione sulle domande di licenza di costruzione, quando si riconosca che tali domande siano in contrasto con il PRG in formazione. Con le leggi del ‘67, del ‘68 e del ‘71, le misure di salvaguardia sono obbligatorie per i PRG, PP. e per i piani di fabbricazione. La legislazione speciale Numerose sono le leggi che, pur avendo come oggetto principale materie diverse, svolgono effetti sostanziali in materia urbanistica ed edilizia in genere, in quanto dettano norme inderogabili dirette alla tutela di rilevanti interessi della collettività Le principali leggi speciali riguardano: la tecnica costruttiva e norme antisismiche; vincoli monumentali; le zone di rispetto.

Tabella riassuntiva 1942 Legge n. 1150 Da finalmente all’urbanistica una disciplina giuridica unitaria ed autonoma. Essa prevede l’obbligo per i comuni di piani urbanistici programmatici (il piano regolatore generale e il programma di fabbricazione) per la disciplina dell’intero territorio. 1951 Legge n. 1402 Viene modificato ed ampliato con vari provvedimenti il d.l. lgt. 1945 n. 145 che introduceva nel nostro ordinamento giuridico i piani di ricostruzione 1967 Legge n. 765 La “legge ponte” diretta a porre un freno agli abusi edilizi con nuove sanzioni, ad incentivare la formazione dei piani comunali ed a condizionare il contenuto di tali piani, attribuendo speciali poteri all’autorità governativa. 1968 Legge n. 1178 La cosiddetta “legge tampone” che stabilisce un limite temporale di durata massima per la validità dei vincoli di inedificabilità derivanti dai piani urbanistici. 1971 Legge n. 865 La “legge sulla casa” che introduce un procedimento accelerato per l’edilizia economica popolare e convenzionata, oltre a nuovi restrittivi criteri per la determinazione dell’indennità di esproprio. 1977 Legge n. 10 Viene approvata la nuova disciplina del regime dei suoli che introduce nuove e più severe misure per la repressione degli abusi edilizi e maggiori limitazioni alla possibilità di edificare nei comuni sprovvisti di piano urbanistico. 1982 Legge n. 94 La “legge Nicolazzi” che semplifica la procedura per il rilascio della concessione e dell’autorizzazione edilizia, introducen anche forme di silenzio assenso (chi tace acconsente). 1985 Legge n. 47 È la prima sanatoria degli abusi perpetrati fino ad allora che introduce nuove e ancora una volta più severe norme a riguardo. 1991 Legge n. 394 Legge Quadro sulle Aree Protette 1994 Legge n. 724 Con questa legge viene approvato il secondo condono edilizio, 1996 Legge n. 662 Ridisciplina, semplificandolo, il procedimento di concessione. 2001 D.P.R. n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. 2004 D. Lgs. n. 490 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. 2004 Legge n. 16 Regione Campania. Legge Urbanistica regionale.

La legislazione urbanistica Campana Iter e stadio raggiunto Tappe fondamentali I disegni di legge regionali della Campania in tema di tutela e uso del suolo. Quadro informativo  Anno Titolo Iter e stadio raggiunto 1976 Disegno di legge regionale per la tutela e l’uso del territorio Disegno di legge regionale per la suddivisione del territorio regionale in aree comprensoriali ai fini della sua pianificazione   1982 Disegno di legge (n°416) Disciplina urbanistica del territorio regionale Ad iniziativa della Giunta regionale delibera 098 del 23/07/1982 Depositato alla Presidenza del Consiglio regionale il 28/07/1982 Assegnato per l’esame alla IV Commissione consiliare permanente col parere della II Commissione in data 23/08/1982 1986 Disegno di legge Disciplina urbanistica del territorio regionale Ad iniziativa della Giunta regionale delibera 0105 del 26/06/1986 Depositato alla Presidenza del Consiglio regionale il 10/07/1986 Assegnato per l’esame alla IV Commissione consiliare permanente col parere della III e II Commissione in data 14/07/1986 1987 Disciplina urbanistica del territorio regionale Bozza di studio elaborata dal Servizio Urbanistica Regionale 1995 Disegno di legge Criteri e procedure per la formazione e l’approvazione della pianificazione territoriale regionale, provinciale e comunale. Delega di funzioni. Semplificazione di procedure Testo approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 08/02/1995 Testo modificato ed approvato dalla IV Commissione consiliare permanente nella seduta del 03/03/1995 Discussione generale del testo e votazione dei primi 21 articoli nella seduta del Consiglio regionale del 07/03/1995 1997 Disegno di legge Tutela, assetto ed uso del territorio regionale Approvata dalla Giunta regionale il 18/03/1997  Consegnato nella riunione dell’Osservatorio del 08/04/1997

La legge n.16 del 22 Dicembre 2004 I punti essenziali della nuova legge sono: Tre livelli di pianificazione territoriale ed urbanistica Partecipazione dei cittadini Conferenze di pianificazione Sussidiarietà della pianificazione Flessibilità della pianificazione Norme salvaguardia Accordi di programma Controllo di compatibilità Perequazione urbanistica Società di trasformazione Vincoli urbanistici Poteri sostitutivi Supporti tecnici e finanziari Ambiente Architettura contemporanea Sportello Unico Urbanistico

La penisola Sorrentina e la costiera amalfitana Il paesaggio dell’agrumeto tradizionale nella Penisola Sorrentina rientra in un insieme paesistico più complesso di grande fama locale ed internazionale. Il versante amalfitano è compreso in un sito “Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO”, Il versante sorrentino-partenopeo si sviluppa su terrazze calcaree coperte di materiali di origine vulcanica e su colline analogamente formate. I giardini agrumari sorrentini, spesso urbani o periurbani, costituiscono un elemento importante del paesaggio che ha resistito, abbastanza vitale, agli assalti dell’incremento edilizio notevole e della speculazione degli anni ’50 – ‘60. Massa Lubrense e Sorrento sul versante partenopeo, Amalfi, Maiori e Minori, su quello salernitano, sono i Comuni esemplificativi del fenomeno. Questo paesaggio si segnala per un’adeguata considerazione nell’ambito della «Convenzione europea del paesaggio».

Il Piano territoriale di Coordinamento Provinciale ◄ Aree oggetto di vincolo ai sensi della L.1497/39 ▼ Aree oggetto di vincolo ai sensi del DD. MM. 28/3/85 Il P.t.c.p. è uno strumento finalizzato alla valorizzazione del territorio provinciale attraverso l’ampliamento e la tutela delle aree verdi, delle aree a destinazione agricola, la riduzione drastica e, in alcuni casi, totale della possibilità di nuove edificazioni.

► Aree oggetto di vincolo ai sensi della L.R. 33/93 ▼ Aree oggetto di vincolo idrogeologico In Penisola sorrentina le aree che potranno essere oggetto di riqualificazione urbana hanno un’estensione complessiva di 5.287 ettari. Di questi 3731 sono destinati all’agricoltura.

▼ Autorità di bacino, ai sensi della L. 183/89 e della L.R. 8/94 La natura innovativa del piano ha rimesso in gioco l’assetto degli interessi per la gestione degli altri piani sovracomunali. Per la prima volta sono stati messi sotto tutela 35mila ettari destinati all’agricoltura, sottraendoli alla possibilità di edificazione. Per quanto riguarda la Penisola sorrentina, poi, la tutela assicurata al territorio sarà molto maggiore di quella attuale.

◄ Struttura insediativa ▼ La grande distribuzione commerciale

▼ La rete stradale ► La rete ferroviaria

Il patto territoriale I patti territoriali pur non rappresentando dei veri e propri piani urbanistici, ma degli strumenti di programmazione economica, invadono di continuo il campo d’azione dell’urbanistica (vanno a localizzare fisicamente sul territorio strutture ed infrastrutture oltre che risorse, generano flussi di mobilità, ecc.) e la loro complessa struttura utilizza meccanismi come la concertazione, la partecipazione, la pianificazione strategica, la costruzione di scenari, innovativi nell’ambito dell’urbanistica e intorno ai quali si concentrano le maggiori aspettative.

Ambiti territoriali ottimali L’A.T.O. è istituito dalla L. 36/94 e dalle leggi regionali attuative della stessa, che ne fissano i limiti geografici, ed è finalizzato principalmente alla riorganizzazione su base locale del Servizio Idrico Integrato che comprende l'approvvigionamento idrico, gli usi, il riuso, la raccolta e il trattamento delle acque reflue urbane.