Diritto privato e di famiglia

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Diritto privato e di famiglia UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA Corso di Laurea in Servizio Sociale Diritto privato e di famiglia A.A. 2014/15 prof. Ciro CASCONE 1 1 1

Regime patrimoniale della famiglia La comunione legale (regime legale) Comunione attuale: tutti i beni mobili e immobili che i coniugi (o uno solo) acquistano durante il matrimonio, nonché i valori mobiliari (titoli) Comunione de residuo: beni che entrano in comunione al momento dello scioglimento , se ancora sussistenti (redditi da lavoro, frutti dei beni di proprietà) Beni personali: acquistati ante matrimonio, ricevuti per successione, risarcimenti, beni strumentali al lavoro/professione, trattamenti previdenziali, beni acquistati con la vendita di beni personali (se dichiarato), ecc. Pubblicità (162): atto pubblico a pena di nullità con annotazione a margine atto di matrimonio

Vicende della comunione Amministrazione: spetta ad entrambi i coniugi; gli atti compiuti senza il necessario consenso sono annullabili (entro un anno) Responsabilità patrimoniale: i creditori della comunione possono soddisfarsi sul patrimonio comune ed in via sussidiaria sul patrimonio di ciascun coniuge (per ½ del credito), mentre i creditori particolari dei coniugi possono soddisfarsi sui beni personali e solo sussidiariamente sui beni comuni del coniuge debitore (e quindi fino alla metà della comunione) Scioglimento: separazione, divorzio, annullamento, morte, fallimento, sentenza per cattiva gestione o interdizione/inabilitazione Divisione: ripartizione di attivo e passivo in parti uguali

I regimi convenzionali La comunione convenzionale (210) La separazione dei beni (215) - denaro versato cu c/c cointestato? Se è provato che il saldo attivo risulta da versamenti effettuati da uno solo dei coniugi, l’altro no può avanzare su di esso alcuna pretesa Il fondo patrimoniale (167): complesso di beni (imm., m.r., titoli) destinati a far fronte ai bisogni della famiglia. La proprietà spetta ad entrambi se non stabilito diversamente, l’amministrazione è comune. Di fatto, è un patrimonio separato il vincolo di destinazione permane fino al 18° dei figli. Per lo scioglimento è necessaria autorizzazione del giudice se vi sono figli minori. L’impresa familiare (230 bis) : tutela del familiare-lavoratore, con previsione di: - diritto al mantenimento -partecipazione agli utili, agli acquisti effettuati con essi, agli incrementi aziendali, in proporzione al lavoro prestato - partecipazione alle decisioni più importanti

Le unioni di fatto Matrimonio e convivenza. Gli effetti del matrimonio Risoluzione 16.3.00 del Parl. Europeo: garantire alle fam. monoparentali, alle coppie non sposate ed alle coppie omosessuali parità di diritti rispetto alle coppie e famiglie tradizionali Art. 13 Carta di Nizza: diritto a sposarsi e a costituire una famiglia Necessità di una regolamentazione delle convivenze Le unioni omosessuali Famiglia di fatto e filiazione: parificazione dei figli, la cui presenza genera obblighi giuridici tra i genitori (dovere di mantenimento) Rapporti personali tra conviventi: non vi è alcun obbligo giuridico – altri effetti giuridici: OdP (342bis cc), 572 cp, 609quater cp; estensione ad altri fini: 30 OP(permessi), 199 cpp (astensione dalla testimonianza), 307 cp (desimente per i parenti) Rapporti patrimoniali: sostanziale separazione dei beni; specifiche convenzioni Rapporti con i terzi: riconoscimento del risarcimento per uccisione del convivente, successione nel contratto di locazione (se vi sono figli)

La fine del matrimonio Nullità Separazione Divorzio Invalidità del matrimonio concordatario

Principio generale Ciascun coniuge , per propria volontà unilaterale, e indipendentemente da circostanze oggettive, ha il diritto di ottenere una pronuncia del giudice che lo libera dal vincolo matrimoniale, anche contro la volontà dell’altro coniuge.

L’invalidità del matrimonio Principi generali Cause di invalidità: Bigamia Incesto Delitto Insanabili, imprescrittibili, legittimazione estesa a qualunque interessato) Minore età (impugnazione del minore entro un anno dalla maggiore età) Interdizione (coabitazione per un anno dopo revoca interdizione ha efficacia sanante) Incapacità naturale (coabitazione per un anno dopo cessazione incapacità ha efficacia sanante, altrimenti prescrizione 10 anni)

I vizi del consenso Violenza (minaccia di un male ingiusto e notevole) Timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne allo sposo Errore Esistenza di una malattia fisica o psichica o di una anomalia o deviazione sessuale tale da limitare lo svolgimento della vita coniugale (malattie invalidanti, Aids, impotenza, transessualismo, omosessualità, ecc.) Esistenza di una condanna (delitto non colposo, non inf. 5 anni), dichiarazione di delinquenza abituale o professionale, condanna per prostituzione (non inf. 2 anni) Stato di gravidanza causato da persona diversa dal marito L’annullamento non è ammesso se i coniugi convivono 1 anno dopo aver scoperto errore o dopo cessazione violenza (invalidità sanata) Decadenza 1 anno dalla celebrazione

Il matrimonio simulato Si ha quando gli sposi hanno convenuto di non adempiere gli obblighi e di non esercitare i diritti che discendono dal matrimonio (tutti, e non solo alcuni, es. fedeltà) Casistica: matrimoni di convenienza o di c.d. salvataggio Legittimati ad impugnare sono solo i coniugi, entro un anno dalla celebrazione, e purchè non sia iniziata la convivenza

Invalidità del matrimonio concordatario La nullità dei matrimoni concordatari può essere pronunciata dal giudice civile, oltre che da quello ecclesiastico Le sentenze ecclesiastiche devono essere «delibate» dalla Corte d’Appello, che verificherà: La competenza del giudice ecclesiastico Che sia stato assicurato il diritto di agire e resistere nel giudizio ecclesiastico Che non vi sia contrasto con l’ordine pubblico Casistica: riserva mentale, termine annuale per l’azione di simulazione

La separazione Quando vigeva il principio di indissolubilità del matrimonio, la separazione aveva la funzione di allentare il vincolo, costituendo l’unico rimedio al fallimento dell’unione. Con l’introduzione del divorzio, e mutato il concetto sociale di famiglia, cambia anche la funzione della separazione: non più stato temporaneo in vista della riconciliazione, ma momento iniziale di un percorso che sfocerà poi nel divorzio (e quindi sua «anticamera»). Con la riforma del 1975 scompare la separazione per colpa, e viene introdotta la separazione per «intollerabilità della convivenza» Le colpe, se anche ci sono, e vengono accertate, restano in secondo piano, in quanto il diritto non intende sanzionare le condotte dei coniugi, ma porre rimedio al fallimento del matrimonio, regolandone le conseguenze nell’interesse dei coniugi e dei figli Viene prevista la possibilità di pronunciare l’ADDEBITO, per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, ma questa incide non sul «se» della separazione, ma solo su alcuni effetti patrimoniali e successori

La separazione consensuale Trova la sua fonte nell’accordo dei coniugi, e diventa efficace con l’omologazione del Tribunale, momento conclusivo di un procedimento di volontaria giurisdizione che si snoda in due fasi: La prima si svolge davanti al Presidente del Tribunale, che effettua il tentativo di conciliazione, e dispone i provvedimenti temporanei e urgenti nell’interesse di coniugi e figli La seconda si svolge davanti al collegio che omologa la separazione, cioè la rende efficace Il tribunale non può sindacare le ragioni dei coniugi che chiedono la separazione, può solo rifiutare l’omologazione se gli accordi non tutelano adeguatamente i figli Autonomia delle parti e omologazione: gli accordi non omologati (validi purchè non in contrasto con quelli omologati o comunque finalizzati ad una miglior tutela di coniuge e figli) non costituiscono titolo esecutivo

La separazione giudiziale (art. 151 cc) Può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da arrecare grave pregiudizio all’educazione dei figli. L’intollerabilità può essere: Soggettiva, attribuendosi rilievo al rifiuto di proseguire la convivenza, anche se espresso da uno solo dei coniugi Oggettiva, apparendo necessario un controllo giudiziale sull’obiettività dell’intollerabilità, attraverso il riscontro di circostanze oggettive che rendano impossibile la continuazione della vita comune, non essendo sufficiente il mero rifiuto di uno dei due Nella realtà è difficile distinguere

Separazione con addebito Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151 co.2). L’addebito costituisce una sanzione per i comportamenti in violazione dei doveri coniugali tenuti consapevolmente da uno dei coniugi o entrambi. Può pronunciarsi l’addebito quando la violazione dei doveri ha avuto una efficacia determinante della crisi coniugale (non è tale, pertanto, se successiva alla crisi). In caso di addebito, il coniuge responsabile perde il diritto al mantenimento e conserva solo quello agli alimenti; perde inoltre i diritti successori (conservando solo il diritto ad un assegno a carico dell’eredità se gli era stato riconosciuto l’assegno alimentare. Non vi sono invece conseguenze relativamente ai figli L’addebito va pronunciato nel giudizio di separazione, anche se non necessariamente contestualmente (ad es., sentenza parziale)

Addebito e responsabilità civile La violazione dei doveri coniugali può giustificare la pronuncia di addebito, ma può anche comportare un risarcimento danni? La giurisprudenza ha chiarito che bisogna distinguere tra violazione dei doveri nascenti dal matrimonio (sanzionata con l’addebito) e violazione dei diritti fondamentali della persona. Casistica: comportamenti offensivi di particolare gravità, gravi mancanze di assistenza, comportamenti violenti, lesione della dignità del coniuge «debole», mobbing familiare, denigrazione sistematica dell’altro genitore con ostacoli ai rapporti con i figli, ecc. Violazione del dovere di fedeltà?

Effetti della separazione Scioglimento della comunione Estinzione dei doveri nascenti dal matrimonio, salvo quelli di assistenza materiale e contribuzione, aventi contenuto patrimoniale (mantenimento) Il coniuge separato, in caso di morte dell’altro, mantiene i diritti successori, il diritto di abitazione, eventuale pensione di reversibilità, quota di TFR Se vi è stato addebito, si perdono i dritti successori (ma se aveva gli alimenti, avrà diritto ad un vitalizio a carico dell’eredità)

La separazione di fatto Non produce gli effetti della separazione legale, ma non è priva di rilevanza giuridica (es.: requisiti per adottare, successione nel contratto di locazione) Pur non essendo previsto, è difficile non ritenere che produca una modifica dei diritti e doveri coniugali, provocandone una attenuazione.

La riconciliazione Gli effetti della separazione vengono meno in seguito alla riconciliazione, che può risultare per accordo espresso, o da comportamenti inequivoci incompatibili con lo stato di separazione. Può avvenire durante o dopo il procedimento di separazione. In tal caso una nova separazione può essere chiesta solo per fatti successivi. Venendo meno gli effetti della separazione, riprendono vigore i diritti e doveri coniugali. Secondo i più, torna automaticamente in vita, ex tunc, la comunione legale

Il divorzio Funzione del divorzio: rimedio al venir meno della comunione materiale e spirituale, dopo un certo periodo di separazione (3 anni ora, 5 anni all’origine), in modo che sia documentabile l’irreversibilità della rottura. Scioglimento del matrimonio civile Cessazione effetti civili del matrimonio concordatario Divorzio breve? Divorzio diretto?

Le cause di divorzio La separazione personale dei coniugi: 3 anni non interrotti, decorrenti dalla udienza presidenziale, con sentenza di separazione (anche parziale) passata in giudicato Il fatto che l’altro coniuge straniero abbia ottenuto all’estero l’annullamento/scioglimento del matrimonio, o abbia contratto nuovo matrimonio L’inconsumazione del matrimonio (matrimonio rato e non consumato del diritto canonico) Il mutamento di sesso Le cause c.d. penali (condanne a lunga pena detentiva, per delitti che offendono la famiglia, per delitti in danno dei familiari): idoneità a «frantumare la vita coniugale»

Effetti del divorzio Scioglimento del vincolo matrimoniale, con cessazione di tutti gli effetti del matrimonio, salvo alcuni aspetti di assistenza economica (mantenimento) Se è stato disposto assegno divorzile: Diritto alla pensione di reversibilità (in proporzione agli anni di matrimonio) Quota di TFR (in proporzione agli anni di matrimonio) Assegno alimentare a carico dell’eredità

Provvedimenti conseguenti alla separazione (e al divorzio) Affidamento dei figli minori Gli interventi che riguardano i rapporti tra genitori e figli “riguardano non tanto dei soggetti ... quanto la relazione affettiva che tra essi intercorre...il giudice non deve tanto prendere in considerazione i diritti...quanto qualcosa d’altro”. 23

La regola : affidamento esclusivo, o monogenitoriale (art. 155 c.c.) Vecchio regime La regola : affidamento esclusivo, o monogenitoriale (art. 155 c.c.) Le eccezioni (art. 6 l. 898/70): affidamento alternato affidamento congiunto affidamento a terzi 24

Nuovo regime: affidamento condiviso  Art. 155 c.c., come modificato dalla legge 54/06 – artt. 337 bis ss. c.c. Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. PRINCIPIO DELLA BIGENITORIALITA’ 25

Intervento del giudice Il giudice valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo ai figli. 26

In tal caso… La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori (art. 337 ter c.c.). Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità separatamente. 27

Mantenimento art. 337 ter Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito Il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:         1) le attuali esigenze del figlio;         2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;         3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;         4) le risorse economiche di entrambi i genitori;         5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. 28

Assegnazione casa art. 337 sexies Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Presupposti: convivenza con il figlio, nella medesima casa dove vivevano prima della separazione, con diritto sulla casa da parte dell’altro coniuge (proprietà, usufrutto, abitazione, locazione, comodato, ecc.) . Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. 29

L’eccezione: affidamento esclusivo Il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore (art. 337 quater) 30

Revisione artt. 337 quinquies c.c., 710 c.p.c. I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della responsabilità su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo. Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, l’altro coniuge può chiedere, se il mutamento interferisce con le modalità dell’affidamento, la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici. 31

Procedimento di revisione In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:         1) ammonire il genitore inadempiente;         2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;         3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro;         4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende. 32

Figli maggiorenni art. 337 septies Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto.      Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori. 33

Rapporti con altri familiari I diritti dei nonni (art. 317bis c.c.) I diritti del minore di coltivare diritti con i parenti (art. 315 bis c.c.: diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti) Poteri di azione dei parenti I rapporti nella famiglia ricostituita

Violazione dei provvedimenti L’altro genitore può/deve chiedere la modifica Ammonizione/risarcimento ex art. 709 ter cpc Art. 570 c.p. Art. 388 c.p.

Sottrazione internazionale di minorenni Convenzione Aja 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori Convenzione Lussemburgo 1980 sul riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di affidamento Ratificate con legge 64/94 Regolamento CE 2201/2003 Principi ispiratori: rapido ripristino dei rapporti genitori-figli, come erano prima della sottrazione Legittimazione ad agire e procedura

Gestione del conflitto. Mediazione familiare Qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli. Gestione del conflitto. 37

Giudice competente ( 38 disp.att.c.c.) Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Per i procedimenti di cui all'articolo 333 resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316 del codice civile; in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario. Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria. Nei procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Fermo restando quanto previsto per le azioni di stato, il tribunale competente provvede in ogni caso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, e i provvedimenti emessi sono immediatamente esecutivi, salvo che il giudice disponga diversamente. Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni, il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni

Annullamento matrimonio Si applicano le medesime regole previste per separazione e divorzio quanto ad affidamento figli, assegnazione casa, mantenimento dei figli. Per quanto riguarda le conseguenze economiche tra gli ex coniugi, dipende dallo loro buona o mala fede