Il procedimento di delibazione

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Il procedimento di delibazione Procedimento con cui si riconoscono gli effetti civili alla sentenza ecclesiastica di nullità Lezione del Prof. Rivetti – slides a cura della Dott.ssa Moroni

Art. 8.2 Concordato 1984 2. Le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica italiana con sentenza della corte d'appello competente, quando questa accerti:      a) che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della causa in quanto matrimonio celebrato in conformità del presente articolo;      b) che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano;      c) che ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere.

Tribunale competente: Corte d’Appello nella cui circoscrizione rientra il Comune presso il quale è stato trascritto l’atto di matrimonio. Domanda: si propone con atto di citazione se avanzata da una parte sola (ordinario rito contenzioso) o con ricorso se la domanda è congiunta (rito in camera di consiglio) Sentenza di nullità: doppia pronuncia conforme munita del decreto di esecutività del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica

La Corte d’Appello è chiamata ad accertare: 1) La propria competenza territoriale; 2) Che si tratti di matrimonio concordatario (ossia di matrimonio canonico trascritto) 3) Che il giudice ecclesiastico era competente a conoscere della causa 4) Che il Tribunale della Segnatura Apostolica abbia dichiarato la definitività della sentenza ecclesistica e la regolarità del processo canonico

5) Che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano (Corte Cost. n. 18 del 1982; Corte EDU, 20.07.2001 Pellegrini c. Italia) -si deve accertare che nel processo canonico sia stato garantito alle parti il diritto ad un processo equo: regolare citazione del convenuto, rispetto dei termini a comparire, garanzia di un termine sufficiente per predisporre le sue difese,contumacia regolarmente dichiarata, garanzia del contraddittorio 6) Che ricorrano le altre condizioni previste dalla legge italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere (artt. 796 e 797 cpc, non abrogati dalla legge 218/95) –punto 4 Prot. addizionale La Corte d’Appello non procede mai all’esame del merito (punto 4 lett. c) Prot. Addiz.)

Art. 797 n. 7 cpc, La corte d'appello dichiara con sentenza l'efficacia nella Repubblica della sentenza straniera quando accerta: 7) che la sentenza non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano. Ordine pubblico matrimoniale: principio della perfezione del consenso – principio dell’affidamento della parte in buona fede E’ quindi contraria all’ordine pubblico la SIMULAZIONE UNILATERALE: esclusione di uno dei bona matrimoni (unità, indissolubilità, generazione della prole) senza portare a conoscenza dell’altro tale esclusione

Cassaz., 1822 del 2005 La dichiarazione di esecutività nell'ordinamento italiano della sentenza ecclesiastica che dichiara la nullità del matrimonio concordatario, a causa dell'esclusione da parte di uno dei coniugi di uno dei bona matrimonii, trova ostacolo nell'ordine pubblico, qualora detta esclusione sia rimasta nella sfera psichica del suo autore e non sia stata manifestata, ovvero conosciuta o conoscibile dall'altro coniuge, in quanto si pone in contrasto con l'inderogabile principio della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole

La prolungata convivenza Cassaz, SS.UU., 20.7.1988, n. 4700, si afferma la “non contrarietà all’ordine pubblico della sentenza ecclesiastica che abbia dichiarato la nullità di un matrimonio religioso, per esclusione unilaterale di uno dei bona matrimonii, ove tale esclusione sia stata manifestata all’altro coniuge, anche se vi sia stata convivenza fra i coniugi successivamente alla celebrazione del matrimonio”

Cassazione, 1343 del 20 gennaio 2011 Ostano alla delibazione positiva della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, ai fini della sua efficacia nell’ordinamento italiano, l’avvenuta pronuncia a motivo del rifiuto della procreazione sottaciuto da un coniuge all’altro, in caso di convivenza particolarmente prolungata oltre il matrimonio (nella specie, per un ventennio), in quanto espressiva di una volontà di accettazione del rapporto che ne è seguito.

Cassazione civile, sez. I, 08/02/2012, n. 1780 Affinché ci si possa opporre alla delibazione, in Italia, di un matrimonio concordatario dichiarato ritualmente nullo dai giudici canonici, è necessario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 123 c.c., che dopo la stipula delle nozze e, più ancora, dopo la sentenza di nullità, tra i coniugi si sia instaurato per lungo tempo un vero consorzio familiare ed affettivo, con il superamento implicito della causa originaria di invalidità: non è, quindi, sufficiente una mera coabitazione materiale sotto lo stesso tetto, che nulla aggiungerebbe ad una situazione di mera apparenza, occorrendo, all'uopo, la prova di una vera e propria convivenza prolungata e caratterizzata dalla persistenza di una reciproca, profonda affectio familiae e dalla piena osservanza, da parte di entrambe le parti, dei doveri e dei diritti coniugali, entrambe attestanti l'instaurazione ed il mantenimento di un matrimonio-rapporto duraturo e radicato, nonostante l'originario vizio genetico del matrimonio-atto.

difforme, Cassaz. 8926 del 2012 “La convivenza fra i coniugi successiva alla celebrazione del matrimonio non è espressiva delle norme fondamentali che disciplinano l'istituto e, pertanto, non è ostativa, sotto il profilo dell'ordine pubblico interno, alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio canonico..”

Rapporto tra sentenza di nullità canonica e giudicato civile Cassaz., 1526 del 2013, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte fra il giudizio ecclesiastico di nullità del matrimonio concordatario e giudizio di cessazione degli effetti civili dello stesso non sussiste rapporto di pregiudizialità tale che il secondo debba essere necessariamente sospeso, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., a causa della pendenza del primo e in attesa della sua definizione, trattandosi di procedimenti autonomi non solo sfocianti in decisioni di diversa natura e aventi finalità e presupposto diversi, ma aventi specifico rilievo in ordinamenti diversi, tanto che la decisione ecclesiastica solo a seguito di giudizio eventuale di delibazione, e non automaticamente, può produrre effetti nell'ordinamento italiano". 

Cassaz., 10055 del 2003 Il passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa della efficacia, nell'ordinamento dello Stato, della pronuncia ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario, determinando il venir meno del vincolo coniugale, travolge ogni ulteriore controversia trovante nell'esistenza e nella validità del matrimonio il proprio presupposto, e quindi comporta la cessazione della materia del contendere nel processo di divorzio che sia stato instaurato successivamente alla introduzione del procedimento diretto al riconoscimento della sentenza ecclesiastica"

Effetti delle decisioni ecclesiastiche di nullità L’efficacia della sentenza ecclesiastica che ha dichiarato la nullità del matrimonio canonico e che la Corte d’Appello ha reso esecutiva, retroagisce alla data di celebrazione del matrimonio: il vincolo matrimoniale non si è mai costituito e scompare ogni effetto patrimoniale e personale derivante da esso

Nel caso in cui venga resa esecutiva la sentenza che dichiari la nullità del matrimonio celebrato davanti al ministro di culto cattolico, si applica la disposizione dell’art. 128 cc circa il matrimonio putativo Art. 128 cc, matrimonio putativo Se il matrimonio è dichiarato nullo, gli effetti del matrimonio valido si producono, in favore dei coniugi, fino alla sentenza che pronunzia la nullità, quando i coniugi stessi lo hanno contratto in buona fede, oppure quando il loro consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi. 2. Gli effetti del matrimonio valido si producono anche rispetto ai figli nati o concepiti durante il matrimonio dichiarato nullo, nonché rispetto ai figli nati prima del matrimonio e riconosciuti anteriormente alla sentenza che dichiara la nullità. 3. Se le condizioni indicate nel primo comma si verificano per uno solo dei coniugi, gli effetti valgono soltanto in favore di lui e dei figli. 4. Il matrimonio dichiarato nullo, contratto in malafede da entrambi i coniugi, ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, salvo che la nullità dipenda da bigamia o incesto. 5. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, i figli nei cui confronti non si verifichino gli effetti del matrimonio valido, hanno lo stato di figli [naturali] riconosciuti, nei casi in cui il riconoscimento è consentito.

Statuizioni economiche La Corte d’Appello può statuire provvedimenti economici a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo (art. 8.2, II comma - Concordato 1984): Obbligo di corrispondere, per un periodo non superiore a tre anni, somme periodiche a favore dell’altro coniuge che non abbia redditi adeguati e non sia passato ad altre nozze; Obbligo di versare congrua indennità a favore del coniuge in buona fede a carico del coniuge cui sia stata addebitata la nullità del matrimonio, per un superiore a tre anni, nonché l’obbligo di mantenimento per lo stesso triennio.

Cassaz., 4202 del 2001, In ipotesi di delibazione della sentenza di nullità canonica, “le statuizioni economiche del divorzio sulle quali si sia formato il giudicato rimangono inattaccabili” Cassaz., 4795 del 2005, La sentenza di nullità delibata può incidere sullo status del soggetto (già divorziato) ma non può toccare il diritto a perecepire l’assegno di divorzio riconosciuto in sentenza passata in giudicato Cassaz., 27082 del 2007, La dichiarazione di efficacia nell’ordinamento italiano della sentenza ecclesiastica non travolge, tuttavia, il capo della sentenza relativo all’assegno di mantenimento.