l’imprenditore svolge una funzione intermediatrice fra: Concetto giuridico ed economico di imprenditore Non vi è necessaria coincidenza tra la nozione economica e quella giuridica di imprenditore NOZIONE ECONOMICA: l’imprenditore svolge una funzione intermediatrice fra: offerta di capitale o di lavoro Richiesta di beni o servizi L’imprenditore: sopporta il rischio economico; fa proprio il profitto; dirige l’impresa.
NOZIONE GIURIDICA: E’ IMPRENDITORE CHI ESERCITA PROFESSIONALMENTE UNA ATTIVITA’ ECONOMICA ORGANIZZATA AL FINE DELLA PRODUZIONE O DELLO SCAMBIO DI BENI O DI SERVIZI (art. 2082 cod. civ.) compimento di una serie coordinata di atti ESERCIZIO DI UNA ATTIVITA’ specifico scopo della produzione o dello scambio di beni o servizi (produzione di nuova ricchezza)
Funzione della attribuzione ad un soggetto (o ad un’attività) della qualifica di imprenditore (o di attività d’impresa): … applicazione della disciplina dettata in materia di impresa (es. fallimento; obbligo tenuta scritture contabili, ecc.)
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ: ORGANIZZAZIONE ECONOMICITA’ PROFESSIONALITA’
L’impresa è ATTIVITA’ ORGANIZZATA Organizzazione, economicità e professionalità L’impresa è ATTIVITA’ ORGANIZZATA L’imprenditore organizza i fattori della produzione (capitale e lavoro) al fine di creare nuova ricchezza. L’AZIENDA è il complesso produttivo coordinato dall’imprenditore per lo svolgimento della propria attività fabbrica completamente automatizzata e senza dipendenti, gestita tramite computer E’ possibile svolgere attività produttiva anche in assenza di prestazioni lavorative altrui o senza apparato aziendale finanziere che investe le proprie o altrui risorse, spostandole in relazione alle convenienza che si prospettano
METODO ECONOMICO: copertura dei costi con i ricavi L’impresa è ATTIVITA’ ECONOMICA METODO ECONOMICO: copertura dei costi con i ricavi SCOPO DI LUCRO: non è espressamente indicato nella definizione contenuta nell’art. 2082 cod. civ. (nozione di imprenditore) nell’impresa pubblica ed in quella mutualistica manca una preordinazione alla realizzazione di un profitto Lo scopo di lucro è presente nella nozione economica di imprenditore, ma non necessariamente in quella giuridica.
L’impresa è ATTIVITA’ PROFESSIONALE PROFESSIONALITA’: esercizio abituale e non occasionale di una determinata attività produttiva La professionalità non richiede che: l’attività sia svolta senza interruzioni (es. stabilimenti balneari) si sia in presenza dell’unica attività o dell’attività principale del soggetto (ad es. impiegato che sia contemporaneamente titolare di un ristorante).
Il professionista intellettuale e l’artista SE L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE COSTITUISCE ELEMENTO DI UN’ATTIVITÀ ORGANIZZATA IN FORMA D’IMPRESA, SI APPLICANO ANCHE LE DISPOSIZIONI DEL TITOLO II [che disciplinano l’impresa] (art.2238, 1 co. cod civ). Il professionista intellettuale e l’artista non sono imprenditori (scelta politica) attività intellettuale: prestazione di servizi il cui contenuto sia caratterizzato dalla natura intellettuale (avvocato, medico etc.)
L’esercizio della professione intellettuale può essere: PROTETTO subordinato all’iscrizione in appositi albi o elenchi (art. 2229 cod. civ.) (es. avvocato, dottore commercialista, etc.). LIBERO l’attività è libera, potendo essere svolta da chiunque (es. si pensi alle agenzie di pubblicità, esperti di organizzazione aziendale etc.). La violazione di tale riserva di attività: è punita in sede penale (art. 348 cod. pen.); sotto il profilo civilistico esclude la azionabilità della pretesa di pagamento della retribuzione. Contratto d’opera intellettuale (art. 2232 cod. civ.) Limitazione della responsabilità civile del professionista (art. 2236 cod. civ.)
Non si è in presenza di un impresa illecita: L’impresa illecita Non si è in presenza di un impresa illecita: se l’attività illecita sia occasionale ed autonoma rispetto a quella lecita nelle ipotesi di incompatibilità all’esercizio di attività commerciali saranno soltanto i singoli atti illeciti ad essere sottoposti alle specifiche sanzioni previste il soggetto sarà passibile di sanzioni disciplinari o penali In queste ipotesi l’agente va qualificato imprenditore, con conseguente applicazione delle norme riferite all’impresa.
E’ illecita, l’impresa in cui l’attività è contraria: nell’oggetto a norme imperative nel fine all’ordine pubblico nelle complessive e costanti modalità esecutive al buon costume Per oggetto dell’impresa si deve intendere sia l’azienda sia il prodotto dell’attività. Per fine o scopo dell’impresa si deve intendere l’orientamento complessivo dell’attività, considerato nella sua effettività ed oggettività, quale si manifesta anche senza e talora contro la volontà del soggetto.
DISCIPLINA APPLICABILE ALL’IMPRESA ILLECITA: l’autore ed il partecipe di un’impresa illecita non possono invocare a loro favore la disciplina dell’impresa; non vi sono ostacoli alla applicazione alla impresa illecita delle disposizioni non di favore della disciplina dell’impresa (es. il fallimento).