l’imprenditore svolge una funzione intermediatrice fra:

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
La nuova normativa per l’Impresa Sociale
Advertisements

2112. Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento dazienda. In caso di trasferimento dazienda, il rapporto di lavoro continua con.
Struttura del fenomeno organizzativo: Forme fluide di organizzazione (es. abitanti di un quartiere) Forme regolamentate in cui non emerge un autonomo centro.
REDDITI D’IMPRESA.
Lorenzo Benatti Parma, 14 settembre 2011
LA DISCIPLINA NORMATIVA DEI SOGGETTI ABILITATI SI ARTICOLA SU DUE LIVELLI I LIVELLO NORME CHE SI APPLICANO A TUTTI GLI INTERMEDIARI II LIVELLO NORME CHE.
La nozione generale di imprenditore
Acquisto e perdita della qualità di imprenditore
Profili fiscali dellImpresa sociale 1 Relatore: Dottor Paolo Rota.
Elementi caratteristici dell’imprenditore
Il sistema delle operazioni di impresa
Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo Regime e procedure amministrative per le attività turistiche Le Agenzie di Viaggi La disciplina.
ASPETTI AMMINISTRATIVI E FISCALI
IL Rapporto di Lavoro Nozioni base.
LAVORO SUBORDINATO ART.2094 C.C. Prestatore di lavoro subordinato
Il contratto individuale di lavoro
IMPRESA E DIRITTO: “Forme Giuridiche”
L’imprenditore NON PICCOLO IMPRENDITORE (art c.c.)
L’AZIENDA Appunti a cura di.
Classe I A – SERALE – Polo di Cutro Economia aziendale
Imprenditore e azienda
COMUNE DI VIGNOLA VIGNOLA PATRIMONIO S.R.L. Aspetti contabili e fiscali.
La forma giuridica dell’impresa
Le funzioni dell’impresa e le teorie sulle finalità imprenditoriali
Imprenditore Commerciale
La piccola impresa è caratterizzata da due elementi:
Entriamo in azienda.
7. Concetto giuridico ed economico di imprenditore Non vi è necessaria coincidenza tra la nozione economica e quella giuridica di imprenditore NOZIONE.
Il professionista intellettuale e l’artista
NOTE INTRODUTTIVE GENERALI SULLA LEGISLAZIONE DEL LAVORO
non è necessario che siano di proprietà dell’imprenditore
L’ABC DELL’ECONOMIA AZIENDALE
Vi sono scritture contabili rilevanti:
Tutti gli imprenditori hanno l’obbligo di iscriversi nel
Il Sistema Azienda.
SSpl Imputazione dell’impresa, rischio e responabilità
Impresa e azienda.
RAPPORTI DI COLLABORAZIONE
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” Facoltà di Giurisprudenza
Azienda nozione di azienda
Economia aziendale L’impresa ed il suo ambiente
GLI INDICATORI DI ANOMALIA Milano 25 maggio 2012.
IL DIRITTO E’ L’INSIEME DELLE NORME GIURIDICHE.
LA SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO
UD 1.1 Il sistema azienda UD 1.2 La gestione aziendale
Statuto dell’impresa commerciale non piccola Iscrizione nel registro delle imprese v. art Scritture contabili v. art. 2214, co. 3 Fallimento Norme.
SOCIETA IN NOME COLLETTIVO
L’impresa agricola E’ IMPRENDITORE AGRICOLO CHI ESERCITA UNA DELLE SEGUENTI ATTIVITA’: COLTIVAZIONE DEL FONDO, SILVICOLTURA, ALLEVAMENTO DI ANIMALI E.
L’impresa societaria.
L’impresa societaria.
L’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
SOCIETA IN NOME COLLETTIVO s.n.c.. Caratteri generali È una società di persone È una società COMMERCIALE Può avere come oggetto sociale sia l’esercizio.
LE SOCIETÀ.
L’IMPRENDITORE E L’IMPRESA
Corso di diritto commerciale avanzato Prof. Mario Campobasso 1 IL CONTRATTO DI SOCIETÀ (LO SCOPO MEZZO) C.d.S. Magistrale in Giurisprudenza a.a
Secondo l’art c.c. “E’ imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di.
Il piccolo imprenditore Nel cod. civ. sono considerati piccoli imprenditori :  I coltivatori diretti del fondo  gli artigiani  i piccoli commercianti.
Forme giuridiche dell’impresa ing. consuelo rodriguez.
L’imprenditore è colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi Elementi.
DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE TIPI D’IMPRESA GLI ALBI E GLI ORDINI REGISTRO IMPRESE DEFINIZIONE DI AZIENDA TIPI DI BENI AZIENDALI L’AVVIAMENTO TRASFERIMENTO.
La nozione generale di imprenditore Art cod. civ. È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione.
PER UN PAESE MIGLIORE 21/22/23 OTTOBRE 2010 MOSTRA D’OLTREMARE/NAPOLI SECONDO CONGRESSO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI.
Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria Dipartimento di Agraria Corso di Diritto dei mercati agroalimentari Docente titolare: Dott. Roberto.
L’imprenditore agricolo Art. 2135, comma 1, cod. civ. E’ imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura,
Tecnica Professionale – Corso progredito Anno accademico 2010 – 2011 LA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI 3 a LEZIONE Presentazione a cura del Dott. Riccardo.
Le scritture contabili: la funzione Rappresentazione in termini quantitativi e/o monetari dei singoli atti d’impresa, della situazione patrimoniale dell’imprenditore,
L’IMPREDITORE E L’IMPRESA
L'impresa collettiva Sotto il profilo della natura giuridica del soggetto titolare dell’impresa si distinguono: a) imprese individuali b) imprese collettive.
Corso Economia Aziendale-Lez.16 1 Economia Aziendale – 2008/09 Equilibrio economico “oggettivo”e“soggettivo” Oggetto della Lezione.
L’imprenditore.
Transcript della presentazione:

l’imprenditore svolge una funzione intermediatrice fra: Concetto giuridico ed economico di imprenditore Non vi è necessaria coincidenza tra la nozione economica e quella giuridica di imprenditore NOZIONE ECONOMICA: l’imprenditore svolge una funzione intermediatrice fra: offerta di capitale o di lavoro Richiesta di beni o servizi L’imprenditore: sopporta il rischio economico; fa proprio il profitto; dirige l’impresa.

NOZIONE GIURIDICA: E’ IMPRENDITORE CHI ESERCITA PROFESSIONALMENTE UNA ATTIVITA’ ECONOMICA ORGANIZZATA AL FINE DELLA PRODUZIONE O DELLO SCAMBIO DI BENI O DI SERVIZI (art. 2082 cod. civ.) compimento di una serie coordinata di atti ESERCIZIO DI UNA ATTIVITA’ specifico scopo della produzione o dello scambio di beni o servizi (produzione di nuova ricchezza)

Funzione della attribuzione ad un soggetto (o ad un’attività) della qualifica di imprenditore (o di attività d’impresa): … applicazione della disciplina dettata in materia di impresa (es. fallimento; obbligo tenuta scritture contabili, ecc.)

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ: ORGANIZZAZIONE ECONOMICITA’ PROFESSIONALITA’

L’impresa è ATTIVITA’ ORGANIZZATA Organizzazione, economicità e professionalità L’impresa è ATTIVITA’ ORGANIZZATA L’imprenditore organizza i fattori della produzione (capitale e lavoro) al fine di creare nuova ricchezza. L’AZIENDA è il complesso produttivo coordinato dall’imprenditore per lo svolgimento della propria attività fabbrica completamente automatizzata e senza dipendenti, gestita tramite computer E’ possibile svolgere attività produttiva anche in assenza di prestazioni lavorative altrui o senza apparato aziendale finanziere che investe le proprie o altrui risorse, spostandole in relazione alle convenienza che si prospettano

METODO ECONOMICO: copertura dei costi con i ricavi L’impresa è ATTIVITA’ ECONOMICA METODO ECONOMICO: copertura dei costi con i ricavi SCOPO DI LUCRO: non è espressamente indicato nella definizione contenuta nell’art. 2082 cod. civ. (nozione di imprenditore) nell’impresa pubblica ed in quella mutualistica manca una preordinazione alla realizzazione di un profitto Lo scopo di lucro è presente nella nozione economica di imprenditore, ma non necessariamente in quella giuridica.

L’impresa è ATTIVITA’ PROFESSIONALE PROFESSIONALITA’: esercizio abituale e non occasionale di una determinata attività produttiva La professionalità non richiede che: l’attività sia svolta senza interruzioni (es. stabilimenti balneari) si sia in presenza dell’unica attività o dell’attività principale del soggetto (ad es. impiegato che sia contemporaneamente titolare di un ristorante).

Il professionista intellettuale e l’artista SE L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE COSTITUISCE ELEMENTO DI UN’ATTIVITÀ ORGANIZZATA IN FORMA D’IMPRESA, SI APPLICANO ANCHE LE DISPOSIZIONI DEL TITOLO II [che disciplinano l’impresa] (art.2238, 1 co. cod civ). Il professionista intellettuale e l’artista non sono imprenditori (scelta politica) attività intellettuale: prestazione di servizi il cui contenuto sia caratterizzato dalla natura intellettuale (avvocato, medico etc.)

L’esercizio della professione intellettuale può essere: PROTETTO subordinato all’iscrizione in appositi albi o elenchi (art. 2229 cod. civ.) (es. avvocato, dottore commercialista, etc.). LIBERO l’attività è libera, potendo essere svolta da chiunque (es. si pensi alle agenzie di pubblicità, esperti di organizzazione aziendale etc.). La violazione di tale riserva di attività: è punita in sede penale (art. 348 cod. pen.); sotto il profilo civilistico esclude la azionabilità della pretesa di pagamento della retribuzione. Contratto d’opera intellettuale (art. 2232 cod. civ.) Limitazione della responsabilità civile del professionista (art. 2236 cod. civ.)

Non si è in presenza di un impresa illecita: L’impresa illecita Non si è in presenza di un impresa illecita: se l’attività illecita sia occasionale ed autonoma rispetto a quella lecita nelle ipotesi di incompatibilità all’esercizio di attività commerciali saranno soltanto i singoli atti illeciti ad essere sottoposti alle specifiche sanzioni previste il soggetto sarà passibile di sanzioni disciplinari o penali In queste ipotesi l’agente va qualificato imprenditore, con conseguente applicazione delle norme riferite all’impresa.

E’ illecita, l’impresa in cui l’attività è contraria: nell’oggetto a norme imperative nel fine all’ordine pubblico nelle complessive e costanti modalità esecutive al buon costume Per oggetto dell’impresa si deve intendere sia l’azienda sia il prodotto dell’attività. Per fine o scopo dell’impresa si deve intendere l’orientamento complessivo dell’attività, considerato nella sua effettività ed oggettività, quale si manifesta anche senza e talora contro la volontà del soggetto.

DISCIPLINA APPLICABILE ALL’IMPRESA ILLECITA: l’autore ed il partecipe di un’impresa illecita non possono invocare a loro favore la disciplina dell’impresa; non vi sono ostacoli alla applicazione alla impresa illecita delle disposizioni non di favore della disciplina dell’impresa (es. il fallimento).