NEL SISTEMA TRADIZIONALE IL CONTROLLO INTERNO DELLA SOCIETA’

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NEL SISTEMA TRADIZIONALE IL CONTROLLO INTERNO DELLA SOCIETA’ 90. Il collegio sindacale NEL SISTEMA TRADIZIONALE IL CONTROLLO INTERNO DELLA SOCIETA’ E’ DEMANDATO AL COLLEGIO SINDACALE può essere composto da 3 o da 5 membri effettivi (anche non soci) e da 2 membri supplenti Requisiti soggettivi dei sindaci: almeno un membro effettivo ed un membro supplente devono essere scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili gli altri membri, se non sono iscritti in tale registro, devono essere scelti tra gli iscritti agli albi professionali individuati dal Ministero di Grazia e Giustizia o fra i professori universitari in materie economiche o giuridiche

A tutela della indipendenza e della autonomia dei sindaci, sono ineleggibili a tale ufficio, e se eletti, decadono: coloro che risultano ineleggibili alla carica di amministratore il coniuge, i parenti ed affini entro il quarto grado degli amministratori della società gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate, delle controllanti, e di quelle sottoposte al comune controllo coloro che sono legati alla società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza SONO FATTE SALVE LE ULTERIORI CAUSE DI INELEGGIBILITA’ O DI INCOMPATIBILITA’, NONCHE’ I LIMITI ED I CRITERI PER IL CUMULO DI INCARICHI, PREVISTI DALLO STATUTO

i sindaci sono nominati, per la prima volta, nell’atto costitutivo, successivamente dall’assemblea è fatta salva la possibilità di riservare allo Stato o ad enti pubblici la nomina di uno o più membri del collegio sindacale nelle società quotate deve essere riservata alla minoranza la nomina di un sindaco i sindaci restano in carica per 3 esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio la cessazione dall’ufficio ha efficacia solamente dal momento in cui il collegio è stato ricostituito i sindaci possono essere revocati solo per giusta causa la nomina e la cessazione dall’ufficio dei sindaci sono soggette ad iscrizione del Registro delle Imprese

CESSAZIONE ANTICIPATA DALL’UFFICIO per decadenza dall’incarico a causa di: sopravvenuta ineleggibilità cancellazione dagli albi mancata partecipazione (senza giustificato motivo) alle adunanza assembleari o consiliari per morte per dimissioni In tali circostanze, i sindaci supplenti sostituiscono quelli cessati fino alla successiva assemblea, in occasione della quale è necessario integrare il collegio mediante la nomina di nuovi membri effettivi e supplenti qualora il numero dei membri supplenti non sia sufficiente ad integrare il collegio, occorre convocare l’assemblea dei soci per provvedere alla necessaria integrazione i sindaci così nominati scadono con quelli in carica

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO COMPENSI DEI SINDACI Il compenso dei sindaci è predeterminato dall’assemblea e rimane invariabile per tutta la durata dell’incarico ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO il collegio sindacale è presieduto da un presidente nominato dall’assemblea Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 giorni delle riunioni si redige verbale, che deve essere trascritto nel libro delle riunioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti Il collegio sindacale si considera validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci in carica Il collegio sindacale delibera a maggioranza assoluta dei presenti