Camera di Commercio di Livorno Ufficio Funzioni Ispettive e di Vigilanza www.li.camcom.gov.it ispezioni@li.camcom.it Daniela Centelli 0586 231218 Maurizio Sciarrino 0586 231216
Ufficio Funzioni Ispettive e di Vigilanza Svolge attività ispettiva a tutela della fede pubblica, in materia di: Metrologia legale (strumenti metrici – bilance, distributori carburante e metalli preziosi) Sicurezza prodotti non alimentari (giocattoli, prodotti elettrici e elettromagnetici, DPI,ecc) Etichettatura Moda (tessili e calzature) (su iniziativa, sulla base della programmazione dell’ente, su segnalazione, su richiesta da parte di altri organi di PG, sulla base di progetti Unioncamere-MiSe). Svolge attività informativa nei confronti degli operatori commerciali e dei consumatori
Come deve essere etichettato un giocattolo? IL NUOVO SERVIZIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO: LO SPORTELLO ETICHETTATURA PER I PRODOTTI NON ALIMENTARI Come deve essere etichettato un giocattolo? Quali informazioni obbligatorie deve contenere un prodotto tessile o calzaturiero? Cosa prevede il Codice del Consumo per tutti i prodotti destinati al consumatore finale? La marcatura CE apposta sul prodotto posto in vendita è formalmente conforme? ATTENZIONE: LA MARCATURA CE E’ APPOSTA SOLO SU PRODOTTI PER I QUALI LA SUA APPOSIZIONE E’ PREVISTA DA SPECIFICA NORMATIVA COMUNITARIA DI ARMONIZZAZIONE E NON E’ APPOSTA SU ALTRI PRODOTTI.
prodotti generici destinati al consumatore finale (non alimentari) IL NUOVO SERVIZIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO: LO SPORTELLO ETICHETTATURA PER I PRODOTTI NON ALIMENTARI Alle domande in materia di etichettatura e sicurezza prodotti risponde la Camera di Commercio di Livorno. Dal 1° gennaio 2014 è attivo presso l'Ufficio funzioni ispettive e di vigilanza il nuovo servizio di informazione e assistenza agli operatori economici - produttori, importatori e rivenditori – di: prodotti generici destinati al consumatore finale (non alimentari) Giocattoli , materiale elettrico a bassa tensione, dispositivi di protezione individuale (occhiali da sole, occhialini mare, occhiali da sci, guanti di protezione) prodotti tessili e calzaturieri
IL NUOVO SERVIZIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO: LO SPORTELLO ETICHETTATURA PER I PRODOTTI NON ALIMENTARI L'assistenza, offerta gratuitamente, si propone come azione preventiva affinché le imprese immettano sul mercato prodotti sicuri rispondenti ai requisiti di legge a tutela del consumatore. L'Ufficio funzioni ispettive e di vigilanza risponde ai quesiti sottoposti da produttori, distributori e commercianti, compreso l'esame visivo delle etichette dei prodotti prima di porli in vendita al consumatore finale.
ETICHETTA DEI PRODOTTI TESSILI Devono contenere: i dati del PRODOTTO e del PRODUTTORE / IMPORTATORE previsti dal Codice del Consumo L’Etichetta / contrassegno di COMPOSIZIONE FIBROSA secondo le prescrizioni del Regolamento UE N. 1007/2011
D.Lgs. 206/2005 – Codice del Consumo È il testo di fondamentale riferimento in materia di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, migliora le regole sulla correttezza delle pratiche commerciali e l’informazione. Dal punto di vista delle imprese ne migliora la concorrenza, la trasparenza e l’informazione sul mercato, la fiducia dei consumatori. Si tratta di una normativa trasversale applicabile a tutti i prodotti non alimentari- Applicabilità Codice Consumo ai prodotti tessili e calzaturieri Artt. 102 e seguenti Artt. 6 e seguenti
OBBLIGO INDICAZIONE DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODUTTORE E DEL PRODOTTO SULL’ETICHETTA Il codice del consumo (art. 104 del D.Lgs. n. 206/2005), prescrive espressamente, affinché un prodotto sia sicuro, che siano riportate in etichetta alcune informazioni obbligatorie: DATI IDENTIFICATIVI DEL FABBRICANTE O IMPORTATORE: nome e/o ragione sociale e/o marchio registrato, nonché l’indirizzo del fabbricante o del suo mandatario o dell’importatore nella UE DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO: in alternativa tipo, lotto, modello, numero di serie, articolo, codice, codice a barre o altro elemento identificativo del prodotto. I marchi di fabbrica o le ragioni sociali possono essere indicati immediatamente prima o dopo le descrizioni della composizione fibrosa purché non contengano una denominazione delle fibre tessili di cui all’allegato I al Regolamento o una descrizione che può ingenerare confusione con esse.
ART. 104 c. 6, 7, 8 e 9 6. Il distributore deve agire con diligenza nell'esercizio della sua attività per contribuire a garantire l'immissione sul mercato di prodotti sicuri; in particolare è tenuto: a) a non fornire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosità in base alle informazioni in suo possesso e nella sua qualità di operatore professionale; b) a partecipare al controllo di sicurezza del prodotto immesso sul mercato, trasmettendo le informazioni concernenti i rischi del prodotto al produttore e alle autorità competenti per le azioni di rispettiva competenza; c) a collaborare alle azioni intraprese di cui alla lettera b), conservando e fornendo la documentazione idonea a rintracciare l'origine dei prodotti per un periodo di dieci anni dalla data di cessione al consumatore finale. 7. Qualora i produttori e i distributori sappiano o debbano sapere, sulla base delle informazioni in loro possesso e in quanto operatori professionali, che un prodotto da loro immesso sul mercato o altrimenti fornito al consumatore presenta per il consumatore stesso rischi incompatibili con l'obbligo generale di sicurezza, informano immediatamente le amministrazioni competenti, di cui all'articolo 106, comma 1, precisando le azioni intraprese per prevenire i rischi per i consumatori. 9. Nei limiti delle rispettive attività, produttori e distributori collaborano con le Autorità competenti, ove richiesto dalle medesime, in ordine alle azioni intraprese per evitare i rischi presentati dai prodotti che essi forniscono o hanno fornito.
OMESSA INDICAZIONE SUL PRODOTTO DELL’IDENTITA’ E DEGLI ESTREMI DEL PRODUTTORE (ragione sociale e indirizzo della sede legale) Obbligo previsto dal Codice del consumo art. 104 È sanzionabile dall’art. 112 c. 5 Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che violi le disposizioni di cui all'articolo 104, commi 2, 3, 5, 7, 8 e 9, ed il distributore che violi le disposizioni di cui al medesimo Art. 104, commi 6, 7, 8 e 9, sono soggetti ad una sanzione amministrativa compresa fra 1.500 euro e 30.000 euro.
ART. 6 e segg. Codice Consumo (APPLICATA DALLA GUARDIA DI FINANZA) Articolo 6 - Contenuto minimo delle informazioni (IN LINGUA ITALIANA) 1. I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative: a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto; b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea; c) al Paese di origine se situato fuori dell'Unione europea; d) all' eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all' ambiente; e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto; f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto. SANZIONE: ai contravventori al divieto di cui all'articolo 11 si applica una sanzione amministrativa da 516 euro a 25.823 euro. La misura della sanzione è determinata, in ogni singolo caso, facendo riferimento al prezzo di listino di ciascun prodotto ed al numero delle unità poste in vendita.
L’ETICHETTA DEI PRODOTTI TESSILI Legislazione comunitaria REGOLAMENTO (UE) N. 1007/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all’etichettatura e al contrassegno di composizione dei prodotti tessili. I prodotti tessili immessi sul mercato a decorrere dall’8 maggio 2012 devono riportare etichette conformi al Regolamento UE 1007/2011. Legislazione nazionale (contiene anche gli aspetti sanzionatori) Si applicano le disposizioni delle seguenti norme purché non in contrasto con il Regolamento UE n. 1007/2011: Legge n. 883/1973 – Disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili D.P.R. n. 515/1976 – Regolamento di esecuzione della Legge n. 883/1973 D.Lgs. n. 194/1999 in attuazione della Direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile.
Destinatari della norma e responsabilità Tutti coloro che producono e commercializzano prodotti tessili dalle materie prime al prodotto finito. Produttore (persona fisica o giuridica che fabbrica il prodotto o che lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il suo nome e marchio) Importatore (persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità europea che immette sul mercato comunitario un prodotto originario di un paese terzo) Distributore (Commerciante all’ingrosso e al dettaglio, organizzazioni e singoli negozi che vendono al consumatore finale) persone fisiche/giuridiche che mette a disposizione il prodotto sul mercato, diversi dai produttori e importatori. ATTENZIONE: Ai sensi dell’art. 15 c. 2 del Regolamento 1007/2011, un distributore è considerato fabbricante qualora immetta un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio di fabbrica, vi apponga l’etichetta o ne modifichi il contenuto.
CHI APPONE L’ETICHETTA All’immissione del prodotto sul mercato, il fabbricante garantisce la fornitura dell’etichetta o del contrassegno e l’esattezza delle informazioni ivi contenute. Se il fabbricante non è stabilito nell’Unione, l’importatore garantisce la fornitura dell’etichetta o del contrassegno e l’esattezza delle informazioni ivi contenute. Il distributore garantisce che il prodotto immesso sul mercato rechi l’etichetta/contrassegno previsto dal Regolamento. Gli operatori economici devono conservare per due anni i documenti commerciali di fornitura (fatture e documenti di trasporto) su cui devono essere riportati i dati riferiti alla composizione fibrosa di ciascuna tipologia di capo tessile fornito OBBLIGO DATI DI COMPOSIZIONE FIBROSA SU DOCUMENTI COMMERCIALI I dati relativi alla composizione fibrosa vanno chiaramente indicati sui documenti commerciali. Non sono ammesse abbreviazioni - ad eccezione dei codici meccanografici o qualora le abbreviazioni siano definite da norme internazionali - purché nel medesimo documento ne sia spiegato il significato commerciale.
L’ispezione “tessile” I funzionari camerali, spesso in operazione congiunta con la G d F locale, Verificano la presenza dei dati identificativi del prodotto e del produttore / importatore, indirizzo compreso Verificano la presenza sul prodotto tessile dell’etichetta /contrassegno di composizione fibrosa descritta con l’uso delle denominazioni elencate nell’allegato I al Regolamento 1007/2011. Richiedono copie della documentazione commerciale di fornitura dei prodotti visionati per risalire alla composizione del capo tessile e agli operatori commerciali responsabili dei passaggi precedenti. Eseguono il prelievo di capi tessili per analisi di laboratorio allo scopo di individuare l’esatta composizione fibrosa del capo tessile e la veridicità con quanto riportato in etichetta.
L’ETICHETTA TESSILE AI SENSI DEL REGOLAMENTO 1007/2011 LEGGIBILE E COMPRENSIBILE (uso di caratteri di dimensioni adeguate) Deve contenere la COMPOSIZIONE FIBROSA utilizzando le denominazioni elencate nell’All.I del Regolamento 1007/2011 Deve essere (anche) in LINGUA ITALIANA i dati percentuali di peso delle fibre devono essere in ordine decrescente Indicazioni diverse da quelle obbligatorie devono essere ben distinte, in modo da non creare confusione nel consumatore
VIOLAZIONI E SANZIONI ETICHETTA ASSENTE art. 8 c. 1 D.Lgs. 194/1999 “i prodotti tessili devono essere etichettati o contrassegnati all’atto di ogni operazione di commercializzazione attinente al ciclo industriale e commerciale” Qualora l’etichetta sia del tutto assente, nasce l’immediata e urgente esigenza di rimuovere dal mercato il prodotto non conforme procedendo al sequestro ai sensi dell’art. 13 della L. 689/81 Norma sanzionatoria art. 15 c. 1 D.Lgs. 194/1999 “la violazione dell’obbligo di dotare il prodotto tessile di etichetta o contrassegno indicante la sua denominazione e composizione è punito con la sanzione amministrativa da € 103 a € 3.098)
ETICHETTA DI COMPOSIZIONE NON CORRISPONDENTE A REALE COMPOSIZIONE art. 25 c. 2 L. 883/1973 “chiunque immette direttamente al consumo un prodotto tessile etichettato con le indicazioni di denominazione e composizione non conformi alla reale composizione del prodotto è punito, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con la sanzione amministrativa da € 516 a € 2.582,28, salvo che non dimostri la rispondenza delle dette indicazioni a quelle rilasciategli dal suo fornitore”
OMESSA CONSERVAZIONE DELLE FATTURE E DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA E AMMINISTRATIVA art. 8 c. 8 D.Lgs. 194/1999 “le fatture e le documentazione tecniche ed amministrativa debbono essere conservate per due anni dalla data delle fatture emesse dal fabbricante, dall’importatore o dal grossista, con le quali si determina la data dell’immissione del prodotto al consumo finale” Norma sanzionatoria art. 15 c.2 D.Lgs. 194/1999 “la violazione dell’obbligo di conservazione dei documenti è punita con sanzione amministrativa da € 258 a € 4.131”
Ordine non decrescente Utilizzo di sola lingua straniera VENDITA PRODOTTI TESSILI CON ETICHETTA COMPILATA IN MODO NON CORRETTO (non conformità formale) Ordine non decrescente Utilizzo di sola lingua straniera Utilizzo di sigle Denominazioni errate OGGETTO DI SEGNALAZIONE AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E INVIO DEI PRINCIPALI ATTI E DOCUMENTI PER L’ASSUNZIONE DA PARTE DEL MINISTERO DEI PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA
OMESSA INDICAZIONE DELLA COMPOSIZIONE FIBROSA SU DOCUMENTI COMMERCIALI Obbligo previsto dall’art. 8 c. 2 D.Lgs. 194/1999 “la denominazione, i qualificativi e i dati relativi alla composizione in fibre tessili vanno chiaramente indicati sui documenti commerciali” OGGETTO DI SEGNALAZIONE AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E INVIO DEI PRINCIPALI ATTI E DOCUMENTI PER L’ASSUNZIONE DA PARTE DEL MINISTERO DEI PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA
OMESSA INDICAZIONE SUL PRODOTTO DELL’IDENTITA’ E DEGLI ESTREMI DEL PRODUTTORE (ragione sociale e indirizzo della sede legale) Obbligo previsto dal Codice del consumo art. 104 È sanzionabile dall’art. 112 c. 5 Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che violi le disposizioni di cui all'articolo 104, commi 2, 3, 5, 7, 8 e 9, ed il distributore che violi le disposizioni di cui al medesimo Art. 104, commi 6, 7, 8 e 9, sono soggetti ad una sanzione amministrativa compresa fra 1.500 euro e 30.000 euro.