Le perdite su crediti
Ratio: I crediti soggiacciono a rischio inesigibilità del debitore e ciò ne influenza la valutazione ai fini del bilancio che va effettuata in modo idoneo a registrare tempestivamente situazioni di perdita per inesigibilità. Il legislatore è intervenuto a ridurre la discrezionalità che circonda il trattamento dei crediti introducendo disposizioni specifiche
Disciplina base: art.101 C.5 TUIR Art. 106 TUIR “…le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e, in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali”….c.d. CRITERIO ANALITICO Art. 106 TUIR “….le svalutazioni dei crediti in bilancio…sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,5 % del valore nominale”…c.d. CRITERIO FORFETTARIO
ELEMENTI CERTI E PRECISI: una perdita è definitiva se si può escludere che in futuro il creditore riesca a realizzare la pretesa creditoria…situazione conclamata di illiquidità finanziaria e incapienza patrimoniale, stato di fuga-latitanza-irreperibilità del debitore. Perdita definitiva a seguito di realizzo o estinzione del credito…cessione del credito che comporta la fuoriuscita dello stesso dalla sfera patrimoniale del creditore, transazione col debitore che ne comporta una riduzione, atto di rinuncia al credito
PROCEDURE CONCORSUALI Il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale DALLA DATA DELLA SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO O PROVVEDIMENTO DI LIQ.NE COATTA AMMINISTRATIVA O CONCORDATO PREVENTIVO O AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
Modifiche legge 134/2012
L’ART. 101 C.5 TUIR DISPONE CHE gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di 6 mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad importo non > a 5.000 € per le imprese di rilevante dimensione e non > a 2.500 € per le altre imprese
Coordinamento con art. 106 TUIR “le perdite su crediti determinate con riferimento al valore nominale sono deducibili a norma dell’art. 101 TUIR limitatamente alla parte che eccede l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi”….TRADOTTO: le perdite su crediti sono accertabili e deducibili in bilancio previo utilizzo, a copertura, dell’eventuale fondo svalutazione (ex art. 106) accantonato prudenzialmente nei precedenti esercizi!
DECORRENZA Le disposizioni di cui alla L. 134/2012 producono effetti a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 12 agosto 2012 (data di entrata in vigore della legge stessa)