1 Interpretazione privata e interpretazione autoritativa Chiunque interpreta, per casi reali o ipotetici Soggetti privati, avvocati, studiosi e autorità.

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1 Interpretazione privata e interpretazione autoritativa Chiunque interpreta, per casi reali o ipotetici Soggetti privati, avvocati, studiosi e autorità pubbliche Autorità che possono avere natura giurisdizionale o amministrativa

2 L’interpretazione dell’autorità fiscale (giova, ma non nuoce ai contribuenti) Le risoluzioni e le circolari Non possono pregiudicare il contribuente Ma possono tutelare il suo affidamento valgono quindi in quanto giovano, e non in quanto nuociono Eliminano le sanzioni, come ipotesi di Obiettiva Incertezza (art.10 c.3 statuto)

3 Risoluzioni e circolari ante statuto Carattere centralistico, poco ramificato sul territorio Ma unificato per ridurre i rischi di contrasti interpretativi

4 Quesiti dei contribuenti ante statuto Loro liceità anche in assenza di disciplina, ma quali effetti in caso di omessa risposta? Uffici periferici: risposta ammessa solo in presenza di “puntuale riscontro” legislativo o di precedenti interpretazioni ufficiali (CM 18 maggio 2000 n.99). L’attinenza della interpretazione ufficiale al caso sottoposto è interpretazione “facile” ma pur sempre intellettivamente elaborata.

5 Interpello da Statuto e carattere preventivo L’art.11 non prevede che l’interpello debba avere carattere preventivo. Il reg.to prevede però il carattere preventivo (anche per una questione di effettività dell’interesse):prima del “comportamento” su cui si chiede il parere o comunque “prima di dare attuazione alla norma tributaria”. In sostanza la richiesta deve avvenire prima della dichiarazione.

6 La “concretezza” e “personalità” del caso sottoposto: implicazioni La personalità del caso (prevista già dall’art.11 dello statuto e ribadita dal regolamento) esclude istanze proposte da associazioni di categoria e professionisti in nome proprio, indicando genericamente un cliente.

7 Concretezza del problema Quali prove deve dare il contribuente che il problema è concreto? quali controlli deve effettuare l’ufficio sulla concretezza del problema? Puo’ essere una concretezza ipotetica, con riferimento a un comportamento la cui realizzazione dipende dal regime fiscale applicabile?

8 L’obiettiva incertezza della questione come condizione di ammissibilità dell’istanza Ai fini dellammissibilità dellinterpello ci deve essere “obiettiva incertezza” Che significa?

9 Effetti dell’interpello di cui all’art.11 La tutela dell’affidamento all’interpello dello Statuto esclude non solo le sanzioni (come accadeva per le vecchie risoluzioni e circolari anche ex dlgs ) Ma anche il recupero dell’imposta e degli interessi fino a eventuale revoca del precedente interpello,

10 Atti impositivi difformi dalla risposta L’atto impositivo emesso in difformità dalla risposta è “nullo”, nel qual caso dovrebbe essere impugnato Oppure inesistente? A rigore è nullo, ma se effettivamente è difforme dall’interpello c’è un dovere di autotutela, anche se non è impugnato. La mancata impugnazione impedisce però di contestare l’interpretazione che l’ufficio da’ all’interpello.

11 Silenzio assenso Si forma solo se l’istanza di interpello conteneva una soluzione interpretativa. (art.5 comma 2 reg.to) precarietà del silenzio assenso in quanto è concepibile una risposta tardiva

12 Opportunità di una risposta tardiva dopo la formazione del silenzio assenso Così come è sempre possibile una revoca della risposta espressa all’interpello E’ possibile, a maggior ragione, pronunciarsi dopo un silenzio assenso la pronuncia puo’ anche avallare il silenzio con una motivata risposta positiva. In questo modo si puo’ dimostrare ex post, ai fini interni, che il silenzio non dipendeva da inerzia e negligenza

13 Efficacia esterna dell’interpello L’efficacia esterna dev’essere almeno quella di una circolare Per i terzi insomma l’imposta è recuperabile, ma dovere amministrativo di revoca dell’interpello

14 Efficacia esterna dell’interpello L’art.11 la attribuisce efficacia “limitata al richiedente”. Eppure è difficile negare, soprattutto per il modo in cui la procedura è strutturata, una rilevanza esterna ai limitati fini di cui alla successiva scheda. Gli obblighi di imparzialità dell’Autorità fiscale impediscono che di fronte ad uguali questioni di diritto, la soluzione sia diversa per l’interpellante e l’altra per i terzi.

15 EFFICACIA ESTERNA INTERPELLO (SEGUE) La portata interpretativa dell’interpello rispetto ai terzi puo’ escludere le sanzioni (ex art.10 anche gli interpelli generano affidamento, soprattutto se attuati in modo centralistico come stabilisce il regolamento) Resta il recupero dell’imposta e non opera la nullità degli atti impositivi.

16 Discriminazione tra interpellante e terzi Nonostante la portata esterna dell’interpello Il soggetto che lo ottiene si trova al riparo sia dal tributo che dalle sanzioni Mentre i terzi, anche a voler equiparare l’interpello alle intepretazioni dell’autorità fiscale, sono al riparo solo dalle sanzioni

17 Come si revoca un precedente interpello favorevole? Qualora l’amministrazione cambi idea... Per il destinatario del precedente interpello favorevole….. Occorre una specifica revoca notificata? o puo’ essere sufficiente una risoluzione? un diverso interpello a terzi non vale come revoca, anche se pubblicato, vista l’efficacia limitata della risposta

18 Revoca dell’interpello: effetti sul richiedente Se il comportamento è stato già posto in essere, neppure recupero dell’imposta; se il richiedente deve ancora agire: recupero della sola imposta e interessi (il contribuente conosceva la revoca al momento di agire), ma niente sanzioni

19 Revoca dell’interpello: effetti (2) In sostanza il richiedente beneficia di una non sanzionabilità anche per il comportamento successivo alla revoca Questo è un favor per lo specifico richiedente, che non si estende ai terzi Purchè si tratti del comportamento originario: ma per quelli continuativi? Ad esempio regimi IVA? Come segue.

20 Revoca dell’interpello e comportamenti ricorrenti Revoca e comportamenti periodici e continuativi del richiedente (regimi IVA o fringe benefits) l’applicazione del regime più favorevole è esclusa per i comportamenti posti in essere dopo la revoca successivi cronologicamente a quelli originari (art.5 comma 1 evita che per i comportamenti periodici si vada all’infinito senza sanzioni)

21 Fuori dai casi dell’interpello E’ sempre possibile rivolgersi all’autorità fiscale Un divieto sarebbe restrittivo rispetto al passato, ed in controtendenza rispetto ad un rapporto di fiducia fisco contribuente. Peraltro non scattano gli effetti particolari dell’interpello (ad es. non si forma il silenzio assenso)

L’interpello: quadro di sintesi OrdinarioAntielusivoDisapplicativo Riferimento normativo art. 11 L. 27 luglio 2000, n. 212 (cd. Statuto del contribuente) art. 21 L.30 dicembre 1991, n. 413 art. 37-bis, comma 8, D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 In quali casi si presenta Richiesta di parere in ordine all’interpretazione di una norma tributaria obiettivamente incerta rispetto a un caso concreto e personale Richiesta di parere su: carattere potenzialmente elusivo di alcune operazioni corretta classificazione di alcune spese Richiesta di parere allo scopo di disapplicare una norma antielusiva che, in linea di principio, trova applicazione in riferimento al caso descritto

L’interpello: quadro di sintesi (segue) OrdinarioAntielusivoDisapplicativo Ambito di applicazione Interpretazione normativa Continuazione del consolidato fiscale nazionale (art. 124, comma 5, Tuir) Verifica sussistenza requisiti per opzione consolidato fiscale mondiale (art. 132, comma 3, Tuir) Disapplicazione regime partecipation exemption su partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari (art. 113, comma 1, Tuir) Esclusione applicazione limite di utilizzazione dei crediti d’imposta (art. 1, comma 53, L. 24 dicembre 2007, n. 244) Disapplicazione disciplina sulle CFC (artt. 167 e 168, Tuir) Casi e situazioni di cui alle disposizioni antielusive riferite a: imputazione di redditi di cui appaiono (presunzioni) titolari altri soggetti (art. 37, comma 3, D.P.R. 600/1973) negozi elusivi (art. 37-bis, D.P.R. 600/1973) Classificazione di determinate spese tra quelle di pubblicità/propaganda ovvero di rappresentanza (art. 108, Tuir) Deducibilità dei costi derivanti da operazioni tra soggetti residenti e soggetti domiciliati in territori black list (art. 110, Tuir) Limitazione di: deduzioni detrazioni crediti d’imposta società di comodo (art. 30, L. n. 724/1994) altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall’ordinamento tributario

L’interpello: quadro di sintesi (segue) OrdinarioAntielusivoDisapplicativo A chi si presenta Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale del contribuente Eccezioni: Amministrazioni dello Stato, Enti Pubblici a rilevanza nazionale e soggetti non residenti – Direzione Centrale Normativa Grandi Contribuenti (volume d’affari o ricavi => € 100 milioni) – Direzione Centrale Normativa tramite la Direzione Regionale territorialmente competente (fornisce istruttoria + parere a Direzione Centrale Normativa entro 15gg da ricezione dell’istanza) Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa tramite la Direzione Regionale competente, in base al domicilio fiscale del richiedente (fornisce istruttoria + parere a Direzione Centrale Normativa entro 15gg da ricezione dell’istanza) Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio, tramite la Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate, competente in base al domicilio fiscale del richiedente (fornisce parere a DR entro 30gg da ricezione dell’istanza) Come si presenta Brevi manu Per posta in plico (senza busta) raccomandato A/R P.E.C. o fax (30 giorni per sottoscrivere l’istanza in esito ad invito dell’Amministrazione finanziaria) Esclusivamente mediante plico raccomandato A/R

L’interpello: quadro di sintesi (segue) OrdinarioAntielusivoDisapplicativo Termini risposta Notificata o comunicata al contribuente (anche telematicamente) entro 120 giorni In caso di silenzio si forma l’assenso sulla soluzione interpretativa proposta Notificata o comunicata al contribuente (mediante plico postale raccomandato A/R) entro 120 giorni Decorsi 120 giorni, diffida ad adempiere nei successivi 60 giorni. In assenza di risposta si forma il silenzio assenso Notificata o comunicata al contribuente (mediante plico postale raccomandato A/R) entro 90 giorni Documenti Integrativi La richiesta di documentazione integrativa da parte dell’Amministrazione finanziaria interrompe il termine di 120 giorni Non è prevista la possibilità per l’AF di richiedere documentazione integrativa. L’AF può richiedere comunque documentazione integrativa senza alcuna influenza sul termine per la risposta La richiesta di documentazione integrativa da parte dell’Amministrazione finanziaria sospende il termine di 90 giorni

L’interpello: quadro di sintesi (segue) OrdinarioAntielusivoDisapplicativo Decorrenza dei termini di risposta Il termine decorre dalla data di presentazione dell’istanza e cioè dalla: data di ricezione, in caso di presentazione diretta all’ufficio data in cui è sottoscritto l’avviso di ricevimento della raccomandata data di regolarizzazione, se l’istanza originaria non risultava firmata data di ricezione dell’istanza da parte dell’ufficio competente, in caso di errata presentazione della stessa a un altro ufficio Il termine decorre dalla di ricevimento dell’istanza da parte della DR Eccezioni: Termine di 120 giorni non è perentorio Trascorsi 120 giorni dalla presentazione dell’istanza, il contribuente, può diffidare l’Amministrazione Decorsi ulteriori 60 giorni dalla presentazione della diffida, si forma il silenzio assenso in relazione alla soluzione prospettata dal contribuente Il termine decorre dalla di ricevimento dell’istanza da parte dell’ufficio locale territorialmente competente

L’interpello: quadro di sintesi (segue) OrdinarioAntielusivoDisapplicativo Effetti Vincolante per l’Amministrazione finanziaria. Tuttavia se in sede di controllo le evidenze differiscono con la descrizione dei fatti fornita nell’istanza l’Amministrazione finanziaria può emettere atti impositivi e sanzionatori Non vincolante per il contribuente Vincolante per l’Amministrazione finanziaria. Tuttavia se in sede di controllo le evidenze differiscono con la descrizione dei fatti fornita nell’istanza l’Amministrazione finanziaria può emettere atti impositivi e sanzionatori Non vincolante per il contribuente Vincolante per l’Amministrazione finanziaria. Tuttavia se in sede di controllo le evidenze differiscono con la descrizione dei fatti fornita nell’istanza l’Amministrazione finanziaria può emettere atti impositivi e sanzionatori L’interpello è obbligatorio per il contribuente che intenda ottenere la disapplicazione della norma antielusiva. In caso di mancata presentazione dell’istanza di interpello, l’Amministrazione finanziaria provvederà ad irrogare in sede di controllo la sanzione prevista dall’art. 11, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 471/1997 La risposta negativa non è comunque vincolante per il contribuente (cfr. Cass. 15 aprile 2011, n per la quale è onere del contribuente impugnare la risposta negativa )

L’interpello: quadro di sintesi (segue) OrdinarioAntielusivoDisapplicativo Caratteri comuni L’interpello deve essere presentato in tempo utile rispetto all’adempimento In altre parole, viene considerato preventivo quando è presentato prima che il contribuente ponga in essere il comportamento oggetto dell'istanza Elementi essenziali: Indicazione del tipo di istanza (in particolare, se il contribuente richiede espressamente una risposta ad interpello) Dati identificativi del contribuente e di eventuali soggetti direttamente interessati: codice fiscale del richiedente recapiti per comunicare la risposta (compresi il numero di fax o un indirizzo di posta elettronica) Descrizione puntuale della fattispecie: esposizione della situazione concreta che ha generato il dubbio interpretativo o in relazione alla quale si ritiene che trovi applicazione una deroga al regime ordinario indicazione dei valori economici interessati dall’interpello, ovvero il beneficio fiscale (in termini di risparmio d’imposta o di rinvio della tassazione o sotto qualsiasi altra forma) di cui il contribuente ritiene possa legittimamente avvalersi attraverso la soluzione indicata

L’interpello: quadro di sintesi (segue) OrdinarioAntielusivoDisapplicativo Cause di inammissibilità Sono considerate inammissibili le istanze: prive dei dati identificativi del richiedente e del suo legale rappresentante prive di firma presentate dai professionisti privi di procura presentate dai consulenti su questioni prospettate in maniera generale e astratta che costituiscono mere riproposizioni di precedenti istanze o richieste di riesame che interferiscono con le attività di accertamento, in quanto riguardano casi già sottoposti a controllo o per i quali sono state presentate istanze di rimborso o istanze di annullamento in autotutela di interpello ordinario presentate in mancanza di condizioni obiettive di incertezza o quando l’Amministrazione ha già fornito chiarimenti di interpello disapplicativo (articolo 37-bis, comma 8, del D.P.R. 600/1973) nei casi in cui la norma della quale si richiede la disapplicazione non ha lo scopo di contrastare comportamenti elusivi di interpello non sufficientemente circostanziate nella definizione del caso concreto di interpello non preventivo

OrdinarioAntielusivoDisapplicativo Impugnabilità della risposta Non impugnabile Con la circ. n. 32/E/2010 l’Amministrazione finanziaria ha precisato che la risposta, quale atto avente natura di parere, non preclude comunque all’istante la possibilità di dimostrare anche successivamente la sussistenza delle condizioni che legittimano l’accesso al regime derogatorio o agevolativo rispetto a quello normale Non impugnabile, in quanto le risposte all’interpello antielusivo sono considerate “atti amministrativi di natura procedimentale” La risposta negativa, secondo quanto stabilito dalla sentenza della Corte di Cassazione 15 aprile 2011, n è un atto autonomamente impugnabile Di conseguenza, se il contribuente presenta l’istanza e riceve un diniego, a differenza di quanto sostenuto dall’Agenzia delle Entrate: l’impugnazione del diniego si profila necessaria la mancata impugnazione del diniego rende impossibile sindacare, in sede di ricorso contro il successivo accertamento, la presenza delle condizioni per le quali il contribuente non ritiene applicabili le disposizioni normative che limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall’ordinamento tributario L’interpello: quadro di sintesi (segue)