I principi del diritto ambientale 2011
Comunità internazionale Problemi ambientali Nascita intorno agli anni 70 Questioni rilevanti: Concorrenza tra ordinamenti, diverso grado di sviluppo, indivisibilità delle risorse
Strumenti per l’introduzione nel nostro ordinamento dei principi internazionali: 1a) Consuetudine 10 comma 1 Cost.: richiamato per inquinamento transfrontaliero, obbligo cooperazione, riduzione rischi e prevenzione nucleare-radioattivo L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
1b) Con legge di esecuzione dei trattati Dichiarazioni di principi (adottate ad es. in sede ONU) es. Dichiarazione sull’ambiente e lo sviluppo Rio de Janeiro 1992. Lì avviene istituzionalizzazione della conferenza delle parti (3a Kyoto 1997 per la riduzione dell’emissione gas)
2) Trattati internazionali Settore marino (inquinamento da idrocarburi londra 1973) Corsi d’acqua (Helsinki 1992) Atmosfera (Vienna 1985 ozono) Beni naturali (protezione patrimonio mondiale, culturale e naturale, Parigi 1972 UNESCO) Specie o aree protette (specie migratrici Bonn 1979) Energia nucleare (notificazione e assistenza Vienna 1986) Disarmo (Ginevra 1977) Desertificazione (Parigi 1994) Deforestazione tropicale (Ginevra 1998) 3) Trattati regionali Consiglio d’europa in materia ambientale
Patrimonio comune dell’umanità Nel contesto internazionale si percepisce ambiente come bene indivisibile – indipendentemente dall’estensione Fino al 1915: per navigazione internazionale e scavi sottomarini Prima guerra mondiale: estesa la nozione di tutela del lavoro Anni 60: Prima Commissione delle NU per territori nullius
(segue) Principi che si formano: Uso pacifico Libertà di ricerca Non appropriabilità Esplorazione e sfruttamento nell’interesse dell’umanità (es. Dichiarazione ONU del 17.12.1970 (fondale oceano)) Gestione razionale (rispetto degli obblighi senza vantaggi economici) Conservazione
Il profilo problematico della nozione di ambiente come Patrimonio comune dell’umanità è nella Tutela dello stesso Tre modelli astrattamente possibili: in capo a ogni Stato a nome di tutti In capo a particolari Stati In capo a organizzazioni internazionali Problema applicabilità
Ordinamento comunitario A) PRINCIPI GENERALI
Articolo 2 (1957) Obiettivi Comunità: promuovere uno sviluppo armonioso delle attivita` economiche nell’insieme della Comunita`, un’espansione continua ed equilibrata un miglioramento sempre piu` rapido del tenore di vita… Dottrina: si osserva la presenza del principio dell’antropocentrismo (protezione del benessere dei cittadini) ma l’ambiente non è diritto fondamentale
Art. 2 (attuale): promuovere nell'insieme della Comunità, mediante l'instaurazione di un mercato comune e di un'unione economica e monetaria e mediante l'attuazione delle politiche e delle azioni comuni di cui agli articoli 3 e 4, uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, la parità tra uomini e donne, una crescita sostenibile e non inflazionistica, un alto grado di competitività e di convergenza dei risultati economici, un elevato livello di protezione dell'ambiente ed il miglioramento della qualità di quest'ultimo, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà tra Stati membri.
Articolo 3 1. Ai fini enunciati all'articolo 2, l'azione della Comunità comporta, alle condizioni e secondo il ritmo previsti dal presente trattato: ……. l) una politica nel settore dell'ambiente;
Articolo 6 Le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni comunitarie di cui all'articolo 3, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile.
Questi principi devono tenere presente il principio di Sussidiarietà Articolo 5 (ex articolo 3 B) - Prima nel 130 UE. La Comunità agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite e degli obiettivi che le sono assegnati dal presente trattato. Nei settori che non sono di sua esclusiva competenza la Comunità interviene, secondo il principio della sussidiarietà, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario.
(segue) L'azione della Comunità non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del presente trattato. Nel nostro ordinamento anche adeguatezza e differenziazione (118 e prima 4, comme 3, b)
Ordinamento comunitario (segue) B) TITOLO XX: AMBIENTE
Articolo 174 (introdotto con Atto Unico Europeo 1986) Politica della Comunità in materia ambientale 1. La politica della Comunità in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi: - salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente; - protezione della salute umana; - utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale.
Politica della Comunità in materia ambientale (segue) 2. La politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello* di tutela, tenendo conto delle diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga“. In tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell'ambiente comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura non economica, misure provvisorie soggette ad una procedura comunitaria di controllo.
(segue) Questo articolo lo si può leggere insieme all’art. 95, comma 3 e 2 L’ordine dei principi è ordine logico e di strategia
Politica della Comunità in materia ambientale (segue) 3. Nel predisporre la sua politica in materia ambientale la Comunità tiene conto: - dei dati scientifici e tecnici disponibili; - delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni della Comunità - dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall'azione o dall'assenza di azione; - dello sviluppo socioeconomico della Comunità nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle sue singole regioni.
Politica della Comunità in materia ambientale (segue) 4. Nel quadro delle loro competenze rispettive, la Comunità e gli Stati membri cooperano con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti. Le modalità della cooperazione della Comunità possono formare oggetto di accordi, negoziati e conclusi conformemente all'articolo 300, tra questa ed i terzi interessati. Il comma precedente non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi internazionali.
Articolo 175 Le azioni della Comunità per la realizzazione della politica ambientale sono deliberate dal Consiglio con procedure diverse a seconda delle materie (ad es., misure fiscali; azioni che incidono sull’assetto territoriale, etc….) Programmi generali di azione
Flessibilità Articolo 176 (ex articolo 130 T) I provvedimenti di protezione adottati in virtù dell'articolo 175 non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere e di prendere provvedimenti per una protezione ancora maggiore. Tali provvedimenti devono essere compatibili con il presente trattato. Essi sono notificati alla Commissione.
Flessibilità e armonizzazione (in generale) Articolo 95 (ex articolo 100 A) 4. Allorché, dopo l'adozione da parte del Consiglio o della Commissione di una misura di armonizzazione, uno Stato membro ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui all'articolo 30 o relative alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, esso notifica tali disposizioni alla Commissione precisando i motivi del mantenimento delle stesse.
(segue) 5. Inoltre, fatto salvo il paragrafo 4, allorché, dopo l'adozione da parte del Consiglio o della Commissione di una misura di armonizzazione, uno Stato membro ritenga necessario introdurre disposizioni nazionali fondate su nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, giustificate da un problema specifico a detto Stato membro insorto dopo l'adozione della misura di armonizzazione, esso notifica le disposizioni previste alla Commissione precisando i motivi dell'introduzione delle stesse.
(segue) 6. La Commissione, entro sei mesi dalle notifiche di cui ai paragrafi 4 e 5, approva o respinge le disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato se esse costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno. In mancanza di decisione della Commissione entro detto periodo, le disposizioni nazionali di cui ai paragrafi 4 e 5 sono considerate approvate. 7. Quando uno Stato membro è autorizzato, a norma del paragrafo 6, a mantenere o a introdurre disposizioni nazionali che derogano a una misura di armonizzazione, la Commissione esamina immediatamente l'opportunità di proporre un adeguamento di detta misura.
(segue) 8. Quando uno Stato membro solleva un problema specifico di pubblica sanità in un settore che è stato precedentemente oggetto di misure di armonizzazione, esso lo sottopone alla Commissione che esamina immediatamente l'opportunità di proporre misure appropriate al Consiglio. 9. In deroga alla procedura di cui agli articoli 226 e 227, la Commissione o qualsiasi Stato membro può adire direttamente la Corte di giustizia ove ritenga che un altro Stato membro faccia un uso abusivo dei poteri contemplati dal presente articolo.
(segue) 10. Le misure di armonizzazione di cui sopra comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri ad adottare, per uno o più dei motivi di carattere non economico di cui all'articolo 30, misure provvisorie soggette ad una procedura comunitaria di controllo. Cfr. Rapporto tra 95 e 176
ORDINAMENTO NAZIONALE L. 308/2004 (legge delega) D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4: Correttivo Introduce per la prima volta un riferimento ai principi generali del diritto ambientale
D. lgs. 4 del 2008 di intervento sul d. lgs. 152 del 2006 Art. 3-bis. l. I principi posti dal presente articolo e dagli articoli seguenti costituiscono i principi generali in tema di tutela dell'ambiente, adottati in attuazione degli articoli 2, 3, 9, 32, 41, 42 e 44, 117 commi 1 e 3 della Costituzione e nel rispetto del Trattato dell'Unione europea. 2. I principi previsti dalla presente Parte Prima costituiscono regole generali della materia ambientale nell'adozione degli atti normativi, di indirizzo e di coordinamento e nell'emanazione dei provvedimenti di natura contingibile ed urgente.
(segue) 3. I principi ambientali possono essere modificati o eliminati soltanto mediante espressa previsione di successive leggi della Repubblica italiana, purche' sia comunque sempre garantito il corretto recepimento del diritto europeo.
Art. 3-ter. 1. La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonche' al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunita' in materia ambientale.
Art. 3-quinquies. 1. I principi desumibili dalle norme del decreto legislativo costituiscono le condizioni minime ed essenziali per assicurare la tutela dell'ambiente su tutto il territorio nazionale; 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare forme di tutela giuridica dell'ambiente piu' restrittive, qualora lo richiedano situazioni particolari del loro territorio, purche' cio' non comporti un'arbitraria discriminazione, anche attraverso ingiustificati aggravi procedimentali.
(segue) 3. Lo Stato interviene in questioni involgenti interessi ambientali ove gli obiettivi dell'azione prevista, in considerazione delle dimensioni di essa e dell'entita' dei relativi effetti, non possano essere sufficientemente realizzati dai livelli territoriali inferiori di governo o non siano stati comunque effettivamente realizzati. 4. Il principio di sussidiarieta' di cui al comma 3 opera anche nei rapporti tra regioni ed enti locali minori.
I PRINCIPI FONDAMENTALI
FUNZIONE DEI PRINCIPI Problema della precettività Criteri di normazione; Criteri di interpretazione; Criteri di azione/decisione (anche p.a. e giudici)
PRINCIPIO DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE Dichiarazione di Rio su Ambiente e sviluppo (1992) Le risorse devono essere utilizzate senta pregiudicare il diritto delle generazioni future a goderne. Uso razionale delle risorse Applicazione concreta problematica
integrazione (delle politiche 6) Articolo 6 (ex articolo 3 C) Trattato Le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni comunitarie di cui all'articolo 3, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile.
(segue) Art. 37 Nizza “un elevato livello di tutela dell’ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell’Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile” Integrazione come intervento della politica ambientale in ogni politica Integrazione non è però privilegio della politica ambientale Integrazione non è un principio diretto in sede giurisdizionale (Problema della precettività del principio di integrazione)
sviluppo sostenibile (art. 2 tr. Ce, Dichiarazione di Rio..) La Comunità ha il compito di promuovere nell'insieme della Comunità, mediante l'instaurazione di un mercato comune e di un'unione economica e monetaria e mediante l'attuazione delle politiche e delle azioni comuni di cui agli articoli 3 e 4, uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, una crescita sostenibile e non inflazionistica, un elevato grado di convergenza dei risultati economici, un elevato livello di protezione dell'ambiente e il miglioramento di quest'ultimo, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà tra Stati membri.
Art. 3-quater. 1. Ogni attivita' umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualita' della vita e le possibilita' delle generazioni future. 2. Anche l'attivita' della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalita' gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione.
3-quater (segue) 3. Data la complessita' delle relazioni e delle interferenze tra natura e attivita' umane, il principio dello sviluppo sostenibile deve consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, affinche' nell'ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresi' il principio di solidarieta' per salvaguardare e per migliorare la qualita' dell'ambiente anche futuro.
(segue) 4. La risoluzione delle questioni che involgono aspetti ambientali deve essere cercata e trovata nella prospettiva di garanzia dello sviluppo sostenibile, in modo da salvaguardare il corretto funzionamento e l'evoluzione degli ecosistemi naturali dalle modificazioni negative che possono essere prodotte dalle attivita' umane.
Principio dell’azione preventiva (art. 174 Tr; art. 3-bis Cod) Manca indicazione e definizione indicazione dei pericoli, dei rischi, delle aree a rischio. Strumenti con cui si attua il principio: Misure permissive, interdittive, interventi (distanze, limiti, standard) Sottoprincipio: Principio del consenso amministrativo preliminare: illegittimità in sua assenza Illegittimità del silenzio assenso Es. in materia di rifiuti
Principio di Precauzione l’incertezza scientifica sulle conseguenze di una determinata attivita` o intervento in caso di rischio di danno grave o irreversibile (indizi, rischio concreto, non va usata la distinzione tra rischio certo e incerto rispetto alla prevenzione) non deve servire da pretesto per rinviare l’adozione di misure adeguate ed efficienti anche in rapporto ai costi, dirette a prevenire il degrado ambientale» (15o principio della Dichiarazione di Rio). (OGM)
(segue) Inversione della prova (no prova danno ma prova che non ci sia danno) Tutela giurisdizionale: eccesso potere (sviamento, errore manifesto, travalicamento). Tutela procedimentale. Presupposti: conoscenze – comunicazioni – monitoraggio – partecipazione – analisi del rischio – proporzionalità e non discriminazione. Pericolo in senso oggettivo. Valutazione in concreto. Strumento: VIA
Comunicazione della Commissione europea sul principio di precauzione del 2 febbraio 2000 --- «I responsabili politici debbono... costantemente affrontare il dilemma di equilibrare la libertà e i diritti degli individui, delle industrie e delle organizzazioni con l'esigenza di ridurre i rischi di effetti negativi per l'ambiente e per la salute degli esseri umani, degli animali e delle piante. L'individuazione di un corretto equilibrio tale da consentire l'adozione di azioni proporzionate, trasparenti e coerenti, richiede pertanto una procedura strutturata di adozione delle decisioni sulla base di informazioni particolareggiate e obiettive di carattere scientifico o di altro tipo».
«Il principio di precauzione non è definito dal Trattato che ne parla esplicitamente solo in riferimento alla protezione dell'ambiente. Tuttavia, in pratica, la sua portata è molto più ampia ed esso trova applicazione in tutti i casi in cui una preliminare valutazione scientifica obiettiva indica che vi sono ragionevoli motivi di temere che i possibili effetti nocivi sull'ambiente e sulla salute degli esseri umani, degli animali e delle piante possano essere incompatibili con l'elevato livello di protezione prescelto dalla Comunità».
«Il principio di precauzione dovrebbe essere considerato nell'ambito di una strategia strutturata di analisi dei rischi, comprendente tre elementi: valutazione, gestione e comunicazione del rischio. Il principio di precauzione è particolarmente importante nella fase di gestione del rischio... L'attuazione di una strategia basata sul principio di precauzione dovrebbe iniziare con una valutazione scientifica quanto più completa possibile, identificando in ciascuna fase il grado di incertezza scientifica.
I responsabili debbono essere pienamente consapevoli del grado di incertezza collegato ai risultati della valutazione delle informazioni scientifiche disponibili... In alcuni casi la giusta risposta può essere l'inazione o quantomeno la decisione di non adottare misure giuridicamente vincolanti. Un'ampia gamma di iniziative è disponibile in caso di azione, da misure giuridicamente vincolanti a progetti di ricerca o a raccomandazioni...».
«Nel caso in cui si ritenga necessario agire, le misure basate sul principio di precauzione dovrebbero essere, fra l'altro: - proporzionali rispetto al livello prescelto di protezione, - non discriminatorie nella loro applicazione, - coerenti con misure analoghe già disposte, - basate su un esame dei potenziali vantaggi e oneri dell'azione o dell'inazione (compresa, ove ciò sia possibile e adeguato, un'analisi economica costi/benefici), - soggette a revisione, alla luce dei nuovi dati scientifici e in grado di attribuire la responsabilità per la produzione delle prove scientifiche necessarie per una più completa valutazione del rischio».
«Non si tratta semplicemente di un'analisi economica costi/benefici: la sua portata è molto più ampia e comprende considerazioni non economiche, quali l'efficacia delle possibili azioni e la loro accettabilità da parte del pubblico» «Nell'effettuare tale analisi si dovrà tenere conto del principio generale e della giurisprudenza della Corte di giustizia, per cui la protezione della salute ha la precedenza sulle considerazioni economiche».
Ulteriori principi: Principio dell’informazione o della notifica (obbligo di cooperazione) Principio di necessità dell’informazione (V programma di azione comunitario) Dovere di informazione in capo allo Stato che ha creato il danno all’ambiente suscettibile di estensione Esempi: Convenzione di Vienna 1986 sulla notifica rapida per incidente nucleare - Inquinamento idrico Dichiarazione di Rio (principio di obbligo di immediata comunicazione delle emergenze e dei disastri ambientali)
Principio « chi inquina paga » (di applicazione residuale) a) Costi di prevenzione (internalizzazione) b) riparazione dell’inquinamento.
Principio di economicità dell’ambiente Disposizioni applicative in materia di danno ambientale, bonifica dei suoli e delle acque inquinati le c.d. « tasse ambientali »: tributi veri e propri (tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi; tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; tasse sulle emissioni di ossidi di zolfo, sonore e di anidride carbonica);
(segue) contributi (ad es., in materia di scarichi idrici); Tariffe (fognatura e depurazione; smaltimento dei rifiuti solidi urbani 56). Incentivi Compatibilità con aiuti di stato a determinate condizioni. Non vale per gli enti territoriali che finanziano lotta contro inquinamento.
Esempi di connessione tra principi: « sviluppo sostenibile » Soddisfazione dei bisogni della generazione presente senza incidere negativamente sull’ambiente per poterlo consegnare migliorato alle generazioni future Responsabilità comune degli Stati ma differenziata perché in capo agli Stati più evoluti anche in favore dei meno evoluti Si interseca con: diritto internazionale consuetudinario convenzioni internazionali dirette alla tutela dei beni ambientali globali (c.d. global commons), principio comunitario di « integrazione » (art. 2 e 6 tr. Ce).
Al principio di « sussidiarieta` » (art. 5 tr. Ce) e` connesso: il principio della protezione giuridica uguale o piu` rigorosa di quella comunitaria, salvo il rispetto degli altri principi del tr. Ce (art. 175 tr. Ce) Principio di prossimità (Dir. 91/156) smaltimento e gestione dei rifiuti Ma v. anche specializzazione (diverse tipologie di rifiuti) Principio di autosufficienza Partecipazione “Il miglior modo di trattare le questioni ambientali è quello di assicurare la partecipazione di tutti i cittadini interessati, al livello più adatto” (10 dich. Rio)
Al principio di « condivisione delle responsabilita` » (sul piano della produzione, anche sul piano economico) che completa quello della sussidiarieta`, si riconnettono il principio costituzionale di « leale cooperazione» tra Stato e regioni, il principio « di partecipazione » degli interessati ai procedimenti amministrativi che incidono sull’ambiente, nonché di informazione (applicazione dei principi sia in senso ascendente che discendente) la partecipazione di produttori e consumatori agli oneri conseguenti alla gestione dei rifiuti (art. 2, co. 3, e 34, d.lg. 5 febbraio 1997, n. 22) In questo senso anche principio di cooperazione e assistenza: Ricerca Gestione Sorveglianza del rischio Idea non solo verticistica della regolazione.
Il principio di « prevenzione » « precauzione », dell’« azione preventiva » « correzione, anzitutto alla fonte, dei danni causati all’ambiente » (art. 174 tr. Ce), direttiva Seveso I. Progressione degli interventi. Applicazione: tutela rafforzata statale (che esclude, salvo espressa eccezione, le autorizzazioni tacite); il subprocedimento di valutazione di impatto ambientale; la previsione di poteri cautelari in capo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio; i programmi per ridurre la quantita` e la pericolosita` dei rifiuti e favorirne il recupero; l’obbligo di utilizzare la migliore tecnologia disponibile; il principio c.d. stand still: al sopravvenire di una nuova normativa di tutela ambientale, i titolari di impianti che diano luogo ad emissioni inquinanti devono adottare, in attesa dell’adeguamento ai nuovi standards di emissione, tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell’inquinamento rispetto alla situazione precedente (ma anche 174).
Giustificazione. (94-95) restrizioni per ragioni tecnologiche o economiche. Sub: principio della migliore tecnica disponibile: obbligo di adozione di misure avanzate se disponibili sul mercato e a costi sopportabili Pianificazione (programmazione nel tempo e non come dirigismo). Es. acque, aria, acustico Proporzionalità (diap. 8) Sostituibilità (diap. 8) Gradualità: disciplina differenziata (ragioni economiche; autorizzazioni a termine) Esplicita autorizzazione per le attività che incidono sull’ambiente Osservazioni: soglia legale di inquinamento (limiti di accettabilità – esposizione) Osservazioni: riduzione della discrezionalità Osservazioni: esenzione dalle opere di difesa
Art. 3-sexies. In attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e delle previsioni della Convenzione di Aarhus, ratificata dall'Italia con la legge 16 marzo 2001, n. 108, e ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, chiunque, senza essere tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, puo' accedere alle informazioni relative allo stato dell'ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale.