Il procedimento legislativo Testi di riferimento: Corso di diritto pubblico - Barbera, Fusaro - Il Mulino, Bologna Diritto Pubblico – Bin, Petruzzella – Giappichelli, Torino Tali testi sono coperti da copyright, la proprietà letteraria è riservata agli editori ed è assolutamente proibito fare o distribuire copie del materiale contenuto in tale presentazione. Renato Nicolai , ottobre 08
Le fasi del procedimento Iniziativa Istruttoria Deliberativa Promulgazione Pubblicazione
Fase dell’iniziativa Il Governo (art. 71.1 Cost) Ciascun Consiglio regionale (art. 121.2 Cost) Ciascun membro parlamentare (art. 71.1 Cost) 50.000 elettori (art. 71.2 Cost) CNEL (art. 99.2 Cost)
Fase dell’istruttoria Ogni progetto viene assegnato dal presidente di una delle due camere a una delle commissioni permanenti. Altre commissioni, dette filtro, possono essere chiamate ad esprimere un parere (commissione bilancio)
Fase Istruttoria - Deliberante L’assegnazione alla commissione è decisa dal presidente della Camera secondo tre diversi procedimenti: Sede referente Sede redigente Sede deliberante
Sede referente La commissione ha un compito esclusivamente istruttorio, un relatore si occupa di formulare un testo che verrà presentato alla camera dopo essere stato esaminato articolo per articolo
Sede redigente Alla commissione puo’ essere affidato il compito di formulare un testo da presentare alla camera senza possibilità per quest’ultima di proporre emendamenti o modifiche
Sede deliberante La commissione puo’, su progetti di legge che non riguardino argomenti di speciale rilevanza, approvare senza passare da alcuna approvazione della camera (possibilità di opporsi a tale assegnazione da parte di 1/1° dei componenti la camera o 1/5 dei componenti la commissione)
Fase deliberativa In caso di procedimento ordinario (sede redigente) La camera provvederà a deliberare sul progetto secondo tre momenti Discussione generale Esame e votazione articolo per articolo Votazione finale dell’intero testo Al termine della fase deliberativa, all’approvazione del progetto, segue la trasmissione all’altra camera
Promulgazione e Pubblicazione Art. 73 Cost: Entro un mese dall’approvazione il Presidente della Repubblica deve promulgare le leggi (salvo re invio alle camere) Immediata pubblicazione sulla gazzetta Ufficiale ed entrata in vigore 15 gg dopo