LA CAUSALITÀ GIURIDICA

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Transcript della presentazione:

LA CAUSALITÀ GIURIDICA UNIMC - FACOLTÀ DI FILOSOFIA Filosofia analitica del linguaggio mod. ontologia Chiar.mo Prof. Francesco Orilia Anno accademico 2013-2014 09/12/2013 Marco Caldarelli

1° principio Il ‘sistema’ giuridico non si interessa della VERITÀ tout court, ma di cosa diversa: si occupa della VERITÀ PROCESSUALE, che con la verità ontologica non ha un rapporto di specie a genere, ma un rapporto di pura somiglianza. La verità reale (il reale concatenamento dei fatti, eventi, condotte…), per principio ‘giuridico’, non è conoscibile attraverso il processo né interessa ad alcuno effettivamente conoscerla La verità giuridica è quella che emerge dalla comparazione e selezione tra la verità presentata da una parte processuale e la verità presentata dall’altra

2° principio ‘Cos’è la causalità’ non dovrebbe essere un punto di arrivo di una investigazione speculativa ma un dato assiomatico normativo: l’idea di CAUSALITÀ in ambito giuridico è contenuta nella legge, da lì dovrebbe partire l’indagine interpretativo - conoscitiva Ma la legge definisce il nesso di causalità?

3° principio La causalità ‘giuridica’ e la causalità ‘in metafisica – ontologia’ hanno alcune somiglianze e alcune notevoli differenze Se in ontologia ‘A causa B’ (è vero che ‘A causa B’) non necessariamente ‘A causa B’ (è vero che ‘A causa B’) in ambito giuridico Se ‘A causa B’ in ambito giuridico non necessariamente A causa B nel contesto metafisico (non solo perché ciò che potrebbe essere vero ‘processualmente’ non è necessariamente vero ‘ontologicamente’)

4° principio «È rigore quando arbitro fischia» Vujadin Boškov (Citato in Marco Sappino, Dizionario biografico enciclopedico di un secolo del calcio italiano, Dalai editore, 2000, p. 2117) Il principio può essere così ‘giuridicamente’ tradotto: «Sussiste il nesso di causalità tra una condotta e un evento quando giudice dice: ‘Sussiste’»

Le norme di riferimento La natura del rapporto di causalità non è definita dalla norma LA PRIMA ARTICOLO N.40 C.P. Rapporto di causalità. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.

Le norme di riferimento LA SECONDA ARTICOLO N.41 C.P. Concorso di cause. Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento. Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. In tal caso, se l'azione od omissione precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita. Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui.

Problema sotteso al concetto di causalità giuridica L’indagine sul nesso di causalità è rivolta a determinare quali tra gli antecedenti causali di un evento possa considerarsi: sua causa ESCLUSIVA ovvero CONCORRENTE Relata Causali

(1) effetto L’effetto è dunque un EVENTO, uno ‘stato di cose’, un ‘fatto della vita’ (non dunque una proposizione) giuridicamente rilevante temporalmente determinato

(2) Antecedente causale Prima selezione: non tutti gli antecedenti causali sono rilevanti nel processo (luogo nel quale si deve accertare il nesso di causalità), ma solo quelli che consistono in CONDOTTE UMANE Altri antecedenti causali non qualificabili come condotte umane sono rilevanti nell’analisi processuale, ma in funzione della condotta umana da esaminare Lo scopo del processo è infatti quello di Imputare Ad un soggetto agente (sostanza umana?) Una condotta E attraverso l’accertamento del nesso di causalità (Eventualmente) un evento

Ma come può collegarsi causalmente una condotta umana con l’evento? Esistono 6 teorie Teoria condizionalistica o dell’equivalenza delle cause con al variante della sussunzione sotto leggi (o causalità scientifica) Teoria della causalità adeguata o della regolarità causale Teoria della causalità umana, o della signoria dell’uomo sul fatto Teoria della causa prossima o della prevalenza (o causalità immediata) Teoria dello scopo della norma Teoria dell’aumento del rischio

Regola comune a tutte le teorie e suo correttivo Tutte le 6 teorie si fondano sulla regola base della CONDICIO SINE QUA NON Base fondante evidente delle prime 4 Sottesa alle ultime 2 Oggi la regola della C.S.Q.N. è ‘corretta’ dalla sotto teoria della CAUSALITÀ EFFICIENTE

La regola della CONDICIO SINE QUA NON È CAUSA di un evento ogni ANTECEDENTE senza il verificarsi del quale O l’evento NON si sarebbe verificato O l’evento si sarebbe verificato IN MODO DIVERSO

La regola della CONDICIO SINE QUA NON Per effettuare tale accertamento va eseguito un giudizio di eliminazione mentale ipotizzando se l’evento si sarebbe – o meno – verificato anche in assenza di quell’antecedente Si ricostruisce dunque una rappresentazione della realtà diversa da quella che si assume si sia verificata nella quale manchi la CONDOTTA da esaminare nel processo (nei reati c.d. OMISSIVI, tale esperimento mentale si esegue dando per compiuta la condotta dell’agente che invece non è stata posta in essere)

La regola della CONDICIO SINE QUA NON Si formula dunque un giudizio ipotetico con il quale si sopprime con il pensiero l’antecedente da valutare e si verifica (mentalmente) se ciò malgrado l’evento si sarebbe verificato lo stesso Es. «se il maggiordomo non avesse colpito con un candelabro il padrone di casa, il padrone di casa sarebbe morto per lesione al cervello?»

La regola della CONDICIO SINE QUA NON (causa but for) Assumendo A come ‘condotta’ e B come ‘evento’ A: ‘colpo di candelabro inferto dal maggiordomo’ B: ‘morte del padrone di casa’ Se nel caso esaminato AB pertanto BA A è (una) condizione necessaria di B In base alla regola della C.S.Q.N. – per ora – esiste un nesso di causalità tra A e B

(1) Teoria della equivalenza delle cause È la teoria che assume la CSQN come unico fondamento tanto da esserne la più compiuta e semplice espressione (paternità attribuita al giurista tedesco Von Buri) Tutte le condizioni necessarie dell’evento sono, sul piano causale, equivalenti. A nulla rileva se una causa abbia avuto o meno maggiore efficienza causale.

Applicazioni giurisprudenziali di (1) sul c.d. GIUDIZIO POSTUMO: «in tema di nesso di casualità, per escludere che un determinato fatto (il quale nella specie poteva identificarsi nell'illecita condotta del sig. X) abbia cagionato un danno, non basta affermare che il danno avrebbe potuto verificarsi anche in assenza di quel fatto, ma occorre dimostrare, avendo riguardo a tutte le circostanze del caso concreto, che il danno si sarebbe effettivamente verificato anche in assenza di quell'antecedente» (Cass. civ. 7.6.1977, n. 2342) Sul c.d. GIUDIZIO CONTROFATTUALE: «È dunque causa penalmente rilevante la condotta umana, attiva o omissiva, che si pone come condizione "necessaria" - conditio sine qua non - nella catena degli antecedenti che hanno concorso a produrre il risultato, senza la quale l'evento da cui dipende l'esistenza del reato non si sarebbe verificato. La verifica della causalità postula il ricorso al "giudizio controfattuale", articolato sul condizionale congiuntivo "se ... allora ..." (nella forma di un periodo ipotetico dell'irrealtà, in cui il fatto enunciato nella protasi è contrario ad un fatto conosciuto come vero) e costruito secondo la tradizionale "doppia formula", nel senso che: a) la condotta umana "è" condizione necessaria dell'evento se, eliminata mentalmente dal novero dei fatti realmente accaduti, l'evento non si sarebbe verificato; b) la condotta umana "non è" condizione necessaria dell'evento se, eliminata mentalmente mediante il medesimo procedimento, l'evento si sarebbe egualmente verificato» (Cass. S.U. pen. 11.9.2002, n.30328)

Obiezioni a (1) «se trattengo il sig. Y prima che attraversi la strada per chiedergli che ora sia, e, questi appena sceso sulla careggiata viene investito e ucciso da un conducente che arriva a alta velocità e lo colpisce sulle strisce in modo che se non lo avessi trattenuto chiedendogli l’ora non sarebbe stato investito, la mia condotta è un antecedente causale equivalente alla condotta del pirata della strada per la determinazione dell’evento morte del sig. Y?» «la madre dell’assassino può dirsi imputabile dell’evento morte dell’assassinato per il fatto di avere messo al mondo il figlio?» «può essere ritenuto sussistente il nesso di causalità tra il fatto che il sig. Z abbia colpito il sig. X con un pungo rompendogli il naso (condotta illecita) e l’evento morte del sig. X per incidente stradale nel corso del trasporto di questi in ambulanza verso il più vicino pronto soccorso?»

Problema (A) della (1) Teoria della equivalenza delle cause PROBLEMA DEL RUMORE Se ciò che rileva fosse solo la causalità, ogni evento passato senza il quale un altro evento non si sarebbe prodotto, dovrebbe essere considerato un suo antecedente causale RISPOSTA Nessun problema, l’imputabilità a titolo di responsabilità si esaminerà ad un livello successivo (valutazione della liceità del comportamento, elemento psicologico del reato ecc.) CONTRO OBIEZIONE il lavoro processuale sarebbe ciclopico; la selezione delle condotte da valutare deve cominciare ad operare già dal nesso di causalità

Problema (B) della (1) Teoria della equivalenza delle cause PROBLEMA DELLA DISCREZIONALITÀ NELL’ESERCIZIO DELL’ESCLUSIONE MENTALE Sostenere che, eliminata ipoteticamente una condotta, l’evento che si è verificato non si sarebbe verificato è quasi sempre una affermazione arbitraria, specie nei casi di Causalità addizionale: L’evento è stato prodotto dal concorso di più fattori Es. morte di alcuni paracadutisti per L’adozione di una nuova tecnica di lancio (condotta commissiva) L’imposizione di tale tecnica ai militari (c. commissiva) L’omessa sperimentazione della tecnica (c. omissiva) L’omesso rinnovo dei materiali usati (c. omissiva)) Causalità alternativa ipotetica: Esistenza di fattori sostitutivi la cui efficacia causale è rimasta ipotetica ma che, in assenza della condotta illecita considerata, avrebbero sicuramente determinato il verificarsi dell’evento Es. un pedone viene investito e perde un rene che avrebbe comunque dovuto essere asportato per un errore diagnostico del suo medico curante

(1.a) Variante della Teoria della equivalenza delle cause: il modello della sussunzione sotto leggi scientifiche Visto il rischio di arbitrarietà nell’applicazione della ‘eliminazione mentale’ connesso alle diverse caratteristiche esperienziali, logiche, intellettive che intercorrono tra i vari giudicanti, una parte dei ‘condizionalisti’ ritiene che un buon correttivo sia sottomettere la valutazione controfattuale a leggi di copertura, ancorando le decisioni a criteri più oggettivi possibile Da qui la sussunzione dell’indagine sotto leggi scientifiche o naturali

(1.a) Variante della Teoria della equivalenza delle cause: il modello della sussunzione sotto leggi scientifiche Per accertare ‘se l’evento si sarebbe comunque verificato’ si ricorre ad una legge scientifica di copertura -universale (l’evento/effetto è invariabilmente condizione necessaria dell’evento/condotta esaminato) -statistica (l’evento/effetto è frequentemente condizione dell’evento/ condotta, si accompagna ad esso) che ‘garantisca’ che quell’evento si sarebbe – o meno – verificato in assenza – o in presenza, in caso di condotta omissiva – della condotta oggetto di giudizio, secondo un criterio di regolarità causale («sono le leggi a legare tra loro i fatti» Stella, 2004)

Applicazioni giurisprudenziali di (1.a) «a) Il nesso causale può essere ravvisato quando, alla stregua del giudizio controfattuale condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica - universale o statistica -, si accerti che, ipotizzandosi come realizzata dal medico la condotta doverosa impeditiva dell'evento hic et nunc, questo non si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe verificato ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva. b) Non é consentito dedurre automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica la conferma, o meno, dell'ipotesi accusatoria sull'esistenza del nesso causale, poiché il giudice deve verificarne la validità nel caso concreto, sulla base delle circostanze del fatto e dell'evidenza disponibile, così che, all'esito del ragionamento probatorio che abbia altresì escluso l'interferenza di fattori alternativi, risulti giustificata e processualmente certa la conclusione che la condotta omissiva del medico è stata condizione necessaria dell'evento lesivo con "alto o elevato grado di credibilità razionale" o "probabilità logica". c) L'insufficienza, la contraddittorietà e l'incertezza del riscontro probatorio sulla ricostruzione del nesso causale, quindi il ragionevole dubbio, in base all'evidenza disponibile, sulla reale efficacia condizionante della condotta omissiva del medico rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione dell'evento lesivo, comportano la neutralizzazione dell'ipotesi prospettata dall'accusa e l'esito assolutorio del giudizio» (Cass. S.U. pen. 11.9.2002, n.30328)

Problema (A) della (1.a) Teoria ‘corretta’ della equivalenza delle cause PROBLEMA DELLA INAFFIDABILITÀ DELLE LEGGI SCIENTIFICHE anche le leggi scientifiche rappresentano un grado di conoscenza parziale, incompleto, mai definitivo e assoluto, sono discusse e discutibili nelle loro premesse e nelle loro conclusioni specie applicative, non possono escludere un certo margine di arbitrarietà, ‘mascherato’ da oggettività scientifica RISPOSTA Ad oggi non esistono criteri di valutazione controfattuale più oggettivamente attendibili delle leggi scientifiche statistico-probabilistiche. La spiegazione causale coeteris paribus basata su leggi probabilistiche è oggi quella che garantisce il maggior grado di ‘credibilità razionale’

Problema (B) della (1.a) Teoria ‘corretta’ della equivalenza delle cause PROBLEMA DELLA NON DELEGABILITÀ DELLE SCELTE A SOGGETTI DIVERSI DAL GIUDICE Affidarsi a leggi scientifiche per attribuire efficacia causale ad una condotta significa trasferire il giudizio sul nesso ad un soggetto che non è giudice (il consulente tecnico ‘scientifico’) con ciò violando il principio di terzietà del soggetto che deve decidere sulla condotta e erogare l’eventuale pena

Problema (C) della (1.a) Teoria ‘corretta’ della equivalenza delle cause PROBLEMA DELLA DIFFERENZA TRA CAUSALITÀ SCIENTIFICA E CAUSALITÀ GIURIDICA La c. scientifica si ferma a ciò che è tecnicamente rilevante e spiegabile, la causalità giuridica è un giudizio, cioè una applicazione, di una norma di responsabilità sul piano causale: ciò può condurre ad una legittima dissociazione finale dalle risultanze delle consulenze tecniche

Correttivo della CAUSALITÀ EFFICIENTE Questo ‘criterio’ correttivo è applicabile a tutte le 6 teorie elencate, ma può essere trattato ora, essendo una risposta prima di tutto alla teoria della CSQN (1) e alla sua versione corrette (1.a ‘sussunzione sotto leggi di copertura’) nell’ottica di ridurre la quantità degli antecedenti causali rilevanti Il criterio ha una base normativa nella prima parte del comma 2 dell’art. 40 c.p.: «Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento»

Correttivo della CAUSALITÀ EFFICIENTE Es. Pedone che subisce un lieve incidente stradale e muore nel rogo dell’ospedale. La causa efficiente è l’incendio, essendo da sola sufficiente a causare l’vento morte, con ciò relegando anche la condotta dell’investitore a mera occasione, causalmente irrilevante In un insieme di eventi A, B, C, D,… che, secondo la teoria della CSQN, sono condizioni necessarie dell’evento, se l’evento A avvenuto in tn, ove tn è un momento precedente al momento t in cui si verifica l’evento/effetto, mentre gli altri eventi sono tutti avvenuti in t<n, è la sola condizione sufficiente per il verificarsi dell’evento, gli altri eventi regrediscono a occasioni non più causalmente rilevanti Con il correttivo così considerato, in presenza di una ultima causa necessaria e sufficiente, le altre cause perdono la rilevanza causale per il verificarsi di quel determinato evento Che vuol dire?

Correttivo della CAUSALITÀ EFFICIENTE Es. A inferisce a B un colpo di spada procurandogli lesioni che lo porterebbero alla morte certa, senonché C spara un colpo di pistola alla testa di B prima che questi muoia per il colpo di A e lo uccide ‘sul colpo’. La condotta di C esclude che la condotta di A sia causalmente efficace per il verificarsi dell’evento morte di B?

Applicazioni giurisprudenziali Sulla CAUSALITÀ EFFICIENTE: «in linea di principio, perché rilevi il nesso di causalità tra un antecedente e l'evento lesivo deve ricorrere la duplice condizione: a) che si tratti di un antecedente necessario dell'evento, nel senso che questo rientri tra le conseguenze normali ed ordinarie del fatto; b) che tale antecedente non sia poi neutralizzato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto idoneo ex se a determinare l'evento. » (Cass. civ. 20.2.1998, n. 1857)