LA SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
Fondazione Emanuele Casale
Advertisements

La nuova normativa per l’Impresa Sociale
SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE
La società per azioni personalità giuridica responsabilità limitata
Società nome collettivo
Prof. Bertolami Salvatore
Il contratto di società
Società in accomandita semplice
Evoluzione normativa ed individuazione ai fini fiscali
Caratteristiche delle società di persone e di capitali
Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio semplificato)
SOCIETA’ DI PERSONE società semplice attività non commerciale
La nozione generale di imprenditore
Acquisto e perdita della qualità di imprenditore
N UOVE PRESENZE RELIGIOSE IN I TALIA. U N PERCORSO DI INTEGRAZIONE MAGGIO 2010 Associazioni non riconosciute, Onlus e enti di culto. Cristiana Cianitto.
Economia aziendale Corso di laurea in informatica La forma giuridica.
Le società in generale Il termine società è utilizzato in 2 significati: Atto costitutivo della società (vero e proprio contratto) Istituzione (ovvero.
Società in nome collettivo Società in accomandita semplice
Società di Persone La costituzione
SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA CORSO DI DIRITTO COMMERCIALE AVANZATO Anno accademico Prof. Mario Campobasso.
Corso di Diritto commerciale avanzato
La scelta della forma giuridica dell’impresa
Istituzioni di diritto commerciale
E.G.I Percorsi formativi per lautoimpreditorialità giovanile.
IL CONTRATTO DI RETE E LA SUA VALENZA QUALE STRUMENTO AGGREGATIVO TRA PMI ALTERNATIVO AI MODELLI SOCIETARI Carlo Re avvocato.
B socio palese Socio palese C socio occulto Società palese.
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLE SOCIETA DI CAPITALE MASSIMO MASTROGIAGIACOMO ROBERTO PROTANI LATINA, 10 MAGGIO 2010.
L’imprenditore NON PICCOLO IMPRENDITORE (art c.c.)
L’azienda Art cod. civ. L’azienda è il complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa. la legge tutela l’unitarietà.
SETTORE DELLE ARTI, DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO
Corso di Ragioneria Generale 2012/2013
Caratteristiche della “SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO”
DIRITTO COMMERCIALE 1 MODULO 6 SOCIETA’ DI PERSONE (PARTE 1)
La società Art c.c. Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica.
SOCIETA SEMPLICE S.S..
Società in accomandita semplice
SOCIETA’ NON COMMERCIALI
PUÒ ESERCITARE SOLO ATTIVITÀ NON COMMERCIALE
LA SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO
NELLE SOCIETÀ CHE NON FANNO RICORSO AL MERCATO DEL CAPITALE DI RISCHIO
LA DISCIPLINA DELLE SOCIETA’ COOPERATIVE E’ MODELLATA SU QUELLA DELLA
non è necessario che siano di proprietà dell’imprenditore
ISCRIZIONE DELLA SOCIETA’ NEL REGISTRO DELLE IMPRESE:
56. La Società in accomandita semplice (S.a.s.) LA SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE  LA DISCIPLINA APPLICABILE ALLA STESSA COINCIDE IN GRAN PARTE CON.
SOCIETA’ IN ACCOMANDITA PER AZIONI
non è necessario che siano di proprietà dell’imprenditore
Tutti gli imprenditori hanno l’obbligo di iscriversi nel
Il regime della trasparenza. …. Si tratta di un regime impositivo proprio delle società di persone Norma di riferimento: art. 5 Tuir I redditi delle società.
LA SOCIETA’ SEMPLICE.
LA SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO
INDIVIDUALE SINGOLA PERSONA Impresa COLLETTIVA PLURALITA’ DI PERSONE.
LA SOCIETA’.
1 LA SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE. 2 La società in accomandita semplice (s.a.s.) è una società di persone in cui vi sono due categorie di soci: i.
SOCIETA DI PERSONE Sono la forma piu antica di società. Nel 600 le s.n.c erano la forma tipica del capitalismo commerciale (il soggetto attivo del sistema.
SOCIETA IN NOME COLLETTIVO
L’impresa societaria.
SOCIETA DI PERSONE Sono la forma piu antica di società. Nel 600 le s.n.c erano la forma tipica del capitalismo commerciale (il soggetto attivo del sistema.
L’impresa societaria.
SOCIETA IN NOME COLLETTIVO s.n.c.. Caratteri generali È una società di persone È una società COMMERCIALE Può avere come oggetto sociale sia l’esercizio.
LE SOCIETÀ.
Corso di diritto commerciale avanzato Prof. Mario Campobasso 1 IL CONTRATTO DI SOCIETÀ (LO SCOPO MEZZO) C.d.S. Magistrale in Giurisprudenza a.a
Forme giuridiche dell’impresa ing. consuelo rodriguez.
Società di persone Società semplice Società in nome collettivo Società in accomandita semplice.
Le società di persone Dr. Mariasofia Houben. Costituzione Società semplice (deputata all’attività agricola): “il contratto non è soggetto a forme speciali,
PER UN PAESE MIGLIORE 21/22/23 OTTOBRE 2010 MOSTRA D’OLTREMARE/NAPOLI SECONDO CONGRESSO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI.
Società Dr. Mariasofia Houben. Società Art : “Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune.
L’imprenditore agricolo Art. 2135, comma 1, cod. civ. E’ imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura,
Tecnica Professionale – Corso progredito Anno accademico 2010 – 2011 LA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI 3 a LEZIONE Presentazione a cura del Dott. Riccardo.
Conferimenti Con il conferimento ciascun socio vincola una parte del proprio patrimonio allo svolgimento in comune dell'attività economica: questi apporti.
Società per azioni Mariasofia Houben. Società di capitali Società per azioni (s.p.a.) Società in accomandita per azioni (s.a.p.a.) Società a responsabilità.
Transcript della presentazione:

LA SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO 52. La società in nome collettivo (S.n.c.) in generale. L’atto costitutivo LA SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO È una società di persone Può avere come oggetto sociale sia l’esercizio di un’attività agricola e sia quello di un’attività commerciale È considerata la forma societaria più elementare per lo svolgimento di un’attività commerciale. La relativa disciplina codicistica si applica: sia quando i soci hanno dichiarato espressamente di voler costituire una società di questo tipo sia quando più persone esercitano in comune un’attività commerciale senza adottare una forma societaria specifica

PRINCIPALI DIFFERENZE DI DISCIPLINA RISPETTO ALLA SOCIETA’ SEMPLICE: tutti i soci rispondono personalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali e non è ammesso patto contrario (art. 2291 cod. civ.) l’iscrizione nel Registro delle Imprese è condizione di regolarità della società (art. 2297 cod. civ.) sono previsti specifici requisiti di forma e di contenuto per l’atto costitutivo, che deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata (art. 2296 cod. civ.) il beneficio di escussione opera automaticamente: è sempre necessario, prima di aggredire il patrimonio personale del socio, aver esperito infruttuosamente l’azione esecutiva sul patrimonio sociale, senza che il socio debba indicare i beni delle società su cui il terzo possa agevolmente soddisfarsi (art. 2304 cod. civ.)

SI APPLICANO LE NORME DELLA SOCIETA’ SEMPLICE: ai conferimenti dei soci ai criteri di ripartizione degli utili alla partecipazione dei soci alle perdite alle regole sull’amministrazione e sulla rappresentanza allo scioglimento della società e del rapporto del singolo socio