LA SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO 52. La società in nome collettivo (S.n.c.) in generale. L’atto costitutivo LA SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO È una società di persone Può avere come oggetto sociale sia l’esercizio di un’attività agricola e sia quello di un’attività commerciale È considerata la forma societaria più elementare per lo svolgimento di un’attività commerciale. La relativa disciplina codicistica si applica: sia quando i soci hanno dichiarato espressamente di voler costituire una società di questo tipo sia quando più persone esercitano in comune un’attività commerciale senza adottare una forma societaria specifica
PRINCIPALI DIFFERENZE DI DISCIPLINA RISPETTO ALLA SOCIETA’ SEMPLICE: tutti i soci rispondono personalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali e non è ammesso patto contrario (art. 2291 cod. civ.) l’iscrizione nel Registro delle Imprese è condizione di regolarità della società (art. 2297 cod. civ.) sono previsti specifici requisiti di forma e di contenuto per l’atto costitutivo, che deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata (art. 2296 cod. civ.) il beneficio di escussione opera automaticamente: è sempre necessario, prima di aggredire il patrimonio personale del socio, aver esperito infruttuosamente l’azione esecutiva sul patrimonio sociale, senza che il socio debba indicare i beni delle società su cui il terzo possa agevolmente soddisfarsi (art. 2304 cod. civ.)
SI APPLICANO LE NORME DELLA SOCIETA’ SEMPLICE: ai conferimenti dei soci ai criteri di ripartizione degli utili alla partecipazione dei soci alle perdite alle regole sull’amministrazione e sulla rappresentanza allo scioglimento della società e del rapporto del singolo socio