Il procedimento di cui all’art c.c. Lorenzo Benatti Parma, 24 marzo 2015
Controllo giudiziario s.p.a. l La legge prevede un procedimento che consente il controllo dell’autorità giudiziaria sulla società nel caso si verifichino comportamenti particolarmente gravi, identificati come “gravi irregolarità”. Si tratta del procedimento previsto dall’art c.c.. l Presupposto: deve esservi il fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate.
Legittimati l soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale; l collegio sindacale (o il comitato per il controllo della gestione o il consiglio di sorveglianza), l nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, anche il pubblico ministero; Nel primo caso le spese sono sostenute dai soci, negli altri due dalla società.
Procedimento (1) l Avvio: denunzia al tribunale con ricorso notificato alla società. l 1 fase: il tribunale sente in camera di consiglio amministratori e sindaci. l 2 fase: il tribunale può ordinare l'ispezione dell'amministrazione della società a spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione di una cauzione. Il provvedimento è reclamabile. L’ispezione non viene ordinata se l'assemblea sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata professionalità, che si attivano senza indugio per accertare se le violazioni sussistono e, in caso positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale sugli accertamenti e le attività compiute.
Procedimento (2) l 3 fase: se dall’ispezione risultano confermati i sospetti denunziati o se nonostante la sostituzione degli amministratori le irregolarità non risultano eliminate, il tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti provvisori e convocare l'assemblea per le conseguenti deliberazioni.
Procedimento (3) l 4 fase: nei casi più gravi il tribunale può revocare gli amministratori ed eventualmente anche i sindaci e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata. L'amministratore giudiziario può proporre l’azione di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci. Prima della scadenza del suo incarico l’amministratore giudiziario rende conto al tribunale che lo ha nominato; convoca e presiede l’assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la messa in liquidazione della società o la sua ammissione ad una procedura concorsuale.
Applicabilità a s.r.l. e coop l Il ricorso al procedimento ex articolo 2409 è precluso nelle s.r.l. improcedibile se l’autorità amministrativa di vigilanza ha già nominato per i medesimi fatti un ispettore o un commissario. l Esso è invece possibile nelle coop. Ma il ricorso è improcedibile se l’autorità amministrativa di vigilanza ha già nominato per i medesimi fatti un ispettore o un commissario.
Il procedimento di cui all’art c.c. Lorenzo Benatti