Silenzio e dia (artt. 2, 19 e 20)
Nozione di silenzio Omissione di provvedimento o inerzia della p.a. Rilievo anche penalistico (art. 328 c.p.)
Dovere di conclusione con provvedimento espresso Art. 2 l. 241/90 Ove consegua obbligatoriamente ad un’istanza Es. no dovere di conclusione per istanza di annullamento atto divenuto inoppugnabile
Silenzio fisiologico e patologico Fisiologia del silenzio in un procedimento Patologia Problema dell’individuazione del momento in cui il silenzio da fisiologico diventa patologico… … a meno che non lo indichi direttamente la legge
Silenzio significativo e non significativo Silenzio significativo: a cui la legge attribuisce un significato Silenzio non significativo: a cui la legge non attribuisce senso
Silenzio significativo Anche detto silenzio provvedimentale o decisorio 2 sensi: 1) silenzio provvedimento favorevole o silenzio assenso o silenzio accoglimento; 2) silenzio provvedimento sfavorevole o silenzio diniego.
Silenzio assenso: comma 1 e 2 C’è una disciplina generale nell’art. 20 l. 241/90 Comma 1: Il silenzio vale sempre come assenso nei procedimenti a istanza di parte fatto se la pa non comunica diniego nel termine Comma 2: possibilità di indire conferenza servizi
Silenzio assenso: ambito di applicabilità (comma 4) L’ambito è ristretto Fanno eccezione tutte le materie indicate nel comma 4 Fanno eccezione i casi di dia
Silenzio assenso: comma 3 Dopo la scadenza del termine: possibilità di annullare per ragioni di pubblico interesse (revoca e annullamento)
Scia (art. 19) condizioni: 1) solo accertamento presupposti di legge; 2) non vi deve essere contingente complessivo Settori esclusi Basta la semplice dichiarazione
Scia: procedimento Comunicazione----inizio immediato attività Entro 60gg.dalla comunicazione motivati provvedimenti Eventuale conformazione Autotutela: revoca e annullamento Dopo 60 gg.si può intervenire solo in casi gravi
Problemi aperti Poteri della pa e relativi termini Presupposti della legittimazione del privato Tutela del dichiarante e dei terzi Natura giuridica
Prima versione art. 19 I casi li determinava un regolamento Attività vincolata (presupposti di legge; no prove, no limite o contingente) Eventuale divieto di prosecuzione salvo conformazione
Art. 19 come modificato dalla l. 537/93 I casi sono tutti Attività vincolata (presupposti di legge, no prove, no limite o contingente) Eventuale divieto di prosecuzione “entro e non oltre 60 gg.” salvo conformazione
Art. 19 come modificato nel 2005 Tutti i casi Attività vincolata (presupposti di legge, no contingenti) Sistema della doppia comunicazione Divieto di prosecuzione entro 30 giorni salvo conformazione (eliminato entro e non oltre) Salvo il potere di autotutela Previsione della giurisdizione esclusiva
Art. 19 come modificato nel 2009 Tutti i casi Attività vincolata (presupposti di legge, no limiti o contingenti) Eccezione al sistema della doppia comunicazione Divieto di prosecuzione entro 30 gg. Salvo conformazione Poteri di autotutela
Silenzio non significativo Anche detto silenzio rifiuto o silenzio inadempimento Silenzio su istanza Silenzio su ricorso gerarchico
Evoluzione storica del silenzio inadempimento 1) decisione “Longo” ) tu com. e prov ) dpr 1199/1971 e TU 3/1957 4) art. 2 l. 241/90
Presupposti della decisione Longo Alla fine dell’800 erano impugnabili solo provvedimenti definitivi Nozione di provv.definitivo (di per sé o a seguito di ricorso gerarchico) Nozione di ricorso amministrativo Silenzio su ricorso bloccava accesso
Decisione Longo Proposizione ricorso gerarchico- (periodo di tempo elastico)-proposizione diffida (periodo di tempo elastico definito da diffida)- formazione del silenzio rigetto Estensione al silenzio rifiuto
TU com e prov Cristallizza la scansione della decisione longo: proposizionericorso gerarchico –( 120 gg.)- diffida (60gg.per provvedere)- formazione silenzio rigetto Applicazione al silenzio rifiuto (le 2 posizioni)
Dpr 1199/1971 Art. 6: proposizione ricorso gerarchico (90 giorni)- formazione del silenzio rigetto Applicazione al silenzio rifiuto (le 3 posizioni) La soluzione dell’art. 26 tu imp.civ. stato 1957 (60+30)
La soluzione dell’art. 2 Termine definito attraverso atto o regolamento nei limiti dei 90 o 180gg. (regola generale) Termine di 30 giorni definito direttamente dalla legge (sanzione) Necessità o meno della diffida
Decisioni tardive Problema il silenzio è un fatto o un atto? Il silenzio assenso e diniego sono atti e vanno impugnati nei 60gg. Il silenzio inadempimento è un fatto, il termine per l’impugnazione è di un anno