V Congresso Annuale in materia di responsabilità da reato degli enti

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V Congresso Annuale in materia di responsabilità da reato degli enti 22 febbraio 2013 - Centro Congressi Roma Eventi - Piazza di Spagna - Roma La manutenzione e l’aggiornamento dei modelli mediante metodologia di individuazione di area di attività a rischio e standard di controllo specifici: l’esperienza di eni spa  Avv. Bruno Carbone Model 231/Code of Ethics, Privacy and Eni Management System Legal Assistance - Watch Structure Technical Secretariat - Eni S.p.A. – Vice President “ASPETTI FISIOLOGICI E PATOLOGICI DEL MODELLO DI GESTIONE EX D.LGS. 231/01”

Agenda Il D.Lgs. n. 231 del 2001 e campo di applicazione Approvazione del Modello di eni spa e successivi aggiornamenti Metodologia utilizzata per la preparazione del Modello 231 di eni spa Metodologia utilizzata per l’aggiornamento del Modello 231 di eni spa Focus sulle attività di aggiornamento del Modello 231 di eni spa con riferimento ai reati associativi e ai reati ambientali

D.Lgs. n. 231 del 2001 e campo di applicazione Secondo la disciplina della “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” contenuta nel D.Lgs. n. 231 del 2001, gli enti possono essere ritenuti responsabili, e di conseguenza sanzionati in via pecuniaria e/o interdittiva, in relazione a taluni reati commessi o tentati -in Italia o all’estero- nell’interesse o a vantaggio delle società: dai c.d. soggetti in posizione apicale o “apicali”; dai c.d. soggetti sottoposti all’altrui direzione. Le società possono in ogni caso adottare modelli di organizzazione, gestione e controllo - i cui principi possono essere rinvenuti nelle linee guida predisposte da Confindustria - idonei a prevenire i reati di cui al predetto decreto. Per la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 231 del 2001 è essenziale che i“modelli di organizzazione e di gestione” siano “idonei a prevenire” la commissione di reati previsti dal Decreto e che tali “modelli” siano stati anche “efficacemente attuati”. Pertanto, l’ente deve provare, tra l’altro, di aver “adottato ed efficacemente attuato” un “modello organizzativo” che preveda “misure” (cioè procedure organizzative, codici di comportamento, un organismo autonomo di vigilanza e sanzioni disciplinari) complessivamente “idonee a garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio”.

Approvazione del Modello 231 di eni spa e aggiornamenti 2003-2004: prima approvazione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231 del 20011 e istituzione dell’Organismo di Vigilanza. 2006-2007: approvazione di tre Addenda al Modello, dedicati rispettivamente a: “Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico”, ex art. 25-quater D.Lgs. n. 231 del 2001 introdotto dalla Legge 14 gennaio 2003, n. 7; Delitti contro la personalità individuale”, ex art. 25-quinquies D.Lgs. n. 231 del 2001 introdotto dalla Legge 11 agosto 2003, n. 228; “Abusi di mercato”, ex art. 25-sexies D.Lgs. n. 231 del 2001 introdotto dalla Legge 18 aprile 2005, n. 62; “Reati transnazionali”, introdotti dall’art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146. 2008: approvazione del nuovo Modello 231 di eni spa e adeguamento al quadro normativo con riferimento ai reati di “Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro”, ex art. 25-septies D.Lgs. n. 231 del 2001, introdotto dalla Legge 3 agosto 2007, n. 123. 1 Il primo Modello organizzativo comprendeva le fattispecie di reato di cui agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 231 del 2001 (Delitti contro la Pubblica Amministrazione, introdotti con il D.Lgs. n. 231 del 2001) e all’art. 25-ter (Reati societari, introdotti con D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61 e successivamente integrati con Legge 28 dicembre 2005, n. 262).

Approvazione del Modello 231 di eni spa e aggiornamenti 2009: aggiornamento del Modello 231 con riferimento ai “reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”, ex art. 25- octies D.Lgs. n. 231 del 2001, introdotto dal D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231; “delitti informatici e trattamento illecito di dati”, ex art. 25-bis D.Lgs. n. 231 del 2001, introdotto dalla Legge 18 marzo 2008, n. 48. 2012: aggiornamento del Modello 231 con riferimento ai “delitti contro l'industria e il commercio” (ex art. 24-bis.1) e “delitti in materia di violazione del diritto d'autore” (ex art. 24-novies), introdotti con Legge 23 luglio 2009, n. 99; “delitti di criminalità organizzata, ex art. 25-ter D.Lgs. n. 231 del 2001, introdotto dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94; reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria”, ex art. 24-novies D.Lgs. n. 231 del 2001, introdotto dalla Legge 3 agosto 2009, n. 116. 2012: aggiornamento del Modello 231 con riferimento ai reati ambientali e di inquinamento da navi.

Metodologia utilizzata per l’aggiornamento del Modello 231 (1/4) L’aggiornamento del Modello 231 di eni spa è preceduto da una capillare attività di analisi dei processi aziendali e di mappatura dei rischi che porta ad individuare le c.d. “Attività Sensibili”, cioè le attività aziendali rilevanti ove può essere presente il rischio di commissione dei reati previsti dal d.lgs. n. 231 del 2001. Per ciascuna delle “Attività Sensibili” così individuate sono, quindi, definiti gli “Standard di Controllo”, finalizzati a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati previsti dal Decreto 231. Il Modello 231 di eni spa detta anzitutto alcuni principi di organizzazione aziendale aventi un ruolo fondamentale per la prevenzione dei reati previsti dal Decreto 231 che devono essere presi in considerazione con riferimento a tutte le “Attività Sensibili”, e precisamente: “segregazione delle attività” tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza, “poteri di firma e poteri autorizzativi”, esistenza di “norme” che forniscono le regole di comportamento nello svolgimento delle attività aziendali, il principio di “tracciabilità” delle attività poste in essere.

Metodologia utilizzata per l’aggiornamento del Modello 231 (2/4) Il Modello stabilisce poi regole e controlli specifici (denominati “Standard di controllo specifici”) che prevedono disposizioni particolari volte a disciplinare aspetti peculiari delle “Attività Sensibili”. Apposite procedure aziendali recepiscono gli eventuali standard di controllo specifici individuati dal Modello 231 e introducono le disposizioni volte a disciplinare gli aspetti peculiari delle Attività Sensibili Le procedure aziendali sono comunicate e diffuse dalle funzioni competenti in osservanza delle leggi e dei contratti applicabili. Per garantire una efficace attuazione del Modello sono comunque disciplinati: un “sistema disciplinare”, da applicare nei confronti di tutti i dipendenti e degli amministratori, per sanzionare il mancato rispetto delle regole e dei controlli da esso previsti; le regole per la “formazione del personale”, e un “programma di verifiche periodiche” delle “Attività Sensibili e dei relativi “Standard di Controllo”.

Metodologia utilizzata per l’aggiornamento del Modello 231 (3/4) Si procede all’aggiornamento del Modello 231 di eni spa in occasione: di novità legislative con riferimento alla disciplina della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato; della revisione periodica del Modello 231 anche in relazione a cambiamenti significativi della struttura organizzativa o dei settori di attività della Società; di significative violazioni del Modello 231 e/o esiti di verifiche sull’efficacia del medesimo o di esperienze di pubblico dominio del settore. Il compito di disporre l’aggiornamento del Modello 231 spa è attribuito all’Amministratore Delegato. Più in particolare: l’Organismo di Vigilanza comunica all’Amministratore Delegato ogni informazione della quale sia a conoscenza che determina l’opportunità di procedere a interventi di aggiornamento del Modello 231; l’ Amministratore Delegato avvia il Programma di recepimento, informando il Consiglio di Amministrazione; il Programma di recepimento viene predisposto e realizzato da un apposito Team multifunzionale (“Team 231”), costituito dall’Amministratore Delegato. Di seguito vengono sintetizzate le modalità operative attraverso le quali eni spa procede all’aggiornamento del Modello 231 in caso di novità legislative in ambito 231.

Metodologia utilizzata per l’aggiornamento del Modello 231 (4/4) L’aggiornamento del Modello 231 di eni spa viene predisposto e realizzato con il contributo delle funzioni aziendali competenti e con il supporto di consulenti esterni.

Aggiornamento del Modello 231 di eni spa con riferimento ai reati associativi

La responsabilità degli enti per i reati associativi (1/3) L'art. 10 della Legge n. 146 del 2006 ha esteso la disciplina del D.Lgs. n. 231 del 2001, annoverando i reati associativi, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 3, ossia ove il reato possa considerarsi transnazionale. Rientrano fra i reati associativi in ambito transnazionale: associazione per delinquere (art. 416 del cod. pen.); associazione di tipo mafioso (art. 416-bis del cod. pen.); associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del Testo Unico di cui al DPR n. 43 del 1973); associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico di cui al DPR n. 309 del 1990). Nel caso di commissione dei reati transnazionali sopra elencati, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote nonché le sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno.

La responsabilità degli enti per i reati associativi (2/3) L’art. 2, comma 29, della Legge 94 del 2009 ha successivamente ampliato il novero dei reati presupposto del D.Lgs. n. 231 del 2001, disponendo, con l’art. 24-ter, l’estensione della responsabilità degli enti anche ai delitti di “criminalità organizzata”. I reati presupposto di cui all’art. 24-ter sono: “associazione per delinquere”(art. 416, c.p.); “associazione per delinquere” finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù” alla “tratta di persone”, all’“acquisto e alienazione di schiavi”, nonché alla violazione delle “disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e nuove norme sulla condizione dello straniero”, come disposto per rinvio dall’articolo 416, comma 6, c.p.; “associazioni di tipo mafioso anche straniere” (art. 416-bis, c.p.); “scambio elettorale politico-mafioso” (art. 416-ter, c.p.); “sequestro di persona a scopo di estorsione” (art. 630, c.p.); “associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope”; delitti di “illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo”.

La responsabilità degli enti per i reati associativi (3/3) Per il delitto di cui all’art. 416 c.p. sono previste sanzioni pecuniarie da un minimo di 300 a un massimo di 800 quote. Per tutti gli altri delitti di cui alla slide precedente, sono previste sanzioni pecuniarie di maggior importo che vanno da un minimo di 400 a un massimo di 1000 quote. L’interdizione dall’esercizio dell’attività diventa definitiva in tutti i casi in cui in base al disposto dell’articolo 24-ter, comma 4, del Decreto 231 “l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati precedentemente indicati (…)”. Prima dell’entrata in vigore della Legge 94/2009, la responsabilità dell’ente era prevista dall’art. 3 della Legge 146/2006 solo per i reati di criminalità organizzata aventi carattere di transnazionalità. L’intervento del Legislatore in tema di criminalità organizzata ha eliminato le asimmetrie esistenti nel rapporto con i reati transazionali.  

Le “Attività Sensibili” in relazione ai reati associativi Con riferimento ai reati associativi, eni spa ha effettuato un’approfondita attività di analisi dei processi aziendali e di mappatura dei rischi che ha portato ad individuare le c.d. Attività Sensibili e a definire gli Standard di Controllo specifici, finalizzati a prevenire la commissione, anche tentata, dei predetti reati. Le principali aree a rischio sono state individuate nel processo del procurement, commerciale, pianificazione e controllo, HR. In un’ottica di razionalizzazione e considerata la sostanziale identità delle fattispecie di reato in esame con alcune tra quelle già sanzionate in ambito transnazionale, sono stati integrati Attività Sensibili e Standard di Controllo già esistenti in relazione ai reati transnazionali con quelli previsti in riferimento ai reati di cui all’art. 24-ter, estendendone l'applicazione anche all'ambito. A titolo esemplificativo, nell’ambito del processo di procurement sono state individuate le seguenti Attività Sensibili: 1. gestione del processo di approvvigionamento; 2. esecuzione di contratti di approvvigionamento.

STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICO STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICO Gli “Standard di controllo” in relazione ai reati associativi (1/2) STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICO Deve essere adottato e attuato uno strumento normativo e/o organizzativo in riferimento all'approvvigionamento di beni/servizi che annoveri: a) la determinazione in caso di gara dei requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e la fissazione dei criteri di valutazione delle offerte prima della ricezione delle stesse; b) l'identificazione di un organo/unità responsabile della definizione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte (sia in caso di gara che di fornitore unico). STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICO Deve esistere il divieto di: a) intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti o atti con persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse; b) concessione di utilità a persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse; c) assumere persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse. Tali divieti sono derogabili in presenza dei due requisiti sotto menzionati formalizzati in uno strumento normativo: 1) l'autorizzazione formalizzata (dell’Amministratore Delegato o di un Dirigente incaricato) a compiere una delle attività su menzionate, con limiti di spesa, vincoli/modalità e responsabilità; 2) la predisposizione e l'archiviazione di verbali/report inviati al superiore gerarchico, dettagliati e motivati per ogni singola operazione effettuata con persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse. Nel caso di concessione di utilità, le spese nel budget e nei consuntivi devono essere separate per tipologia di utilità. Nel caso di assunzione, sono inoltre necessari criteri oggettivi di selezione dei candidati, ivi inclusa un’istruttoria specifica sull’assunzione di tali persone.

STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICO STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICO Gli “Standard di controllo” in relazione ai reati associativi (2/2) STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICO Deve essere adottato e attuato uno strumento normativo e/o organizzativo che annoveri: a) la nomina di un responsabile dell'esecuzione dei contratto ("gestore del contratto”) con indicazione di compiti, poteri e responsabilità a esso attribuiti; b) l'accettazione da parte del gestore dei contratto di ruolo e compiti assegnati; c) i casi per i quali è richiesta l'autorizzazione da parte di posizione superiore abilitata che sia diversa dal gestore del contratto in caso di modifiche/integrazioni e/o rinnovi dello stesso. STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICO Operazioni con interessi degli amministratori e sindaci e/o con parti correlate: deve essere adottato e attuato uno strumento normativo in grado di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e che annoveri: a) l'accertamento preventivo che le operazioni da porre in essere riguardino/interessino parti correlate e/o con interessi degli amministratori e sindaci e le modalità di identificazione; b) la definizione dell'iter autorizzativo che preveda ruoli,compiti, responsabilità nonché appositi controlli connessi alle operazioni con parti correlate e/o con interessi degli amministratori e sindaci; c) i relativi obblighi informativi.

Aggiornamento del Modello 231 di eni spa con riferimento ai reati ambientali

La responsabilità degli enti per i reati ambientali (1/2) Il 16 agosto 2011 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 121, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1° agosto 2011, recante il recepimento delle direttive europee 2008/99 (sulla tutela penale dell’ambiente) e 2009/123 (sull’inquinamento delle navi) (di seguito, il “Decreto”). Per effetto del Decreto, è stato integrato il novero delle condotte illecite per le quali è prevista una punibilità diretta degli enti collettivi ai sensi del D.lgs. n. 231/2001. In particolare, lo stesso Decreto: introduce la responsabilità delle persone giuridiche, attualmente non prevista per i reati ambientali, inserendo nel corpus del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, l'articolo 25-undecies, rubricato come “Reati ambientali”; sanziona penalmente condotte illecite individuate in recepimento delle norme comunitarie e fino ad oggi non previste come reati nell’ordinamento nazionale, inserendo nel codice penale gli articoli 727-bis (uccisione, distruzione, cattura, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) e 733-bis (danneggiamento di habitat). Il regime sanzionatorio applicabile alle nuove fattispecie prevede la possibilità di comminare: sanzioni pecuniarie (variabili, a seconda della gravità dell’illecito, da un minimo di 100 fino ad un massimo di 800 quote nel caso di condotte illecite relative a rifiuti ad alta radioattività), sanzioni interdittive (sempre non superiori ai sei mesi, fatta salva l’interdizione definitiva dell’ente dall’esercizio dell’attività, nel caso in cui lo stesso od una sua unità organizzativa vengano stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di traffico illecito di rifiuti e inquinamento doloso provocato dalle navi).

La responsabilità degli enti per i reati ambientali (2/2) Le condotte illecite descritte nel nuovo articolo 25-undecies del D.lgs. n. 231/2001 sono molteplici e piuttosto complesse. È possibile, tuttavia, distinguere le seguenti tipologie di reato: reati ambientali previsti dagli artt. 272 bis e 733 bis del codice penale (uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette; distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto); reati ambientali previsti dalla normativa sugli scarichi di acque reflue (art. 137 d.lgs. 152/2006; reati previsti dalla disciplina generale sui rifiuti (artt. 256, 257, 258, 259, 260, 260-bis d.lgs. 152/2006); reati previsti dalla normativa sulle emissioni in atmosfera (art. 279 d.lgs. 152/2006); reati previsti dalla legge 150/1992 sul commercio di specie animali e vegetali protette e di mammiferi e rettili pericolosi; reati previsti dalla legge 549/1993 recante misure a tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente; reati previsti dal d.lgs. 202/2007 sull’inquinamento provocato dalle navi.

Il modello 231 di eni spa in relazione ai reati ambientali Con riferimento alle nuove fattispecie di reato, sono state svolte le seguenti attività, propedeutiche per l’aggiornamento del Modello 231 di eni spa: analisi della normativa, della dottrina e della giurisprudenza di riferimento per i reati ambientali; individuazione preliminare delle aree aziendali rilevanti ai fini del rischio di commissione dei reati ambientali, tramite interviste preliminari alle funzioni HSEQ e sulla base dell’analisi del corpo normativo aziendale relativo alla gestione ambientale; analisi di case history dei procedimenti penali; individuazione preliminare delle modalità di commissione dei reati ambientali; definizione delle attività sensibili ; definizione degli standard di controllo specifici.

Le “Attività Sensibili” con riferimento ai reato ambientali Con riferimento ai reati ambientali, eni spa ha effettuato un’approfondita attività di analisi dei processi aziendali e di mappatura dei rischi che ha portato ad individuare le c.d. Attività Sensibili e a definire gli Standard di Controllo specifici, finalizzati a prevenire la commissione, anche tentata, dei predetti reati. Si riportano di seguito, alcune delle Attività Sensibili individuate: Acquisizione e/o cessione di asset in relazione ai quali insistono obblighi ambientali. Gestione degli scarichi idrici. Gestione degli adempimenti e delle attività connessi alla bonifica, a seguito di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali e/o le acque sotterranee. Gestione delle attività di trasporto, smaltimento dei rifiuti e relativa attività di intermediazione. Nelle slide successive si rappresentano alcuni degli Standard di Controllo specifici, finalizzati a prevenire la commissione, anche tentata, dei predetti reati.

Gli “Standard di controllo” in relazione ai reati ambientali (1/5) STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICO Identificazione degli aspetti ambientali e valutazione della loro significatività in funzione degli impatti ambientali diretti e indiretti ad essi correlati: deve essere adottato e attuato uno strumento normativo e/o organizzativo che identifichi ruoli, responsabilità, modalità operative, criteri e periodicità per la redazione e/o aggiornamento e l’approvazione dei documenti di identificazione: a) degli aspetti ambientali in funzione dei beni prodotti, dei servizi resi e delle attività svolte in condizioni operative normali, anomale, in condizioni di avviamento e di fermata e in situazioni di emergenza e di incidenti e la valutazione della loro significatività in funzione degli impatti ambientali diretti e indiretti ad essi correlati (sulla base, anche, del contesto territoriale di riferimento, nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni previste nei relativi provvedimenti autorizzativi); b)delle misure di prevenzione, protezione e mitigazione degli impatti ambientali conseguenti alla valutazione della significatività degli aspetti ambientali. STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICO Autorizzazioni ambientali: deve essere adottato e attuato uno strumento normativo e/o organizzativo che disciplini le attività di ottenimento, modifica e/o rinnovo delle autorizzazioni ambientali affinché siano svolte in osservanza alle prescrizioni normative vigenti. In particolare, tale strumento deve prevedere ruoli, responsabilità e modalità di: a) identificazione della necessità di richiesta di una nuova autorizzazione o di modifica di autorizzazioni preesistenti; b) monitoraggio delle tempistiche per l’ottenimento del rinnovo delle autorizzazioni esistenti; c) predisposizione dell’idonea documentazione prevista dall’iter autorizzativo (ad esempio la predisposizione di studi di impatto ambientale, le valutazioni di incidenza nell’ambito dei progetti presentati, etc.); d) comunicazione dell'avvenuto ottenimento dell'autorizzazione, sua modifica e/o rinnovo alle figure interessate; e) tracciabilità dell’iter autorizzativo dalla raccolta dei dati fino alla comunicazione dell’esito dello stesso.

Gli “Standard di controllo” in relazione ai reati ambientali (2/5) STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICO Misura e monitoraggio delle prestazioni: deve essere adottato e attuato uno strumento normativo e/o organizzativo che definisca ruoli, responsabilità, modalità e criteri per l'esecuzione delle attività di: a) identificazione e aggiornamento dei punti di scarico/emissione e dei punti di campionamento; b) definizione del programma dei campionamenti e delle analisi degli scarichi/emissioni in linea con quanto previsto dalle prescrizioni autorizzative e dalla normativa vigente; c) monitoraggio dei dati riguardanti gli scarichi/emissioni, ivi compresi i certificati analitici delle analisi e i campionamenti effettuati. STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICO Trattamento dei superamenti dei valori limite autorizzati e azioni correttive: deve essere adottato e attuato uno strumento normativo e/o organizzativo che definisca ruoli, responsabilità, modalità e criteri per l'esecuzione delle attività di: a) investigazione interna dei superamenti rilevati dalle determinazioni analitiche effettuate su scarichi/emissioni; b) risoluzione dei superamenti rilevati dalle determinazioni analitiche effettuate su scarichi/emissioni. STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICO Gestione degli asset contenenti sostanze lesive dell'ozono: deve essere adottato e attuato uno strumento normativo e/o organizzativo che disciplini le attività di manutenzione/ispezione degli asset aziendali contenenti sostanze lesive dell'ozono. In particolare, tale strumento deve prevedere modalità e criteri per: a) il censimento degli asset contenenti sostanze lesive dell'ozono e la definizione del relativo piano dei controlli manutentivi e/o di cessazione dell'utilizzo e dismissione dell'asset, secondo quanto previsto dalla normativa vigente; b) le verifiche periodiche di rispetto del piano ed attivazione di azioni risolutive in caso di mancato rispetto.

Gli “Standard di controllo” in relazione ai reati ambientali (3/5) STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICO Procedure operative ed amministrative: deve essere adottato e attuato uno strumento normativo e/o organizzativo che definisca ruoli, responsabilità, modalità e criteri per la gestione dell'attività finalizzate alla bonifica dei siti contaminati, che preveda, a seguito di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali e/o le acque sotterranee: a) la comunicazione da effettuarsi alle Autorità competenti, al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare, ovvero all'atto di contaminazione del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e/o delle acque sotterranee, in linea con le modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente; b) l'identificazione di elementi di potenziale contaminazione (attuale o storica), ai fini della valutazione dell'avviamento delle necessarie attività di messa in sicurezza e di bonifica; c) il monitoraggio delle procedure operative ed amministrative nel rispetto delle modalità e delle tempistiche previste dalla normativa vigente; d) la verifica della realizzazione degli interventi di bonifica in linea con quanto previsto dal progetto di bonifica approvato; e) la predisposizione della documentazione da presentare alle Autorità competenti al completamento dell'intervento, ai fini del rilascio della certificazione di avvenuta bonifica. STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICO Organizzazione e Responsabilità – Delegato SISTRI: deve esistere un sistema di deleghe di funzioni che, con riferimento al sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti: a) preveda una formale designazione; b) preveda la tracciabilità della formale accettazione dell’incarico da parte degli incaricati. Inoltre, deve essere adottato ed attuato un documento normativo che definisca, in considerazione dell’ambito di attività, requisiti specifici che, coerentemente alle disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare il Delegato SISTRI (es. pregressa esperienza, partecipazione a particolari tipologie di corsi di formazione, specifiche competenze, etc.).

Gli “Standard di controllo” in relazione ai reati ambientali (4/5) STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICO Prevenzione e monitoraggio degli sversamenti: deve essere adottato e attuato uno strumento normativo e/o organizzativo volto a prevenire o mitigare il rischio di sversamento in mare di sostanze e materiali in violazione delle normative nazionali e internazionali vigenti. In particolare, per le navi, tale strumento deve definire ruoli, responsabilità, modalità e criteri per: l'ottenimento di certificati internazionali per la prevenzione dell'inquinamento e/o attestazioni di idoneità per il trasporto di sostanze e materiali di cui lo sversamento è vietato dalla normativa vigente; b) la registrazione delle operazioni/attività che possano produrre sversamenti in mare (ad esempio movimentazione, pulizia, etc.), nonché l’identificazione e classificazione delle suddette sostanze e materiali; c) la gestione di tali sostanze. STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICO Gestione dei rifiuti - Caratterizzazione e classificazione: deve essere adottato e attuato uno strumento normativo e/o organizzativo che definisca ruoli, responsabilità, modalità e criteri per l'esecuzione delle attività di: a) identificazione*, caratterizzazione (redazione dei certificati di analisi dei rifiuti), classificazione e registrazione dei rifiuti; b) verifica rispetto ai dati dei certificati forniti dal laboratorio di analisi dei rifiuti, della corretta classificazione del rifiuto riportata nella documentazione prevista, nel rispetto della normativa vigente, per la movimentazione dei rifiuti. * L’attività di identificazione è da intendersi anche rivolta ad evitare l’erronea qualificazione di un rifiuto come sottoprodotto, inteso ai sensi dell'articolo 184-bis del D.Lgs. 152/2006.

Gli “Standard di controllo” in relazione ai reati ambientali (5/5) STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICO Gestione dei rifiuti – Separazione: deve essere adottato e attuato uno strumento normativo e/o organizzativo che preveda criteri di identificazione e separazione dei rifiuti, in tutte le fasi della loro gestione, al fine di impedire la miscelazione* di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità, ovvero dei rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, sostanze e/o altri materiali. * La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose. STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICO Gestione dei rifiuti - Deposito temporaneo: deve essere adottato e attuato uno strumento normativo e/o organizzativo che disciplini ruoli, responsabilità e modalità per la gestione dei depositi temporanei di rifiuti. In particolare, tale strumento deve prevedere: a) la definizione dei criteri per la scelta / realizzazione delle aree adibite al deposito temporaneo di rifiuti; b) l‘identificazione delle aree destinate al deposito temporaneo di rifiuti; c) la raccolta dei rifiuti per categorie omogenee e l'identificazione delle tipologie di rifiuti ammessi all'area adibita a deposito temporaneo; d) l'avvio delle operazioni di recupero o smaltimento dei rifiuti raccolti, in linea con la periodicità indicata e/o al raggiungimento dei limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente. STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICO Gestione dei rifiuti - Spedizione transfrontaliera: deve essere adottato e attuato uno strumento normativo e/o organizzativo che disciplini, nel rispetto della normativa, ruoli, responsabilità, modalità e criteri per la gestione delle spedizioni transfrontaliere finalizzate al recupero o smaltimento dei rifiuti. In particolare, tale strumento deve prevedere: a) la predisposizione, la verifica e l'invio della notifica di spedizione a tutte le Autorità competenti interessate; b) il monitoraggio dell'ottenimento del preventivo consenso alla spedizione da parte delle Autorità competenti; c) la predisposizione del documento di accompagnamento con specifica della tipologia di spedizione; d) il monitoraggio dell'effettivo raggiungimento dell'impianto di recupero o smaltimento finale contrattualmente individuato.