Diritto umanitairo, diritti umani e Croce Rossa

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Transcript della presentazione:

Diritto umanitairo, diritti umani e Croce Rossa 6 dicembre 2013 Corso di Diritto internazionale Aldo Piccone

Brainstorming Cosa sono i diritti umani Quando hanno origine Quando trovano applicazione Che diritto si applica in tempo di guerra Da quando si può dire che ci sia una guerra

Un po’ di chiarezza… Diritto internazionale dell’economia Diritto internazionale dell’ambiente Diritto delle organizzazioni internazionali Ius ad bellum Ius in bello o diritto internazionale umanitario Diritti umani …

Diritto internazionale umanitario Origine moderna: Convenzione di Ginevra del 22 agosto 1864 Normativa convenzionale e consuetudinaria per: la tutela di chi non prende o non prende più parte alle ostilità e per l’istituzione di limiti a mezzi e metodi di guerra Attiene principalmente – ma non esclusivamente – alla sfera dei rapporti interstatali

Alcuni principali trattati di diritto umanitario Hague Convention (IV) on War on Land and its Annexed Regulations, 1907 Geneva Protocol on Asphyxiating or Poisonous Gases, and of Bacteriological Methods, 1925 Geneva Convention (I) on Wounded and Sick in Armed Forces in the Field,1949 Geneva Convention (II) on the Wounded, Sick and Shipwrecked of Armed Forces at Sea, 1949 Geneva Convention (III) on Prisoners of War, 1949 Geneva Convention (IV) on Civilians, 1949 Additional Protocol (I) to the Geneva Conventions, 1977 Additional Protocol (II) to the Geneva Conventions, 1977

Segue… Hague Convention for the Protection of Cultural Property, 1954 Convention prohibiting Certain Conventional Weapons (CCW), 1980 CCW Protocol (I) on Non-Detectable Fragments, 1980 CCW Protocol (II) prohibiting Mines, Booby-Traps and Other Devices, 1980 CCW Protocol (III) prohibiting Incendiary Weapons, 1980 Convention prohibiting Chemical Weapons, 1993 CCW Protocol (IV) on Blinding Laser Weapons, 1995 CCW Protocol (V) on Explosive Remnants of War, 2003 Convention on Cluster Munitions, 2008

Diritti umani Origine moderna: Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, 10 dicembre 1948 Normativa convenzionale e consuetudinaria Che impone agli Stati la tutela dei diritti degli individui posti sotto la loro giurisdizione Non si incentra sui rapporti interstatali come il DIU ma va ad erodere il c.d. riservato dominio, ovvero quella sfera di competenza esclusiva dello Stato al riparo da pretese internazionali

Alcuni trattati: International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1966 International Covenant on Civil and Political Rights, 1966 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, 1979 Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 1984 Convention on the Rights of the Child, 1989 International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families, 1990 Convention on the Rights of Persons with Disabilities, 2006

Principali differenze tra DIU e DU: (1) genesi DIU origina da esigenze legate ai rapporti tra Stati I DU originano da ordinamenti interni (Bill of Rights, 1776, Dichiarazione dei Diritto dell’Uomo, 1789) per trovare successivo riconoscimento sul piano internazionale

(2)Sfera di applicazione temporale DIU: in tempo di conflitto armato (ma quando c’è un conflitto armato? – questione della soglia) DU: trovano applicazione sempre, con previste limitazioni in caso di emergenza nazionale che minacci la vita della nazione, MA: Impossibilità di comprimere diritti fondamentali (es. diritto alla vita, divieto tortura, irretroattività della legge penale) v. art. 4 Patto NU ‘66, art. 15 CEDU

(3) Meccanismi di controllo e internazionali DU: informazione periodica a comitati ad hoc DIU: potenze protettrici con potere di verifica e intervento, CICR

(4) Repressione violazioni Per entrambi: In primo luogo: giudici nazionali (civili o militari) DIU: ICYC, ICTR, ICC e giurisdizione universale (con limiti) DU: meccanismi quasi-giurisdizionali, CEDU

Un attore sui generis del soccorso umanitario Il Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR)

Ripasso su soggettività internazionale « Un soggetto di diritto internazionale […] ha la capacità di essere titolare di diritti e doveri internazionali e […] ha la capacità di tutelare i suoi diritti proponendo un reclamo internazionale» Parere consultivo CIG nel caso Riparazioni dei danni subiti al servizio delle Nazioni Unite, 1949

Pluralità di soggetti « I soggetti di diritto, in un ordinamento giuridico, non sono necessariamente identici quanto alla loro natura o all’estensione dei loro diritti; e la loro natura dipende dalle necessità della comunità.» Parere consultivo CIG nel caso Riparazioni dei danni subiti al servizio delle Nazioni Unite, 1949 Possibilità di coesistenza di soggetti di diritto internazionale diversi per natura e per intensità di partecipazione all’ordinamento ma ugualmente destinatari di norme dell’ordinamento, tra cui

Stati: organizzazioni di governo che esercitano in modo effettivo ed indipendente il proprio potere su una comunità territoriale Organizzazioni internazionali intergovernative: associazioni di Stati istituite per fini comuni che operano accanto agli Stati stessi in posizione di relativa indipendenza

E le ONG…sono soggetti di diritto internazionale? Per quale motivo dovrebbero o potrebbero esserlo? associazioni di privati cittadini Per attività transnazionali che si costituiscono conformemente alle leggi nazionali dello Stato sul quale intendono fondare la propria sede (personalità giuridica di diritto interno)

Sempre più spesso la loro azione incide nella vita di relazione internazionale attraverso: Proposte di elaborazione di strumenti convenzionali (es. Convenzione di Ottawa 1997) Verifica dell’adempimento degli obblighi assunti dagli Stati (es. Amnesty International)

Coinvolgimento di esse nei fora internazionali a titolo consultivo (es Coinvolgimento di esse nei fora internazionali a titolo consultivo (es. c/o UN ECOSOC) Possibilità di partecipare in veste di amicus curiae presso procedimenti giurisdizionali per fornire al giudice elementi di fatto o di diritto per la decisione su un caso attinente al proprio ambito di competenza

Da negarsi soggettività internazionale data l’incapacità di essere, in quanto tali, destinatarie di diritti ed obblighi internazionali Ma progressiva rilevanza suscettibile di avere ripercussioni anche sul piano giuridico Un caso particolare…

MOVIMENTO INTERNAZIONALE DI CR E MR ORGANI COMPONENTI CONFERENZA INT.LE COMMISSIONE PER.TE CONSIGLIO DELEGATI SOCIETA’ NAZIONALI FICR e MR CICR (1863)

Il Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR) 1859: intreccio tra storia e una vicenda personale Henry Dunant: uomo d’affari ginevrino Battaglia di Solferino

Il Comitato dei Cinque poi Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR)

Peculiarità CICR Associazione di privati cittadini fondata sulle leggi svizzere Ha condotto, attraverso la sua opera, alla CG 1864 Potrebbe essere un soggetto di diritto internazionale?

Gli Stati attribuiscono un mandato al CICR tramite DIU Gli Stati, nel ratificare le Convenzioni di Ginevra, hanno attribuito al CICR alcune prerogative l’autorizzazione per i suoi funzionari a visitare tutti i luoghi d’internamento dei prigionieri di guerra, come pure dei luoghi di partenza, passaggio o arrivo di questi in caso di trasferimenti. Ai delegati è lasciata piena libertà di movimento e di scelta delle località da visitare, della frequenza e durata delle visite. Vigilanza e organizzazione attività di soccorso Sostituto potenze protettrici

Mandato statutario Il Movimento di Croce Rossa possiede un assetto istituzionale unico Conferenza Internazionale: organo deliberativo supremo. Tale organo, competente in materia statutaria, ex art. 1.3 riunisce le delegazioni del CICR, della Federazione Internazionale, delle società nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e degli Stati parte delle Convenzioni di Ginevra. Ai sensi dell’art. 9.2 ogni delegazione, su un piano di perfetta parità , dispone di un voto.

Funzioni della Conferenza Internazionale Emendamento dello statuto del Movimento (art. 10.3.a) Assegnazione al CICR e alla Federazione di mandati particolari (art. 10.6) Gli Stati possano affidare al CICR un mandato attraverso la partecipazione alle fasi di formazione ed emendamento dello statuto del Movimento in sede di Conferenza Internazionale

Mandato statutario ex art. 5.2 c) to undertake the tasks incumbent upon it under the Geneva Conventions, to work for the faithful application of international humanitarian law applicable in armed conflicts and to take cognizance of any complaints based on alleged breaches of that law; d) […] to ensure the protection of and assistance to military and civilian victims of such events and of their direct results; g) to work for the understanding and dissemination of knowledge of international humanitarian law applicable in armed conflicts and to prepare any development thereof; Ad ulteriore conferma che gli Stati abbiano precisamente inteso fornire al CICR la massima indipendenza in ambito umanitario si può citare l’art. 5.3: The ICRC may take any humanitarian initiative which comes within its role as a specifically neutral and independent institution and intermediary, and may consider any question requiring examination by such an institution.

In ambito ONU La ris. 45/6 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 16 ottobre 1990, adottata per consensus: Observer status for the International Committee of the Red Cross in consideration of the special role and mandates conferred upon it by the Geneva Conventions of 12 August 1949

Nell’Explanatory memorandum punto 1: si prende atto del mandato che la comunità internazionale ha affidato al CICR come un intermediario indipendente per la protezione e l’assistenza delle vittime dei conflitti armati, per il tramite delle Convenzioni di Ginevra punto 2: dimostra come al CICR sia data la possibilità di operare come sostituto delle potenze protettrici, ruolo esclusivamente spettante agli Stati punto 3: richiama l’importanza del fatto che gli Stati partecipino attivamente all’organo deliberativo supremo del Movimento, la Conferenza Internazionale Ricognizione delle caratteristiche ‘anomale’ che possiede il CICR come organizzazione, che giustificherebbero l’attribuzione di status di osservatore.

Soggettività «funzionale» “soggettività funzionale” facendo riferimento al fatto che il CICR si comporti da soggetto di diritto internazionale durante l’espletamento del mandato affidatogli dagli Stati, mentre in tutti gli altri casi continui a comportarsi come organizzazione privata fondata sul diritto svizzero.