Le competenze normative CHIARA FAVILLI A.A.2009/2010
Principio di attribuzione Competenze ricavate da: –gli artt. 3, 4 e 6 TUE –tutti gli articoli del Trattato Atto adottato senza competenza è illegittimo: art. 263 TFUE –Germania e a. c. Commissione, 1987
Competenze dell’Unione Artt. 2, 3, 4, 5 e 6 Insieme delle disposizioni dei Trattati Competenze esclusive (3), concorrenti (4) e parallele (6)
Esclusive – artt. 3 TFUE Competenze esclusive –Gli Stati possono legiferare solo su: Autorizzazione Esecuzione –Art. 3: politica commerciale, pesca, unione doganale, regole di concorrenza che incidono sul mercato comune, politica monetaria
Concorrenti – art. 4 Definite in via residuale Gli Stati legiferano nella misura in cui non l’abbia fatto l’Unione Mantenimento della competenza degli Stati anche quando l’atto UE sia adottato
Parallele – art. 6 Sostegno, coordinamento e completamento No armonizzazione Competenze Sfuggenti –Politiche economiche e occupazionali –Politica estera, di sicurezza e di difesa comune
Principi generali Sussidiarietà Proporzionalità Uniforme applicazione Non discriminazione
Principio di sussidiarietà Art. 5, par. 3, TUE Limite all’esercizio delle competenze normative concorrenti e parallele –Intervento necessario per realizzare un obbiettivo non conseguibile dagli Stati ma meglio realizzabile a livello comunitario
Principio di proporzionalità Art. 5, par. 4, TUE Competenze concorrenti, esclusive e parallele Azione comunitaria che non va al di là di quanto necessario per raggiungere gli obbiettivi del Trattato Sia esercizio che modalità dell’attività normativa
Fonti integrative del Trattato Protocollo n. 2 –Motivazione anche non espressa –Sentenza Germania c. Consiglio Relazione annuale sull’applicazione dell’art. 5 TUE
Violazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità –Illegittimità dell’atto Sentenza Paesi Bassi c. Consiglio 2001 Alliance for Natural Health 2005 – illegittimità sopravvenuta Dichiarazione n. 18 –Mutamento di circostanze, rinazionalizzazione di competenze, atto pre-Maastricht
Controllo Esercitato nella fase della proposta e dell’esame dell’atto –Commissione –Istituzioni –Stati Dopo l’approvazione: impugnazione
Controllo Parlamenti nazionali – Protocollo n. 1 –Parere motivato alle istituzioni politiche entro 8 settimane dalla trasmissione dell’atto –Ogni Parlamento due voti (uno per Camera) –Se 1/3 di tutti i voti allora il progetto deve essere riesaminato (1/4 per SLSG) –Mantenimento, modifica o ritiro Motivazione se mantiene Se proc. legislativa ordinaria e voti sono la magg. semplice –Controllo suss. prima della prima lettura –55% Consiglio e magg. Voti espressi PE: non ulteriore esame
Controllo art. 81, par. 3, TFUE –Opposizione anche di un solo Parlamento su una proposta sul diritto di famiglia avente aspetti transnazionali –Non adozione della proposta –Coop. rafforzata