Il DM 22/9/2010 n. 17 1/23 Il D.M. 22/09/2010 n. 17 Requisiti necessari dei corsi di studio (Punti essenziali ed innovazioni rispetto al D.M. 544/2007)

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Il DM 22/9/2010 n. 17 1/23 Il D.M. 22/09/2010 n. 17 Requisiti necessari dei corsi di studio (Punti essenziali ed innovazioni rispetto al D.M. 544/2007)

Il DM 22/9/2010 n. 17 2/23 D.M. 22/09/2010 n. 17 Il decreto (12 articoli + 5 allegati) sostanzialmente recepisce le indicazioni contenute nella N.M. n. 160 del 4/9/2009 e nel # 10, nota 4 della N.M. n. 18 del 27/1/2010. I requisiti si applicano a tutti i corsi di laurea e laurea magistrale (ivi compresi i CdS della classe LMG/01). I termini di applicazione saranno definiti con il D.M. relativo alle linee generali di indirizzo della programmazione per il triennio 2010/2012:  a partire dall'offerta formativa 2012/2013 pressoché certamente (tenuto conto dell’iter burocratico da seguire)  a partire dall'offerta formativa 2011/2012 forse.

Il DM 22/9/2010 n. 17 3/23 D.M. 22/09/2010 n. 17 I requisiti necessari per l'attivazione dei corsi di studio ex D.M. 270/2004 riguardano:  Requisiti di trasparenza (art. 3)  Requisiti per l'assicurazione di qualità (art. 4)  Requisiti di docenza e di strutture (artt. 5 e 8)  Regole dimensionali relative agli studenti (art. 7)  Requisiti organizzativi (art. 9)

Il DM 22/9/2010 n. 17 4/23 D.M. 22/09/2010 n. 17 Requisiti di trasparenza (art. 3) Le Università devono rendere disponibile un insieme di informazioni da inserire nel RAD, nella Off.F e nella Off.F pubblica e sul sito web di Ateneo. Le informazioni da inviare sono attualmente definite con D.D. 10 giugno 2008 n. 61. Il NUV procede alla verifica delle informazioni e dei dati anche ai fini della predisposizione della propria relazione necessaria per l'attivazione dei corsi. Il NUV e l'ANVUR potranno effettuare verifiche sulla veridicità e qualità dei dati anche in itinere. A livello di Ateneo, i dati per la Off.F pubblica sono inseriti in SIADI a cura della Facoltà e poi inviati al MIUR dall'Ufficio Programmazione.

Il DM 22/9/2010 n. 17 5/23 D.M. 22/09/2010 n. 17 Requisiti per l'assicurazione della qualità (art. 4 + Allegato A)  Efficienza nell'utilizzo del personale docente (impegno medio annuo effettivo per docente e numero medio annuo di cfu/studente).  Efficienza in termini di iscritti e frequentanti il CdS.  Adozione di un Presidio di Ateneo per l'assicurazione di qualità dei CdS.  Regolarità percorsi formativi (tasso di abbandono I anno,numero medio annuo cfu/studente, % annua di laureati nei tempi previsti).  Strumenti di verifica della preparazione iniziale.  Livello di soddisfazione degli studenti sui singoli insegnamenti.  Livello di soddisfazione dei laureandi sul CdS.  Percentuale di impiego dei laureati dopo 1, 3 e 5 anni. Il NUV procede alla verifica della sussistenza dei livelli di qualità dandone conto nella propria relazione necessaria per l'attivazione dei corsi.

Il DM 22/9/2010 n. 17 6/23 D.M. 22/09/2010 n. 17 Requisiti di docenza quantitativi (art. 5 + Allegato B) Confermato il requisito di 4 docenti di ruolo per anno di corso (con eventuale incremento proporzionale in funzione della numerosità degli immatricolati, secondo il cosiddetto "fattore W"). Abolita la riduzione per i Corsi di laurea omologhi appartenenti alla stessa classe. Per i corsi di studio organizzati in curricula (ovvero in indirizzi, percorsi, orientamenti, ecc.) è previsto un incremento pari a 2 docenti di ruolo per ogni curriculum successivo al primo (nel caso di corsi interclasse il numero di docenti è pari a 3). Il requisito quantitativo vale strettamente a livello di Ateneo.

Il DM 22/9/2010 n. 17 7/23 D.M. 22/09/2010 n. 17 Requisiti di docenza qualitativi (art. 5 + Allegato B) Per tutti i CdS aumenta al 60% il grado di copertura dei SSD delle attività di base e caratterizzanti. Tale percentuale aumenterà al 70% a decorrere dall'a.a. 2013/2014. Vengono confermati il metodo di calcolo della copertura e la possibilità di effettuare la verifica separatamente sui corsi di laurea e sui corsi di laurea magistrale conteggiando quindi una seconda volta ogni docente. Non è chiaro se sarà ancora possibile utilizzare SSD delle attività affini al fine di aumentare il grado di copertura (come da indicazioni ministeriali contenute nelle note operative alla compilazione della Off.F. 2010/11).

Il DM 22/9/2010 n. 17 8/23 D.M. 22/09/2010 n. 17 Requisiti di docenza (art. 5 + Allegato B) Tipologie di docenti:  PO, PA, RU  Prof. straordinari tempo determinato (art. 1 comma 12 L. 230/2005)  RU tempo determinato (art. 1 comma 14 L. 230/2005)  Contratti assegnati a docenti collocati a riposo fino all'a.a. 2013/2014 ed entro il limite di 3 per ogni CdLM a ciclo unico, 2 per ogni CdL e 1 per ogni CdLM. Riduzione del limite di età: gli incarichi sono conteggiati fino al compimento del 72-esimo anno per PO e PA (prima era 75), fino al 67-esimo per i RU (prima era 70).  Possono essere considerati anche docenti di altri atenei anche stranieri solo per CdS che prevedano il rilascio del doppio titolo o del titolo congiunto e non più per CdS che prevedano attività didattiche in collaborazione.

Il DM 22/9/2010 n. 17 9/23 D.M. 22/09/2010 n. 17 Requisiti di docenza (art. 5 + Allegato B) Il NUV predispone la relazione sul possesso dei requisiti di docenza anche utilizzando i dati predisposti per i requisiti di trasparenza e nell'ANS valutando:  se il possesso dei requisiti teorici sia coerente con l'effettivo impegno dei docenti nei CdS ovvero che insegnamenti per un totale pari a 90/60 CFU siano coperti da docenti di ruolo (50% insegnamenti per i CdS professioni sanitarie);  se il grado di copertura effettivo dei SSD di base e caratterizzanti corrisponda al grado di copertura teorico;  se è assicurata la ulteriore docenza di ruolo e non di ruolo per sostenere il complesso di insegnamenti da attivare.

Il DM 22/9/2010 n /23 D.M. 22/09/2010 n. 17 Requisiti di docenza – piani di raggiungimento (art. 6) Non possono essere sottoscritti nuovi piani di raggiungimento dei requisiti di docenza necessari per i CdS attivati. I piani di raggiungimento già sottoscritti ex DM 544/2007 per le Università statali sono portati a compimento entro e non oltre il termine di chiusura della Off.F relativa all’a.a. 2012/2013, pena la disattivazione dei CdS interessati.

Il DM 22/9/2010 n /23 D.M. 22/09/2010 n. 17 Regole dimensionali (art. 7 + Allegato C) In attesa di una nuova definizione delle regole dimensionali, l'attivazione di CdS con un numero di immatricolati inferiore ai minimi indicati nell'allegato C (sono gli stessi del DM 544!) è subordinata alla relazione favorevole del NUV (criteri: efficienza-efficacia/costo; specificità obiettivi formativi; rilevanza dei CdS per il sistema territoriale). Esclusioni: CdS aventi carattere di elevata specializzazione in ambiti disciplinari strategici (ad esempio CdS Orientale e Navale di Napoli), CdS ubicati in Regioni dove non sono attivati altri corsi della stessa classe, CdS a programmazione nazionale, CdS che rilasciano titolo congiunto o doppio titolo. Il MIUR verificherà ex post l'attivazione di CdS sotto soglia ai fini della ripartizione delle risorse finanziarie (vedi art. 11 del D.M. e slide relativa).

Il DM 22/9/2010 n /23 D.M. 22/09/2010 n. 17 Requisiti di strutture (art. 8) In attesa della definizione dei requisiti relativi alle strutture, i NUV predispongono una apposita relazione valutando per ogni Facoltà la compatibilità dell'offerta formativa con le strutture a disposizione.

Il DM 22/9/2010 n /23 D.M. 22/09/2010 n. 17 Requisiti organizzativi (art. 9 + Allegato D)  Limiti alla diversificazione dei curricula E' possibile attivare curricula che si differenzino tra di loro per non più di 39 CFU (29 per LM). I curricula che si differenziano per 40 o più CFU (30 o più CFU per LM) potranno essere attivati solo come CdS distinti.  Metodologia per il calcolo della differenza di CFU tra curricula Nel D.M. non viene fatto alcun cenno al riguardo; tuttavia la stessa può essere desunta dal combinato disposto della Nota 160/2009 e del D.M. n. 386/2007 (Linee guida MIUR).

Il DM 22/9/2010 n /23 D.M. 22/09/2010 n. 17 Requisiti organizzativi (art. 9 + Allegato D) Nel § 33 della Nota 160/2009 il MIUR informava che per l'a.a. 2009/10 i curricula attivati all'interno delle L si differenziavano mediamente di 52 CFU (50 per le LM) precisando che "ai fini del calcolo è applicato il medesimo criterio utilizzato per verificare il rispetto del limite minimo di differenziazione tra più corsi della medesima classe previsto dall'art. 1, comma 2 dei DD.MM. 16 marzo 2007". Tale criterio era stato descritto a pag. 11 del D.M. n. 386/2007, ed è il seguente: "La differenziazione tra due CdS della medesima classe sarà calcolata come somma dei valori assoluti delle differenze dei CFU per ciascun SSD. Nel caso in cui i CdS siano articolati in curricula la differenziazione dovrà essere garantita tra ciascun curriculum di un corso e tutti i curricula dell'altro". Considerato che il MIUR ha adottato tale criterio per calcolare la differenza media di CFU tra curricula dello stesso corso e che gli esiti di tale calcolo costituiscono il presupposto di fatto che ha giustificato l'inserimento della nuova norma relativa alla differenziazione di CFU tra curricula appare logico supporre che, in assenza di ulteriori indicazioni, anche gli Atenei si attengano a tale criterio.

Il DM 22/9/2010 n /23 D.M. 22/09/2010 n. 17 Requisiti organizzativi (art. 9 + Allegato D)  Inserimento crediti sui settori Ogni curriculum deve essere univocamente individuato attraverso l'inserimento nella Off.F. per ciascun ambito disciplinare delle attività di base, caratterizzanti e affini ed integrative di tutti i SSD che verranno attivati con i rispettivi CFU. Conseguenza: a livello di piano di studio non sarà più possibile prevedere rose con scelta di insegnamenti appartenenti a diversi SSD.

Il DM 22/9/2010 n /23 D.M. 22/09/2010 n. 17 Esempio: LM in EGI - Unipv I due curricula, pur avendo lo stesso numero di CFU di AF caratterizzanti per ciascun ambito disciplinare e di AFAI, si differenziano per più di 29 CFU: occorre passare a 2 CdS separati.

Il DM 22/9/2010 n /23 D.M. 22/09/2010 n. 17 Requisiti organizzativi (art. 9 + Allegato D)  Corsi interclasse Per i CdS interclasse le attività di base, caratterizzanti ed affini ed integrative delle due classi devono condividere almeno 120 CFU (60 per le LM).

Il DM 22/9/2010 n /23 D.M. 22/09/2010 n. 17 Requisiti organizzativi (art. 9 + Allegato D)  Limiti alla parcellizzazione delle attività formative Agli insegnamenti e alle altre attività formative di base e caratterizzanti ovvero a ciascun modulo coordinato (?!) devono corrispondere 6 CFU o comunque non meno di 5 CFU, previa delibera del SA. Possono essere previsti insegnamenti di base e caratterizzanti con un numero inferiore di CFU esclusivamente nei casi di oggettiva incompatibilità con l'ordinamento didattico del CdS, previa relazione favorevole del NUV, e per i CdS che prevedono il rilascio del titolo congiunto o doppio con Atenei stranieri. Per le attività affini ed integrative è possibile prevedere insegnamenti con un numero di CFU inferiore a 6 e a 5 previa delibera motivata del Consiglio di Facoltà.

Il DM 22/9/2010 n /23 D.M. 22/09/2010 n. 17 Requisiti organizzativi (art. 9 + Allegato E)  Potenziale Formativo (formalmente a livello di Ateneo, ma con possibili richieste di rispetto a livello di Facoltà) Il numero massimo di ore di didattica assistita erogabile (tutte le forme di didattica diverse dallo studio individuale) è pari a:  Num. docenti ruolo (PO, PA, RU) x Num. ore pro capite (tra 90 e 120) aumentato nella misura massima del 30% per contratti, affidamenti e supplenze a docenti di ruolo e non di ruolo. Esempio: docenti di ruolo x 90 ore pc = da aumentare al max del 30% per un potenziale formativo pari a ore complessive.

Il DM 22/9/2010 n /23 D.M. 22/09/2010 n. 17 Requisiti organizzativi (art. 9 + Allegato E) Il rispetto di tale requisito viene verificato ex ante dal NUV ai fini della predisposizione della relazione necessaria per l'inserimento dei corsi nella Off.F. utilizzando i dati dei requisiti di trasparenza e dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti (ANS). Deroghe: il NUV può valutare positivamente il superamento del potenziale formativo solo nel caso in cui sia determinato da insegnamenti specialistici (espressione di attività di ricerca avanzate certificate dal cv del docente e da adeguati riconoscimenti della comunità scientifica senza oneri aggiuntivi per l'Ateneo) svolti a titolo gratuito da docenti di ruolo dell'Ateneo esclusivamente su corsi di laurea magistrale.

Il DM 22/9/2010 n /23 D.M. 22/09/2010 n. 17 Banca dati dell'Offerta Formativa (art. 10) I criteri, le procedure e i termini temporali per l'inserimento dei CdS nella Banca dati saranno definiti con nuovo decreto in coerenza con il DM sulla programmazione triennale La verifica dei requisiti necessari all'attivazione dei corsi può essere chiusa solo previa acquisizione della relazione favorevole del NUV in ordine ai requisiti di trasparenza (art. 3), di qualità (art. 4), di docenza (art. 5), dimensionali (art. 7), di strutture (art. 8), organizzativi (art. 9). Conferma delle sanzioni per iscrizione di studenti a corsi non inseriti nella Off.F:  revoca dell'autorizzazione ministeriale al rilascio del titolo;  non considerazione di tali studenti ai fini dell'erogazione dei fondi MIUR.

Il DM 22/9/2010 n /23 D.M. 22/09/2010 n. 17 Verifica ex post e ripartizione delle risorse (art. 11) Il possesso effettivo dei requisiti necessari viene verificato ex post dal MIUR (sulla base dei dati della Off.F, dei requisiti di trasparenza e dell'ANS). Dei risultati di tale verifica si tiene conto ai fini dell'attribuzione dei fondi ministeriali e della definizione dei criteri di ripartizione prevedendo:  penalizzazioni per le Università che attivano CdS con immatricolazioni inferiori alle soglie minime o che presentano una bassa utilizzazione della docenza di ruolo;  incentivazioni per gli Atenei che hanno perseguito un grado di razionalizzazione dell'offerta formativa più elevato rispetto ai livelli minimi dei requisiti previsti dal presente D.M. nonché con riferimento al numero di esami previsti.

Il DM 22/9/2010 n /23 D.M. 22/09/2010 n. 17 Disposizioni transitorie e finali (art.12) Già a decorrere dall'a.a. 2010/2011, come preannunciato dalla Nota MIUR n. 160/2009 sono stati conteggiati i contratti assegnati a professori e ricercatori collocati a riposo ma non sono state conteggiate le valutazioni comparative ancora in corso. Come già detto all’inizio, i termini di applicazione del D.M 22/9/2010 saranno definiti con il D.M. relativo alle linee generali di indirizzo della programmazione per il triennio 2010/2012.