Il termine di conclusione del procedimento (art. 2 l. 241/90) Prof. Avv. Francesco de Leonardis
I due modi di iniziativa (comma 1) Istanza D’ufficio
Necessità del provvedimento espresso Solo per i procedimenti iniziati a iniziativa d’ufficio Per quelli iniziati con iniziativa di parte vale l’art. 20 (silenzio assenso)
Atto che definisce il termine (comma 2) Regolamenti di esecuzione o di attuazione (art. 17 l. 400/88 comma 1) In mancanza 90 giorni in base al comma 3 dell’art. 2 l. 241/90
Durata del termine Non deve essere arbitrario Deve essere sostenibile da parte delle amministrazioni
Amministrazioni tenute Amministrazioni statali Enti pubblici nazionali Rinvio all’art. 29 comma 2 l. 241/90 per Regioni e enti locali che comunque devono osservare i principi
Sospensione del termine (comma 4) Per acquisizione di valutazioni tecniche Per un periodo massimo di 90 gg. Per acquisizione solo di documenti non in possesso dell’amministrazione
Silenzio inadempimento (comma 5) Il silenzio si può impugnare entro un anno dalla scadenza dei termini di conclusione Non serve la diffida Il ga può conoscere della fondatezza dell’istanza Si può riproporre istanza