IL DDL 2994 Assemblea sindacale 17/04/2015. Finalità Art. 1 Le disposizioni in oggetto sono volte a garantire la massima flessibilità, diversificazione,

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IL DDL 2994 Assemblea sindacale 17/04/2015

Finalità Art. 1 Le disposizioni in oggetto sono volte a garantire la massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del sistema scolastico attraverso un uso ottimale delle risorse e delle strutture e all’introduzione di tecnologie innovative in raccordo con le esigenze del territorio.

Le singole istituzioni scolastiche… «definiscono il proprio fabbisogno attraverso la predisposizione di un piano triennale dell’offerta formativa» (art. 1) «effettuano le proprie scelte in merito agli insegnamenti e alle attività curriculari, extracurriculari, educative e organizzative e individuano il fabbisogno di risorse umane e strumentali» (art. 2 c. 2) «Le istituzioni scolastiche individuano il proprio fabbisogno di posti dell’organico dell’autonomia» (art. 2 c. 3) «predispongono, entro il mese di ottobre precedente al triennio di riferimento, il piano triennale dell’offerta formativa.» (art. 2 c. 4)

LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE?

IL DIRIGENTE SCOLASTICO!

Il Dirigente Scolastico «assume un ruolo centrale per la determinazione del fabbisogno e della migliore offerta formativa dell’istituzione scolastica» (art. 2 c. 2) «elabora il piano triennale sentiti il collegio dei docenti e il consiglio d’istituto» (art. 2 c. 9) «sceglie il personale da assegnare ai posti dell’organico dell’autonomia e propone incarichi di docenza ai docenti iscritti negli albi territoriali istituiti dalla presente legge» (art. 2 cc. 11 e 13)

Il Dirigente Scolastico «è responsabile delle scelte didattiche e formative nonché della valorizzazione delle risorse umane e del merito dei docenti» (art. 7 c. 1) «sceglie i docenti che risultano più adatti a soddisfare le esigenze delle scuole e propone, sulla base dei piani triennali (…), incarichi ai docenti iscritti negli albi territoriali e al personale di ruolo già in servizio presso altre istituzioni scolastiche» (art. 7 c. 2) «attribuisce gli incarichi di docenza nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri: (…) pubblicità dei criteri adottati dal dirigente (…) pubblicità degli incarichi conferiti, della relativa motivazione (…) utilizzo del personale docente di ruolo in classi di concorso diverse da quelle per la quale possiede l’abilitazione» (art. 7 c. 3)

Il Dirigente Scolastico «individua fino a tre docenti tra quelli di ruolo che lo coadiuvano nell’organizzazione dell’istituzione scolastica» (art. 7 c. 5) «in caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, provveda alla dispensa dal servizio [scil. del docente oggetto di valutazione] con effetto immediato, e senza obbligo di preavviso» (art. 10 c. 5) «sentito il consiglio d’istituto, assegna annualmente la somma al personale docente che, in base all’attività didattica, ai risultati ottenuti in termini di qualità dell’insegnamento, al rendimento scolastico degli alunni e degli studenti, alla progettualità nella metodologia didattica utilizzata, alla capacità innovativa e al contributo dato al miglioramento complessivo della scuola…» (art. 11 c. 2)

Gli insegnamenti opzionali «Oltre al curricolo nazionale e al curricolo della scuola, le istituzioni scolastiche introducono insegnamenti opzionali a scelta dello studente, ulteriori rispetto a quelli già previsti dai quadri orari per lo specifico grado, ordine e opzione di istruzione.» (art. 3 c. 1) «Tali insegnamenti sono attivati dalle singole istituzioni scolastiche (…) sulla base dei piani triennali e sono parte del percorso dello studente ed inseriti nel suo curriculum.» (art. 3 c. 1)

Gli insegnamenti opzionali… Quali discipline scegliere?

Una risposta all’art. 2 c. 3 competenze linguistiche con particolare riferimento all’italiano e alla lingua inglese attraverso la metodologia CLIL; competenze matematico-logiche e scientifiche, delle competenze nella musica e nell’arte; competenze in materia di diritto ed economia; sostenibilità ambientale e dei beni e delle attività culturali e beni paesaggistici; l’alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; stile di vita sostenibile e che valorizzi lo sport e la corretta alimentazione; competenze digitali degli studenti, (…) pensiero computazionale, utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media.

Alternanza scuola-lavoro «Si prevede che l’alternanza scuola-lavoro sia svolta anche nel secondo biennio e nell’ultimo anno dei percorsi liceali con una durata complessiva di almeno 200 ore.» (art. 4 c. 1) «I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali dell’offerta formativa.» (art. 4 c. 1)

Quante sono almeno 200 ore? 99 ore198 ore297 ore ReligioneDisegno e storia dell’arteScienze AlternativaScienze motorieFisica StoriaLatino Filosofia Inglese Quindi è come avere una disciplina da 2/3 ore settimanali in più in tutto il triennio!

Alternanza scuola-lavoro «può essere svolta anche in convenzione con gli ordini professionali e con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio artistico, culturale e ambientale» (art. 4 c. 2) «può essere svolta nel periodo di sospensione delle attività didattiche e anche nella modalità dell’impresa formativa simulata» (art. 4 c. 3) «Il dirigente scolastico individua le imprese, gli enti pubblici e privati disponibili ad attivare i percorsi di alternanza e stipula apposite convenzioni» (art. 4 c. 8)

Organico dell’autonomia «In coerenza temporale con i piani, l’organico dell’autonomia è determinato ogni tre anni ed è composto da posti comuni, posti di sostegno e posti per il potenziamento dell’offerta formativa.» (art. 6 c. 1) «I posti dell’organico dell’autonomia sono coperti con il personale iscritto negli albi territoriali al quale il dirigente scolastico propone l’incarico. Il personale della dotazione organica dell’autonomia è tenuto ad assicurare la copertura delle supplenze temporanee fino a dieci giorni.» (art. 6 c. 3)

Organico dell’autonomia «I ruoli del personale docente sono regionali, articolati in albi territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto.» (art. 7 c. 4) «Tale disciplina non si applica al personale assunto a tempo indeterminato entro l’anno scolastico precedente all’entrata in vigore della legge, salvo nei casi di mobilità territoriale e professionale, all’atto della quale tale personale è iscritto negli albi provinciali o distrettuali che includono il personale docente destinatario della proposta di incarico da parte del dirigente scolastico» (art. 7 c. 4)

Finanziamenti bonus retribuzione accessoria destinata a valorizzare il merito del personale docente di ruolo (art. 11 c. 3) Cinque per mille (art. 15) School bonus «benefìci fiscali per le erogazioni liberali in denaro da parte di soggetti privati» (art. 16) Carta, dell’importo nominale di 500 euro annui per ciascun anno scolastico, che non costituiscono retribuzione accessoria né reddito imponibile (art. 10 c. 1) l’incremento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di 126 milioni di euro annui dall’anno 2016 e sino all’anno 2021 (art. 2 c. 16)

Assunzioni vs precarietà? I soggetti destinatari sono i vincitori presenti nelle graduatorie del concorso bandito nel 2012 e gli iscritti a pieno titolo nelle graduatorie a esaurimento (art. 8 c. 2) l’accesso ai ruoli del personale docente (…) esclusivamente mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami, con cadenza triennale. Le graduatorie hanno validità fino all’approvazione della successiva graduatoria concorsuale e comunque non oltre tre anni. (art. 8 c. 12)

Assunzioni vs precarietà? «In caso di indisponibilità di posti per gli albi territoriali indicati, non si procede all’assunzione» (art. 8 c. 5) E chi resta precario? «perdita di efficacia di tutte le graduatorie di merito e ad esaurimento» (art. 8 c. 10) «perdita di efficacia di tutte le graduatorie dei concorsi banditi precedentemente al concorso del 2012» (art. 8 c. 10) «La mancata accettazione comporta l’esclusione dal piano straordinario di assunzioni. Il sistema di accettazione o rinuncia non consente la messa a disposizione dei posti rimasti vacanti e disponibili a seguito delle stesse. I posti per il potenziamento dell’offerta formativa che rimangono vacanti all’esito del piano assunzionale sono soppressi.» (art. 8 c. 7) «utilizzare il personale docente di ruolo in classi di concorso diverse da quelle per la quale possiede l’abilitazione, purché possegga titolo di studio valido per l’insegnamento. Ciò (…) per limitare il ricorso a contratti a tempo determinato» (art. 8 c. 6)

Assunzioni vs precarietà? Da precario a disoccupato «limite temporale di trentasei mesi come durata massima per i rapporti di lavoro a tempo determinato del personale scolastico» (art. 12 c. 1) «fondo per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a trentasei mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili, con la dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.» (art. 12 c. 2)

Deleghe Art. 21 riordino delle disposizioni normative in materia di sistema nazionale di istruzione e formazione rafforzamento dell’autonomia scolastica e dell’ampliamento delle competenze gestionali, organizzative ed amministrative delle istituzioni scolastiche riordino, adeguamento e semplificazione del sistema per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento riordino delle modalità di assunzione e formazione del dirigente scolastico nonché del sistema di valutazione dello stesso adeguamento, semplificazione e riordino del diritto all’istruzione adeguamento, semplificazione e riordino della governance della scuola e degli organi collegiali adeguamento della normativa in materia di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti, nonché degli esami di Stato anche in raccordo con la normativa vigente in materia di certificazione delle competenze Altre 6 deleghe