“La conferenza di servizi"

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Transcript della presentazione:

“La conferenza di servizi" Macerata 22 marzo 2012

Le “conferenze” nella 241/1990 1. (ISTRUTTORIA) Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente può indire una conferenza di servizi. 2. (DECISORIA) La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate ovvero nei casi in cui e' consentito all'amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti.

… ulteriore species: conferenza preliminare 1. Per progetti di particolare complessità ed insediamenti produttivi di beni e servizi, su motivata richiesta dell'interessato, documentata, in assenza di un progetto preliminare, da uno studio di fattibilità, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente . 2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente.

Le conferenze “esterne” alla 241/1990 (cenni) 1. (T.A.R. Napoli Campania sez. I, 17 giugno 2011, n. 3243) La Conferenza di servizi prevista dall'art. 208 comma 10, d.lg. n. 152 del 2006 costituisce una Conferenza istruttoria, tra l'altro prevista da una norma connotata da indubbi caratteri di specialità rispetto al modello di cui agli artt. 14 e ss., l. 7 agosto 1990 n. 241, per cui non trovano applicazione i meccanismi di accelerazione e semplificazione procedimentale previsti dalla disciplina generale in materia di Conferenza di servizi decisoria che consentono di configurare ipotesi di assenso tacito e connessa decadenza dal potere di provvedere nei confronti del soggetto assente, soluzioni del tutto incompatibili con il modello specifico in esame, che affida alla sola Regione la competenza finale a provvedere.

Consiglio di Stato sez. VI 18 aprile 2011, n. 2378 2. “Il modulo della conferenza di servizi c.d. decisoria, applicato alle vicende di autorizzazione paesaggistica, per quanto possa essere utile ad un esame contestuale e sollecito dell’istanza e possa comportare il raccordo con gli altri procedimenti, non è ex se idoneo a legittimare dal punto di vista paesaggistico l’intervento, se non è seguito da un autonomo, espresso e puntuale provvedimento di autorizzazione da parte dell’ente competente e se la Soprintendenza non ha poi esercitato in senso favorevole all’istanza stessa la sua susseguente funzione di cogestione del vincolo”.

Consiglio Stato sez. VI 15 luglio 2010, n. 4575 3. Dalla convocazione della Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 87 comma 6, d.lg. n. 259 del 2003 consegue che, ferma la prevista partecipazione con diritto di voto degli enti locali, e dell'Agenzia per la Protezione Ambientale competente, ai sensi dell'art. 14, l. 22 febbraio 2001 n. 36, quella con diritto di voto delle amministrazioni "interessate", come i ministeri, è da prevedersi quando debbano rendere "intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominato", cioè manifestazioni di volontà previste dalla normativa ai fini del procedimento, e quindi, con specifico riguardo al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, se l'area interessata è oggetto di vincolo paesaggistico. Quanto ai privati, deve essere assicurata la partecipazione, senza diritto di voto, del soggetto proponente il progetto, ai sensi del comma 2 bis, dell'art. 14 ter, l. n. 241 del 1990 (introdotto dall'art. 9, l. 18 giugno 2009 n. 69), restando possibile la partecipazione, nella forma di audizione e a fini istruttori, di privati portatori di interessi che siano riconosciuti rilevanti nella valutazione del responsabile del procedimento.

T.A.R. Napoli Campania sez. VIII 26 ottobre 2011, n. 4942 4. Come può ricavarsi dal dato testuale dell'art. 5, d.P.R. n. 447 del 1998 e successive modifiche, la facoltà dell'Amministrazione di indire una Conferenza di servizi per l'approvazione del progetto in variante non è disciplinata come un potere di natura assolutamente discrezionale, rimesso ad una mera scelta di opportunità del responsabile del procedimento del tutto avulso dalla situazione concreta. Nello spirito della norma la scelta dell'Amministrazione resta ancorata alla verifica circa la sussistenza di precisi presupposti quali la conformità del progetto alla normativa ambientale, sanitaria e di sicurezza sul lavoro nonché circa l'indisponibilità di aree con destinazione specifica nello strumento urbanistico P.R.G. in presenza dei quali deve ritenersi sussistente l'obbligo dell'Amministrazione di pronunciarsi espressamente …

Input dell’amministrato 1. “Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso … di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale”. 2. “In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza è convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto”.

Profili procedurali – “Spunti” (art. 14 - ter “norma di riferimento”) 1. La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione. 2. Alla conferenza di servizi – oltre, se del caso, i concessionari e i gestori di pubblici servizi - sono convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza, alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto. 3. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4 (speciale procedura per la VIA). Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 6-bis e 9 del presente articolo. 4. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa. 5. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all'esame del provvedimento.

Fase conclusiva della conferenza (art. 14 ter) All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine, l'amministrazione procedente, in caso di VIA statale, può adire direttamente il consiglio dei ministri; in tutti gli altri casi, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonché ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento ai sensi degli articoli 2 e 2-bis. (11) .

Fase conclusiva della conferenza (art. 14 ter) “Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità , alla tutela paesaggistico - territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, [paesaggistico - territoriale] il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata”.

Art.14 quater: dissenso espresso nella conferenza di servizi Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, comprese quelle preposte alla tutela ambientale, fermo restando quanto previsto dall' articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , paesaggistico - territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso”.

Meccanismo sostitutivo Ove venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell' articolo 120 della Costituzione, e' rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate, Se l'intesa non e' raggiunta entro trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei ministri puo' essere comunque adottata. Se il motivato dissenso e' espresso da una Regione o da una Provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, il Consiglio dei Ministri delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate.

Uso della telematica Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte la conferenza di servizi è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle medesime amministrazioni.

Rapporti con il silenzio assenso Art. 20, comma 2, l. n. 241/1990 “L'amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati”.

Applicazione concreta T. A. R. Roma Lazio sez. II 27 dicembre 2011, n 1. La modifica dell'art. 14 ter comma 7, l. n. 241 del 1990, introdotta con il d.l. 31 maggio 2010 n. 78 (convertito in l. 30 luglio 2010 n. 122) considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante in sede di Conferenza di servizi non abbia espresso definitivamente la volontà dell'Amministrazione rappresentata. La disposizione espressamente è valida anche per le Amministrazioni «preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità». Pertanto, l'omissione della Provincia nel rilascio del parere di sua competenza non può condurre a una determinazione negativa sull'istanza autorizzatoria all'adeguamento dell'impianto di demolizioni …».

T.A.R. Milano Lombardia sez. III 5 ottobre 2011, n. 2372 2. La novella recata dalla l. n. 15 del 2005, introduttiva dell'art. 14 ter comma 6 bis, l. n. 241 del 1990 non si è limitata ad introdurre una modificazione letterale al testo delle disposizioni legislative, ma ha immesso nell'ordinamento una norma di contenuto sostanzialmente innovativo, in base alla quale la determinazione finale assunta dall'Amministrazione procedente non può più basarsi sul dato squisitamente numerico afferente alla maggioranza delle posizioni espresse in sede di Conferenza, ma deve basarsi su una valutazione articolata che tenga conto della natura degli interessi fatti valere dalle Amministrazioni convenute. Da ciò discende che il provvedimento conclusivo può sì essere assunto anche in mancanza di assenso unanime; tuttavia, in tal caso, la determinazione conclusiva adottata all'esito dei lavori della Conferenza deve considerarsi assoggettata ad un obbligo di autonoma e specifica motivazione che tenga conto delle posizioni emerse e, soprattutto, di quelle espresse da Amministrazioni portatrici di interessi particolarmente rilevanti

Consiglio di Stato sez. V 23 maggio 2011, n. 3099 3. Ai sensi dell'art. 14 quater, l. 7 agosto 1990 n. 241, il dissenso espresso da un'Amministrazione, che partecipa ad una conferenza di servizi deve rispondere ai principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, predicati dall'art. 97 cost., non potendo limitarsi ad una mera sterile opposizione al progetto in esame, ma deve essere "costruttivo", nel senso che deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso, il che del resto è conforme non solo all'esigenza dell'effettivo perseguimento degli obiettivi di semplificazione e di accelerazione dell'azione amministrativa, ma anche nell'ottica dell'altro principio di leale collaborazione cui pure devono essere improntati i rapporti tra le varie pubbliche amministrazioni.

T.A.R. Firenze Toscana sez. II 22 dicembre 2010, n. 6798 4. L'obbligo di motivazione di cui all'art. 14 ter, comma 6 bis, l. n. 241/1990 sussiste solo nell'ipotesi in cui la determinazione conclusiva del procedimento si discosti in tutto o in parte dalle risultanze della conferenza di servizi, mentre, in caso contrario, la motivazione potrà consistere anche nel mero rinvio "per relationem" al verbale della conferenza di servizi.