L’ufficio stampa ai tempi dei “non-proprio-media”/1

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Transcript della presentazione:

L’ufficio stampa ai tempi dei “non-proprio-media”/1 Storia, legge e prospettive della comunicazione pubblica in Italia Margherita Rinaldi

Margherita Rinaldi Giornalista professionista Master in comunicazione pubblica Funzionario esperto in comunicazione Regione Marche Fino al 2010 all’Ufficio stampa del Comune di Ancona Dal 1995 responsabile di uffici stampa di enti, istituzioni pubbliche e private

Prima parte LE LEGGI

Controllori dei poteri Le regole professionali, il dovere di oggettività, di verifica, di controllo delle fonti, sono gli alter ego del concetto di trasparenza I giornalisti degli uffici stampa devono garantire la conoscibilità e l’accessibilità rispetto a tutte le azioni della Pubblica amministrazione

Lo strumento legislativo La Legge 150 del 2000 canale diretto di comunicazione con i cittadini (Urp) sdogana dal rischio di propaganda politica i giornalisti dell’Ufficio stampa Perché distingue l’Ufficio stampa (informazione istituzionale) dal portavoce (comunicazione politica - strettamente legato non all’organo, ma alla persona che svolge la funzione di vertice) Il lavoro dei giornalisti degli uffici stampa comporta una serie di responsabilità, che si basano sul confronto quotidiano con il concetto di oggettività.

Oggettività e P.A. Quando una notizia esce dall’Ufficio stampa, deve essere pacifico per tutti che è pulita da qualsiasi posizione politica strumentale, anche se è il risultato di una determinata progettualità politica. Questo lavoro implica un rapporto di profonda fiducia professionale dell’addetto stampa con i colleghi degli organi di informazione e si basa sul presupposto che i cittadini hanno il diritto di conoscere gli sviluppi e la riuscita del progetto politico che hanno giudicato positivamente o negativamente attraverso l’esercizio democratico del voto. Ma non solo: essi hanno anche il diritto di influire attraverso una comunicazione biunivoca sulle scelte degli enti che li governano. La conoscenza è dunque il presupposto base della partecipazione

La fiducia professionale 1) La precisione del punto di vista: l’addetto stampa ha la consapevolezza del suo ruolo di fonte ufficiale e pone quindi massima attenzione all’attendibilità e alla completezza dei suoi contenuti. 2) Il comunicato stampa è un pezzo di notizia, è il punto di vista dell’ente. E’ una parte del tutto, ma, anche se parte, deve essere perfettamente autonoma. 3) In quanto fonte l’addetto stampa è in costante colloquio con i colleghi delle redazioni: per fare bene la sua parte ha infatti bisogno di conoscere con precisione il contesto in cui opera e in cui si muove la sua notizia.

IL PESO DELL’ASSENZA Non si può obbligare un sistema di informazione alla trasparenza. Un sistema di informazione è tale perché è trasparente, altrimenti non è un sistema di informazione, è altro. E’ propaganda, è pubblicità, è make up, è strategia difensiva. Se la 150 non funziona deve scattare l’allarme: significa che il sistema si è rotto, cioè che non si governa più per i cittadini, si pone un problema di democrazia. E allora i cittadini, ma gli organi di informazione prima di tutti, devono sentire il peso di questa assenza, avvertire tutti, subito, rendendoli consapevoli del pericolo che stanno correndo.

Trasparenza Tutto ha inizio con il concetto di trasparenza amministrativa, introdotto nell’ordinamento italiano negli anni ’90 del ventesimo secolo. E’ da questo momento che cominciano a prendere forma l’idea, e la possibilità, che il mestiere del giornalista possa essere svolto all’interno delle pubbliche amministrazioni con una pratica di pari dignità rispetto a quella delle redazioni. Nel 2000 arriva la Legge 150, con una serie di premesse, e promesse, che potenzialmente potrebbero creare un sistema all’avanguardia e di grande garanzia democratica per i cittadini.

Legge 241/90* “l’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza” (art. 1). *modificata e integrata dalla L 15/2005

Accesso I cittadini hanno il diritto a una informazione qualificata, ad accedere ai documenti amministrativi, a conoscere lo stato dei procedimenti amministrativi che li riguardano Accesso agli atti: dipende dall’iniziativa personale di ogni singolo cittadino Accesso alle informazioni: Legge 150. E’ garantito sia in modo passivo, che attivo: organi di informazione, ma anche di comunicazione, che recepiscono le segnalazioni dei cittadini, trasformandole in indicazioni operative per l’ente

IL PADRONE DI CASA Il cittadino non è più solo il destinatario passivo dei provvedimenti della pubblica amministrazione, non è più ospite dell’ente, ma diventa il padrone di casa, il soggetto e fruitore dei servizi, al quale vengono forniti gli strumenti per partecipare consapevolmente ai processi decisionali. In quest’ottica il cittadino ha il diritto di essere informato e la legge stabilisce tre canali attraverso i quali, secondo modalità diverse, deve passare questa informazione: l’Ufficio per le relazioni con il pubblico, l’Ufficio stampa e il Portavoce.

Tre canali (150/1) Art. 6 “le attività di informazione si realizzano attraverso il portavoce e l’ufficio stampa e quelle di comunicazione attraverso gli uffici per le relazioni con il pubblico nonché attraverso analoghe strutture quali gli sportelli per il cittadino, gli sportelli unici della pubblica amministrazione, gli sportelli polifunzionali e gli sportelli per le imprese”

Tre missioni (150/2) Legge 150 - Art.1 Finalita' ed ambito di applicazione Nel rispetto delle norme vigenti in tema di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di tutela della riservatezza dei dati personali e in conformita' ai comportamenti richiesti dalle carte deontologiche, sono considerate attivita' di informazione e di comunicazione istituzionale quelle poste in essere in Italia o all'estero (…) volte a conseguire: a) l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici; b) la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettivita' e ad altri enti attraverso ogni modalita' tecnica ed organizzativa; c) la comunicazione interna realizzata nell'ambito di ciascun ente.

L’ufficio stampa non è un obbligo (150/3) Art. 9 1 - Le amministrazioni pubbliche (…) possono dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa, la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa. 2. Gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all’albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale è costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, o da personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli individuati dal regolamento di cui all’articolo 5 (…) 3. L’ufficio stampa è diretto da un coordinatore, che assume la qualifica di capo ufficio stampa, il quale, sulla base delle direttive impartite dall’organo di vertice dell’amministrazione, cura i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell’amministrazione. 4. I coordinatori e i componenti dell’ufficio stampa non possono esercitare, per tutta la durata dei relativi incarichi, attività professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche (…) 5. Negli uffici stampa l’individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell’ambito di una speciale area di contrattazione, con l’intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti (…)

Non solo media (150/4) Al comma 1 l’articolo 9 della Legge 150 stabilisce che l’attività dell’ufficio stampa è indirizzata in via prioritaria agli organi di informazione, non escludendo, dunque, altri target. Attività diretta: destinazione cittadino (prodotti informativi autonomi) Attività mediata dagli organi di informazione (stampa, radio, tv, web, social network)

Tema libero? (150/5) Legge 150 - Art.1 Finalita' ed ambito di applicazione Le disposizioni della legge attuano i principi che regolano la trasparenza e l'efficacia dell'azione amministrativa e disciplinano le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni. Le attivita' di informazione e di comunicazione sono, in particolare, finalizzate a: a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attivita' delle istituzioni e il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonche' la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonche' quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilita' ad eventi d'importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale.