Lo sciopero Art. 40 Cost. “Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano” - fondamento costituzionale del diritto di sciopero -
Il percorso storico-giuridico Prima di giungere all’affermazione del diritto di sciopero contenuto nell’art. 40 Cost., si è avuto queste sviluppo (P. Calamandrei): Sciopero-reato: (soggetto a pene detentive e pecuniarie) codice penale del 1930 Sciopero-libertà: (lasciato alle sole sanzioni disciplinari del datore di lavoro) nel periodo successivo all’abrogazione dell’ordinamento fascista (d.lgt. n. 369/44) Sciopero-diritto: (non passibile né di pene pubbliche né di sanzioni private) Costituzione del 1948
Art. 40 e art. 3, comma 2, Cost. Il diritto di sciopero è riconosciuto dalla nostra Costituzione al fine di realizzare l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del paese, nonché per rimuovere quella persistente disuguaglianza che impedisce o limita tale effettiva partecipazione
Art. 3, comma 2, Cost. “… È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.
Nozione di sciopero Secondo la giurisprudenza della Cassazione, il significato da attribuire allo sciopero è quello che la parola ed il concetto ad esso sotteso hanno nel comune linguaggio adottato nell’ambiente sociale Con la parola sciopero, pertanto, suole intendersi “nulla più che un’astensione collettiva dal lavoro, disposta da una pluralità di lavoratori, per il raggiungimento di un fine comune”
Titolarità Chi è il soggetto titolare del diritto di sciopero? Il diritto di sciopero è un diritto individuale (titolare individuale) ad esercizio collettivo (esercizio collettivo)
I modi attuativi dello sciopero Durata “ad oltranza”: è fatto e proseguito fino al successo o al fallimento finale; “a tempo”: programmato e condotto per un certo tempo predefinito; “simbolico” (o dimostrativo): programmato ed eseguito per un tempo brevissimo, attuato in segno di protesta o di solidarietà rispetto a fatti ritenuti particolarmente gravi
segue Estensione sciopero generale: si astiene l’intero mondo del lavoro subordinato; categoriale: sciopero degli appartenenti ad una categoria industriale (es. metalmeccanici) o professionale (es. gli operai) aziendale: sciopero d’azienda, di stabilimento, di reparto, che può essere totale o parziale
articolazione “a singhiozzo”, costituito da un susseguirsi di brevi interruzioni e riprese di lavoro, da parte di tutti i lavoratori; “a scacchiera”: alternarsi di interruzioni del lavoro, volta a volta da parte dei soli lavoratori di determinati reparti, gruppi o profili professionali
I limiti “… deve essere salvaguardata l’impresa come organizzazione istituzionale e non gestionale, cioè la produttività e non la produzione aziendale” “produttività aziendale”, intesa come “capacità dell’azienda di continuare a svolgere la propria iniziativa economica”
Limite della proficuità e utilizzabilità della prestazione offerta Il datore di lavoro ha il potere di non accettare e non retribuire il lavoro offerto negli intervalli di uno sciopero a singhiozzo, nei reparti volta a volta non coinvolti da uno sciopero a scacchiera, quando il lavoro così offerto appaia obiettivamente non utilizzabile (c.d. limite della utilizzabilità della prestazione offerta)
Gli scopi Fini contrattuali, non contrattuali e sciopero politico Il problema della “disponibilità della pretesa da parte del datore di lavoro”
segue Lo sciopero a fine politico non è reato ma è mera libertà (Corte cost. n. 290/74), lecito penalmente, ma non civilmente) Tuttavia, Cass. n. 16515/2004: liceità, anche civilistica, dello sciopero fatto per protestare nell’occasione dell’invio di un contingente militare italiano in Kosovo (finalità politica)
Effetti legali dello sciopero L’esercizio del diritto di sciopero produce la sospensione dell’obbligazione lavorativa per gli scioperanti, con correlativa perdita della retribuzione.
Altre forme di lotta sindacale non collaborazione od ostruzionismo: si eseguono le mansioni primarie ma non altre sussidiarie c.d. sciopero bianco: si sciopera ma non si abbandona il posto di lavoro sciopero dello straordinario: rifiuto collettivo di prestare il lavoro straordinario richiesto
serrata Azione collettiva posta in essere dal datore di lavoro, consistente in chiusura o interruzione temporanea dell’attività aziendale, totale o parziale, nonché rifiuto di accettare e retribuire le prestazioni di lavoro, attuata da una sola o da più imprese
segue non c’è nella Costituzione una previsione dello stesso tenore dell’art. 40 la serrata pertanto non costituisce un diritto, si tratta di una mera libertà
Sciopero nei servizi pubblici essenziali L’astensionismo legislativo sull’art. 40 Cost. La supplenza della auto-regolamentazione sindacale e della giurisprudenza costituzionale
Emanazione della legge 146/90 Tipico esempio di legge “concertata” con le organizzazioni sindacali, al fine di acquisire preventivamente il consenso degli stessi attori del conflitto collettivo Tecnica di regolazione peculiare: interazione tra autonomia e eteronomia
Che cosa si intende per servizio pubblico essenziale? Elenco tassativo di diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui la legge garantisce il godimento Elenco esemplificativo dei servizi considerati in relazioni ai suddetti diritti
segue Sono servizi pubblici essenziali “quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà, ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all’assistenza e previdenza sociale, all’istruzione ed alla libertà di comunicazione” (art. 2, comma 1, l. 146/90)
Il contemperamento Fondamentale è la tecnica del contemperamento tra i diritti: della persona e dello sciopero così, di volta in volta, si avrà un aggiornamento interpretativo capace di “pesare” ogni diritto costituzionale
Le regole legali della l. 146 Preavviso: la proclamazione deve avvenire almeno 10 giorni prima dell’effettuazione dello sciopero Predeterminazione della durata dello sciopero Motivazioni per iscritto “Prestazioni indispensabili” da garantire nel corso dello sciopero
Prevenzione dello sciopero Sono previste obbligatoriamente negli accordi sulle prestazioni indispensabili apposite procedure di “raffreddamento e conciliazione”, finalizzate alla ricerca di una soluzione preventiva alle agitazioni
La Commissione di garanzia istituita dalla l. 146 Soggetto terzo che vigila sull’attuazione della legge, al fine di garantire il “contemperamento” tra il diritto di sciopero ed i diritti della persona costituzionalmente protetti (che corrispondono a servizi essenziali)
Le prestazioni indispensabili Vengono individuate mediante “accordo” tra organizzazioni sindacali e datori di lavoro che erogano servizi pubblici essenziali
segue L’accordo tra le parti non è però sufficiente C’è bisogno della valutazione condotta dalla Commissione di garanzia: essa effettua un controllo sull’accordo ai fini del contemperamento tra i diritti (sciopero e della persona/utente)
“Provvisoria regolamentazione” Cosa succede se le parti non trovano l’accordo sulle prestazioni indispensabili o lo trovano ma esso non è ritenuto idoneo dalla Commissione di garanzia?
segue Scatta l’intervento della Commissione di garanzia che adotta essa stessa una “regolamentazione provvisoria” con apposita delibera
Poteri della Commissione La Commissione ha numerosi poteri: - di validazione degli accordi sulle prestazioni indispensabili e di deliberazione della “provvisoria regolamentazione”; - può deliberare sanzioni collettivo-sindacali, cioè a carico dei sindacati, e sanzioni a carico dei singoli lavoratori
segue - pronuncia delibere di invito rivolte alle parti - può emanare un lodo su questioni interpretative - può promuovere un referendum in caso di dissenso tra le organizzazioni sindacali
Campo di applicazione della legge A seguito delle modifiche apportate dalla legge 83/2000, le regole richiamate si applicano anche alle astensioni dal lavoro dei lavoratori autonomi, professionisti e piccoli imprenditori Si pensi alla rilevanza sociale che hanno i cc.dd. scioperi degli avvocati, dei benzinai, degli autotrasportatori, dei farmacisti, etc.
Codici di autoregolamentazione Anche questi soggetti sono tenuti alle regole della l. 146 La “fonte” deputata ad individuare le “prestazioni indispensabili”, però, è costituita non da accordi o contratti collettivi, ma da codici di autoregolamentazione, da adottare da parte delle associazioni o degli organismi di rappresentanza delle categorie interessate
Istituto della precettazione Doppia rete di protezione per i diritti degli utenti: Commissione di garanzia e Autorità precettante
Autorità precettante Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato, se il conflitto ha rilevanza nazionale o interregionale Il Prefetto o il corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale
I presupposti: quando scatta la precettazione? Quando sussiste “il fondato pericolo di un pregiudizio grave ed imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati … che potrebbe essere cagionato dall’interruzione o dall’alterazione del funzionamento dei servizi pubblici di cui all’art. 1”
ordinanza L’Autorità precettante emana un’ordinanza apposita che può disporre il differimento dell’astensione collettiva ad altra data oppure la riduzione della sua durata ovvero prescrivere l’osservanza di misure idonee a salvaguardare i diritti degli utenti.