CASO AVASTIN – LUCENTIS procedimento istruttorio avviato presso L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO in data 6/02/2013 Le parti (attori): Associazione Italiana Unità dedicate di Day Surgery (Aindapds); Società Oftalmologica Italiana (SOI) Convenuti: Roche; Genentech Inc.; Novartis. Oggetto del procedimento: Presunta infrazione art 101 TFUE (Intese anti-concorrenziali) relativa alla commercializzazione in Italia dei farmaci Avestin (principio bevacizumab) e Lucentis (ranibizumab)
Struttura del capitale sociale delle parti convenute Hoffman – La Roche (svizzera): proprietà 50,01% Roche-Holding; 33,33% Novartis; altri azionisti minori; Genetech Inc. (USA) controllata da Roche; Roche Italia: filiale italiana del gruppo Roche; Novartis (svizzera): public company (a proprietà diffusa); Novartis Farma s.p.a: filiale italiana del gruppo Novartis.
STRUTTURA SOCIETARIA E PARTECIPAZIONI RECIPROCHE Hoffman –La Roche Novartis Novartis –Farma Italia Genetech Inc. Roche -Italia Roche -Holding
Le risultanze istruttorie oggetto: farmaci biotecnologici impegati nella cura di patologie della vista (maculopatie, glaucoma neovascolare da angiogenesi) Contesto Normativo Autorizzazione all’Immissione in Commercio a livello europea (EMA); a livello nazionale Agenzia Italiana del Farmaco. Che cosa si ottiene? Documento: Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP) per l’utilizzo definito secondo etichetta: ON-LABEL; Possibile uso OFF-LABEL (a giudizio del medico) La Corte di Giustizia Europea ha fornito un’interpretazione restrittiva dell’uso off-label (uno dei casi possibili, in assenza di farmaci già autorizzati per la medesima indicazione) (sentenza 29/03/2012)
Il contesto di mercato 2 prodotti principali, farmaci anti-VEGF: 1 Il contesto di mercato 2 prodotti principali, farmaci anti-VEGF: 1. AVASTIN (Roche) (uso off-label dal 2005 inserito nella Lista 648 del Ministero della Sanità) 2. LUCENTIS (Novartis) (dal 2006-2007) più altri due prodotti Macugen (Pzifer) nel mercato dal 2004 e Eylea (Bayer) nel 2011 I farmaci introdotti sono prodotti biotecnologici il cui meccanismo d’azione consiste nell’intervento interdittivo su un gruppo di proteine operanti come fattori della crescita dei vasi sanguigni (faramci anti –VEGF, cioè anti-angiogenesi) che sono alla base anche di fenomeni patologici quali la formazione di tumori e lo sviluppo di metastasi). AVASTIN è commercializzato da: Genentech negli USA; Roche nel Resto del Mondo (anche in Italia)
Relazioni commerciali tra le parti Malgrado l’uso diffuso off-label né Genentech negli USA e Roche in Europa e in Italia hanno mai provveduto a richiedere alle autorità competenti la registrazione di indicazioni terapeutiche in tal senso. Tale condotta ha destato molte perplessità. Il prezzo dell’Avastin è molto inferiore al prezzo Lucentis (85,93 euro Avastin per iniezione, 902,00 euro per iniezione Lucentis). Sussistono accordi economici tra Genetech (controllata da Roche) e Novartis, che ha acquisito da Genetech il principio attivo per commercializzare Lucentis al costo, che comportano: una serie di pagamenti una tantum a favore di Genetech; La corresponsione di una royalty sulle vendite del prodotto.
Gli Sviluppi della questione Nel 2009 l’AIFA conferma il mantenimento di AVASTIN nella Lista 648 (che comprende i farmaci rimborsabili dal SSN non ancora registrati, ovvero per indicazioni non autorizzate. L’iscrizione è condizionata all’assenza di una valida alternativa terapeutica debitamente autorizzata). Ricorso dinanzi al TAR del Lazio da parte di Pzifer che commercializza Macugen contro l’AIFA per l’inclusione di AVASTIN nella Lista 648, Nel 2011, la Roche (AVASTIN) chiede all’EMA (a livello europeo) la modifica del RCP di Avastin col richiamo a seri eventi avversi riconducibili a iniezioni intravitreali di Avastin rilevati in alcuni studi clinici (commissionati allo scopo). Di contro, studi comparativi effettuati da istituti di ricerca pubblici indipendenti e WHO (World Health Organization) hanno dimostrato l’equivalenza di Avastin e Lucentis nel trattamento delle patologie oculari; Addirittura il WHO considera l’Avastin l’unico farmaco anti-VEGF
Come si difendono le case farmaceutiche? IL MERCATO DEI FARMACI Si rileva dalle e-mail tra a.d Novartis Italia e Roche Italia, la reciproca volontà di concordare una simile “differenziazione” tra prodotti; La documentazione agli atti, nazionale ed internazionale (Wall Street Journal), evidenzia un pervasivo coordinamento tra Roche Italia e Novartis Farma per quanto riguarda la comunicazione pubblica che riguarda la vicenda dei due farmaci. Come si difendono le case farmaceutiche? ARGOMENTAZIONE DELLE PARTI (Roche e Novartis) Mercato Rilevante: Avastin e Lucentis non fanno parte del medesimo mercato rilevante: Avastin cura le patologie tumorali; Lucentis cura le patologie dell’occhio;
RAPPORTI VERTICALI TRA LE IMPRESE Non sarebbe riscontrabile alcuna violazione dell’art.101 TFUE in quanto le condotte delle imprese sarebbero ascrivibili a rapporti di tipo verticale di cui all’accordo Genetech-Novartis e in ogni caso esentabili dallo scrutinio anti-trust in virtù della disciplina degli accordi di trasferimento della tecnologia; Oggetto lecito dell’intesa (obblighi di farmacovigilanza) e incompetenza tecnica dell’AGCM (contrario al diritto europeo, esprime un giudizio di carattere scientifico per cui non ha le competenze tecniche).
LE VALUTAZIONI DELL’AGCM Le evidenze mostrano che Roche e Novartis, anche attraverso le controllate Roche Italia e Novartis Farma, hanno posto in essere una concertazione pervasiva e continuata volta ad ottenere una “differenziazione” artificiosa dei due farmaci. Obiettivo: una illecita max dei rispettivi introiti, derivanti, nel caso del gruppo Novartis, dalle vendite dirette di Lucentis a dalla partecipazione del 33% detenuta in Roche; nel caso del gruppo Roche dalle royalties ottenute sulle stessa tramite la propria controllata Genetech. Effetti: incidenza diretta sull’equilibrio della spesa sanitaria sia in ambito pubblico che privato. Valutazione: le condotte delle imprese sono da ricondurre a un’intesa unica e complessa, contraria all’art.101, lett.c).
Le decisioni dell’AGCM Il mercato rilevante del prodotto è quello dei farmaci per la cura di patologie della vista dovute a disordini vasculari oculari. Criterio generale per la definizione del mercato rilevante ai fini della disciplina antitrust: interscambiabilità/sostituibilità dei prodotti dal punto di vista del consumatore. Dimensione geografica del mercato: Italia. Valore complessivo del mercato rilevante: 140 milioni di euro. Qualificazione e restrittività dell’intesa: Intesa orizzontale anticoncorrenziale volta ad un’illecita ripartizione del mercato. Effetti dell’intesa: Anche se è pacificamente sanzionabile anche una intesa priva di effetti, in questo caso l’intesa ha prodotto effetti sul mercato. Nel 2012, maggiori costi per il SSN pari a quasi 45 miliardi di euro.
Le decisioni dell’AGCM Che cosa deve determinare l’AGCM? Pregiudizio al commercio intracomunitario (anche intra-nazionale); Gravità e durata della sanzione; Determinazione della sanzione: Sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10% del fatturato complessivo dell’impresa (nel caso specifico sia di Roche Italia sia di Novartis Farma)
Le decisioni dell’AGCM Tutto ciò premesso e considerato; DELIBERA a) che le società F.Hoffmann-La Roche Ltd., Novartis AG, Novartis Farma S.p.A., Roche S.p.A. hanno posto in essere un’intesa orizzontale restrittiva della concorrenza in violazione dell’art. 101 TFUE; b) che le società F.Hoffmann-La Roche Ltd., Novartis AG, Novartis Farma S.p.A., Roche S.p.A. si astengano in futuro dal porre in essere comportamenti analoghi a quelli oggetto dell’infrazione accertata; c) che, in ragione della gravità e durata delle infrazioni di cui al punto a) alle società F.Hoffmann-La Roche Ltd., Novartis AG, Novartis Farma S.p.A., Roche S.p.A. vengano applicate sanzioni amministrative pecuniarie rispettivamente pari a: - per F.Hoffmann-La Roche Ltd. e Roche S.p.A., in solido, 90.593.369 euro; - per Novartis AG e Novartis Farma S.p.A., in solido, 92.028.750 euro. Le sanzioni amministrative di cui alla precedente lettera c) devono essere pagate entro il termine di novanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento,