bilancio e quadro economico/pt/10 novembre 2004 UN BILANCIO NEL BILANCIO DI PREVISIONE Il quadro economico dell’opera pubblica, dalla programmazione all’appalto
Obiettivi dell’incontro di giovedì 6 ottobre 2005 bilancio e quadro economico/pt/10 novembre 2004 Obiettivi dell’incontro di giovedì 6 ottobre 2005 Evidenziare il legame tra bilancio di previsione generale e quadro economico dell’opera pubblica, nell’ambito della spesa per investimenti Illustrare rapidamente la gestione del bilancio di previsione e gli aspetti contabili del piano esecutivo di gestione nella parte corrente Approfondire la gestione del bilancio di previsione e gli aspetti contabili del piano esecutivo di gestione nella parte di investimento 6 ottobre 2005
bilancio e quadro economico/pt/10 novembre 2004 L’opera pubblica quale spesa di investimento/1 Fonti di finanziamento (art. 199 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.) 1. Per l'attivazione degli investimenti gli enti locali possono utilizzare : a) entrate correnti destinate per legge agli investimenti; b) avanzi di bilancio, costituiti da eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti aumentate delle quote capitali di ammortamento dei prestiti; c) entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali, riscossioni di crediti, proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni; d) entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato, delle regioni, da altri interventi pubblici e privati finalizzati agli investimenti, da interventi finalizzati da parte di organismi comunitari e internazionali; e) avanzo di amministrazione, nelle forme disciplinate dall'articolo 187; f) mutui passivi; g) altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge. 6 ottobre 2005
bilancio e quadro economico/pt/10 novembre 2004 L’opera pubblica quale spesa di investimento/2 Programmazione degli investimenti (art. 200 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.) Per tutti gli investimenti degli enti locali, comunque finanziati, l'organo deliberante, nell'approvare il progetto od il piano esecutivo dell'investimento, dà atto della copertura delle maggiori spese derivanti dallo stesso nel bilancio pluriennale originario, eventualmente modificato dall'organo consiliare, ed assume impegno di inserire nei bilanci pluriennali successivi le ulteriori o maggiori previsioni di spesa relative ad esercizi futuri, delle quali è redatto apposito elenco. 6 ottobre 2005
bilancio e quadro economico/pt/10 novembre 2004 L’opera pubblica quale spesa di investimento/3 Impegno di spesa (art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.) 1. L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'àmbito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151. …………………omissis 5. Le spese in conto capitale si considerano impegnate ove sono finanziate nei seguenti modi: a) con l'assunzione di mutui a specifica destinazione si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare del mutuo, contratto o già concesso, e del relativo prefinanziamento accertato in entrata; b) con quota dell'avanzo di amministrazione si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare dell'avanzo di amministrazione accertato; c) con l'emissione di prestiti obbligazionari si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare del prestito sottoscritto; d) con entrate proprie si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare delle entrate accertate. Si considerano, altresì, impegnati gli stanziamenti per spese correnti e per spese di investimento correlati ad accertamenti di entrate aventi destinazione vincolata per legge. 6. Possono essere assunti impegni di spesa sugli esercizi successivi, compresi nel bilancio pluriennale, nel limite delle previsioni nello stesso comprese. 6 ottobre 2005
bilancio e quadro economico/pt/10 novembre 2004 Il bilancio – parte generale/1 Principi del bilancio (art. 162 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.) 1. Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. La situazione corrente, come definita al comma 6 del presente articolo, non può presentare un disavanzo. 2. Il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salvo le eccezioni di legge. 3. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario, che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono più effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto. 4. Tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione a carico degli enti locali e di altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti tutte le spese sono iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate. La gestione finanziaria è unica come il relativo bilancio di previsione : sono vietate le gestioni di entrate e di spese che non siano iscritte in bilancio. 5. Il bilancio di previsione è redatto nel rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità, sostenuti da analisi riferite ad un adeguato arco di tempo o, in mancanza, da altri idonei parametri di riferimento. 6. Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. …………………omissis 6 ottobre 2005
bilancio e quadro economico/pt/10 novembre 2004 Il bilancio – parte generale /2 Titoli e categorie dell'entrata per province, comuni, unioni di comuni e città metropolitane (art. 2, comma 3, lettera a), del D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194) …………………omissis 1) titolo I - entrate tributarie: 01) categoria 1ª - imposte; 02) categoria 2ª - tasse; 03) categoria 3ª - tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie; 2) titolo II - entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione: 01) categoria 1ª - contributi e trasferimenti correnti dallo Stato; 02) categoria 2ª - contributi e trasferimenti correnti dalla regione; 03) categoria 3ª - contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate; 04) categoria 4ª - contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali; 05) categoria 5ª - contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico; 3) titolo III - entrate extratributarie: 01) categoria 1ª - proventi dei servizi pubblici; 02) categoria 2ª - proventi dei beni dell'ente; 03) categoria 3ª - interessi su anticipazioni e crediti; 04) categoria 4ª - utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società; 05) categoria 5ª - proventi diversi; 4) titolo IV - entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti: 01) categoria 1ª - alienazione di beni patrimoniali; 02) categoria 2ª - trasferimenti di capitale dallo Stato; 03) categoria 3ª - trasferimenti di capitale dalla regione; 04) categoria 4ª - trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico; 05) categoria 5ª - trasferimenti di capitale da altri soggetti; 06) categoria 6ª - riscossione di crediti; 5) titolo V - entrate derivanti da accensioni di prestiti: 01) categoria 1ª - anticipazioni di cassa; 02) categoria 2ª - finanziamenti a breve termine; 03) categoria 3ª - assunzione di mutui e prestiti; 04) categoria 4ª - emissione di prestiti obbligazionari; 6) titolo VI - entrate da servizi per conto di terzi. 6 ottobre 2005
bilancio e quadro economico/pt/10 novembre 2004 Il bilancio – parte generale /3 Titoli della spesa per province, comuni, comunità montane, unioni di comuni e città metropolitane (art. 2, comma 3, lettera c), del D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194) 1) titolo I - spese correnti; 2) titolo II - spese in conto capitale; 3) titolo III - spese per rimborso di prestiti; 4) titolo IV - spese per servizi per conto terzi. 6 ottobre 2005
Il bilancio – parte generale /4 Funzioni e servizi della spesa per le province (art. 2, comma 3, lettera d), del D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194) 01) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, la cui articolazione in servizi è la seguente: 01) organi istituzionali, partecipazione e decentramento; 02) segreteria generale, personale e organizzazione; 03) gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione; 04) gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali; 05) gestione dei beni demaniali e patrimoniali; 06) ufficio tecnico; 07) servizio statistico; 08) servizi di assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali della provincia; 09) altri servizi generali; 02) funzioni di istruzione pubblica, la cui articolazione in servizi è la seguente: 01) istituti di istruzione secondaria; 02) istituti gestiti direttamente dalla provincia; 03) formazione professionale ed altri servizi inerenti l'istruzione; 03) funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali, la cui articolazione in servizi è la seguente: 01) biblioteche, musei e pinacoteche; 02) valorizzazione di beni di interesse storico, artistico e altre attività culturali; 04) funzioni nel settore turistico, sportivo e ricreativo, la cui articolazione in servizi è la seguente: 01) turismo; 02) sport e tempo libero; 05) funzioni nel campo dei trasporti, la cui articolazione in servizi è la seguente: 01) trasporti pubblici locali; 06) funzioni riguardanti la gestione del territorio, la cui articolazione in servizi è la seguente: 01) viabilità; 02) urbanistica e programmazione territoriale; 6 ottobre 2005
Il bilancio – parte generale /4 Risorse di entrata (art Il bilancio – parte generale /4 Risorse di entrata (art. 2, comma 5, del D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194) 5. Le risorse hanno una denominazione ed una numerazione propria attribuita dall'ente. La numerazione può essere discontinua in relazione ad esigenze di carattere meccanografico. 6 ottobre 2005
Il bilancio – parte generale /5 Interventi di spesa (art Il bilancio – parte generale /5 Interventi di spesa (art. 2, comma 6, del D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194) 6. La denominazione e la numerazione degli interventi, distinti per titoli della parte spesa, per province, comuni, comunità montane, unioni di comuni e città metropolitane sono le seguenti: a) titolo I - spese correnti: 01) personale; 02) acquisto di beni di consumo e/o di materie prime; 03) prestazioni di servizi; 04) utilizzo di beni di terzi; 05) trasferimenti; 06) interessi passivi e oneri finanziari diversi; 07) imposte e tasse; 08) oneri straordinari della gestione corrente; 09) ammortamenti di esercizio; 10) fondo svalutazione crediti; 11) fondo di riserva; b) titolo II - spese in conto capitale: 01) acquisizione di beni immobili; 02) espropri e servitù onerose; 03) acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia; 04) utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia; 05) acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche; 06) incarichi professionali esterni; 07) trasferimenti di capitale; 08) partecipazioni azionarie; 09) conferimenti di capitale; 10) concessioni di crediti e anticipazioni; c) titolo III - spese per rimborso di prestiti: 01) rimborso per anticipazioni di cassa; 02) rimborso di finanziamenti a breve termine; 03) rimborso di quota capitale di mutui e prestiti; 04) rimborso di prestiti obbligazionari; 05) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali. 6 ottobre 2005
Il bilancio – parte generale /6 Sistema di codifica di bilancio (art Il bilancio – parte generale /6 Sistema di codifica di bilancio (art. 3 del D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194) 1. Il codice di bilancio per la parte entrata è composto di sette cifre, utilizza la numerazione ordinale degli elementi di bilancio di cui all'articolo 2 del presente decreto ed è così strutturato: a) la prima cifra è riferita al titolo; b) la seconda e la terza cifra sono riferite alla categoria; per i soli servizi per conto di terzi sono riferite al capitolo; c) la quarta, quinta, sesta e settima cifra sono riferite alla risorsa; per i soli servizi per conto di terzi hanno valore predefinito «0000». 2. Il codice di bilancio per la parte spesa è composto da sette cifre, utilizza la numerazione ordinale degli elementi di bilancio di cui all'articolo 2 del presente decreto ed è così strutturato: a) la prima cifra è riferita al titolo; b) la seconda e la terza cifra sono riferite alla funzione, con eccezione dei servizi per conto di terzi, per i quali hanno il valore predefinito «00»; c) la quarta e la quinta cifra sono riferite al servizio, con eccezione dei servizi per conto di terzi, per i quali hanno il valore predefinito «00»; d) la sesta e la settima cifra sono riferite all'intervento; per i soli servizi per conto di terzi sono riferite al capitolo 6 ottobre 2005
Bilancio e P.E.G. della parte investimenti /0 Il quadro economico (art. 17 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m.i.) 1. I quadri economici degli interventi sono predisposti con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione al quale sono riferiti e con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria dell'intervento stesso e prevedono la seguente articolazione del costo complessivo: a) lavori a misura, a corpo, in economia; b) somme a disposizione della stazione appaltante per: 1- lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto; 2- rilievi, accertamenti e indagini; 3- allacciamenti ai pubblici servizi; 4- imprevisti; 5- acquisizione aree o immobili; 6- accantonamento di cui all'articolo 26, comma 4, della Legge; 7- spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti; 8- spese per attività di consulenza o di supporto; 9- eventuali spese per commissioni giudicatrici; 10- spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche; 11- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici; 12- I.V.A ed eventuali altre imposte. 2. L'importo dei lavori a misura, a corpo ed in economia deve essere suddiviso in importo per l'esecuzione delle lavorazioni ed importo per l'attuazione dei piani di sicurezza. 6 ottobre 2005
Bilancio e P.E.G. della parte investimenti /1 L’impostazione del quadro economico in fase di programmazione Questi due importi (rispettivamente A e B) determinano tutte le altre grandezze del quadro economico, fatta esclusione per l’esproprio; stimarle in modo congruo porta quindi ad un quadro economico attendibile e ad una veritiera previsione di bilancio Gli importi indicati qui concorrono a formare il totale dell’opera, ai fini dell’inserimento della stessa nei documenti di programmazione; sono il risultato di valutazioni fatte spesso prima della progettazione preliminare 6 ottobre 2005
Bilancio e P.E.G. della parte investimenti /2 Momento tecnico: la stima delle lavorazioni da appaltare e dei costi di sicurezza in fase di programmazione Una buona stima degli importi di A e B, con riferimento alle costruzioni stradali, può essere fatta efficacemente con i criteri individuati dal servizio progettazione in giugno 2004; si rimanda a quel lavoro 6 ottobre 2005
Bilancio e P.E.G. della parte investimenti /3 Verso la previsione di bilancio, momento tecnico-amministrativo: la stima delle restanti voci del quadro economico …. Ai lavori da porre in gara e ai costi di sicurezza si sommano imprevisti, spostamenti di sottoservizi, altre lavorazioni in economia, e l’IVA relativa a tutte queste voci Ognuna di queste voci presenta diverse modalità di quantificazione, in taluni casi (spese tecniche, spese di pubblicità, compensi interni, IRAP su compensi interni, spese di laboratorio) determinabili matematicamente, anche se con approssimazione, in altri casi legati ad una vera e propria stima 6 ottobre 2005
Bilancio e P. E. G. della parte investimenti /4 … Bilancio e P.E.G. della parte investimenti /4 ….per arrivare a stimare, per totale, gli interventi della spesa per investimenti,… 6 ottobre 2005
Bilancio e P. E. G. della parte investimenti /5 … Bilancio e P.E.G. della parte investimenti /5 …., nonché, di concerto con l’area economico-finanziaria, le correlative modalità di finanziamento,…. 6 ottobre 2005
Bilancio e P. E. G. della parte investimenti /6 … Bilancio e P.E.G. della parte investimenti /6 ….stabilendo quindi la previsione, sempre per totale, delle risorse di entrata che finanziano gli interventi di spesa dell’opera pubblica. 6 ottobre 2005
Bilancio e P.E.G. della parte investimenti /7 Quali entrate finanziano quali spese Le voci del quadro economico di un’opera pubblica della Provincia di Verona sono finanziate tutte da entrate di parte straordinaria (mutui, prestiti obbligazionari, avanzi di amministrazione destinati, contributi da altri enti in conto capitale, realizzi da alienazioni di patrimonio disponibile, ecc.), fatta eccezione tipica per: per le spese relative al compenso interno e relativi oneri (allocate al titolo I della spesa, spesa corrente) le spese di pubblicità dell’appalto (allocate al titolo I della spesa, spesa corrente) le eventuali spese per commissioni giudicatrici (allocate al titolo I della spesa, spesa corrente) 4) le spese per incarichi professionali a soggetti esterni che precedono il momento dell’acquisizione della provvista finanziaria (allocate al titolo II della spesa, spesa di investimento, ma finanziate con un’eccedenza di entrate correnti rispetto alla spesa corrente stabilita dalla ragioneria per poter costituire un volano specifico per le opere pubbliche). 6 ottobre 2005
Bilancio e P.E.G. della parte investimenti /8 Inserita l’opera nei documenti di programmazione…. All’avvio dell’iter della programmazione, momento che possiamo far coincidere con l’adozione del programma triennale del periodo (n)-(n+2), quindi metà ottobre dell’anno (n-1), per l’opera pubblica i-esima, sulla quale non esiste ancora progetto preliminare, ma eventualmente uno studio di fattibilità o una stima sommaria fatta all’interno, si è giunti a: definire il totale di spesa dell’opera stessa, definire, sommando le voci di spesa e di entrata dell’opera i-esima con quelle delle altre opere programmate, gli stanziamenti delle risorse di entrata e degli interventi di spesa afferenti le opere pubbliche, da inserire nel bilancio di previsione dell’esercizio finanziario (n). Prima dell’approvazione del bilancio di previsione deve essere approvato il progetto preliminare dell’opera (costituendo tale progetto documentazione necessaria nella discussione del bilancio di previsione). 6 ottobre 2005
Bilancio e P. E. G. della parte investimenti /9 … Bilancio e P.E.G. della parte investimenti /9 ….ha inizio la fase progettuale, che parte dal progetto preliminare per arrivare al progetto esecutivo Comincia per il progettista il confronto con le previsioni inserite in programmazione opere pubbliche e nel bilancio di previsione. L’attenzione deve essere riposta negli aspetti tecnico-progettuali, ma anche in quelli finanziari. I principì da osservare, sulla scorta dell’esperienza di questi anni, sono i seguenti: - il totale dell’opera va sempre rispettato, in quanto è un dato cardine della programmazione e una sua violazione porterebbe disequilibrio all’impianto programmatorio; la stima delle voci del quadro economico, nel rispetto del totale dell’opera e nel rispetto degli interventi di spesa (e delle risorse di entrata) determinati per totale, si può discostare da quanto impostato in fase di programmazione, sicuramente fino alla redazione del progetto preliminare; questo continua a valere fino a quando l’opera pubblica non comincia a generare impegni di spesa sul bilancio di previsione di competenza. Ciò infatti influisce sui successivi gradi di libertà del progettista nel compensare le voci del q.e., in quanto l’impegno di spesa ancora l’opera pubblica ad un preciso intervento di spesa (lavori, espropri, spese tecniche, ecc.). Gli impegni contabili già assunti diventano perno dell’assetto finanziario del quadro economico, dal quale non è possibile prescindere. 6 ottobre 2005
Bilancio e P.E.G. della parte investimenti /10 Quando hanno origine gli impegni di spesa per un’opera pubblica? Si distinguono varie situazioni: iter normale: l’opera segue il normale iter progettuale; si arriva al progetto definitivo con impegnate le sole spese ad esso prodromiche, cioè i primi incarichi, interni ed esterni, e nient’altro. La dimensione di questi impegni non vincola il progettista, che deve solo riportare gli impegni già contrattualizzati nel redigendo q.e. del definitivo. La provvista finanziaria per tutto ciò che non è ancora finanziato all’interno del q.e. viene acquisita solamente dopo l’approvazione del progetto definitivo, e quindi il progettista, quando redige il q.e. del definitivo può ancora discostarsi dalle previsioni della programmazione, sempre nel rispetto dei principi fondamentali (totale opera e totale stanziamenti di spesa nel bilancio); - iter con rifinanziamenti (avanzi di amministrazione) o con contributi da terzi che avvengono in momenti antecedenti o comunque a prescindere da un’efficiente progettazione (“servono 500.000,00 euro in più”, ecc.): una destinazione di avanzo e un’accertamento di contributi da altri soggetti generano una destinazione in spesa, che automaticamente si traduce in un impegno. Quindi, deciso a cosa e in che misura destino l’avanzo o il contributo (lavori, espropri, spese tecniche), si ha automaticamente l’impegno, in questi casi anche rilevante, e quindi l’effetto “perno” può diventare molto forte. 6 ottobre 2005
Bilancio e P.E.G. della parte investimenti /11 VOCI DI SPESA FINANZIAMENTO DELLE VOCI DI SPESA tipo di finanziamento stabilito dall’amministrazione momento dell’impegno contabile a) lavori a misura, a corpo, in economia; a) entrate correnti destinate per legge agli investimenti; b) avanzi di bilancio, costituiti da eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti aumentate delle quote capitali di ammortamento dei prestiti; c) entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali, riscossioni di crediti, proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni; c) entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato, delle Regioni, da altri interventi pubblici e privati finalizzati agli investimenti, da interventi finalizzati da parte di organismi comunitari e internazionali; e) avanzo di amministrazione, nelle forme disciplinate dall'articolo 187; d) mutui passivi; g) altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge. momento in cui le entrate vengono accertate (Ragioneria) momento in cui le entrate vengono accertate e la spesa impegnata (Ragioneria) momento in cui la procedura di alienazione si compie (servizio patrimonio momento in cui l’entrata viene accertata (dirigente settore sviluppo del territorio momento in cui l’avanzo viene destinato a finanziare l’opera (consiglio provinciale) dopo l’approvazione del progetto definitivo b) somme a disposizione della stazione appaltante per: 1- lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto; 2- rilievi, accertamenti e indagini; 3- allacciamenti ai pubblici servizi; 4- imprevisti; 5- accantonamento di cui all'articolo 26, comma 4, della Legge; 6- IVA sulle voci da 1 a 5 avanzi di bilancio, costituiti da eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti aumentate delle quote capitali di ammortamento dei prestiti; ovvero fondi ordinari al momento dell’'affidamento degli incarichi 9- IVA sulla voce 8 10- spese per attività di consulenza o di supporto, con IVA relativa 11- eventuali spese per commissioni giudicatrici, con IVA relativa idem al momento dell’affidamento del servizio alla concessionaria di pubblicità 12- spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, con IVA relativa 13- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, con IVA relativa come punti da 1 a 7 14.- compensi a gruppi interni avanzi di bilancio, costituiti da eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti aumentate delle quote capitali di ammortamento dei prestiti 6 ottobre 2005
Bilancio e P.E.G. 2006 L’elenco annuale 2006 Ecco le annualità del programma 2006-2008, con le voci di spesa preventivate e scomposte a livello analitico, e con le modalità di finanziamento previste per ogni opera. Il tutto è coerente con la programmazione triennale che è in corso di approvazione da parte della giunta, con scadenza al 15 ottobre 2005. Le somme che risultano come totali confluiscono nel redigendo bilancio annuale 2006-2008, in gran parte nella spesa cosiddetta “durevole” o di investimento e per alcune voci nella spesa “corrente”. Programma triennale 2006-2008 6 ottobre 2005