Corso di diritto dell’informazione e della comunicazione Inquadramento Interessi costituzionali Radiotelevisione Comunicazioni elettroniche Profili istituzionali
Il diritto della comunicazione e dell’informazione. A) Le fonti del diritto: 1. nazionali: Costituzione (artt. 15 e 21) leggi e atti con forza di legge regolamenti governativi e dell’AGCOM leggi regionali 2. comunitarie: direttive regolamenti decisioni raccomandazioni (del Consiglio, della Commissione, del Parlamento europeo)
Il diritto della comunicazione e dell’informazione (segue) A) Le fonti del diritto (segue): 3. internazionali: trattati e accordi internazionali la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo dell’ONU del 1948 la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo del Consiglio d’Europa del 1950 la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 2000 B) La giurisprudenza costituzionale relativa ai settori dell’informazione (in particolare della radiotelevisione).
Caratteri generali della comunicazione e dell’informazione 1. Comunicazione scritta, in voce, in immagini, in dati. 2. Comunicazione intersoggettiva e di massa. 3. Gli strumenti della comunicazione intersoggettiva (corrispondenza epistolare, telegrafo, telefono, fax etc). 4. Gli strumenti della comunicazione di massa (stampa, teatro, cinema, radio, televisione). 5. Il caso di Internet.
Lo sviluppo del sistema delle comunicazioni a maggiore impatto tecnologico 1. Telecomunicazioni, audiovisivo, informatica (e telematica). 2. Comunicazione via cavo e via etere. 3. Il cavo: dal rame alla banda larga. 4. L’etere: frequenze terrestri e satellitari. 5. Comunicazione analogica e digitale. 6. I canali dell’innovazione: a) la banda larga b) Internet c) la telefonia mobile (verso la 3a generazione)
La “rivoluzione digitale” A) Effetti della rivoluzione digitale 1. La moltiplicazione dei mezzi ed il superamento della risorsa scarsa 2. L’interattività 3. La multimedialità e la convergenza B) Riflessi della digitalizzazione: 1. sul piano economico (la liberalizzazione, i global player) 2. sul piano sociale (effetti dell’interattività nel rapporto uomo-spazio) 3. sul piano politico (dalla democrazia rappresentativa alla democrazia diretta?)
La “rivoluzione digitale” (segue) C) La Società dell’informazione. Vantaggi e rischi. D) Nuove regole e nuovi regolatori per la Società dell’informazione. E) Convergenza dei mezzi e delle discipline.
La cornice costituzionale A) L’art. 15 e la libertà e segretezza della comunicazione: contenuto della libertà e limiti (espressi e impliciti). B) L’art. 21 e la libertà di espressione: contenuto della libertà e limiti (espressi e impliciti). C) Norme collegate. Gli artt. 3, 9 e 41 Cost. D) Il silenzio della Costituzione sulla radiotelevisione.
La cornice costituzionale Art. 15 Cost. La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.
L’art. 8 CEDU Diritto al rispetto della vita privata e familiare 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell’esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui.
L’art. 15 (segue) I tipi di comunicazione Art. 15, co. 1: tutela non solo della corrispondenza in senso stretto (epistolare, telegrafica e telefonica), ma anche di “ogni altra forma di comunicazione” Nozione penale: “per corrispondenza si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informativa o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza” (su filo o a onde)
L’art. 15 (segue) Destinatari della norma Persone fisiche (diritto fondamentale, anche stranieri e apolidi) Persone giuridiche: differenza se pubbliche (no) o private (sì) Formazioni sociali (superamento della tesi individualistica) Tutti i soggetti della comunicazione sono tutelati: mittente e destinatario Ipotesi di configurabilità della libertà: Attualità della comunicazione (invio/ricezione) Determinabilità dei destinatari Idoneità del mezzo ad assicurare la segretezza.
L’art. 15 (segue) La segretezza Del contenuto e dei dati esteriori Finalità: tutelare l’espressione del pensiero (es. politico, religioso, sociale etc) del singolo da ingiustificate disapprovazioni e/o persecuzioni. Più in generale esiste il diritto di escludere i terzi dal contenuto del messaggio.
L’art. 15 (segue) Sentenza Corte cost. n. 1030/88 L’essenziale distinzione tra i diritti di libertà garantiti dagli artt. 15 e 21 Cost. si incentra effettivamente sull’essere la comunicazione, nella prima ipotesi, diretta a destinatari predeterminati e tendente alla segretezza e, nell’altra, rivolta invece ad una pluralità indeterminata di soggetti. Il fatto che i messaggi siano, per ragioni tecniche, captabili da terzi e che la legge non assicuri protezione da interferenze, non giova a mutarne l’essenziale destinazione.
L’art. 15 (segue) Sentenza Corte cost. n. 81/93 Nell’art. 15 Cost. trovano protezione due distinti interessi: quello inerente alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni, riconosciuto come connaturale ai diritti della personalità definiti inviolabili dall’art. 2 Cost., e quello connesso all’esigenza di prevenire e reprimere i reati, vale a dire ad un bene anch’esso oggetto di protezione costituzionale. L’art. 15 Cost.[…] preclude la divulgazione o, comunque, la conoscibilità da parte di terzi delle informazioni e delle notizie idonee a identificare i dati esteriori della conversazione telefonica (autori della comunicazione, tempo e luogo della stessa), dal momento che, facendone oggetto di una specifica tutela della sfera privata attinente alla libertà e alla segretezza della comunicazione, ne affida la diffusione, in via di principio, all’esclusiva disponibilità dei soggetti interessati.
L’art. 15 (segue) (segue) Nella sentenza n. 1030/88, la Corte prescinde dal fondamento tecnico (il mezzo) della comunicazione. Nella sentenza n. 81/93, la Corte afferma la configurabilità della libertà di comunicazione e della segretezza indipendentemente dal mezzo prescelto dal singolo, e dai “diversi requisiti di riservatezza che questo assicura sia sotto il profilo tecnico, sia sotto quello giuridico”.
L’art. 15 (segue) I limiti Riserva assoluta di giurisdizione (soltanto per atto motivato dell’AG) Riserva assoluta di legge (con le garanzie stabilite dalla legge) Casistica: intercettazioni telefoniche (gravi indizi di reato e assoluta indispensabilità), fallimento (curatore visiona la corrispondenza), infermi di mente (corrispondenza consegnata al tutore), detenuti
L’art. 15 (segue) I confini del concetto giuridico di comunicazione L’evoluzione tecnologica mette in crisi i tradizionali criteri distintivi (es. videoconferenze, video on demand) Infungibilità dei destinatari, sicché non sono intercambiabili Volontà di comunicare in modo riservato
La cornice costituzionale (segue) Art. 21 Cost. 1. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. 2. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. 3. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.
La cornice costituzionale (segue) Art. 21 Cost. (segue) 4. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre 24 ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle 24 ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo d’ogni effetto. 5. La legge può stabilire, cono norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. 6. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
L’art. 19 Dich. ONU 1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.
L’art. 9 CEDU Libertà di pensiero, di coscienza e di religione 1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo e la libertà di manifestare la propria religione o credo individualmente o collettivamente, sia in pubblico che in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti.
L’art. 10 CEDU Libertà di espressione 1. Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo noti impedisce che gli Stati sottopongano a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione. 2. L’esercizio di queste libertà, comportando doveri e responsabilità, può essere sottoposto a determinate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge e costituenti misure necessarie in una società democratica, per la sicurezza nazionale, l’integrità territoriale o l’ordine pubblico, la prevenzione dei reati, la protezione della salute e della morale, la protezione della reputazione o dei diritti altrui, o per impedire la divulgazione di informazioni confidenziali o per garantire l’autorità e la imparzialità del potere giudiziario.
L’art. 21 Libertà di espressione e manifestazione del pensiero Pietra angolare dell’ordinamento democratico (Sentenza Corte Cost. n. 84/1969). Principio disciplinato a livello costituzionale in tutti i Paesi democratici e in numerosi atti internazionali. Nello Statuto Albertino: “la legge ne reprime gli abusi”. Manca il riferimento alla radiotelevisione
L’art. 21 (segue) Contenuto della norma Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. “Tutti hanno diritto”: diritto dell’uomo. Destinatari: sia singolo (cittadino e straniero) che formazioni sociali. Ampliamento per parlamentari e consiglieri regionali (immunità) Limite funzionale per particolari professioni (medici, notai, avvocati, funzionari pubblici etc)
Art. 21 Cost. (segue) La libertà di propaganda è espressione di quella di manifestazione del pensiero, garantita dall’art. 21 e pietra angolare dell’ordinamento democratico. (Corte cost. n. 84/1969)
L’art. 21 (oggetto) Oggetto della libertà Qualsiasi forma di espressione, non solo il “proprio pensiero” ma in generale le informazioni. Formula sintetica di libertà positiva di pensiero e espressione e negativa al silenzio. Libertà attiva di informazione, passiva ad essere informati, riflessiva ad informarsi. La difficile distinzione tra pensiero che mira a sensibilizzare un’elaborazione di pensiero e quello che incita all’azione: la disciplina penale. La comunicazione pubblicitaria.
L’art. 21 (oggetto) Sostanza e strumenti Non comprende il diritto di disporre di tutti i possibili mezzi, la cui disciplina è rimessa al legislatore ordinario (C. Cost. n. 225/74); Comprende il diritto di esprimersi in condizioni di parità, nella misura massima consentita dai mezzi tecnici disponibili (C. Cost. n. 105/72 e 94/77); Il monopolista deve assicurare a tutti la possibilità potenziale di goderne in condizioni di imparzialità e obiettività e, a chi sia interessato, di avvalersene per la diffusione del pensiero (C. Cost. n. 59/60).
Art. 21 Cost. (oggetto) Il lato attivo della libertà di manifestazione del pensiero è la libertà di dare e divulgare notizie, opinioni, commenti; il lato passivo, dal punto di vista dei destinatari della manifestazione, è un interesse generale alla informazione, il quale in un regime di libera democrazia, implica pluralità di fonti di informazione, libero accesso alle medesime, assenza di ingiustificati ostacoli legali, anche temporanei alla circolazione delle notizie e delle idee. (Corte cost. n. 105/1972)
Art. 21 Cost. (oggetto) Lato attivo: libertà di informare libertà (positiva) di informare e diritto di cronaca e relativi limiti espressi (buon costume) impliciti (nella Costituzione, es. onore e riservatezza) libertà (negativa) a non esprimere il proprio pensiero Lato passivo: libertà di essere informati diritto di ricevere le notizie e limiti i segreti (di Stato, investigativo) interesse a ricercare le notizie interesse ad un’informazione pluralistica pluralismo esterno pluralismo interno
L’art. 21 (oggetto) Libertà attiva di informare Quali contenuti: materie “nobili” contemplate da altre previsioni costituzionali (religione, arte, scienza, politica) con esonero da limiti e materia “generiche”. Diritto di cronaca e tutela rafforzata: discende da esclusione di punibilità in sede penale. Dovere di informare alla base del servizio pubblico.
L’art. 21 (oggetto) Libertà passiva di essere informati Mancanza nella Costituzione italiana. Compito dell’interprete. Omologo del diritto di informare: problema del diritto al silenzio. Natura del diritto: interesse o diritto soggettivo azionabile. Il pluralismo nella giurisprudenza costituzionale come condizione per la libertà passiva (C. Cost. nn. 826/88, 112/93, 420/94, 155/02, 466/02). Diritto alla notizia vs obbligo di informare.
L’art. 21 (oggetto) Libertà riflessiva di informarsi Mancanza nella Costituzione italiana. Compito dell’interprete. Presupposto logico della libertà attiva, specialmente nel diritto di cronaca. L. 241/90 e diritto di accesso: In senso verticale (libertà passiva) In senso orizzontale (libertà riflessiva) L. 150/00 e comunicazione istituzionale
L’art. 21 (limiti) Quadro d’insieme Il concetto di limite è insito in quello stesso di diritto; nell’ambito dell’ordinamento le varie sfere giuridiche devono di necessità limitarsi reciprocamente (C. Cost. n. 1/56) Non vi è pubblico interesse che possa giustificare limitazioni che non siano consentite dalla stessa Carta costituzionale (C. Cost. nn. 11/68, 65/70) La libertà di manifestazione del pensiero non può trovare limitazioni se non nelle disposizioni legislative dirette alla tutela di altri beni e interessi fatti oggetto di protezione costituzionale (C. Cost. n. 120/68)
L’art. 21 (limiti) Tipologie Esplicito: il buon costume. La difficoltà di definirne una nozione: comune senso del pudore, pubblica decenza, soprattutto sfera sessuale. Impliciti: Individuali (onore, riservatezza, identità personale) Pubblicistici (ordine pubblico, esigenze di giustizia, onore delle istituzioni, segreti) Particolare tutela per i minori. Misure preventive per le opere cinematografiche e repressive per la stampa.
L’art. 21 (limiti espressi) Il buon costume risulta da un insieme di precetti che impongono un determinato comportamento nella vita sociale di relazione, la inosservanza dei quali comporta in particolare la violazione del pudore sessuale, della dignità personale che con esso si congiunge e del sentimento morale dei giovani. (Corte cost. n. 9/1965)
L’art. 21 (limiti espressi) Il buon costume è diretto a significare un valore riferibile alla collettività in generale, nel senso che denota le condizioni essenziali che, in relazione ai contenuti morali e alle modalità di espressione del costume sessuale in un determinato momento storico, siano indispensabili per assicurare una convivenza sociale conforme ai principi costituzionali inviolabili di tutela della dignità umana e del rispetto reciproco tra le persone. (Corte cost. n. 368/1992)
L’art. 21 (limiti impliciti) L’art. 21 Cost. prevede un diritto inconciliabile con qualsiasi disciplina che direttamente o indirettamente apra la via a pericolosi attentati e di fronte al quale non vi è pubblico interesse che possa giustificare limitazioni che non siano consentite dalla stessa carta costituzionale. (Corte cost. n. 9/1965)
L’art. 21 (limiti impliciti) La libertà di manifestazione del pensiero non può trovare limitazioni se non nelle disposizioni legislative dirette alla tutela di altri beni ed interessi fatti oggetto di protezione costituzionale. (Corte cost. n. 120/1968)
L’art. 21 (L. impliciti-reputazione) Il concetto di reputazione deve essere considerato sia in generale, sia in relazione alla posizione sociale e professionale dell’offeso, in rapporto cioè all’ambiente in cui egli vive ed opera. (Cass. Pen. Sez III, 12/11/1962)
L’art. 21 (L. impliciti-reputazione) (La tutela della reputazione del singolo richiede): A) l’inderogabile necessità di un assoluto rispetto del limite interno della verità oggettiva di quanto riferito, risultando inaccettabili valori sostitutivi di essa, quali quelli della veridicità o della verosimiglianza dei fatti narrati; B) lo stretto obbligo dell’agente di rappresentare fedelmente gli avvenimento tali quali sono, risultando esclusa la possibilità di rappresentarli sedicenti o somiglianti a quelli che sono. (Cass. Pen. SS.UU. 30/06/1984)
L’art. 21 (L. impliciti-riservatezza) La natura della tutela della riservatezza risiede nella tutela di quelle situazioni e vicende strettamente personali e familiari, le quali, anche se verificatesi fuori del domicilio domestico, non hanno per i terzi un interesse socialmente apprezzabile. (Corte cost. n. 2199/75)
L’art. 21 (L. impliciti-riservatezza) Non può essere generalizzato il principio della rinunzia implicita delle persone notorie alla difesa della propria riservatezza che esse conservano limitatamente e relativamente a quella sfera di interessi e di attività personali che nulla hanno a che vedere con i fatti e le ragioni della propria popolarità. (Trib. Milano 17/11/1994)
Art. 21 Cost.: Il diritto all’informazione (Le norme che pongono restrizioni alla ricezione di programmi radiotelevisivi dall’estero) pongono rilevanti ostacoli al diritto alla circolazione di informazioni, protetto dall’art. 21 Cost., in quanto s’impone al cittadino di attingere le proprie notizie unicamente dai servizi radiotelevisivi nazionali precludendogli la possibilità di accedere ad altre non irrilevanti fonti di informazione e selezionare, in base alle proprie personali opzioni, le fonti medesime. (Corte cost. n. 225/1974)
Art. 21 Cost.: Il diritto all’informazione pluralistica Il pluralismo si manifesta nella concreta possibilità di scelta tra programmi che garantiscano l’espressione di tendenze aventi caratteri eterogenei e va difeso contro l’insorgere di posizioni dominanti o comunque preminenti, tali da comprimere sensibilmente questo fondamentale valore. (Corte cost. n. 826/1988)
Art. 21 Cost.: Il diritto all’informazione pluralistica Pluralismo interno: Obbligo di dare voce a tutte o al maggiore numero possibile di opinioni, tendenze, correnti di pensiero politiche, sociali e culturali presenti nella società. Pluralismo esterno: Possibilità di ingresso di quante più voci consentano i mezzi tecnici, senza il pericolo di essere emarginati a causa dei processi di concentrazione delle risorse tecniche ed economiche nelle mani di uno o di pochi. (Corte cost. n. 826/1988)