Le leggi di sistema La legge Mammì (223/90) Sentenza n. 420/94 La legge Maccanico (249/97) Sentenza n. 466/02 La legge Gasparri (112/94) Testo unico (177/05)
Pluralismo e concorrenza Definizione di pluralismo Il pluralismo non è indicato in nessuna Carta costituzionale, ma riceve egualmente tutela, sia pure con sfumature diverse Stati Uniti: il pluralismo non è parte della libertà di espressione, in quanto quest’ultima è un diritto negativo in opposizione allo Stato che non può, pertanto, adottare alcuna misura positiva; Europa: il pluralismo non costituisce un limite alla libertà di espressione, ma ne è parte integrante, con possibili risvolti positivi, tanto che lo Stato è tenuto ad assicurare il pluralismo.
Pluralismo e concorrenza Definizione di pluralismo Corte costituzionale tedesca (sent. 57295/81): l’essenza del pluralismo risiede nella costruzione di un opinione individuale e pubblica ed è condizione essenziale per l’esercizio effettivo della libertà di espressione. Implica due aspetti: Libertà di esprimere e diffondere le proprie opinioni; Diritto di conoscere le opinioni espresse da altri.
Pluralismo e concorrenza (segue) Definizione di pluralismo Consiglio costituzionale francese (sent. 217/86): il pluralismo delle opinioni è di per sé un valore costituzionale, perché in mancanza non sarebbe effettivo il diritto di manifestare liberamente le proprie opinioni garantito dalla Dichiarazione del 1789.
Pluralismo e concorrenza (segue) Definizione di pluralismo Corte costituzionale italiana (sent. 225/74): la libertà di espressione implica il diritto non già di possedere, ma di accedere a tutti i mezzi di espressione disponibili alla luce del principio di eguaglianza: quest’ultimo verrebbe violato se solo poche voci potessero accedere ai mezzi audiovisivi.
Pluralismo e concorrenza (segue) Pluralismo e monopolio pubblico Corte costituzionale tedesca (sent. 12205/61): nel confronto con la stampa, la televisione presenta un numero necessariamente limitato di operatori a causa della scarsità delle risorse e dei costi elevati degli investimenti infrastrutturali. Per tale ragione, il monopolio pubblico costituisce un modo per salvaguardare la libertà di espressione.
Pluralismo e concorrenza (segue) Pluralismo e monopolio pubblico Consiglio costituzionale francese (sent. 217/86): spetta al legislatore eventualmente riservare l’attività radiotelevisiva allo Stato, in quanto il servizio pubblico non assume una rilevanza costituzionale, purché l’obiettivo sia un servizio pubblico conforme ai principi costituzionali di imparzialità e pluralismo.
Pluralismo e concorrenza (segue) Pluralismo e monopolio pubblico Corte costituzionale italiana (sentt. 59/60 e 225/74): poiché la scarsità delle risorse crea delle condizioni di oligopolio di fatto, è preferibile un oligopolio pubblico ad uno privato a condizione di assicurare condizioni di pluralismo interno.
Pluralismo e concorrenza (segue) Pluralismo e televisione commerciale Corte costituzionale tedesca (sentt. 12205/61, 31314/71, 73118/86): il libero mercato porterebbe inevitabilmente al formarsi di posizioni dominanti; la televisione commerciale è legittima a condizione che vi siano norme anticoncentrazionistiche ed un efficace servizio pubblico.
Pluralismo e concorrenza (segue) Pluralismo e televisione commerciale Consiglio costituzionale francese (sent. 217/86): l’unico strumento per tutelare il pluralismo è il controllo delle concentrazioni che assicuri un numero congruo di voci indipendenti e un livello sufficiente di pluralismo esterno.
Pluralismo e concorrenza (segue) Pluralismo e televisione commerciale Corte costituzionale italiana (sentt. 148/81, 826/88, 420/94): la televisione commerciale richiede condizioni di pluralismo esterno, altrimenti sarebbe a rischio la libertà di espressione. Le ordinarie norme a tutela della concorrenza non sarebbero sufficienti, perché un oligopolio lesivo del pluralismo non vi sarebbe di per sé in contrasto.
Pluralismo e concorrenza (segue) Pluralismo e Unione europea Nelle costituzioni di tutti gli Stati membri è riconosciuta la libertà di espressione come diritto fondamentale; in alcune è previsto anche il diritto di ricevere informazioni. Il pluralismo è considerato parte integrante della libertà di espressione. Le istituzioni comunitarie non possono agire in contrasto con le tradizioni costituzionali degli Stati membri: tra queste rientrano senz’altro le interpretazioni delle corti costituzionali di Germania, Italia e Francia, le quali possono ritenersi conformi alle tradizioni anche degli altri Stati membri
Pluralismo e concorrenza (segue) Pluralismo e Unione europea L’art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo costituisce una fonte interpretativa aggiuntiva rispetto alle tradizioni costituzionali. L’art. 11 della Carta dei diritti fondamentali di Nizza include anche il pluralismo dei media nell’elenco dei diritti e, sebbene non sia ancora vincolante, è destinata a diventarlo una volta incorporata nella Costituzione europea. L’Unione europea non detiene una competenza specifica volta ad adottare delle azioni positive a tutela del pluralismo, ma è in ogni caso tenuta ad ispirarsi a questo principio sia pure solo in termini “negativi”.
Pluralismo e concorrenza (segue) Il mercato televisivo Televisione gratuita: Produzione, Programmazione (packaging) Trasmissione. Televisione a pagamento: Programmazione (packaging), Aggregazione dei canali in bouquet, Trasmissione, Accesso condizionato.
Pluralismo e concorrenza (segue) I mezzi trasmissivi Terrestre: Si tratta del mezzo trasmissivo più antico e diffuso, molto costoso negli investimenti in infrastrutture: le antenne terrestri devono ricevere il segnale da un’antenna centrale e dirigerlo verso le frequenze hertziane che lo devono trasportare verso le antenne dei telespettatori; Condizionato dalla scarsità delle risorse, problema che non troverà soluzione neppure nella digitalizzazione.
Pluralismo e concorrenza (segue) I mezzi trasmissivi Cavo: Mezzo trasmissivo unidirezionale dove un operatore, una volta ricevuti i canali tramite un antenna hertziana o satellitare, li distribuisce attraverso la propria rete, assemblandoli in bouquet che il consumatore può ricevere una volta connesso alla rete presente nella propria abitazione (cablata). Dati gli elevati costi iniziali, l’operatore via cavo è spesso un monopolista nella propria area di copertura. La tendenza verso le concentrazioni, in assenza di regole sull’accesso, potrà creare condizioni di monopolio anche in un futuro digitale di fibra ottica.
Pluralismo e concorrenza (segue) I mezzi trasmissivi Satellite: Il segnale viene trasmesso dal centro di produzione ad una stazione di up-link che lo invia ad uno specifico transponder noleggiato/acquistato dall’emittente su un satellite collocato in un’orbita geostazionaria che assicuri la desiderata copertura geografica attraverso la proiezione del cd. cono d’ombra sulla crosta terrestre. Il segnale ritrasmesso dal transponder può essere ricevuto da apposite antenne paraboliche. La trasmissione satellitare presenta problemi di scarsità di risorse, perché ogni area geografica può essere coperta da un numero limitato di satelliti dato che lo spazio nell’orbita geostazionaria non è infinito.
Pluralismo e concorrenza (segue) I mezzi trasmissivi Altri mezzi: Le antenne a onda corta sono utilizzate in Finlandia in sostituzione del cavo in aree scarsamente popolate dove non sussistono problemi di barriere fisiche suscettibili di ostacolare la propagazione del segnale. Le trasmissioni attraverso le linee telefoniche con tecnologia DSL è in fase sperimentale.
Pluralismo e concorrenza (segue) I mercati nazionali - Germania La televisione gratuita è suddivisa in tre blocchi: Emittenti pubbliche (ARD e ZDF) con audience del 42%; Emittenti RTL di proprietà CLT-Bertelsmann (RTL, RTL2, Super RTL, Vox) con audience del 27%; Emittenti di proprietà Kirch (SAT 1, Kabel 1, Pro 7) con audience del 22%. La televisione a pagamento vede Kirch come unico operatore attraverso la piattaforma Premiere di cui possiede il sistema di accesso condizionato. Anche la rete vi cavo si basa su tecnologie Kirch e di Kirch è l’archivio cinematigrafico più vasto della Germania.
Pluralismo e concorrenza (segue) I mercati nazionali – Regno Unito La televisione free è dominata dall’emittenza pubblica e alcuni canali privati: BBC, BBC2 e BBC World sono finanziate solo dal canone, Channel 4 è servizio pubblico finanziato dalla pubblicità, Channel 3/ITV è il principale canale commerciale a gestione regionale, Dal 1997 opera come canale commerciale Channel 5, controllato dal lussemburghese CLT (che in Germania controllo RTL con Bertelsmann). La televisione a pagamento è dominata da BSkyB di NewsCorp. Il tentativo di lanciare una piattaforma DTT da parte di ITV-Digital è fallito nel 2003, sostituito ora dalla piattaforma digitale gratuita Freeview.
Pluralismo e concorrenza (segue) I mercati nazionali – Francia Il mercato gratuito vede pochi operatori: France 2 e France 3 come emittenti pubbliche, TF1 (controllata da Bouygues) e M6 (controllata dal lussemb. CLT). Il mercato a pagamento è il più variegato d’Europa con tre operatori: Canal + (controllato da Vivendi), la prima piattaforma digitale, TPS (joint venture controllata da TF1, M6, France Télecom) che, benché minore, gode della partecipazione delle principali emittenti free, AB Sat, specializzata in servizi interattivi.
Pluralismo e concorrenza (segue) I mercati nazionali – Italia Il mercato della televisione free è caratterizzato dal duopolio Rai-Mediaset che insieme detengono il 90% dell’audience. Del gruppo Fininvest fa parte anche Medusa che detiene un vasto archivio cinematografico e la maggiore agenzia di pubblicità, Publitalia, con ciò facendo apparire il mercato fortemente concentrato anche in modo verticale. Il mercato della televisione a pagamento è gestito in condizioni di monopolio da Sky Italia (NewsCorp e Telecom Italia in posizione di minoranza).
Pluralismo e concorrenza (segue) Norme antitrust - Germania Potere dominante sulle opinioni: il pluralismo esterno è garantito se nessun operatore esercita un potere dominanti sulla formazione delle opinioni. Tale posizione si presume raggiunta in presenza di un’audience del 30%, con possibilità per l’emittente di provare il contrario; tale posizione è raggiunta anche in caso di audience del 25% accompagnata da una posizione dominante in un mercato correlato (stampa, pubblicità e radio, non anche servizi come sistemi di accesso condizionato). Alcune situazioni consentono uno sconto di punti percentuali: del 2% in presenza di finestre regionali, del 3% in caso di trasmissioni affidate a produttori indipendenti.
Pluralismo e concorrenza (segue) Norme antitrust - Germania Misure per il pluralismo interno ed esterno: Le soglie di intervento per la tutela del pluralismo interno sono il 10% di audience nel caso di un singolo canale, con la conseguenza che l’operatore dovrà attribuire sei mesi di trasmissione a terze parti indipendenti; Se l’operatore ha due reti, l’audience non deve superare in totale il 20% e l’obbligo delle finestre di programmazione si applica alla rete con l’audience più elevato. Le misure correttive sono l’impossibilità di rilasciare una licenza ad un operatore con uno share del 25% e – a scelta dell’operatore – la dismissione di rami d’azienda, finestre di programmazione a produttori terzi o sottoposizione delle decisioni del proprio C.d.A. ad un consiglio consultivo rappresentativo delle diverse tendenze socio-culturali.
Pluralismo e concorrenza (segue) Norme antitrust – Regno Unito Il limite generale è costituito dal 15% dell’audience sia per la radio che per la televisione; il limite nella stampa è il 20% della tiratura. Limiti monomedia: il limite del 15% può essere superato solo se si è titolari di una sola licenza; occorre essere al di sotto per poter essere titolari di due o più licenze per servizi televisivi (terrestri, cavo, satellite o DTT) o avere una partecipazione superiore al 20% in un’altra impresa titolare di licenza. Il limite del 15% non si applica all’emittente pubblica, ma la sua audience concorre nel calcolo generale. Non esistono limiti per le trasmissioni via cavo, satellite o DTT, fatti salvi i limiti derivanti dal diritto della concorrenza.
Pluralismo e concorrenza (segue) Norme antitrust – Regno Unito Limiti incrociati: contestualmente un medesimo soggetto può: controllare il 15% dell’audience televisiva e radiofonica, il 20% della tiratura dei quotidiani, tutti i servizi via cavo, satellite e multiplex. L’ITC può rifiutare l’attribuzione di una licenza se il titolare possa ritenersi agire contro il pubblico interesse, per tale intendendosi: La promozione del pluralismo e la diversità delle fonti informative; Particolari benefici economici; Orientamento appropriato del mercato.
Pluralismo e concorrenza (segue) Norme antitrust - Francia Trasmissioni terrestri: Max 1 licenza per soggetto; Max 49% del capitale nelle emittenti con più del 2,5% di audience; Max 15% del capitale se in due emittenti; Max 5% del capitale se in tre emittenti; Max 5 licenze nel digitale terrestre. Trasmissioni via cavo: Nessun limite, perché l’operatore è mero distributore di contenuti; Max area servita 8 milioni di abitanti. Trasmissioni satellitari: Max 50% del capitale della piattaforma se unica; Max 1/3 del capitale se in due piattaforme; Max 5% del capitale se in tre piattaforme.
Pluralismo e concorrenza (segue) Norme antitrust - Francia In nessun caso può aversi la coesistenza di più di due dei seguenti casi: Una o più autorizzazioni per trasmissioni terrestri che raggiungano più di 4 milioni di persone; Autorizzazioni radiofoniche che raggiungano più di 30 milioni di persone; Autorizzazioni via cavo che raggiungano più di 6 milioni di persone; Controllare più del 20% della tiratura dei quotidiani.
Pluralismo e concorrenza (segue) Norme antitrust - Italia Limiti alle risorse economiche Fermo restando il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati che compongono il sistema integrato delle comunicazioni, i soggetti tenuti all’iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione non possono conseguire ricavi superiori al 20% dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni
Pluralismo e concorrenza (segue) Norme antitrust - Italia Limiti alle risorse tecniche All’atto della completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, uno stesso fornitore di contenuti non può essere titolare di autorizzazioni che consentano di diffondere più del 20% del totale dei programmi televisivi o radiofonici irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste dal medesimo piano.
Pluralismo e concorrenza (segue) Norme antitrust - Italia Limiti incrociati Le imprese, i cui ricavi nel settore delle telecomunicazioni sono superiori al 40% dei ricavi complessivi di quel settore, non possono conseguire nel SIC ricavi superiori al 10% del sistema medesimo. I soggetti che esercitano l’attività televisiva in ambito nazionale non possono, prima del 31/12/2010, acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani.
La radiotelevisione (segue) Gli obblighi dei concessionari Il diritto di rettifica La tutela dei minori Le quote europee I limiti alla pubblicità La comunicazione istituzionale La “par condicio”
La radiotelevisione (segue) 1. Il diritto di rettifica Art. 10, co. 2, l. 223/90 (32 TU) Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali o materiali da trasmissioni contrarie a verità, ha diritto di chiedere al concessionario privato o alla concessionaria pubblica ovvero alle persone da loro delegate al controllo della trasmissione che sta trasmessa apposita rettifica, purché questa ultima non abbia contenuto che possa dar luogo a responsabilità penali.
La radiotelevisione (segue) 1. Il diritto di rettifica (segue) Art. 10, co. 3 e 4, l. 223/90 (32 TU) 3. La rettifica è effettuata entro quarantotto ore dalla ricezione della relativa richiesta, in fascia oraria e con il rilievo corrispondenti a quelli della trasmissione che ha dato origine alla lesione degli interessi. Trascorso detto termine senza che la rettifica sia stata effettuata, l'interessato può trasmettere la richiesta al Garante, che provvede ai sensi del comma 4. 4. Fatta salva competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei diritti soggettivi, nel caso in cui il concessionario privato o la concessionaria pubblica ritengano che non ricorrono le condizioni per la trasmissione della rettifica, sottopongono entro il giorno successivo alla richiesta la questione al Garante che si pronuncia nel termine di cinque giorni. Se il Garante ritiene fondata la richiesta di rettifica quest'ultima, preceduta dall'indicazione della pronuncia del Garante stesso, deve essere trasmessa entro le ventiquattro ore successive alla pronuncia medesima.
La radiotelevisione (segue) 2. La tutela dei minori Messaggi pubblicitari: art. 8, co. 1, l. 223/90 (4 TU) La pubblicità radiofonica e televisiva non deve offendere la dignità della persona, non deve evocare discriminazioni di razza, sesso e nazionalità, non deve offendere convinzioni religiose ed ideali non deve indurre a comportamenti pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l'ambiente, non deve arrecare pregiudizio morale o fisico a minorenni, e ne è vietato l'inserimento nei programmi di cartoni animati.
La radiotelevisione (segue) 2. La tutela dei minori (segue) Messaggi pubblicitari: art. 3, co. 5, l. 122/98 (37 TU) La pubblicità e la televendita non possono essere inserite durante la trasmissione di funzioni religiose. I notiziari e le rubriche di attualità, i documentari, i programmi religiosi e quelli per bambini, di durata programmata inferiore a trenta minuti, non possono essere interrotti dalla pubblicità o dalla televendita. Se la loro durata programmata è di almeno trenta minuti, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
La radiotelevisione (segue) 2. La tutela dei minori (segue) Messaggi pubblicitari: art. 3 DM 425/91 (37 TU) La pubblicità televisiva, allo scopo di impedire ogni pregiudizio morale o fisico ai minorenni, non deve: A) esortare direttamente i minorenni ad acquistare un prodotto o un servizio, sfruttandone l'inesperienza o la credulità; B) esortare direttamente i minorenni a persuadere genitori o altre persone ad acquistare tali prodotti o servizi; C) sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altre persone; D) mostrare, senza motivo, minorenni in situazioni pericolose.
La radiotelevisione (segue) 2. La tutela dei minori (segue) Messaggi pubblicitari: art. 6, d.lgs. 74/92 1. È considerata ingannevole la pubblicità, che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, possa, anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza o che abusi della loro naturale credulità o mancanza di esperienza o che, impiegando bambini ed adolescenti in messaggi pubblicitari, abusi dei naturali sentimenti degli adulti per i più giovani.
La radiotelevisione (segue) 2. La tutela dei minori (segue) Messaggi pubblicitari: art. 1, comma 26, l. 650/96 Sono vietati i servizi audiotex ed internazionali che presentino forme o contenuti di carattere erotico, pornografico o osceno. È vietato alle emittenti televisive e radiofoniche, locali e nazionali, propagandare servizi di tipo interattivo audiotex e videotex quali "linea diretta" conversazione, "messaggerie locali", "chat line", "one to one" e "hot line", nelle fasce di ascolto e di visione fra le ore 7 e le ore 24. È fatto altresì divieto di propagandare servizi audiotex, in programmi radiotelevisivi, pubblicazioni periodiche ed ogni altro tipo di comunicazione espressamente dedicato ai minori.
La radiotelevisione (segue) 2. La tutela dei minori (segue) Opere cinematografiche: art. 15, commi 11 e 13, l. 223/90 (34 TU) È comunque vietata la trasmissione di film ai quali sia stato negato il nulla osta per la protezione o la rappresentazione in pubblico oppure siano stati vietati ai minori di anni diciotto. I film vietati ai minori di anni quattordici non possono essere trasmessi né integralmente né parzialmente prima delle ore 22,30 e dopo le ore 7.
La radiotelevisione (segue) 2. La tutela dei minori (segue) Opere per ragazzi: art. 30, co. 2, l. 223/90 rinvia a artt. 14 e 15, l. 47/48 Art. 14 - Pubblicazioni destinate all’infanzia o all’adolescenza Le disposizioni dell'art. 528 del Codice penale [atti osceni] si applicano anche alle pubblicazioni destinate ai fanciulli ed agli adolescenti, quando, per la sensibilità e impressionabilità ad essi proprie, siano comunque idonee ad offendere il loro sentimento morale o a costituire per essi incitamento alla corruzione, al delitto o al suicidio. Le pene in tali casi sono aumentate. Le medesime disposizioni si applicano a quei giornali e periodici destinati all'infanzia, nei quali la descrizione o l'illustrazione di vicende poliziesche o di avventure sia fatta, sistematicamente, o ripetutamente, in modo da favorire il disfrenarsi di istinti di violenza e di indisciplina sociale. Art. 15 - Pubblicazioni a contenuto impressionante o raccapricciante Le disposizioni dell'art. 528 del Codice penale [atti osceni] si applicano anche nel caso di stampati i quali descrivano o illustrino, con particolari impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari, in modo da poter turbare il comune sentimento della morale e l'ordine familiare o da poter provocare il diffondersi di suicidi o delitti.
La radiotelevisione (segue) 2. La tutela dei minori (segue) Opere televisive: art. 15, co. 10, l. 223/90 (34 TU) È vietata la trasmissione di programmi che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori che contengono scene di violenza gratuita o pornografiche, che inducano ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza sesso, religione o nazionalità.
La radiotelevisione (segue) 2. La tutela dei minori (segue) Opere televisive: art. 3, co. 4, l. 203/95 La trasmissione televisiva di opere a soggetto e film prodotti per la televisione che contengano immagini di sesso o di violenza tali da poter incidere negativamente sulla sensibilità dei minori, è ammessa, fermo restando quanto disposto dall’articolo 15, commi 10, 11 e 12, e dall’articolo 30 della legge 6 agosto 1990, n. 223/90, solo nella fascia oraria fra le 23 e le 7.
La radiotelevisione (segue) 2. La tutela dei minori (segue) Il codice di autoregolamentazione TV e minori del 2002 (34 TU) La partecipazione dei minori alle trasmissioni La televisione per tutti (7.00-22.30) La televisione per i minori (16.00-19.00) La pubblicità Attuazione e controllo (Comitato e rapporti con l’Autorità)
La radiotelevisione (segue) 3. Le quote europee A) Quote di distribuzione (44 TU) Obbligo di riservare alle opere europee il 50% del tempo mensile di trasmissione, di cui: 50% ad opere degli ultimi 5 anni 10% (20% RAI) ad opere di produttori indipendenti
La radiotelevisione (segue) 3. Le quote europee (segue) B) Quote di produzione (44 TU) Obbligo di riservare all’acquisto o alla produzione di opere europee il 10% (20% canone RAI) degli introiti da pubblicità, di cui: 40% film 10% opere di produttori indipendenti
La radiotelevisione (segue) 4. I limiti alla pubblicità A) Modalità di inserimento dei messaggi pubblicitari B) Inserimento della pubblicità negli intervalli dei programmi C) I limiti di affollamento D) Il regolamento AGCOM
La radiotelevisione (segue) 4. I limiti alla pubblicità (segue) A) Modalità di inserimento della pubblicità (37 TU) Il principio della separazione: La pubblicità televisiva e la televendita devono essere chiaramente riconoscibili come tali ed essere nettamente distinte dal resto della programmazione con mezzi ottici e/o acustici.
La radiotelevisione (segue) 4. I limiti alla pubblicità (segue) A) Modalità di inserimento della pubblicità (segue) (37 TU) Il principio dei blocchi: Gli spot pubblicitari e di televendita isolati devono costituire eccezioni.
La radiotelevisione (segue) 4. I limiti alla pubblicità (segue) A) Criticità interpretative: split-screen
La radiotelevisione (segue) 4. I limiti alla pubblicità (segue) A) Criticità interpretative: sovrimpressioni
La radiotelevisione (segue) 4. I limiti alla pubblicità (segue) A) Criticità interpretative: pubblicità virtuale
La radiotelevisione (segue) 4. I limiti alla pubblicità (segue) A) Criticità interpretative: pubblicità virtuale
La radiotelevisione (segue) 4. I limiti alla pubblicità (segue) B) L’inserimento della pubblicità negli intervalli dei programmi (37 TU) Il principio generale degli intervalli naturali delle opere audiovisive: La pubblicità e gli spot di televendita devono essere inseriti tra i programmi. Possono essere inseriti anche nel corso di un programma tenuto conto degli intervalli naturali dello stesso.
La radiotelevisione (segue) 4. I limiti alla pubblicità (segue) B) L’inserimento della pubblicità negli intervalli dei programmi (segue) (37 TU) Le ipotesi specifiche dei programmi con parti autonome o intervalli: La pubblicità e gli spot di televendita possono essere inseriti soltanto tra le parti autonome o negli intervalli.
La radiotelevisione (segue) 4. I limiti alla pubblicità (segue) B) L’inserimento della pubblicità negli intervalli dei programmi (segue) (37 TU) La durata delle opere come limite al numero di interruzioni: Il limite di 45 minuti (es. film) 2 o più periodi di 45 + 20 minuti L’intervallo minimo di 20 minuti tra un’interruzione e l’altra Il limite di 30 minuti (es. cartoni)
La radiotelevisione (segue) 4. I limiti alla pubblicità (segue) B) L’inserimento della pubblicità negli intervalli dei programmi (segue) (37 TU) Il calcolo della durata dei programmi secondo: Tesi del tempo netto: Verificare la durata dell’opera al netto delle interruzioni pubblicitarie. Tesi del tempo lordo: Verificare la durata dell’opera inclusiva della pubblicità.
La radiotelevisione (segue) 4. I limiti alla pubblicità (segue) C) I limiti di affollamento (38 TU) Il limite di affollamento orario Il limite di affollamento giornaliero
La radiotelevisione (segue) 4. I limiti alla pubblicità (segue) C) I limiti di affollamento (segue) Direttiva 89/552/CEE 12 minuti all’ora 288 minuti al giorno (di cui 60 per televendite) Direttiva 97/36/CE 468 minuti al giorno (di cui 180 per televendite) Legge 223/90 (38 TU) 10,8 minuti all’ora 288 minuti al giorno (di cui 72 per televendite)
La radiotelevisione (segue) 4. I limiti alla pubblicità (segue) D) I Il regolamento AGCOM n. 538/01 Riconoscibilità del messaggio pubblicitario rispetto al resto del programma Inserimento della pubblicità nelle trasmissioni televisive
La radiotelevisione (segue) 5. La comunicazione istituzionale Art. 2, l. 150/2000 Le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni si esplicano, oltre che per mezzo di programmi previsti per la comunicazione istituzionale non pubblicitaria, anche attraverso la pubblicità, le distribuzioni o vendite promozionali, le affissioni, l’organizzazione di manifestazioni e la partecipazione a rassegne specialistiche, fiere e congressi.
La radiotelevisione (segue) 5. La comunicazione istituzionale Art. 3, l. 150/2000 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri determina i messaggi di utilità sociale ovvero di pubblico interesse, che la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo può trasmettere a titolo gratuito. (…) Le emittenti private, radiofoniche e televisive, hanno facoltà, ove autorizzate, di utilizzare tali messaggi per passaggi gratuiti. 3. Fatto salvo quanto stabilito dalla presente legge e dalle disposizioni relative alla comunicazione istituzionale non pubblicitaria, le concessionarie radiotelevisive e le società autorizzate possono, per finalità di esclusivo interesse sociale, trasmettere messaggi di utilità sociale. 4. I messaggi di cui al comma 3 non rientrano nel computo degli indici di affollamento giornaliero nè nel computo degli indici di affollamento orario stabiliti dal presente articolo. Il tempo di trasmissione dei messaggi non può, comunque, occupare più di quattro minuti per ogni giorno di trasmissione per singola concessionaria. Tali messaggi possono essere trasmessi gratuitamente; qualora non lo fossero, il prezzo degli spazi di comunicazione contenenti messaggi di utilità sociale non può essere superiore al cinquanta per cento del prezzo di listino ufficiale indicato dalla concessionaria.
IX. La radiotelevisione (segue) 6. La “par condicio” Il diritto ad un’informazione equilibrata: Corte cost. sent. 48/1964 L'art. 21, comma primo, della Costituzione riconosce sia il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero sia quello del libero uso dei mezzi di divulgazione, e (…) l'uno e l'altro godono della stessa garanzia costituzionale. (…) La legge 4 aprile 1956 [affissione manifesti] ha dettato una disciplina contenuta entro questi limiti, con norme che (…) tendono a porre tutti in condizione di parità: ad assicurare, cioè, che in uno dei momenti essenziali per lo svolgimento della vita democratica, questa non sia di fatto ostacolata da situazioni economiche di svantaggio o politiche di minoranza.
La radiotelevisione (segue) 6. La “par condicio” (segue) Il diritto alla genuinità del voto: Corte cost. sent. 344/1993 L'auspicio di questa Corte è che una legislazione, come quella vigente, ricca di incongruenze logiche e divenuta ormai anacronistica di fronte ai profondi mutamenti che lo sviluppo tecnologico e sociale ha prodotto nella comunicazione politica, sia presto riformata dal legislatore al fine di realizzare nel modo più pieno e significativo il valore costituzionale della libertà e della genuinità della competizione elettorale e del diritto inviolabile di ciascun cittadino di concorrere all'elezione dei propri rappresentanti politici e di partecipare in condizioni di eguaglianza all'accesso a cariche pubbliche elettive.
La radiotelevisione (segue) 6. La “par condicio” (segue) La propaganda elettorale: Corte cost. sent. 161/1995 Mentre per le campagne elettorali la presenza di un limite temporale ragionevolmente contenuto per lo svolgimento della pubblicità può trovare giustificazione nel fatto di privilegiare la propaganda sulla pubblicità, al fine di preservare l'elettore dalla suggestione di messaggi brevi e non motivati, eguale esigenza non viene a prospettarsi per le campagne referendarie, dove i messaggi tendono, per la stessa struttura binaria del quesito, a risultare semplificati, così da rendere sfumata la distinzione tra le forme della propaganda e le forme della pubblicità.
La radiotelevisione (segue) 6. La “par condicio” (segue) La parità di accesso ai mezzi: Corte cost. sent. 155/2000 Il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino appare dunque, alla luce delle ricordate pronunce, tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto quelli alla "pari visibilità dei partiti", quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda, indipendentemente dai periodi di competizione elettorale, il sistema democratico. E' in questa prospettiva di necessaria democraticità del processo continuo di informazione e formazione dell'opinione pubblica, che occorre dunque valutare la congruità del bilanciamento tra principi ed interessi diversi attuato dalla disciplina censurata mediante la previsione di modalità e forme della "comunicazione politica". Attraverso di esse infatti, proprio al fine specifico di consentire -in ogni tempo e non solo nei periodi elettorali- la più ampia informazione del cittadino per formare la sua consapevolezza politica, si esplica la libertà di espressione delle singole emittenti private.
La radiotelevisione (segue) 6. La “par condicio” (segue) La disciplina della comunicazione politica Il d.lgs. C.p.S. n. 128/47 attribuisce alla Commissione parlamentare il compito dell’alta vigilanza per assicurare l’indipendenza politica e l’obiettività informativa delle radiodiffusioni La Commissione parlamentare “approva” i regolamenti della RAI per le “tribune politiche, elettorali etc” La legge n. 103/75 attribuisce alla Commissione parlamentare di vigilanza il potere di disciplinare direttamente le rubriche di Tribuna politica, Tribuna elettorale etc. La legge n. 10/85 stabilisce che nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni è fatto divieto anche alle emittenti radiotelevisive private di diffondere propaganda istituzionale. Le leggi nn. 81/93 e 515/93 disciplinano la propaganda elettorale sulla stampa e sulla televisione nel corso delle campagne amministrative e politiche.
La radiotelevisione (segue) 6. La “par condicio” (segue) La legge n. 28/2000 Introduce una nuova disciplina in tema di accesso dei partiti politici ai mezzi di informazione, sia per i periodi di campagna elettorale che per i restanti periodi. L’obiettivo è di assicurare parità di trattamento dei soggetti e imparzialità dell’informazione. Regolamenta la fruizione di spazi autogestiti, a carattere pubblicitario, da parte dei soggetti politici.
La radiotelevisione (segue) 6. La “par condicio” (segue) La legge n. 28/2000 (segue) A) Normativa applicabile nei periodi non elettorali Comunicazione politica radiotelevisiva I programmi di comunicazione politica devono assicurare parità di condizioni nel confronto fra opinioni e posizioni politiche Messaggi politici autogestiti gratuiti o a pagamento Devono avere una durata compresa tra 1 e 3 minuti, essere trasmessi in appositi contenitori e recare la denominazione “messaggi autogestiti” Programmi di informazione Sono riconducibili alla responsabilità di testate giornalistiche
La radiotelevisione (segue) 6. La “par condicio” (segue) La legge n. 28/2000 (segue) B) Normativa applicabile durante le campagne elettorali Comunicazione politica radiotelevisiva La Commissione di vigilanza e l’Autorità regolano la programmazione e la ripartizione degli spazi tra i soggetti politici; Messaggi politici autogestiti gratuiti (naz) o a pagamento Programmi di informazione Sono riconducibili alla responsabilità di testate giornalistiche
La radiotelevisione (segue) 6. La “par condicio” (segue) La legge n. 28/2000 (segue) C) I sondaggi politici Divieto di pubblicazione dei sondaggi nei 15 giorni antecedenti il voto, anche se effettuati in precedenza La pubblicazione di sondaggi fino a 15 giorni precdenti il voto va resa disponibilie su apposito sito informatico (www.sondaggipoliticoelettorali.it) I risultati dei sondaggi vanno accompagnati da una nota informativa che indichi il soggetto che ha realizzazto il sondaggio, committente e acquirente, criteri per la formazione del campione, metodo di raccolta dati, persone interpellate e universo di riferimento
La radiotelevisione (segue) 6. La “par condicio” (segue) La legge n. 28/2000 (segue) Modifica della legge n. 28/2000 con legge n. 313/2003 Per le emittenti locali possibilità di approvare un codice di autoregoamentazione Approvazione con delibera AGCOM n. 43/04
La radiotelevisione (segue) 6. La “par condicio” (segue) La Francia
La radiotelevisione (segue) 6. La “par condicio” (segue) La Germania
La radiotelevisione (segue) 6. La “par condicio” (segue) Il Regno Unito
La radiotelevisione (segue) 6. La “par condicio” (segue) La Spagna