Diritto del lavoro Il soggetto e l’azione sindacale
CHI contratta COSAQUANDODOVE CON QUALI EFFETTI IL SOGGETTO E L’AZIONE SINDACALE
Soggetto e azione sindacale nella Costituzione: tre disposizioni Il principio di libertà di organizzazione sindacale (39.1 Cost.) Il diritto di sciopero (40 Cost.) Un modello di contrattazione collettiva (39.ss Cost.) Malgrado ciò, la razionalizzazione giuridica, sul piano della definizione del soggetto e dell’azione sindacale, si fonda ancora in buona misura sulle regole del diritto privato
La soggettività sindacale nella costituzione formale… *“Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la registrazione presso uffici locali o centrali, secondo norme di legge” (art. 39 comma 2°) La nozione civilistica di associazione * Associazione riconosciuta * Associazione non riconosciuta *…e nella costituzione materiale L’inattuazione dell’art. 39. Il sindacato ricondotto alla nozione civilistica di associazione
La scelta per la formula dell’associazione non riconosciuta “L’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati ”(art. 36 c.c.) PERCHE QUESTA SCELTA? Il principio di autorganizzazione per la gestione degli affari interni. Si coniuga con una forte aspirazione politica dei sindacati.
I limiti della disciplina codicista E’ al più idonea a regolare l’attività interna o endoassociativa: la democrazia interna i rapporti patrimoniali Non anche l’attività esterna la contrattazione collettiva I problemi del contratto collettivo come contratto di diritto comune (rinvio)
Procedimento di produzione di regole normative (soggetti, competenze, materie, regole procedurali) Strumento per definire bilateralmente le condizioni economico normative della prestazione lavorativa Il contratto collettivo come atto La contrattazione collettiva come attività Contrattazione collettiva Contratto collettivo
La struttura della contrattazione collettiva in Italia
La complessità interna delle fonti negoziali Le diverse tipologie di contratto collettivo Le diverse tipologie di contratto collettivo Il contratto collettivo “costituzionale” Il contratto collettivo corporativo Il contratto collettivo esteso erga omnes Il contratto collettivo di diritto comune Il contratto collettivo di diritto comune
I livelli del contratto collettivo di diritto comune Gli accordi interconfederali Il contratto collettivo nazionale di categoria Il contratto collettivo aziendale Il contratto collettivo territoriale (commercio, edilizia, agricoltura)
Il contratto collettivo nel sistema delle fonti TIPOLOGIE di contratto collettivo LIVELLI di contratto collettivo
L’associazionismo sindacale in Italia Una domanda preliminare rispetto all’analisi giuridica della fonte contrattuale Chi stipula i C.C.N.L? Sindacalismo di mestiere/di industria Organizzazione orizzontale/verticale del sindacato Vari modelli possibili, derivanti dalla combinazione di DUE varianti
La prima variante Aggrega lavoratori sulla base della loro professione Es. Sindacato nel quale si organizzano i camionisti, quale che sia l’attività svolta nella impresa presso la quale sono occupati. Aggrega lavoratori sulla base del settore produttivo nel quale operano, a prescindere dalla loro professione Es. Sindacato nel quale si organizzano tutti i dipendenti delle imprese tessili (addetti alla produzione, camionisti, contabili) SINDACALISMO DI MESTIERE SINDACALISMO DI INDUSTRIA
Seconda variante Strutture sindacali orizzontali: raggruppano tutti i lavoratori residenti in un area territoriale determinata Le Camere del lavoro e le Unioni sindacali Strutture sindacali verticali: raggruppano ai vari livelli i lavoratori appartenenti ad una professione o ad una categoria Le federazioni provinciali, regionali o nazionali di categoria. In Italia c’è una combinazione dei due modelli, ma le funzioni negoziali sono esercitate prevalentemente dalle strutture verticali
Impresa metalmeccanicaUniversità di MESSINA Impresa chimica Camera del lavoro di MESSINA(CGIL) Unione sindacale di MESSINA (CISL) Unione del lavoro di MESSINA (UIL) LE STRUTTURE SINDACALI ORIZZONTALI
FILCEA CGIL FEMCA CISL SNUR CGIL CISL SCUOLA UIL SCUOLA FIOM CGIL FIM CISL UILCEM UIL UILM UIL Industrie chimiche italiane Università italiane Industrie metalmeccaniche italiane LE STRUTTURE SINDACALI VERTICALI PER SETTORE (PRIVATO) O COMPARTO (PUBBLICO)
FILCEA CGIL FEMCA CISL SNUR CGIL CISL SCUOLA UIL SCUOLA FIOM CGIL FIM CISL UILCEM UIL UILM UIL LE STRUTTURE SINDACALI CONFEDERALI CGIL FIOM SNUR FILCEA CISL FIM SCUOLA- CISL FEMCA UIL UILM SCUOLA- UIL UILCEM
Il soggetto che stipula i C.C.N.L. (il tipo di contratto collettivo di cui principalmente ci occuperemo) La federazione nazionale di categoria (espressione verticale di un sindacalismo di industria)
Il coordinamento tra i livelli contrattuali attraverso la disciplina della rappresentanza
Centralizzazione Decentramento Una chiave di lettura generalmente adottata nelle analisi dei sistemi negoziali:
La prima fase: gli anni 50 Forte centralizzazione, attuata a livello interconfederale: i grandi accordi sulle Commissioni interne e sui licenziamenti. Contrattazione di categoria debole Contrattazione aziendale inesistente
Gli anni 60 L’affermazione del contratto collettivo di categoria Affiorano i primi contratti aziendali, soprattutto grazie all’intervento del sindacato esterno Decentramento ancora parziale CLAUSOLE DI RINVIO E CLAUSOLE DI TREGUA Emergono gli strumenti giuridici della articolazione del sistema
IL CICLO Forte decentramento e fine dell’ordine gerarchico fondato sulle clausole di rinvio e di tregua La contrattazione di categoria come strumento di generalizzazione di risultati ottenuti in alcune realtà aziendali LO STATUTO INTERVIENE COME STRUMENTO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA PRESENZA SINDACALE IN AZIENDA
Fino alla prima metà degli anni ‘80 Contesto di crisi, calo delle tensioni rivendicative e ricentralizzazione Le politiche dei redditi e di contenimento del costo del lavoro presuppongono una centralizzazione del sistema I primi grandi accordi triangolari (1983 e 1984)
La soluzione vigente: il Protocollo del luglio 1993 Il compito di ridisegnare il sistema contrattuale, in Italia, è stato assunto dal sistema contrattuale stesso Il Protocollo del 23 luglio 1993 come “carta costituzionale” delle relazioni industriali italiane (Treu)
I contenuti dell’accordo: il “decentramento centralizzato” “La contrattazione aziendale riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri della contrattazione nazionale”
Il presupposto fondamentale del sistema di coordinamento delineato dal Protocollo del 1993 Il coordinamento tra livelli presuppone il coordinamento tra i soggetti protagonisti ai diversi livelli tra livelli tra i soggetti
I soggetti della rappresentanza sindacale a livello decentrato (nei luoghi di lavoro) e contrattuale
Chi contratta nei luoghi di lavoro? Contratta chi è “rappresentante” dei lavoratori E’ rappresentante dei lavoratori chi usufruisce dei diritti sindacali nei luoghi di lavoro A chi sono attribuiti i diritti sindacali nei luoghi di lavoro?
“Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva nell’ambito: A) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale B) delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali applicati nell’unità produttiva” confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale LE RAGIONI DELLA SCELTA: “perseguire una politica del diritto che favorisca le forme di aggregazione sindacale più ampie, all’interno delle quali i diversi egoismi di settore trovino compensazione” (Giugni) L’art. 19 dello Statuto
IL PROBLEMA DELL’ART. 19: LA RAPPRESENTATIVITA’ MISURATA ALL’ESTERNO DELL’AZIENDA
Il referendum abrogativo del 1995
Il nuovo art. 19 sulle rappresentanze sindacali aziendali dopo il referendum “Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva nell’ambito: A) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale B) delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali applicati nell’unità produttiva”
La nuova disciplina dell’art. 19 garantisce un sistema contrattuale ordinato ? NO, nella misura in cui riconosce cittadinanza al sindacato aziendale Esiste una sfasatura tra la gerarchia del sistema predisposta dal protocollo del 1993, e le spinte centrifughe generate dalla disciplina post-referendaria dell’art. 19 Come si fa a garantire che rappresentanti aziendali così definiti rispettino la ripartizione delle competenze sancita a livello centrale?
L’accordo interconfederale sulle RSU (1993) come risposta a due esigenze 1) 1)Verificare la rappresentatività dei rappresentanti aziendali 2) 2)Garantire un coordinamento tra i soggetti dell’azione contrattuale centrale e i soggetti della azione contrattuale decentrata Quale tecnica è in grado di garantirle entrambe? LEGITTIMAZIONE ELETTIVA E TECNICA DEL “TERZO RISERVATO Un organismo che sia espressione della collettività dei lavoratori ma anche delle associazioni firmatarie dei CCNL
Accordo sulle RSU (1993) Riforma delle RSA (1995) La coesistenza delle “due riforme” dell’art. 19 Statuto “Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, rinunciano formalmente a costituire RSA ai sensi della norma sopra menzionata” (Accordo 1993, clausola 8)
IL CONTRATTO COLLETTIVO
I problemi giuridici del contratto collettivo di diritto comune Si tratta di fornire una risposta a due domande A chi si applica il contratto collettivo? Quali sono gli effetti del contratto collettivo nei confronti dei soggetti a cui si applica? L’EFFICACIA SOGGETTIVAL’EFFICACIA OGGETTIVA
L’EFFICACIA SOGGETTIVA DEL CONTRATTO COLLETTIVO Perché - ad un secolo dopo le prime esperienze negoziali - l’efficacia soggettiva del contratto collettivo è ancora un problema? Almeno due tentativi, superati o falliti per motivi diversi, di risolvere il problema
I tentativo LA SOLUZIONE IMMAGINATA DAL COSTITUENTE Art. 39 Cost. 2.“Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione” 3.“E’ condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica 4.“I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce” rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi con efficacia obbligatoria
Le ragioni della scelta costituzionale Consapevolezza della frammentazione ideologica del sindacalismo italiano Necessità di trovare un criterio in grado di conciliare pluralismo sindacale e disciplina unitaria dei rapporti di lavoro QUALE CRITERIO? Il criterio proporzionalistico (preso in prestito dalla rappresentanza politica)
Le ragioni della mancata attuazione dell’art Timori di ingerenza statuali nella vita associativa interna Controlli sulla democraticità; verifica del numero di iscritti Opposizione dei sindacati minoritari Collaterali alle forze di governo Autonomo sviluppo del sistema in senso diverso La costituzione materiale L’effettività “di fatto” del contratto collettivo di diritto comune La scelta di politica del diritto di promuovere il sindacato attraverso una diversa tecnica La legislazione di sostegno (lo Statuto dei lavoratori) Proposta di abrogazione nell’ambito della Commissione per la riforma nel 1985
II tentativo La legge Vigorelli (l. 741/1959) Il meccanismo di recezione dei contratti collettivi attraverso una serie di decreti delegati LA SOLUZIONE IMMAGINATA DAL LEGISLATORE POST-COSTITUZIONALE I MOTIVI DELLA SUA ILLEGITTIMITÀ’ COSTITUZIONALE Eccesso di delega (art. 76 Cost.) Violazione dell’art. 39: l’efficacia “negativa” o “ostativa” delle disposizioni costituzionali Si cercava di conseguire il medesimo obiettivo del Costituente, con mezzi diversi da quelli approntati dal Costituente
Dopo il fallimento dei tentativi L’insuccesso dei tentativi determina il ritorno al punto di partenza: l’efficacia del contratto collettivo affidata alle regole del diritto comune dei contratti Sulla base del principio della rappresentanza di diritto comune, il contratto collettivo dovrebbe vincolare…. soltanto gli iscritti alle organizzazioni sindacali che l’hanno stipulato diritto comune dei contratti
Il contratto collettivo ad efficacia limitata Lavoratori Iscritti Sindacato dei lavoratori (rappresentante, in senso tecnico giuridico degli iscritti) Associazione datoriale (rappresentante, in senso tecnico giuridico delle imprese aderenti) Imprese aderenti Efficacia soggettiva limitata ai lavoratori iscritti ai sindacati stipulanti e occupati alle dipendenze di un impresa iscritta all’associazione datoriale stipulante Contratto collettivo iscritti iscritta
Gli inconvenienti della “doppia iscrizione” come condizione di efficacia del contratto collettivo Azienda il cui datore di lavoro è iscritto all’associazione stipulante Area di applicazione del contratto Area di non applicazione del contratto Lavoratori non iscritti al sindacato stipulante Lavoratori iscritti al sindacato stipulante
L’insostenibilità della efficacia soggettiva limitata agli iscritti Difficoltà di pianificazione dei costi Doppia contabilità Necessarie diverse strategie di gestione delle risorse umane Nella prassi, problemi di natura gestionale, contabile e amministrativa inducono i datori di lavoro - a prescindere dai vincoli giuridici - a non operare distinzioni di trattamento fra iscritti e non iscritti alle associazioni sindacali.
La prima tesi che incrina lo schema della “doppia” iscrizione Nella seconda metà degli anni ‘70, la giurisprudenza di legittimità accoglie e ratifica una precedente tesi dottrinaria: Elemento decisivo per la generalizzazione degli effetti del contratto collettivo è costituito dalla iscrizione DEL SOLO DATORE DI LAVORO
Il problema dell’efficacia erga omnes del contratto collettivo di diritto comune rimane… allorché neppure il datore di lavoro è vincolato al rispetto del contratto collettivo, in quanto non iscritto all’associazione stipulante
Gli inconvenienti della iscrizione del datore di lavoro come condizione di efficacia del contratto collettivo Area di non applicazione del contratto collettivo Azienda il cui datore di lavoro NON è iscritto all’associazione stipulante (anche i lavoratori iscritti al sindacato rimangono esclusi)
La razionalizzazione giuridica della estensione del contratto collettivo di diritto comune Il ruolo decisivo della giurisprudenza
ALCUNE SOLUZIONI GIURISPRUDENZIALI “MINORI” Clausola esplicita di rinvio al contratto o alla contrattazione collettiva contenuta nel contratto individuale Il comportamento concludente (applicazione spontanea e costante del contratto collettivo da parte del datore di lavoro che non vi sia tenuto) In sede processuale: necessità di eccepire la non applicazione del contratto collettivo al momento della costituzione in giudizio NON TUTTE LE TESI GIURISPRUDENZIALI HANNO LO STESSO RILIEVO SISTEMATICO NON TUTTE LE TESI GIURISPRUDENZIALI HANNO LO STESSO RILIEVO SISTEMATICO
LA TESI GIURISPRUDENZIALE “REGINA” Si basa sul combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c.
PRINCIPIO COSTITUZIONALE (art. 36) La retribuzione deve essere proporzionata e sufficiente Rapporto di lavoro Rapporto di lavoro Rapporto di lavoro In mancanza di norme corporative o di accordo tra le parti la retribuzione è determinata dal giudice L’art costituisce il tramite tecnico- giuridico attraverso il quale i parametri storico-sociali della retribuzione sufficiente penetrano nel contratto di lavoro
“Nelle tabelle retributive contenute nei contratti collettivi può ravvisarsi quel dato di esperienza, quel momento di equilibrio tra confliggenti interessi, che più di ogni altro può costituire un ragionevole punto di riferimento per un tal genere di giudizio equitativo” Per completare l’operazione manca ancora un passaggio Qual è la retribuzione sufficiente?
Il meccanismo fondato sulla combinazione tra art. 36 Cost e art cod. civ. risolve il problema dell’efficacia soggettiva dei contratti collettivi di diritto comune nell’ordinamento italiano? Rimane pur sempre una tipica espressione giudiziale dell'equità del caso singolo, inidonea a produrre effetti al di là delle parti in giudizio ed esposta nella pratica al rischio di valutazioni soggettive. In ogni caso, in linea di principio limitata alle clausole retributive NO, Per i limiti intrinseci alla soluzione basata sull'art. 36.
I meccanismi legali di estensione dell’efficacia soggettiva L’art. 36 Statuto Impone alle amministrazioni pubbliche di inserire, nei provvedimenti di concessione di agevolazioni finanziarie e nei capitolati di appalto di opere pubbliche, una clausola determinante l’obbligo, di applicare ai dipendenti condizioni di trattamento economico e normativo non inferiori a quelli stabiliti dai contratti collettivi Costituisce una violazione dell’art. 39? E’ una legislazione assimilabile alla legge Vigorelli? NO. NON SI TRATTA DI UN “OBBLIGO” DI RISPETTARE I CONTRATTI COLLETTIVI… …MA DI UNA SORTA DI “ONERE” SE INTENDE OTTENERE IL BENEFICIO O L’APPALTO, IL DATORE DI LAVORO DEVE APPLICARE IL CONTRATTO
Come è cambiata nel tempo l’impostazione del problema Tutte le tesi giurisprudenziali elaborate al fine di estendere la sfera di efficacia del contratto collettivo di diritto comune presuppongono la funzione acquisitiva del contratto collettivo Il rovesciamento del problema dell’efficacia soggettiva
L’efficacia soggettiva dei contratti collettivi che distribuiscono sacrifici ALTRA DIMENSIONE DELL’EFFICACIA SOGGETTIVA ANALOGO IL PROBLEMA GIURIDICO: l’estensione degli effetti del contratto DIVERSA LA FUNZIONE DEL CONTRATTO: distribuire sacrifici e non vantaggi Il diverso contenuto del contratto ne modifica anche le condizioni di efficacia?
Cosa succede nei casi di esplicito dissenso di un lavoratore nei confronti di un contratto collettivo che distribuisce sacrifici? La tendenza della giurisprudenza, a partire dalla fine degli anni ‘80, è quella di tutelare coloro che intendono sottrarsi ad un contratto collettivo che non considerano vantaggioso, valorizzando la volontà individuale: Del lavoratore non iscritto Ma anche quella del lavoratore iscritto, se esplicitamente dissenziente
Un’importante svolta giurisprudenziale: (Cass. 1403/1990) “ La ricorrente si duole dell'applicazione nei suoi confronti del contratto collettivo aziendale stipulato da un sindacato (Cgil) diverso da quello di sua appartenenza (Cisnal), e ciò malgrado il suo espresso dissenso. “In altri termini la ricorrente prospetta il problema dei limiti dell'efficacia soggettiva del contratto collettivo aziendale e sostiene l'inapplicabilità di tale accordo al lavoratore dissenziente non iscritto al sindacato stipulante”
La premessa della Cassazione “L’ inattuazione dell’art. 39 Cost. ha fatto sì che i contratti collettivi stipulati al di fuori del quadro delineato dalla Costituzione ricadono nell'area dell'autonomia privata e che il problema dei loro effetti sul piano soggettivo è condizionato dal riferimento alle categorie proprie della disciplina privatistica”
La Cassazione riconosce il ruolo della contrattazione nella gestione delle crisi... “La necessità di gestire in qualche modo il fenomeno della crisi… …non può condurre ad una introduzione di fatto di un sistema di contrattazione collettiva con efficacia erga omnes in contrasto con l'art. 39 Cost. …ma ciò non è sufficiente a superare gli schemi privatistici
Il mutamento della situazione economica e la mancanza di interventi normativi non possono condurre all'obliterazione del dettato costituzionale ed al restringimento della tutela dei lavoratori che non intendano far gestire alle organizzazioni sindacali il sacrificio della loro posizione, delegando alle stesse il potere di verificare la sussistenza delle condizioni che renderebbero la modifica in peius il solo mezzo di salvaguardia dell'interesse generale La rivalutazione dell’autonomia individuale sussistenza delle condizioni che renderebbero la modifica in peius il solo mezzo di salvaguardia dell'interesse generale
Conclusione “Deve ritenersi, alla stregua delle considerazioni esposte, l'impossibilità, nell'attuale sistema normativo, di riconoscere efficacia c.d. erga omnes ai contratti collettivi, anche se posti in essere dai sindacati maggiormente rappresentativi, atteso il contrasto con la procedura imposta dall'art. 39 Cost.”
Queste posizioni annullano ogni possibilità di estendere l’efficacia soggettiva dei contratti collettivi “della crisi”? E’ la stessa legge che spesso rinvia al contratto collettivo, individuandolo come fonte destinata a disciplinare alcune fasi “critiche” del rapporto o nel mercato del lavoro.
Altri casi di “superamento” dell’art. 39 Cost. I contratti collettivi nel pubblico impiego I contratti collettivi che individuano le prestazioni indispensabili in caso di sciopero nei s.p.e. I contratti collettivi “non normativi” TRESENTENZEDELLACORTECOSTITUZIONALE
I contratti collettivi “non normativi” (I): il contratto gestionale La funzione non è normativa: né in positivo, né in negativo La funzione è gestionale - volta a disciplinare materie di per sé indivisibili in relazione alla adesione o non adesione dei singoli lavoratori al sindacato stipulante La diversa funzione giustificherebbe, ed anzi imporrebbe, una efficacia necessariamente generalizzata Es. artt. 4 e 6 Statuto
I contratti collettivi non normativi (II): i contratti di “procedimentalizzazione dei poteri datoriali” La sentenza della Corte costituzionale n. 263/1994 sulla efficacia dei contratti collettivi che prevedono criteri di scelta sui licenziamenti collettivi alternativi a quelli legali
La norma impugnata è ritenuta lesiva: dell'art. 39, 4° comma, perché ai contratti collettivi conferisce efficacia vincolante anche per i lavoratori non aderenti ai sindacati stipulanti, senza le condizioni alle quali l'efficacia erga omnes del contratto collettivo è subordinata dalla norma costituzionale
E' infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 comma 1 della legge n. 223 del 1991, nella parte in cui prevede che un accordo sindacale possa stabilire criteri di scelta dei lavoratori da licenziare per riduzione di personale La sentenza della Corte costituzionale 268/94
Come ha fatto la Corte a superare l’effetto di blocco dell’art. 39 Cost.? Gli accordi sindacali che stabiliscono i criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità non appartengono alla specie dei contratti collettivi normativi, i soli di cui si occupa l'art. 39 Cost I contratti collettivi di proceduralizzazione NON SONO i contratti collettivi di cui si occupa l’art. 39 Cost
Il contratto collettivo incide sul singolo prestatore di lavoro soltanto indirettamente, attraverso l'atto di recesso del datore, vincolato dalla legge al rispetto dei criteri di scelta concordati in sede sindacale. Non è l’accordo che “licenzia” il lavoratore; è l’atto di recesso del datore, che potrebbe essere compiuto a prescindere dall’accordo “si tratta di un tipo diverso di contratto”
A chi si applica il contratto collettivo? L’EFFICACIA SOGGETTIVA Quali sono gli effetti del contratto collettivo nei confronti dei soggetti a cui si applica? L’EFFICACIA OGGETTIVA
L’efficacia oggettiva: le ragioni sostanziali del problema Evitare di vanificare la funzione della contrattazione collettiva, consentendo che i lavoratori accettino condizioni deteriori rispetto a quelle stabilite collettivamente IL CONTRATTO INDIVIDUALE NON PUÒ CONTENERE CLAUSOLE PEGGIORATIVE RISPETTO AL CONTRATTO COLLETTIVO L’esigenza sul piano dei fatti La realizzazione sul piano giuridico
Il problema giuridico della efficacia oggettiva Quali sono le disposizioni e i principi giuridici in grado di giustificare l’effetto della inderogabilità in peius del contratto collettivo ad opera del contratto individuale?
3 vie + 1 per giustificare l’inderogabilità 1) La soluzione giurisprudenziale più comune
L’approccio pragmatico della giurisprudenza L’art del codice civile “I contratti individuali di lavoro tra gli appartenenti alle categorie alle quali si riferisce il contratto collettivo devono uniformarsi alle disposizioni di questo. Le clausole difformi dei contratti individuali, preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro” sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo,
Cosa non funziona nella ricostruzione della giurisprudenza, apparentemente semplice e inattaccabile?
2) Critica dottrinale alla tesi giurisprudenziale La norma che costituisce il quadro entro il quale si inserisce l’art c.c. “Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge o da norme corporative sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti” (art c.c.) Solo il contesto corporativo - nel quale i contratti collettivi erano equiparati alla legge - può giustificare l’attivazione del meccanismo della inserzione automatica norme corporative
Le alternative prospettate dalla dottrina L’impossibilità di ricorrere allo schema eteronomistico (l’art e 1339) e… 3) …il ritorno alle categorie privatistiche del mandato e della rappresentanza
L’EFFICACIA OGGETTIVA SECONDO LO SCHEMA DEL MANDATO LO SCHEMA DELLA RAPPRESENTANZA SPIEGA IL VINCOLO SOGGETTIVO (sulla base del mandato conferito nel momento della adesione alla associazione) Lo schema della rappresentanza non spiega però PERCHÉ IL MANDANTE NON POSSA RIAPPROPRIARSI”DELLA MATERIA, MODIFICANDO LA DISCIPLINA STABILITA DAL MANDATARIO LAVORATORE SINDACATO
La spiegazione di F. Santoro Passarelli Art c.c Il mandato conferito anche nell’interesse del mandatario non si estingue per revoca da parte del mandante Art c.c Se il mandato è stato conferito da più persone per un affare di interesse comune, la revoca non ha effetto qualora non sia effettuata da tutti i mandanti Cosa c’entra tutto questo con la inderogabilità del contratto collettivo? revoca La pattuizione difforme del contratto individuale viene qualificata come una revoca del mandato conferito alla associazione sindacale Una revoca - e quindi una pattuizione individuale difforme - giuridicamente impossibile, vista la particolare natura del mandato revoca
Una possibile critica alla teoria del mandato irrevocabile Se davvero l’impossibilità di pattuizioni individuali difformi dovesse basarsi sulla irrevocabilità del mandato conferito ex artt e Tutte le pattuizioni difformi dovrebbe essere impossibili Anche quelle in melius
Altre teorie più recenti che scartano la categoria del mandato Dalla Costituzione sarebbe possibile ricavare una riserva a favore dei sindacati a regolare gli interessi collettivi dei lavoratori . Il sindacato non è rappresentante di interessi altrui, ma gestisce un interesse proprio ed esclusivo. 4) La tesi del potere originario del sindacato, basata sull’art. 39 Cost.
I problemi della efficacia oggettiva del contratto collettivo di diritto comune Le diverse soluzioni prospettate 1. 1.Il contratto collettivo “costretto” dentro vestiti non suoi Il contratto normativo Il contratto tipo 2. 2.La “scorciatoia” giurisprudenziale L’art cod. civ Ancora la categoria del mandato Il mandato irrevocabile (= impossibilità della pattuizione individuale difforme) 4. 4.La soluzione “originaria” Quando contratta, il sindacato non rappresenta interessi altrui. Gestisce un interesse proprio
Tutte le posizioni analizzate hanno dei punti deboli Come si risolve il problema? La novella del 1973
5) La tesi prevalente La soluzione dell'inderogabilità del contratto collettivo basata sul combinato disposto di DUE norme del codice civile
Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza secondo gli usi e l’equità tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge L’art c.c. L’integrazione del contratto
Quali sono le conseguenze che derivano secondo la legge in materia di inderogabilità del contratto collettivo? Fino al 1973, non esistevano norme di legge in grado di integrare gli effetti del contratto individuale nel senso di “obbligare le parti” (1374 c.c.) alla inderogabilità in peius del contratto collettivo ad esse applicabile.
Il pezzo mancante La novella del 1973 (riforma del processo del lavoro) modifica l’art cod. civ. La novella del 1973 (riforma del processo del lavoro) modifica l’art cod. civ. “Le rinunzie e le transazioni che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge o dei contratti collettivi, non sono valide” “Le rinunzie che hanno per oggetto diritti derivanti da contratti collettivi non sono valide
L’art c.c. è la norma che integra gli effetti del contratto ex art c.c.
Le pattuizioni individuali peggiorative: qual è la loro qualificazione giuridica? La pattuizione individuale peggiorativa non è più considerata una revoca (illegittima) di un mandato collettivo (Santoro Passarelli) E neanche una indebita invasione individuale di un terreno riservato dalla Costituzione alla autonomia collettiva (Scognamiglio)
La pattuizione individuale peggiorativa è un atto di rinuncia (invalido) ad un diritto inderogabile
La derogabilità in melius
Quando un trattamento è migliorativo rispetto ad un altro? La risposta può non essere così facile e immediata come sembra
Due criteri di comparazione IL CRITERIO DEL CUMULO La logica del “mosaico” tra vari pezzi di disciplina IL CRITERIO DEL CONGLOBAMENTO La necessità di una valutazione di insieme Prevalente LE CLAUSOLE DI INSCINDIBILITÀ – La valutazione giudiziale condizionata dalle parti collettive