Politiche sociali e politiche delle pari opportunità nell’Unione Europea prof. Alisa Del Re Parte terza Le istituzioni di parità in Italia.

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Politiche sociali e politiche delle pari opportunità nell’Unione Europea prof. Alisa Del Re Parte terza Le istituzioni di parità in Italia

Comitato nazionale per le Pari Opportunità  1983 Comitato nazionale per le pari opportunità, presso il Ministero del lavoro  Obiettivi: togliere le discriminazioni e gli ostacoli che di fatto limitano l’uguaglianza effettiva dei cittadini nell’accesso al lavoro e nel lavoro stesso.  Struttura: la struttura del Comitato viene meglio definita con la legge 125/91, che istituisce anche la « Consigliera di parità », sia provinciale che regionale per dirimere i conflitti e le discriminazioni in tema di lavoro legati al genere. La composizione del Comitato (40 persone) è particolarmente pletorica, cosa che fa dubitare che esso possa intervenire in maniera rapida e efficace.

Componenti del Comitato (art. 5, L. 10/4/1991, n. 125) a) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale o, per sua delega, un Sottosegretario di Stato, con funzioni di presidente; b) cinque componenti designati dalle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale; c) cinque componenti designati dalle confederazioni sindacali dei datori di lavoro dei diversi settori economici, maggiormente rappresentative sul piano nazionale; d) un componente designato unitariamente dalle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo più rappresentative sul piano nazionale; e) undici componenti designati dalle associazioni e dai movimenti femminili più rappresentativi sul piano nazionale operanti nel campo della parità e delle pari opportunità nel lavoro; f) il consigliere di parità componente la commissione centrale per l'impiego.

Componenti del Comitato (art. 5, L. 10/4/1991, n. 125) Partecipano, inoltre, alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto: a) sei esperti in materie giuridiche, economiche e sociologiche, con competenze in materia di lavoro; b) cinque rappresentanti, rispettivamente, dei Ministeri della pubblica istruzione, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Dipartimento della funzione pubblica; c) cinque funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente, in rappresentanza delle Direzioni generali per l'impiego, dei rapporti di lavoro, per l'osservatorio del mercato del lavoro, della previdenza ed assistenza sociale nonchè dell'ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori. I componenti del Comitato durano in carica tre anni e sono nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Per ogni componente effettivo è nominato un supplente. Il vicepresidente del Comitato è designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale nell'ambito dei suoi componenti.

Compiti  proporre, informare, promuovere le azioni positive  dare pareri sui progetti da finanziare, elaborare codici di comportamento  verificare l'applicazione delle leggi in materia di parità  promuovere una adeguata rappresentanza di donne negli organismi pubblici competenti in materia di lavoro e formazione professionale  proporre soluzioni alle controversie collettive di lavoro  richiedere agli ispettorati informazioni presso i luoghi di lavoro

Azioni positive e finanziamenti. Le azioni positive sono iniziative finalizzate a:  realizzare l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro  favorire l'occupazione femminile  rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità

Come?  eliminando le disparità per le donne nell'accesso al lavoro, nello sviluppo della carriera e nelle situazioni di mobilità  incentivando la diversificazione nelle scelte di lavoro attraverso l'orientamento scolastico e la formazione professionale  superando i fattori che nell'organizzazione del lavoro hanno un diverso impatto sui sessi e creano discriminazioni  promuovendo l'inserimento delle donne nei settori professionali in cui sono sottorappresentate  favorendo anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali  Con quali finanziamenti? I fondi previsti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125

A chi?  Ai datori di lavoro pubblici e privati, comprese le cooperative e i loro consorzi  Alle organizzazioni sindacali nazionali e territoriali  Ai centri di formazione professionale accreditati  Alle associazioni

Cosa viene finanziato  Progetti rivolti alla rimozione degli ostacoli esistenti di fatto nella realtà economica e sociale che impediscono alle donne di avere pari possibilità nel mercato del lavoro  Le modalità per accedere al contributo sono previste dal Decreto interministeriale 15 marzo 2001 – Disciplina delle modalità di presentazione, valutazione e finanziamento dei progetti di azione positiva per la parità uomo-donna nel lavoro di cui alla legge 10 aprile 1991, n Termine di presentazione 1 ottobre-30 novembre di ogni anno

Consigliere e consiglieri di Parità Le Consigliere ed i Consiglieri di parità nazionali, regionali e provinciali sono componenti con voto deliberativo rispettivamente della Commissione Centrale per l'Impiego ( ovvero del diverso organismo che ne venga a svolgere in tutto o in parte le funzioni ) e delle commissioni regionali e provinciali tripartite previste dagli articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 469 del  La Consigliera nazionale fa parte del Comitato Nazionale di parità per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed eguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici (art. 5 legge n. 125/91) e del Collegio Istruttorio (art. 7 legge n. 125/91)  Le Consigliere regionali e provinciali partecipano ai tavoli di partenariato locale ed a i comitati di sorveglianza di cui al regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno Sono inoltre componenti delle commissioni di parità del corrispondente livello territoriale, ovvero di organismi diversamente denominati che svolgono funzioni analoghe.  Nell'esercizio delle proprie funzioni le Consigliere e i Consiglieri di parità sono pubblici ufficiali ed hanno l'obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria per i reati di cui vengono a conoscenza.

Compiti Svolgono funzioni di controllo dell'attuazione dei principi di pari opportunità per uomini e donne nel lavoro (art. 1 dlgs n. 196/2000) mediante: a) la promozione di progetti di azioni positive; b) il sostegno delle politiche attive del lavoro, comprese quelle formative; c) la promozione di politiche di pari opportunità da parte di soggetti pubblici e privati che operano nel mercato del lavoro; d) il collegamento e la collaborazione con gli assessorati al lavoro degli enti locali e gli organismi di parità degli enti locali; e) la vigilanza sul rispetto del principio di non discriminazione tra uomini e donne e la rilevazione di violazioni della normativa in materia di parità; f) la individuazione di procedure efficaci per la rimozione delle discriminazioni di genere sui luoghi di lavoro; g) la eventuale promozione ed il sostegno di azioni in giudizio, individuali e collettive, nei casi di rilevata discriminazione basata sul sesso; h) la partecipazione all'attività della Rete Nazionale (art. 4 dlgs 196/2000);

Ufficio della Consigliera nazionale di parità Si occupa della trattazione dei casi di discriminazione di rilevanza nazionale, dell’attività di promozione di pari opportunità nella Commissione Centrale per l’impiego e di collaborazione con gli organismi che a livello centrale si occupano di promozione di politiche attive del lavoro La Consigliera nazionale partecipa all’attività del Comitato nazionale di parità relativa al lavoro di analisi, istruttoria e valutazione dei progetti di azioni positive e collabora alla stesura dei pareri adottati dal Collegio istruttorio Coordina la Rete nazionale, costituisce un punto di riferimento e di raccordo delle Consigliere nominate a livello territoriale, fornisce informazioni, documentazione per l’aggiornamento di novità legislative e giurisprudenziali in tema di pari opportunità.

Commissione nazionale per le pari opportunità  La Commissione è stata istituita con D.pcm nel 1984 per rispondere alle raccomandazioni contenute nel programma di azione adottato a Copenaghen dalla Seconda Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne. In seguito, la Commissione è stata definita nei ruoli, competenze, composizione, durata, disponibilità finanziaria dalla legge n. 164 del 22 giugno 1990 (modificata dal D.lgs n. 542 del 23 ottobre 1996).  La Commissione, che dura in carica 3 anni, è costituita da 30 donne nominate dal Presidente del Consiglio con proprio decreto su designazione del Ministro per le pari opportunità: 7 delle associazioni e movimenti delle donne; 11 dei partiti, 4 dei sindacati e delle organizzazioni imprenditoriali, 4 donne che "si siano distinte in attività scientifiche, letterarie e sociali".  E’ un organismo a carattere permanente i cui membri vengono rinnovati ogni tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Compiti  Questa Commissione ha come compito quello di raccogliere e diffondere le informazioni e i dati sulla situazione delle donne nella società, di studiare e di elaborare le modifiche da apportare alla legislazione per assicurare la parità tra i sessi e promuovere un’adeguata rappresentanza delle donne negli organismi pubblici.  E’ evidente che c’è una sovrapposizione delle funzioni tra Comitato e Commissione, cosa che ha spesso generato dei conflitti di competenze.

La commissione oggi  Il decreto legislativo 31 luglio 2003 n. 226 ha trasformato la Commissione nazionale per la Parità e le pari Opportunità tra uomo e donna dipendente dalla presidenza del Consiglio dei Ministri in Commissione per le Pari opportunità tra uomo e donna, dipendente dal Ministero delle pari Opportunità. Il 9/3/2004 vi è stato l’insediamento della nuova Commissione presso il Ministero delle PO.  La struttura della Commissione è la seguente: Presidente, la Ministra. Una vice presidente e una segretaria; 11 donne in rappresentanza delle associazioni e dei movimenti delle donne; 4 delle org. Sindacali dei lavoratori; 4 dell’imprenditoria femminile; 3 donne distintesi in attività scientifiche, letterarie e sociali; 2 rappr. Regionali.  La Commissione resterà in carica 2 anni.

Commissioni e comitati nel territorio  Per quanto riguarda gli organismi di parità degli Enti locali, la Commissione Nazionale per le pari opportunità li ha censiti. Il quadro che n'emerge è alquanto variegato e difficilmente riconducibile a modelli confrontabili. Sono diversi non solo per i nomi (Commissioni, Comitati, Consulte femminile o delle elette, Centri per le pari opportunità, anche un Assessore regionale PO), ma anche per le collocazione (Giunte, Consigli, Assessorati vari), e le fonte istitutive (leggi regionali, regolamenti, ecc.). Non esiste un riferimento legislativo nazionale. Inoltre, a tutti i tre livelli istituzionali (Regioni, Province, Comuni), sono numerosi gli assessorati o gli uffici per le pari opportunità.  Un discorso a parte va fatto per i CPO (Comitati per le pari opportunità), previsti dai contratti di lavoro dei comparti del pubblico impiego, a partire dal Ne fanno parte, in misura paritetica, rappresentanti delle amministrazioni e dei sindacati firmatari dei relativi contratti. Nel tempo, in alcuni casi si sono trasformati, e diversi sono stati e sono i tentativi per censirli, coordinarli.

Altri organismi di parità  Un altro organismo di parità era stato istituito dalla legge 215/92: il Comitato per l’imprenditorialità femminile presso il Ministero dell’industria.  Attualmente la concessione di agevolazioni, le azioni positive per l’imprenditoria femminile, previste dalla legge 215, sono gestite dalla "Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese" del Ministero dell’Industria.  Su questi temi, presso il Dipartimento per le pari opportunità, erano stati attivati: l’Osservatorio per l’imprenditorialità femminile (DM del 19 febbraio 1997); la Commissione per la promozione e lo sviluppo dell’imprenditorialità femminile (DM del 24 febbraio 1997).

Ministero delle Pari Opportunità  A partire dal 1996 c’è in Italia un Ministro delle pari Opportunità. Questa è una novità istituzionale assoluta: ma il dicastero è senza portafoglio e ha forze e mezzi economici derisori  Le Ministre in carica finora sono state: Anna Finocchiaro (DS) nel Governo Prodi (1996/1998). Il 22 ottobre 1998 ha prestato giuramento nel Governo D’Alema la seconda Ministra delle Pari Opportunità, la sociologa Laura Balbo (Verdi) (1998/2000). Con il Governo di Giuliano Amato, la Ministra della Pari Opportunità è stata Katia Bellillo (Comunisti italiani) (2000/2001). Con il Governo Berlusconi la Ministra è Stefania Prestigiacomo (Forza Italia)(2001-).

Compiti  10 novembre 1998 D.pcm la nuova delega assegna al ministro delle pari opportunità, funzioni d'indirizzo, proposta e coordinamento dell’iniziativa normativa in tutte le materie attinenti alla progettazione e all'attuazione delle politiche in materia di pari opportunità, cultura delle differenze, equità e qualità sociale per donne e uomini. Funzioni maggiori rispetto alla prima delega.  Nel D.lgs 303/99, tra le funzioni per cui il Presidente si avvale della Presidenza, è previsto l’esercizio, in forma organica e integrata, della "promozione ed il coordinamento delle politiche di pari opportunità e delle azioni di Governo volte a prevenire e rimuovere le discriminazioni" (art.2, comma 2, lett. I). Nell’articolo 5 sulle "Politiche di pari opportunità" si legge: "Il Presidente promuove e coordina le azioni del Governo volte ad assicurare pari opportunità, a prevenire e rimuovere le discriminazioni, nonché a consentire l’indirizzo, il coordinamento ed il monitoraggio dell’utilizzazione dei relativi fondi europei" (art.5).  Il Dipartimento per le pari opportunità è stato istituito, presso la presidenza del Consiglio, quale supporto organizzativo per l’esercizio delle funzioni del Ministro (D.pcm del 12 luglio 1997).