NORMATIVA INTERNA RESIDENZA PERSONE FISICHE ART. 2 COMMA 2 TUIR Persone che per la maggior parte del periodo di imposta: 1.sono iscritte nell’anagrafe della popolazione residente; oppure 2.hanno nel territorio dello Stato il domicilio ai sensi del codice civile; oppure 3. hanno nel territorio dello Stato la residenza ai sensi del codice civile RESIDENZA SOCIETA’ ED ENTI ART. 73 COMMA 3 TUIR Società ed enti che per la maggior parte del periodo d’imposta hanno nel territorio dello Stato: 1.la sede legale; oppure 2.la sede dell’amministrazione; oppure 3.l’oggetto principale. medesima formulazione per le società di persone, art. 5 co. 3 lettera d) TUIR CIRCOLARE 28/2006 in commento al comma 5 bis art. 73 comporta l’inversione dell’onere della prova, che viene posta a carico del contribuente. «in assenza di prova contraria in applicazione del principio “direzione effettiva” i redditi conseguite dal soggetto “esterovestito” saranno assoggettati a tassazione in Italia»
ASSENZA DI UNA CONVENZIONE PRESENZA DI UNA CONVENZIONE Si applicano, in linea di principio, le norme convenzionali ancorché interpretate secondo il diritto interno Trovano applicazione unicamente le norme interne NORMA TRANSAZIONALE NORMA INTERNA RESIDENZA FISCALE: IL REGIME CONVENZIONALE
Art. 4 della Convenzione Italia – San Marino Commentario OCSE all’ Art. 4 OECD, Discussion Draft “place of effective management” Circolare n. 7/2014 Amministrazione Finanziaria di San Marino NORME DI RIFERIMENTO
domicilio o residenza (individuate secondo le disposizioni interne di ciascuno Stato) oppure Il luogo dove ha un’abitazione permanente; Il luogo nel quale le relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali); successivamente; Nel luogo in cui soggiorna abitualmente; nello Stato del quale ha la Nazionalità CRITERI PER DETERMINARE IL LUOGO DI TASSAZIONE PRINCIPIO GENERALE: DOMICILIO O RESIDENZA Luogo ove la persona ha un’ abitazione permanente Il centro degli interessi vitali Il luogo di soggiorno abituale lo Stato di cui ha la nazionalità Convenzione Italia – Repubblica di San Marino Art. 4 commi 1 e 2 - residenza persone fisiche SE NO
domicilio o residenza (individuate secondo le disposizioni interne di ciascuno Stato) sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga Una persona diversa da persona fisica è residente in entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente soltanto dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva Convenzione Italia – Repubblica di San Marino Art. 4 commi 1 e 3 - residenza persone giuridiche
“Place of effective management” OECD Commentary art.4 «The place of effective management is the place where key management and commercial decisions that are necessary for the conduct of the entity’s business as a whole are in substance made» Substance over form approach Commentario OCSE all’ Art. 4
BEPS Action 6 “The concept of the primary place of management and control, (…), refers to the place where the day-to-day responsibility for the management of the company (and its subsidiaries) is exercised. A company’s primary place of management and control will be situated in the State of residence of that company only if the executive officers and senior management employees exercise day-to-day responsibility for more of the strategic, financial and operational policy decision making for the company (including direct and indirect subsidiaries) in that State than in the other State or any third State, and the staff that support the management in making those decisions are also based in that State” il concetto di luogo primario di gestione e controllo, si riferisce al luogo in cui si esercita la responsabilità giorno per giorno per la gestione della società (e le sue controllate); concentrazione del processo decisionale strategico, finanziario e della società; la sede della società (cioè, il luogo in cui l'amministratore delegato e altri dirigenti di alto livello normalmente operano) deve essere situato nello Stato contraente di cui la società è residente.
APPENDICE CIRCOLARE 7/2014 (TEST PREVISTI DA AUTORITA’ SANMARINESI) 5 test principali che dovranno essere soddisfatti: Maggioranza di membri del CdA o l’amministratore unico residenti a San Marino o devono ivi operare effettivamente Società deve avere almeno un conto corrente presso banca Sanmarinese Libri contabili tenuti presso gli uffici di San Marino Decisioni CdA o Amministratore Unico devono essere prese in San Marino Bilancio redatto (e eventualmente certificato) in San Marino 5 TEST PRINCIPALI
APPENDICE CIRCOLARE 7/2014 (TEST PREVISTI DA AUTORITA’ SANMARINESI) In aggiunta ai 5 test principali, una società per essere considerata residente a San Maino dovrà soddisfare almeno uno tra gli altri 6 test secondari che riguardano: Sede legale in San Marino Costi sostenuti annualmente dalla società (tournover e patrimonio netto) simili a quelli sostenuti da una società con caratteristiche analoghe Società quotata in un mercato riconosciuto da San Marino e dall’Italia Detenzione di assets NON < euro Atto costitutivo che prevede clausola arbitrale che eventuali controversie siano sottoposte al giudizio di un arbitro a San Marino Almeno un dipendente con funzioni amministrative e/o tecniche in San Marino 6 TEST SECONDARI
APPENDICE CIRCOLARE 7/2014 (TEST PREVISTI DA AUTORITA’ SANMARINESI) rilevanti ITALIA SAN MARINO NON necessariamente rilevanti Indicazioni utili per i casi di doppia residenza CONTESTAZIONE DI IPOTESI DI ESTEROVESTIZIONE TEST
BEPS Action 5 - harmful tax practices In sede BEPS sono stati identificati alcuni Paesi in cui: è presente un regime fiscale con aliquote fiscali nulle o basse sul reddito derivante da attività finanziarie o altri servizi il regime fiscale è circoscritto all’economia domestica il regime fiscale manca di trasparenza (ad esempio, i dettagli del regime o la sua applicazione non sono evidenti, o non c'è vigilanza o informativa finanziaria) non vi è scambio di informazioni efficace rispetto al regime fiscale La Repubblica di San Marino non è inclusa nella lista dei Paesi identificata dal BEPS