NORMATIVA INTERNA RESIDENZA PERSONE FISICHE ART. 2 COMMA 2 TUIR Persone che per la maggior parte del periodo di imposta: 1.sono iscritte nell’anagrafe.

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
I CINQUE STRUMENTI PER RETTIFICARE IL REDDITO 1 IL NUOVO REDDITOMETRO.
Advertisements

LA TASSAZIONE DEI REDDITI PRODOTTI ALL’ESTERO DA SOGGETTI RESIDENTI
Bilancio 1 La natura e lo scopo della contabilità
1 La natura della contabilità direzionale
Le prestazioni di lavoro dipendente fuori sede e la residenza fiscale
IL REGIME DI TRASPARENZA PER LE SOCIETA’ DI CAPITALI
a cura di Augusto Sacchi – Gennaio 2012
RESIDENZA.
REDDITI D’IMPRESA.
Il reddito della S.O. è determinato sulla base delle regole previste nello Stato della fonte, attraverso limputazione ad essa degli elementi reddituali.
Residenza persone fisiche Art. 2, c. 2, TUIR
Le imposte sui redditi: presupposto e soggetti passivi Università Carlo Cattaneo - Liuc anno accademico 2008/2009 anno accademico 2008/2009 corso di diritto.
Corso Breve sul TRUST A cura del Gruppo Trust
LE NOVITA FISCALI IN MATERIA DI TRUST FABIO ZUCCHETTI DOTTORE COMMERCIALISTA 29 Novembre 2007 ORE – ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI Circoscrizioni.
TRUST, PASSAGGIO GENERAZIONALE: cos’è, quando conviene
Esonero dal pagamento dell'ICI Circ. Min. Economia e Finanze 26. 1
I gruppi di società Società per azioni Prof. Mario Campobasso
Gestione collettiva del risparmio
LA RESIDENZA DELLE PERSONE FISICHE
Lunedì 29 Novembre CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI e PIANIFICAZIONE FISCALE PARTE II NORMATIVA Lucia Zocca Dottore Commercialista Revisore.
Il regime dei dividendi
IL VISTO DI CONFORMITA’
Il sistema fiscale sloveno
Dott. Gian Marco Sgherri
ASPETTI FISCALI DEL TRUST
Torino, 12 giugno 2012 Centro Congressi Torino Incontra Robert Frandolič, Fimago d.o.o.
IMPRESA E DIRITTO: “Forme Giuridiche”
Carli Luca Ambito economico aziendale Classe 5iC Area di progetto 2010/2011.
Università degli studi di Pavia Facoltà di Economia a.a Sezione 17 Analisi della trasparenza Giovanni Andrea Toselli 1.
COMUNE DI VIGNOLA VIGNOLA PATRIMONIO S.R.L. Aspetti contabili e fiscali.
I caratteri generali dell’Irpef
- 1 - I sistemi di corporate governance della SE  Sono previste due forme di corporate governance della SE: (a) Sistema dualistico (artt , Regolamento),
Prof. Domenico Nicolò - Univ. Mediterranea di Reggio Calabria Finalità del bilancio Art c.c.: II comma (clausola generale): Il bilancio essere redatto.
LA STABILE ORGANIZZAZIONE
Rapporti internazionali e fonti del diritto tributario.
1 Le Circolari Ministeriali di riferimento 1. La Circolare n. 48/E del La Circolare n. 3/E del La Circolare n. 61/E del
costituire una Cooperativa
La tassazione delle successioni e delle donazioni internazionali
L’Amministrazione Finanziaria
I redditi di capitale A cura della Dott.ssa Francesca Stradini Assegnista all’Università di Urbino “Carlo Bo”
Bilancio 1 I concetti fondamentali e lo Stato Patrimoniale
1 Bernardo Mattarella 14 maggio 2003 Operational Risk Il Nuovo Accordo sul Capitale.
L’obbligo di monitoraggio in dichiarazione RW sussiste se: sono stati effettuati trasferimenti (non al seguito) da o verso l’estero di denaro, certificati.
COSTITUZIONE ASD e SSD ASD Atto Costitutivo Atto Pubblico
S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Il falso in bilancio: le novità MARIO BOELLA Insieme a mezzogiorno 23 luglio Milano Corso Europa.
LA SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA
LA VERIFICA DELLA CORRETTA TENUTA DELLA CONTABILITA’
Art. 96: limiti alla deduzione degli interessi passivi.
La tassazione dei dividendi tra normativa interna, convenzionale e diritto UE 1.
Bilancio in forma abbreviata e Bilancio per le microimprese
FACOLTÀ DI BIOSCIENZE E TECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI E AMBIENTALI Corso di Turismo enogastronomico e sviluppo rurale Prof. Rita Salvatore 26 novembre h.
Gian Domenico Mosco Diritto commerciale progredito Roma | 20 febbraio Società per azioni aperte.
ComparaMeglio.it is a trademark of Daina Finance ltd 130 Shaftesbury Avenue London W1D 5EU United Kingdom Financial Conduct Authority (FCA) nr
La governance europea. Governance without government J. N. Rosenau e E. O. Czempiel, Governance without government: order and change in world politics,
1. Regolamento n. 1346/2000:  istituisce un quadro comune per le procedure d’insolvenza in seno all’UE;  si applica alle procedure concorsuali, aventi.
SEMINARIO ESTEROVESTIZIONE Avv. Lorenzo Bacciardi LL.M. 14 NOVEMBRE 2008 Pesaro, Palazzo Ciacchi, Via Cattaneo, 34.
CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a (7) La legge applicabile alle obbligazioni contrattuali: il regolamento 593/2008 (Roma.
1 IL BILANCIO È un modello, ossia una rappresentazione semplificata, della dinamica gestionale dei valori economico, finanziari e patrimoniali, verificatasi.
Le modifiche al Codice Civile
1 LEGGE FINANZIARIA N. 266 DEL 23 DICEMBRE 2005 (Art. 1, co ) STRALCIO SU STRALCIO SU MATERIE DI CONTRATTAZIONE MATERIE DI CONTRATTAZIONE A cura.
Secondo l’art c.c. “E’ imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di.
Fiscalità 2015: Operazioni con soggetti residenti in paesi a regime fiscale privilegiato Dr Alberto Perani Milano, 24 febbraio 2015 In collaborazione con.
Galizia & Pinna Associati AGENTI IMMOBILIARI NUOVE REGOLE.
CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a (8) La legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali.
POLITICHE DI GENERE SUL TERRITORIO ESPERIENZE A CONFRONTO Attività del Comitato Pari Opportunità dell’Odcec di Firenze 1 aprile 2016 Con il patrocinio.
OIC 14 DISPONIBILITA’ LIQUIDE. OIC 14 – DISPONIBILITA’ LIQUIDE DEFINIZIONI fornite dal OIC 14 Le disponibilità liquide, come previsto dall’articolo 2424.
Tecnica Professionale – Corso progredito Anno accademico 2010 – 2011 LA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI 3 a LEZIONE Presentazione a cura del Dott. Riccardo.
Dott. Francesco Buscaglia - Confindustria Pesaro Urbino 1 Esterovestizione: la corretta impostazione fiscale al fine di escludere la doppia tassazione.
Galizia & Pinna Associati Novità sulla tassazione delle compravendite immobiliari.
I DC- I OT Disciplina: DIRITTO III gruppo alunna referente: Filannino Antonella.
Transcript della presentazione:

NORMATIVA INTERNA RESIDENZA PERSONE FISICHE ART. 2 COMMA 2 TUIR Persone che per la maggior parte del periodo di imposta: 1.sono iscritte nell’anagrafe della popolazione residente; oppure 2.hanno nel territorio dello Stato il domicilio ai sensi del codice civile; oppure 3. hanno nel territorio dello Stato la residenza ai sensi del codice civile RESIDENZA SOCIETA’ ED ENTI ART. 73 COMMA 3 TUIR Società ed enti che per la maggior parte del periodo d’imposta hanno nel territorio dello Stato: 1.la sede legale; oppure 2.la sede dell’amministrazione; oppure 3.l’oggetto principale. medesima formulazione per le società di persone, art. 5 co. 3 lettera d) TUIR CIRCOLARE 28/2006 in commento al comma 5 bis art. 73 comporta l’inversione dell’onere della prova, che viene posta a carico del contribuente. «in assenza di prova contraria in applicazione del principio “direzione effettiva” i redditi conseguite dal soggetto “esterovestito” saranno assoggettati a tassazione in Italia»

ASSENZA DI UNA CONVENZIONE PRESENZA DI UNA CONVENZIONE Si applicano, in linea di principio, le norme convenzionali ancorché interpretate secondo il diritto interno Trovano applicazione unicamente le norme interne NORMA TRANSAZIONALE NORMA INTERNA RESIDENZA FISCALE: IL REGIME CONVENZIONALE

Art. 4 della Convenzione Italia – San Marino Commentario OCSE all’ Art. 4 OECD, Discussion Draft “place of effective management” Circolare n. 7/2014 Amministrazione Finanziaria di San Marino NORME DI RIFERIMENTO

 domicilio o residenza (individuate secondo le disposizioni interne di ciascuno Stato) oppure  Il luogo dove ha un’abitazione permanente;  Il luogo nel quale le relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali); successivamente;  Nel luogo in cui soggiorna abitualmente;  nello Stato del quale ha la Nazionalità CRITERI PER DETERMINARE IL LUOGO DI TASSAZIONE PRINCIPIO GENERALE: DOMICILIO O RESIDENZA Luogo ove la persona ha un’ abitazione permanente Il centro degli interessi vitali Il luogo di soggiorno abituale lo Stato di cui ha la nazionalità Convenzione Italia – Repubblica di San Marino Art. 4 commi 1 e 2 - residenza persone fisiche SE NO

 domicilio o residenza (individuate secondo le disposizioni interne di ciascuno Stato)  sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga Una persona diversa da persona fisica è residente in entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente soltanto dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva Convenzione Italia – Repubblica di San Marino Art. 4 commi 1 e 3 - residenza persone giuridiche

“Place of effective management” OECD Commentary art.4 «The place of effective management is the place where key management and commercial decisions that are necessary for the conduct of the entity’s business as a whole are in substance made» Substance over form approach Commentario OCSE all’ Art. 4

BEPS Action 6 “The concept of the primary place of management and control, (…), refers to the place where the day-to-day responsibility for the management of the company (and its subsidiaries) is exercised. A company’s primary place of management and control will be situated in the State of residence of that company only if the executive officers and senior management employees exercise day-to-day responsibility for more of the strategic, financial and operational policy decision making for the company (including direct and indirect subsidiaries) in that State than in the other State or any third State, and the staff that support the management in making those decisions are also based in that State”  il concetto di luogo primario di gestione e controllo, si riferisce al luogo in cui si esercita la responsabilità giorno per giorno per la gestione della società (e le sue controllate);  concentrazione del processo decisionale strategico, finanziario e della società;  la sede della società (cioè, il luogo in cui l'amministratore delegato e altri dirigenti di alto livello normalmente operano) deve essere situato nello Stato contraente di cui la società è residente.

APPENDICE CIRCOLARE 7/2014 (TEST PREVISTI DA AUTORITA’ SANMARINESI) 5 test principali che dovranno essere soddisfatti: Maggioranza di membri del CdA o l’amministratore unico residenti a San Marino o devono ivi operare effettivamente Società deve avere almeno un conto corrente presso banca Sanmarinese Libri contabili tenuti presso gli uffici di San Marino Decisioni CdA o Amministratore Unico devono essere prese in San Marino Bilancio redatto (e eventualmente certificato) in San Marino 5 TEST PRINCIPALI

APPENDICE CIRCOLARE 7/2014 (TEST PREVISTI DA AUTORITA’ SANMARINESI) In aggiunta ai 5 test principali, una società per essere considerata residente a San Maino dovrà soddisfare almeno uno tra gli altri 6 test secondari che riguardano: Sede legale in San Marino Costi sostenuti annualmente dalla società (tournover e patrimonio netto) simili a quelli sostenuti da una società con caratteristiche analoghe Società quotata in un mercato riconosciuto da San Marino e dall’Italia Detenzione di assets NON < euro Atto costitutivo che prevede clausola arbitrale che eventuali controversie siano sottoposte al giudizio di un arbitro a San Marino Almeno un dipendente con funzioni amministrative e/o tecniche in San Marino 6 TEST SECONDARI

APPENDICE CIRCOLARE 7/2014 (TEST PREVISTI DA AUTORITA’ SANMARINESI) rilevanti ITALIA SAN MARINO NON necessariamente rilevanti Indicazioni utili per i casi di doppia residenza CONTESTAZIONE DI IPOTESI DI ESTEROVESTIZIONE TEST

BEPS Action 5 - harmful tax practices In sede BEPS sono stati identificati alcuni Paesi in cui:  è presente un regime fiscale con aliquote fiscali nulle o basse sul reddito derivante da attività finanziarie o altri servizi  il regime fiscale è circoscritto all’economia domestica  il regime fiscale manca di trasparenza (ad esempio, i dettagli del regime o la sua applicazione non sono evidenti, o non c'è vigilanza o informativa finanziaria)  non vi è scambio di informazioni efficace rispetto al regime fiscale La Repubblica di San Marino non è inclusa nella lista dei Paesi identificata dal BEPS