L’INVALIDITA’ DEL CONTRATTO

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
Incapacità legale e naturale
Advertisements

“I CONTRATTI INTERNAZIONALI: TECNICHE DI REDAZIONE NELL’ERA GLOBALE” Marco Tupponi Formazione D2T VII Edizione.
Il provvedimento amministrativo
IL MANDATO: Il mandato è il contratto col quale una parte (detta mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra (detta.
CONTRATTO Accordo di due o più parti per
Il contratto.
Nozione art c.c. Accordo di due o più parti
PERSONE FISICHE.
I RAPPORTI GIURIDICI.
PERSONE FISICHE.
ANNULLABILITA‘ DELIBERE ASSEMBLEARI
Il contratto Art.1321 c.c..
Art.1387 c.c. Titolo II ‘Dei contratti in generale’
Università degli Studi della Calabria Corso di Diritto Privato
Invalidità delle deliberazioni assembleari
INVALIDITA’ del contratto
LA RAPPRESENTANZA ARTT C.C..
Il contratto ha forza di legge fra le parti.
LA RAPPRESENTAN ZA ARTT C.C.. Un soggetto (RAPPRESENTANTE) pone in essere, per un altro soggetto (RAPPRESENTATO) un atto giuridico che questultimo.
INVALIDITA’ del contratto
Difformità dal paradigma normativo
EFFETTI DEL CONTRATTO ART. 1372: contiene 2 regole: modifiche solo concordate; scioglimento anche. RECESSO (1373): 1) convenzionale o 2) legale 1) CONVENZIONALE:
VIZI DEL CONSENSO ERRORE artt VIOLENZA artt DOLO artt
Sono un soggetto di diritto, ho la CAPACITA’ GIURIDICA e D’AGIRE
Il Contratto Università degli studi di Roma Tre Ingegneria Informatica
Validità ed Invalidità del Contratto Ingegneria Informatica 20 marzo 2006 Prof. Pieremilio Sammarco.
Università degli Studi della Calabria Corso di Diritto Privato
Corso di Diritto Privato
Università degli Studi della Calabria Prescrizione e decadenza
Corso di abilità informatiche
Art Nozione Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale Art
lezione, 13 revocazione e opposizione di terzo
Buona visione! Osservate le diapositive e ascoltatene la spiegazione.
Corso di Diritto Privato
Prof.ssa Margherita Ramajoli
Corso di Diritto Privato
Corso di Diritto Privato
CONTRATTO D’APPALTO.
11° Lezione L’ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO
Nullità, estinzione e sospensione dei trattati
LE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI POSSONO PRESENTARE VIZI RIGUARDANTI:
INVALIDITA’ del contratto
Daniele La Rocca Andrea De Rossi
Il contratto.
EFFETTI DEL CONTRATTO ART. 1372: contiene 2 regole:
RESPONSABILITA’ PRECONTRATTUALE
A cura di Molica Marco e Villani Francesca Organo giudicante Tribunale di Spoleto Sentenza N°91 del 24 Maggio 1995.
Skander Gadaleta - Daniela Vaghi
Rimedio per anomalie sopravvenute dopo la conclusione del contratto
LA RAPPRESENTANZA La rappresentanza è un istituto mediante il quale un soggetto-rappresentante ha il potere di sostituirsi ad un altro soggetto- rappresentato.
Difformità dal paradigma normativo
I vizi di legittimità.
Il diritto: nozioni generali
CONTRATTO IN GENERALE ARTT C.C.
Lezione, 13 revocazione e opposizione di terzo Anno accademico 2013/2014.
RESCISSIONE/RISOLUZIONE
L’INVALIDITÀ DEL CONTRATTO
VIZI DEL CONSENSO ERRORE artt VIOLENZA artt DOLO artt
DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA La concorrenza sleale
Alterazione della cosa Tipo o specie Genere Non genere né specie Difetto di qualità Aliud pro alio Vizio Imperfezione nel processo di produzione fabbricazione.
G. la rocca - corso di diritto civile1 I regimi del contratto invalido 1 annullabilità.
IL CONTRATTO 1.
Prestazione di fatto La signora Dolores ha prestato per 6 mesi la propria attività come badante alle dipendenze della anziana signora Parodi, con orario.
I SEGNI DISTINTIVI Il marchio Seconda Università degli Studi di Napoli Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali Modulo di Diritto commerciale.
Diritto privato IL CONTRATTO: Definizione Elementi essenziali.
DIRITTO CIVILE IL CONTRATTO Lezione peer to peer.
IL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO Dott.ssa Chiara Fantinato Consulente del Lavoro.
L’invalidità si sostanzia nella violazione di una norma giuridica Per esempio: l’art. 3 della legge n. 241 del 1990 obbliga le p.a. a motivare il provvedimento.
Diritto privato Efficacia e invalidità. L’inefficacia Di inefficacia degli atti si potrebbe parlare rispetto agli atti invalidi. Di inefficacia pura e.
VIZI DEL CONSENSO ERRORE artt VIOLENZA artt DOLO artt
Transcript della presentazione:

L’INVALIDITA’ DEL CONTRATTO

VALIDITA’ E INVALIDITA’ il contratto valido è quello conforme alle regole dettate dalla legge e può produrre i suoi effetti. INVALIDITA’ il contratto è invalido quando non si è formato regolarmente, presenta un difetto originario per cui non può produrre i suoi effetti L’invalidità provoca le sanzioni della NULLITA’ ANNULLABILITA’

NULLITA (art.1418 c.c.) L’ipotesi generale e più grave di invalidità è la NULLITA’. “il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative salvo che la legge disponga diversamente” (art.1418 1°co). La nullità del contratto comporta la radicale inefficacia del contratto: il contratto nullo non produce effetti.

CAUSE DELLA NULLITA (art.1418 2°co) Il contratto è nullo 1. quando manca uno dei requisiti essenziali Accordo: es. proposta e accettazione sono difformi Causa: es. compro qualcosa che è già mio Oggetto manca o mancano i requisiti richiesti (è impossibile/ indeterminato/indeterminabile) es. non è stabilito il prezzo Forma quando manca la forma richiesta dalla legge a pena di nullità

ILLICEITA’ del contratto Il contratto è nullo se 2. la causa, l’oggetto, una condizione sono ILLECITI Sono illeciti se contrari a norme imperative: norme inderogabili al buon costume: regole della morale comune all’ordine pubblico: principi tipici della struttura politica ed economica della società Il MOTIVO ILLECITO rende nullo il contratto solo se è l’unico motivo che spinge le parti a concludere il contratto è comune ad entrambe le parti

CARATTERISTICHE DELLA NULLITA Il contratto nullo non produce effetti. Le prestazioni eseguite devono essere restituite. Può essere richiesta da chiunque ne abbia interesse e può essere rilevata d’ufficio dal giudice. L’azione di nullità non si prescrive mai.

NULLITA PARZIALE Se la nullità colpisce solo una clausola la NULLITA PARZIALE importa la nullità dell’intero contratto se risulta che le parti non lo avrebbero concluso senza quella clausola (prova di resistenza).

L’ANNULLAMENTO Il contratto è annullabile solo nei casi espressamente previsti dalle norme imperative. Mentre la nullità è posta nell’interesse generale l’annullamento tutela il soggetto protetto.

CAUSE DI ANNULLABILITA’ INCAPACITA DI UNA DELLE PARTI INCAPACITA LEGALE INCAPACITA NATURALE VIZI DELLA VOLONTA’ ERRORE VIOLENZA DOLO

INCAPACITA’ LEGALE Sono incapaci d’agire assoluti i minori e gli interdetti, incapaci relativi gli inabilitati e i minori emancipati. Il contratto concluso dall’incapace è annullabile solo su richiesta dei genitori/tutore/curatore su richiesta del minore diventato maggiorenne o dell’incapace dopo la revoca della interdizione/inabilitazione

Minore La semplice dichiarazione fatta dal minore di essere maggiorenne non è di ostacolo all’azione di annullamento. Il contratto non è annullabile invece se il minore ha con raggiri occultato la sua minore età.

INCAPACITA’ NATURALE Una persona dotata di capacità d’agire può non avere (anche solo temporaneamente) la capacità d’intendere o di volere. Il contratto concluso con chi non è capace d’intendere o di volere è annullabile SE esiste un danno per l’incapace l’altro contraente era in mala fede: conosceva lo stato di infermità o avrebbe potuto accertarlo con l’ordinaria diligenza.

VIZI DELLA VOLONTA’ Il contratto è annullabile se processo che ha portato alla conclusione del contratto si è svolto un modo distorto per la presenza di ERRORE VIOLENZA DOLO

ERRORE L’errore che determina l’annullamento può essere a. ERRORE VIZO/MOTIVO b. ERRORE OSTATIVO

a. ERRORE MOTIVO/VIZIO L’errore MOTIVO è una falsa conoscenza della realtà che spinge una parte a concludere un contratto che, senza errore, non avrebbe concluso. L’errore che rende il contratto annullabile deve essere: 1. Essenziale 2. Riconoscibile

1. ERRORE ESSENZIALE L’errore E’ ESSENZIALE quando è DETERMINANTE cioè tale per cui il contraente, se non fosse in errore, non avrebbe concluso il contratto.

ERRORE ESSENZIALE L’errore è ESSENZIALE quando cade: sulla natura del contratto ( sono convinto si acquistare una casa e invece si tratta di affitto); sull'identità dell'oggetto (credo di acquistare un televisore e invece è un videoregistratore) o sopra una qualità dell’oggetto (esempio credo che sia un pony in realtà è un cavallo da corsa) sull'identità o sulle qualità della persona dell'altro contraente, sempre che siano state determinanti del consenso;

2. ERRORE RICONOSCIBILE L’errore deve essere RICONOSCIBILE dall’altro contraente usando l’ordinaria diligenza, tenuto conto del contenuto del contratto, delle circostanze o delle qualità del contraente.

b. ERRORE OSTATIVO (art 1433 c.c.) L’errore OSTATIVO cade sulla esterna dichiarazione delle parti oppure commesso da chi è incaricato di trasmettere la dichiarazione. Nel caso di errore ostativo contratto è annullabile SOLO è riconoscibile dall’altra parte.

VIOLENZA MORALE Il contraente è indotto a stipulare il contratto dalla minaccia di un male ingiusto e notevole. La minaccia deve essere SERIA : deve impressionare una persona avuto riguardo all’età, al sesso e alla condizione della persona Il male minacciato può essere un male alla persona o ai beni del contraente/ dei familiari.

DOLO Il contraente è indotto a concludere un contratto con INGANNI E RAGGIRI dell’altro contraente o di un terzo. Il contratto è annullabile se i raggiri sono stati DETERMINANTI DEL CONSENSO cioè tali che, senza di essi, la parte non avrebbe concluso il contratto. Se il raggiro proviene da un terzo deve essere noto alla parte che ne ha tratto vantaggio.

DOLO INCIDENTE Se la parte, nonostante il raggiro, avrebbe comunque contrattato ma a condizioni diverse, il contratto non è annullabile, ma la parte raggirata ha il diritto al RISARCIMENTO DEL DANNO.

ANNULLAMENTO Il contratto annullabile produce effetti fino alla sentenza di annullamento: il contratto è invalido ma efficace. La dichiarazione di annullamento ha effetti retroattivi tra le parti: le prestazioni già eseguite vanno restituite. Sono salvi i diritti dei terzi acquistati in buona fede: se A vende a B che a sua volta rivende a C. Se il contratto tra A e B viene annullato, il contratto con C resta valido.

CARATTERISTICHE DELL’ANNULLAMENTO L’annullamento può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge. L’ annullamento non può essere rilevato d’ufficio. L’azione per la richiesta di annullamento si prescrive in 5 anni.

CONVALIDA del contratto annullabile Il contratto annullabile può essere convalidato CONVALIDA ESPRESSA mediante un atto che contenga la menzione del contratto e del motivo di annullamento e la dichiarazione che lo si intende canvalidare. CONVALIDA TACITA mediante comportamento concludente del contraente cui spetta l’azione di annullamento il quale dà volontaria esecuzione al contratto conoscendo il motivo di annullabilità.

DIFFERENZE TRA NULLITA’ E ANNULLAMENTO 1. le cause 2. interesse protetto 3. Legittimazione attiva 4. Prescrizione 5. convalida 6. effetti