La Consulenza Tecnica Stragiudiziale e Giudiziale Politecnico di Milano BEST (Building Enviroment Science & Technology) Building pathology and Diagnostics Prof. Ing. Enrico DE ANGELIS Avv. Silvia Annamaria BRAMBILLA legale@studiobrambilla.com Milano, 2010 11 29
Il Consulente Tecnico: TEMI DELL’INCONTRO Il Consulente Tecnico: in ambito stragiudiziale nel giudizio Civile e Penale. L’Accertamento preventivo a fini conciliativi (ex art. 696 bis c.p.c.) Cenni su: Arbitrato Mediazione (D.Lgs. 28 del 4.03.2010)
Le varie figure di consulente tecnico In fase stragiudiziale: il consulente di parte (la perizia giurata). In fase giudiziale, sia ante causam (ATP) che in sede di giudizio ordinario: CTU - Consulente Tecnico di Ufficio (sia in sede Civile che in sede Penale) CTP - Consulente Tecnico di Parte In sede preventiva conciliativa: art. 696 bis c.p.c. In sede di arbitrato e mediazione
La consulenza stragiudiziale In ambito extragiudiziale, al sorgere di una possibile controversia e prima dell’instaurazione del giudizio. Nomina di un perito ad opera del soggetto interessato a fare svolgere una relazione sullo stato dei luoghi oggetto di possibile indagine, anche ai fini della determinazione delle responsabilità e dei costi di eliminazione dei difetti. Consulenza trasfusa in c.d. PERIZIA GIURATA Giuramento in Cancelleria del Tribunale ad opera del tecnico): valore di indizio, non di prova – allegazione di parte necessità di chiamare il perito come testimone CREDIBILITA’ (DA 45.000 € A 9500 €)!: DEONTOLOGIA INTERESSE EFFETTIVO DEL CLIENTE “All’avvocato bisogna contare le cose chiare; a lui poi tocca di imbrogliarle” - Alessandro Manzoni
IL CONSULENTE GIUDIZIALE CTU nel Civile PERITO del GIUDICE o CONSULENTE della Procura della Repubblica nominato tra gli iscritti ad un Albo tenuto da ogni Tribunale (art. 13 disp.attuative al c.p.c.) in diverse categorie (medico-chirurgica, industriale, commerciale, agricola, bancaria…). Requisiti di iscrizione: Specifica competenza in una materia Condotta morale specchiata (solo per il Civile); Iscrizione in Associazione Professionale (Ordine Ingegneri, Architetti, Collegio Geometri...). Serie di documenti da presentare ex art. 16 disposizioni attuative c.p.c.( perizie svolte, residenza nel Circondario del Tribunale, testi pubblicati, ….).
Le attività del CTU Prima del sorgere del contenzioso: Accertamento Tecnico Preventivo (c.d. ATP ex art. 696 c.p.c.) Prima del sorgere del contenzioso: Accertamento Tecnico Preventivo in via conciliativa (696 bis c.p.c.) Nell’ambito del contenzioso: Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU) Nell’ambito del giudizio arbitrale Quale consulente nominato dalla Procura della Repubblica (ausiliario del Pubblico Ministero) o del Giudice Penale : nell’ambito delle indagini preliminari o del giudizio penale
La nomina e l’attività in ambito civile Art. 191 c.p.c. e ss. Il CTU, a seguito della necessità di nomina, viene scelto tra i tecnici iscritti nell’Albo dal Presidente del Tribunale; viene convocato per il giuramento e alla formulazione del quesito peritale all’udienza fissata, alla presenza delle parti ed in contraddittorio. E’ considerato AUSILIARIO del GIUDICE. Motivo: Cause che esulano dalla competenza del Giudicante (iura novit curia) e necessità di ausiliario competente ed esperto in una particolare disciplina (contabile, edile, urbanistica, medica…). Possibilità di nomina di più consulenti contemporaneamente, per materie complesse e possibilità di avvalersi di ausiliari più specifici (es. per termografie, prove acustiche…)
La consulenza del Perito del Giudice in ATP e CTU Prestazione giuramento CTU in udienza; Sottoposizione del quesito peritale da parte del Giudice, anche tenuto conto di istanze di parte (difensori), con assegnazione di termini da parte del Giudice; Rispetto di termini per consegna elaborato peritale (di regola 90 gg.) ed assegnazione termini per osservazioni di parte (tecnico di parte e difensore); Svolgimento sopralluogo/ghi concordati con le parti Redazione verbale di operazioni peritali, anche con osservazioni delle parti, dei loro tecnici o dei loro difensori Consegna nei termini di Consulenza Tecnica scritta
Lo svolgimento del sopralluogo Attività consistente nell’indagine dei luoghi oggetto di quesito peritale Necessità di verbalizzazione, con inserimento della presenza delle parti intervenute ed osservazioni delle parti, dei difensori e dei tecnici presenti Acquisizione di riprese fotografiche dei luoghi Possibilità di prove non distruttive o, con autorizzazione del Giudice, anche di quelle distruttive (IDONEA STRUMENTAZIONE) Qualora sorgano questioni o esigenze, le sottopone al Giudice Tenta, ove possibile, la conciliazione se demandata dal Giudice.
LA PERIZIA Carattere della scrittura e non dell’oralità Espressione di valutazioni dei fatti solo ed esclusivamente tecniche Non può esprimere interpretazioni di Diritto sui fatti, competenza del Giudicante Tiene conto delle osservazioni delle parti e dei CTP Raccoglie gli allegati tecnici, tra cui disegni, progetti, documenti acquisiti presso Pubblici depositari (es. Comune, …).
SCHEMA DI PERIZIA Copertina (indicazione delle parti, del procedimento, dell’Organo richiedente) Indice degli argomenti Trascrizione del verbale di conferimento dell’incarico Descrizione delle modalità di svolgimento dell’incarico Cronistoria dei fatti e delle operazioni peritali Analisi tecnica di quanto emerso Risposta ai singoli quesiti, anche tramite scissione del quesito principale Conclusioni
Alcune delle prestazioni che vengono richieste al Consulente Ricerche catastali Elaborazioni mappali Verifica e determinazione dei confini tra proprietà Vizi immobiliari e patologia edilizia in genere Valutazioni estimative di immobili Cause di danno e responsabilità di professionisti ed imprese Valutazione indennità di esproprio Verifica rispondenza a strumenti urbanistici In ambito di procedure fallimentari, di concordato preventivo, in procedure esecutive Consulenze contabili Accertamenti non ripetibili (nel procedimento penale, con eventuale distruzione dell’oggetto della consulenza)
IL TECNICO DI PARTE (ART. 201 c.p.c.) in ambito giudiziale civile La parte sottoposta ad un giudizio ha la facoltà (NON l’obbligo) di nominare un proprio consulente tecnico (c.d. CTP); Partecipa ai sopralluoghi; Svolge osservazioni e note critiche, sia durante lo svolgimento delle operazioni che nei termini concessi dal Giudice; Partecipa alle udienze tutte le volte che vi partecipa il CTU.
EVENTUALE NULLITA’ della CONSULENZA Nullità formale: vizi che attengono alla veste formale dell’atto, ovvero redazione non in lingua italiana, carenza di sottoscrizione, controllare coerenza tra copia sottoscritta e copie. Nullità sostanziale: VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO, da accertarsi in concreto (Cass. Sez. Lav. 5 aprile 2001, n. 5093). Anche parziale, travolgendo la parte di relazione basata su accertamenti nulli.
Esempi di VIOLAZIONE DEL CONTRADDITTORIO Omesso invito alle parti della data e del luogo di inizio operazioni peritali (Cass. Sez II, 28 nov. 2001, nr. 15133). Valutazione per la risposta ai quesiti di documenti non ritualmente prodotti in causa dai difensori (Cass. Sez. Lav. 19 agosto 2002, nr. 12231). Dell’espletamento di indagini e di compiti esorbitanti (Cass. Sez. II, 26 nov. 1995, 1113; Cass. Sez. Lavoro 29 maggio 1998, n. 5345; Cass. Sez. III, 10 maggio 2001, n., 6502).
Integrazione e rinnovazione CTU Facoltà dei difensori e dei C.T.P. produrre in giudizio, sia durante lo svolgimento della Ctu o dopo la consegna dell’elaborato peritale, osservazioni e note critiche. Valutate le medesime, il Giudice può: Chiedere chiarimenti al CTU Disporre supplementi o rinnovare le indagini Disporre, in casi gravi, la sostituzione del CTU (grave e non giustificato ritardo nella consegna, insufficienza accertamenti eseguiti o delle risposte fornite, incapacità scientifica di svolgere l’incarico).
La consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite (Art. 696 bis c.p.c.) Ambito di operatività: Per accertamento e relativa determinazione dei CREDITI derivanti da mancata o inesatta esecuzione degli obblighi contrattuali o da fatto illecito. Prima di provvedere al deposito della relazione, il CTU tenta, ove possibile, la conciliazione. Se conciliazione riesce:processo verbale con valore di titolo esecutivo attribuito dal Giudice. Se conciliazione non riesce: ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio.
Cenni di consulenza tecnica nel procedimento penale Ambito di operatività: nell’ambito delle indagini preliminari e del giudizio Finalità: acquisire elementi necessari all’azione penale con accertamenti, rilievi sullo stato dei luoghi e sulle cose Soggetti: Polizia Giudiziaria o Procura della Repubblica. Nell’ambito del giudizio, anche Giudice Legge 397/2000: investigazioni difensive che possono essere svolte anche dal legale dell’indagato, con nomina di una consulente tecnico.
La mediazione ex D.Lgs. 28/2010 ed i compiti del tecnico D.Lgs. 28/2010 del 4.03.2010 introduce nuova forma di procedimento alternativo o, comunque, preventivo ( a pena di improcedibilità), rispetto alla giustizia ordinaria, la mediazione nelle controversie civili e commerciali. Materie obbligatorie ivi previste: locazioni, condominio, patti di famiglia, diritti reali, divisione, successione ereditaria, comodato, affitto di azienda. Mediatore: terzo imparziale che assiste due o più soggetti Organismo di conciliazione: ente pubblico o privato presso cui può svolgersi il procedimento di mediazione. Possibilità del tecnico di affiancare il mediatore. Dovere di segretezza e riservatezza.
GRAZIE DELL’ATTENZIONE ! “Un consulente è una persona che prende in prestito il tuo orologio, ti dice che ora è, si mette in tasca l’orologio e ti manda il conto” Anonimo GRAZIE DELL’ATTENZIONE !