D. Lgs n. 626 MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE

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D. Lgs. 19.9.94 n. 626 MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO Attuazione direttive CEE

D.Lgs. 626/94 LUOGHI DI LAVORO USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO TITOLO I MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI Dir. 89/391 Art. 1-29 TITOLO II LUOGHI DI LAVORO Dir. 89/654 Art. 30-33 TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO D.Lgs. 626/94 Dir. 89/655 - 95/63 Art. 34-39 TITOLO IV MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZ. INDIVID. Dir. 89/656 Art. 40-46 TITOLO V MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI Dir. 90/269 Art.47-49 TITOLO V bis PROTEZIONE DA AGENTI FISICI Dir. 03/10 Art.49bis – 49 duodecies

MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI TITOLO VI USO ATTREZZATURE CON VIDEOTERMINALI Dir. 90/270 Art. 50-59 TITOLO VII PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI MUTAGENI Dir. 90/394 - 97/42 - 99/38 Art. 60-72 TITOLO VII bis PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI D.Lgs. 626/94 Dir. 98/24 Art. 72 bis - 72 terdecies TITOLO VIII PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO Dir.90/679 - 93/88 Art. 73-89 TITOLO VIII bis PROTEZIONE DA ATMOSFERE PERICOLOSE Dir.99/92 Art. 88 bis – 88 undecies TITOLO IX SANZIONI Art. 90-94 TITOLO X DISP. TRANS. E FINALI Art. 95-98

D.Lgs. 626/94 DISPOSIZIONI GENERALI SERVIZIO DI PREVENZIONE CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1-7 CAPO II SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE TITOLO I MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI Dir. 89/391 Art. 1-29 Art. 8-11 CAPO III PREVENZ. INCENDI, EVACUAZ., PRONTO SOCCORSO Art. 12-15 CAPO IV SORVEGLIANZA SANITARIA Art. 16-17

D.Lgs. 626/94 TITOLO I MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI CAPO V CONSULTAZ. E PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI Art. 18-20 CAPO VI TITOLO I MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI Dir. 89/391 Art. 1-29 INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI Art. 21-22 CAPO VII DISPOSIZ. CONCERNENTI LA PUBBLICA AMMINISTRAZ. Art. 23-28 CAPO VIII STATISTICHE INFORTUNI E MALATTIE PROFESS.LI Art. 29 D.Lgs. 626/94

D.Lgs. 626/94 Disposizioni generali Campo di applicazione Definizioni Articolo 1 Campo di applicazione Articolo 2 Definizioni Valutazione dei rischi Articolo 3 Misure generali di tutela Eliminaz. / Riduzione dei rischi alla fonte Disposizioni generali CAPO I Programmaz. della prevenzione Articolo 4 Obblighi datore di lavoro, dirigente, preposto Organizzazione Gestione Articolo 5 Obblighi lavoratore Articolo 6 Obblighi progettisti, ecc. D.Lgs. 626/94 Articolo 7 Contratto appalto, ecc.

CAMPO DI APPLICAZIONE (Art. 1) IN TUTTI I SETTORI DI ATTIVITA’ PRIVATI O PUBBLICI: TUTELA DELLA SALUTE E PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI DURANTE IL LAVORO SI APPLICA tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato SI APPLICA (Esempi) Se vi sono lavoratori o ad essi equiparati Industria Artigianato Commercio Ferrovie Ospedali, Case di Cura Istit. di Credito, Ass.ne Studi professionistici Amm.ni Statali e Locali Forze Armate e di Polizia Servizi di Protezione Civile Strutture giudiziarie, penitenziarie Università Istituti di istruzione e di educazione di ogni ordine e grado Lavoratori a domicilio e con contratto di portierato (art. 21)

DEFINIZIONI - I ° (Art. 2) LAVORATORE DATORE DI LAVORO PRIVATO Persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro con rapporto di lavoro subordinato Equiparati a lavoratori: - Soci lavoratori di coop. o di società anche di fatto - Utenti dei serv. di orientam. o di formaz. scolastica, universit., prof.le avviati presso DDL - Allievi di istituti di istruzione ed universitari e partecipanti a corsi di formaz. prof.le nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, appar. e attrezz.di lavoro, agenti chimici, fisici, biologici (non concorrono alla determinazione del n. di lavoratori) DATORE DI LAVORO PRIVATO PUBBLICO - Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore - Soggetto che ha la responsabilità dell’impresa o unità produttiva (stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico- funzionale) in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. - Dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non con qualif. dirigenziale, nei soli casi in cui sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale. Entro 7.7.96 direzione politica o vertice amm.vo individua il soggetto D.D.L.

DEFINIZIONI - II ° (Art. 2) SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda per attività di prev. e protez. dai rischi professionali nell’azienda o nell’unità produttiva RESPONSABILE DEL S.P.P. Persona diplomata o con titolo superiore, designata dal DDL, appositamente formata e con capacità adeguate ai rischi presenti sul luogo di lavoro RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA Persona/e elette o designate per rappresentare i lavoratori nella materia della salute e sicurezza durante il lavoro MEDICO COMPETENTE Medico in possesso di : - specializzazione in medicina del lavoro o in disciplina equipollente - autorizzazione ex art. 55 D.Lgs. 277/91 - ecc. PREVENZIONE Disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell’attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi prof.li nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno

MISURE GENERALI DI TUTELA (Art. 3) Per attrezz. lavoro, sostanze, sistemaz. amb. di lavoro, processi produtt., macchine, impianti VALUTAZIONE DEI RISCHI Eliminazione dei rischi o, se non possibile, riduzione al minimo ELIMIN./RIDUZ. RISCHI ALLA FONTE Riduzione dei rischi alla fonte Sostituz. pericolo con minor pericolo Rispetto principi ergonomici Limitazione al minimo degli esposti al rischio PROGRAMMAZ. DELLA PREVENZIONE Attenuare lavoro monotono /ripetitivo Priorità protez. collett. su individ. Limitaz. agenti chimici, fisici, biologici Controllo sanitario dei lavoratori Allontanamento per motivi sanitari ORGANIZZAZ. GESTIONE Misure di emergenza Segnali di avvertimento e sicurezza Manutenz. di ambienti, attrezz., macchine, imp.ti, disposit. di sicurezza Informaz., formaz., consultaz., partecipaz., istruzioni adeguate ai lavoratori

DATORE DI LAVORO DIRIGENTE PREPOSTO OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO, DEL DIRIGENTE, DEL PREPOSTO (Art. 4) DATORE DI LAVORO Per nuove attività (pubbl. o private) “Documento” entro 3 MESI dall’inizio dell’attività Designa Responsabile e Addetti (anche con esterni) del S.P.P. Nomina, nei casi previsti, il Medico Competente DIRIGENTE Responsabilità di valutazione e attuazione continuativa Resp. S.P.P. PREPOSTO Elabora, custodisce e aggiorna il Documento contenente: - Valutazione dei rischi - Misure di prevenzione - Programma di attuazione Med. Comp. Rappr. Sicur. (consultaz.) Per az. famil. e fino a 10 dip. autocertificazione su valutaz. e misure Adottano e aggiornano le misure di prevenzione necessarie (c. 5) NOTA: Deroghe per le piccole e medie aziende (Art. 4 c. 9)

I LAVORATORI OBBLIGHI DEI LAVORATORI (Art. 5) Devono prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro (azioni - omissioni) Non manomettono dispositivi di sicurezza, segnalaz., ecc. Non compiono di propria iniziativa operazioni non di loro competenza Osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal DDL, dirigenti, preposti Utilizzano correttamente macchine, apparecch, utensili, dispositivi di sicurezza e di protezione Si sottopongono ai controlli sanitari previsti Segnalano immediatamente al DDL, dirigenti, preposti le deficienze delle macchine, impianti, dispositivi Contribuiscono all’adempimento degli obblighi imposti dall’autorità competente

FABBRICANTI FORNITORI INSTALLATORI MONTATORI OBBLIGHI DEI PROGETTISTI, FABBRICANTI, FORNITORI, INSTALLATORI (Art. 6) FABBRICANTI FORNITORI PROGETTISTI Sono vietati la vendita, la fabbricazione, il noleggio, la concessione in uso, la locaz. finanz. (certificaz. - omologaz. obbligatoria) di macchine, attrezz. e impianti non rispondenti alla legislazione vigente Rispettano i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e salute INSTALLATORI MONTATORI Scelgono macchine e dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti Installano e montano gli impianti , macchine e altri mezzi tecnici secondo le norme di sicurezza e igiene del lavoro e secondo le istruzioni dei rispettivi fabbricanti

CONTRATTO DI APPALTO E CONTRATTO D’OPERA (Art. 7) DATORE DI LAVORO VERIFICA IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE FORNISCE INFORMAZ. SUI RISCHI SPECIFICI COOPERA ALL’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE COORDINA E PROMUOVE LA COOPERAZIONE E IL COORDINAM. DEGLI INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RISCHI DI INTERFERENZA) IMPRESE APPALTATRICI LAVORATORI AUTONOMI L’obbligo di coordinamento non si estende ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - I (Art. 8-11) ALL. I DATORE DI LAVORO Az. art. e ind. fino a 30 add. az. agr. e zoot. fino a 10 add. az. pesca fino a 20 add. altre fino a 200 add. ISTITUISCE IL SPP Art. 8 SVOLGIM. DIRETTO DEI COMPITI DEL SPP Art. 10 Diploma o titolo superiore Ulteriore formazione specifica Numero sufficiente Capacità adeguate ai rischi presenti Mezzi e tempo adeguati Designa il responsabile e una o più persone c. 1-2-3 Anche con supporto esterno Dichiaraz. capacità di svolgimento Organizza SPP (Art. 8) Dichiaraz. di ademp. art. 4 (o autocertificazione per az. familiari e fino a 10 addetti) Fornisce al SPP tutte le informaz. necessarie ORGANO DI VIGILANZA Relazione infort.-mal. prof. Comunica nomi, curriculum, ecc. all’Isp. del Lav. e all’U.S.L. Attestaz. frequenza a corso di formaz. (entro 31.12.96)

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - II - (Art. 8-11) E’ strumento del Datore di Lavoro Il SPP può essere in tutto o in parte esterno c. 4-6-7-8 Sempre interno se: - ind. a rischio rilevante - az. ind con > 200 dip. - ind. estr. con > 50 dip. - strutt. ricovero e cura - centrali termoelettriche - altre RIUNIONE PERIODICA (Art. 11) Partecipanti: - DDL - Medico Competente - Resp. SPP - Rappr. per la Sicur. COMPITI (Art. 9) - Individua e valuta i rischi - Elabora misure prev. e protett. - Elabora procedure di sicurezza - Progetta Informaz. e Formaz. - Fornisce informaz. da art. 21 Periodicità: Ordinaria: min. annuale Straord.: - variaz. significative - su richiesta del Rappr. Sicur. Riceve le informazioni necessarie dal DDL e su queste è tenuto al segreto industriale Esamina: - Documento (art. 4) - idoneità dei Disp. Protez. Individ. - programmi di informaz. e formaz.

PREVENZIONE INCENDI, EVACUAZIONE DEI LAVORATORI, PRONTO SOCCORSO (Art DATORE DI LAVORO DISPOSIZIONI GENERALI (Art.12) - Organizza i rapporti con l’esterno (VV.F., Ospedali, ecc.) per le emergenze - Designa i lavorat. per le squadre di emergenza - Prende provvedim. e programmma interventi - Informa i lavoratori sulle misure prese e i comportamenti da tenere - Osserva i diritti dei lavoratori (Art. 14) EVACUAZIONE DEI LAVORAT. Prende misure per l’evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato PRONTO SOCCORSO Prende provvedimenti per il Pronto Soccorso DECRETI MINISTERIALI Stabiliranno linee guida per la prevenzione incendi e per le emergenze secondo il tipo di attività Stabiliranno le attrezzature di pronto soccorso, i requisiti e la formazione del personale secondo l’attività

SORVEGLIANZA SANITARIA (Art. 16 - 17) E’ EFFETTUATA DAL: Collabora con il DDL e il SPP per misure di tutela Accertam. sanitari preventivi e periodici MEDICO COMPETENTE interno, esterno, pubblico, privato Giudizi di idoneità alla mansione specifica Visite mediche richieste dal lavoratore Cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore Visita ambienti almeno 2 v./anno con Resp. del SPP COMPRENDE: Informaz. ai lavoratori e al Rappr. per la Sicurezza Dà/commenta i risultati collettivi nella riun. period. ACCERT. PREVENT. ACCERT. PERIOD. Collabora con DDL a organizzare il Pronto Socc. Collabora all’attività di informazione e formazione VALUTAZ. IDONEITA’ ALLA MANSIONE SPECIFICA

CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI (Art. 18 - 20) RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA ELETTO - oltre i 15 dip. dai lavoratori tra le RSU - fino a 15 dip. tra i lavorat. o tra più az. (ambito territ./comparto) NUMERO MIN. 1 fino a 200 dip. 3 da 201 a 1000 dip. 6 oltre i 1000 dip. COMPITI - Sulla valutaz. e prevenz. dei rischi - Nella designaz. degli addetti al SPP, antincendio, evacuaz., pronto soccorso E’ consultato Ha accesso ai luoghi di lavoro - valutaz. rischi e documentaz. su prevenz. rischi, su sostanze, organizz., amb. lavoro, ecc. - informaz. dall’Org. di Vigilanza Riceve Viene adeguatamente formato - promuove individuaz. e attuaz. delle misure di prevenz. - fa osservazioni all’Org. di Vigilanza in visita - fa proposte sull’attività di prevenzione - segnala al resp. aziendale i rischi individuati - ricorre all’Org. di Vigilanza in caso di necessità Partecipa alle riunioni period. Opera

INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI (Art. 21 - 22) Rischi per la sicurezza e la salute connessi con l’attività Misure e attività di protezione e prevenzione IL DDL DEVE INFORMARE CIASCUN LAVORATORE SU : Rischi specifici, norme e disposizioni aziendali Responsabile SPP e medico competente Sostanze pericolose Antincendio, evacuazione, pronto soccorso Lavoratori incaricati delle procedure di emergenza IL DDL DEVE FORMARE CIASCUN LAVORATORE : Durante orario di lavoro In modo periodico - All’assunzione - Cambio mansione - Cambio attrezz., tecnol., sostanze Formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza e salute con particolare riferim. al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni In modo particolare per il Rappr. per la Sicur. In modo mirato gli addetti all’antincendio, ecc.

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Art. 23-28) ORGANI DI VIGILANZA VIGILI DEL FUOCO UNITA’ SANITARIA LOCALE MIN. INDUSTR. (miner.) ISPETT. DEL LAVORO (per rischi particolarm. elevati Regioni Vigili del Fuoco ISPESL Isp. del Lavoro Direz. Gen. miniere Enti di Patronato Svolgono attività di INFORMAZIONE,CONSULENZA, ASSITENZA, in particolare per Artigiani,P.M.I. e rispettive Ass.ni INFORMAZIONE, CONSULENZA, ASSISTENZA CONSULENZA VIETATA A SOGGETTI CHE SVOLGONO ATTIVITA’ DI CONTROLLO E VIGILANZA Entro un anno criteri che assicurino omogeneità di comportamento in tutto il paese COORDINAMENTO Comm. Consult. Perman. per la Prev. Infortuni e l’Igiene del Lavoro

LUOGHI DI LAVORO (Art. 30 - 33) VIE E USCITE DI EMERGENZA PORTE E PORTONI VIE DI CIRCOLAZ., PAVIM., ECC. ADEGUAMENTO DI: AERAZ. DI LUOGHI DI LAVORO CHIUSI TEMPERATURA DEI LOCALI ILLUM. NATURALE E ARTIFICIALE PAVIM., MURI, SOFFITTI, FINESTRE LOCALI DI RIPOSO SPOGLIATOI E ARMADI SCADENZA 1 . 3 . 95 DOCCE E LAVABI POSTI DI LAV., DI PASS. ED ESTERNI TENER CONTO DI LAVORATORI PORTATORI DI HANDICAP (Non per i luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1.1.93) Per i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati prima del 27.11.94: adeguamento entro il 1.1.97 Se occorrono concessioni o autorizzazioni procedere alle rispettive richieste immediatam. Se esistono vincoli urbanistici, misure alternative autorizzate da USL

DIRIGENTI O FUNZIONARI PREPOSTI AGLI UFFICI LUOGHI DI LAVORO locali ed edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni (Art. 4 punto 12) Obblighi relativi a interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edificiassegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici In carico all’amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione DIRIGENTI O FUNZIONARI PREPOSTI AGLI UFFICI per adempiere agli obblighi richiesta di adempimento AMMINISTRAZIONE COMPETENTE O SOGGETTO CHE NE HA L’OBBLIGO GIURIDICO

USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO I (Art. 34-39) ATTREZZATURA DI LAVORO Qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto destinato ad essere usato durante il lavoro Le attrezzature devono soddisfare le disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute IL DATORE DI LAVORO : Mette a disposizione attrezzature adeguate al lavoro e idonee alla sicurezza e salute Attua misure tecniche e organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi al loro uso Le sceglie in base al lavoro, tenendo conto sia dei rischi derivanti dal loro uso che di quelli ambientali Prende misure perché tutte le attrezzature siano installate ed utilizzate correttamente e fatte oggetto di una idonea manutenzione Definisce idonee regole per la circolazione delle attrezzature di lavoro mobili tenendo conto della sicurezza sia dei conducenti che dei pedoni Provvede affinché le attrezzature destinate al sollevamento dei carichi siano utilizzate seguendo precisi criteri di sicurezza

USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO II (Art. 34-39) IL DATORE DI LAVORO : Provvede affinché le attrezzature di cui all’allegato XIV siano sottoposte a verifica sia ad ogni installazione che successivamente a cadenza periodica Adegua le attrezzature di lavoro mobili e quelle adibite al sollevamento dei carichi ai criteri di sicurezza elencati nell’allegato XV entro il 31 dicembre 2002 Mette a disposizione dei lavoratori le informazioni e le istruzioni d’uso sulla sicurezza (in forma loro comprensibile) Assicura una formazione adeguata sull’uso ai lavoratori incaricati Le modifiche apportate alle macchine al fine di migliorarne le condizioni di sicurezza, se non comportano modifiche alle modalità di utilizzo e alle prestazioni previste dal costruttore, non configurano una nuova immissione sul mercato ai sensi del DPR 459/96 I LAVORATORI : Si sottopongono ai programmi di formazione e addestramento Le utilizzano secondo le informazioni e l’addestramento ricevuti Hanno cura delle attrezzature, non vi apportano modifiche e segnalano immediatamente difetti o inconvenienti

USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE I (Art. 40 - 46) DEFINIZIONI Qualsiasi attrezzatura indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonchè ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. OBBLIGO D’USO I D.P.I. devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. I D.P.I. DEVONO - Essere conformi alle norme del D.Lgs. 475/92 - Essere adeguati ai rischi da prevenire - Essere adeguati alle condizioni esistenti nel luogo di lavoro - Tener conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore - Essere adattabili all’utilizzatore secondo le sue necessità

USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE II (Art. 40 - 46) OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO OBBLIGHI DEI LAVORATORI Effettua l’analisi e la valutazione dei rischi non evitabili con altri mezzi Si sottopongono al programma di formazione e addestram. (se necessario) Individua le caratteristiche dei DPI, sceglie quelli sul mercato più adeguati ai rischi presenti e li mantiene efficienti Utilizzano i DPI messi aloro disposizione in base all’informazione, formazione e addestramento ricevuti Individua la durata dell’uso del DPI per: * entità del rischio * frequenza dell’esposizione * caratteristiche del posto di lavoro * prestazioni del DPI Hanno cura dei DPI messi aloro disposizione e non vi apportano modifiche Assicura informazioni sui rischi e sui DPI, e uno specifico addestramento all’uso. Addestramento obbligatorio per : * DPI di terza categoria (D.Lgs. 475/92) * DPI di protezione per l’udito Segnalano i difetti rilevati nei DPI messi a loro disposizione

USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE III° (Art. 40 - 46) NORMA TRANSITORIA I DPI prodotti entro il 24.12.92 e commercializzati entro il 31.12.94 I DPI già in uso il 27.11.94 prodotti conformemente alle normative vigenti nazionali o di paesi CEE POSSONO ESSERE IMPIEGATI FINO AL 31.12.98 Se sono dispositivi di emergenza, destinati all’autosalvataggio in caso di evacuazione, possono esser impiegati fino al 31.12.2004

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI (Art. 47 - 49) TRASPORTO O SOSTEGNO DI UN CARICO CON RISCHIO, TRA L’ALTRO, DI LESIONI DORSO-LOMBARI CARATTERISTICHE DEL CARICO, ecc. ALLEGATO VI Adottare misure e mezzi appropriati per evitare la movimentaz. manuale Adottare misure e mezzi appropriati per ridurre il rischio in caso di movimentaz. manuale necessaria IL DATORE DI LAVORO DEVE Organizza i posti di lavoro Sottopone i lavoratori a specifica Sorveglianza Sanitaria Fornisce ai lavorat. informaz. e formaz. su: peso, conformazione, movimentaz. corretta

PROTEZIONE DA AGENTI FISICI (Art. 49 quater) Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione a RUMORE Valori limite di esposizione e valori di azione VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE Lex,8h = 87 dB(A) Ppeak = 200 Pa (140 dB (C) riferito a 20 (micro) Pa) VALORI SUPERIORI DI AZIONE Lex,8h = 85 dB(A) e Ppeak = 140 Pa (137 dB (C) riferito a 20 (micro) Pa) VALORI INFERIORI DI AZIONE Lex,8h = 80 dB(A) e Ppeak = 112 Pa (135 dB (C) riferito a 20 (micro) Pa)

Compiti del datore di lavoro in ordine a rischio RUMORE - MISURAZIONI PROTEZIONE DA AGENTI FISICI (Art. 49 quinquies ÷ decies) Compiti del datore di lavoro in ordine a rischio RUMORE - VALUTAZIONE DEL RISCHIO - MISURAZIONI QUANDO A SEGUITO DELLA VALUTAZIONE SI RITIENE CHE I VALORI INFERIORI DI AZIONE POSSONO ESSERE SUPERATI PERSONALE ADEGUATAMENTE QUALIFICATO - MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - USO DEI D.P.I. - INFORMAZIONE E FORMAZIONE - SORVEGLIANZA SANITARIA

USO DI ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALE (Art. 50 - 59) VDT: Schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal procedimento di visualizzazione utilizzato LAVORATORI : I posti di lavoro con VDT , utilizzati dopo il 27.11.94, devono essere conformi alle prescrizioni dell’All. VII, Circ. Min. Lav. 102/95 e DM 02/10/00; quelli utilizzati prima del 27.11.94 devono essere adeguati entro il 1.1.97. Quelli che utilizzano un’attrezzatura con VDT in modo sistematico ed abituale, per 20 ore settimanali, dedotte le interruzioni IL DATORE DI LAVORO : Analizza i posti di lavoro con particolare riguardo a: - rischi per la vista e gli occhi - posture ed affaticamento fisico o mentale - condizioni ergonomiche e di igiene ambientalele Adotta le misure per ovviare ai rischi riscontrati Assegna mansioni e compiti evitando ripetitività e monotonia Dispone pause per gli addetti ai VDT per almeno 4 h consecutive Nomina il Medico Competente per il controllo sanitario di tali addetti Informa e forma i lavoratori riguardo: - misure applicabili al posto di lavoro - modalità di svolgimento dell’attività - protezione degli occhi e della vista - cambiamenti tecnologici comportanti mutamenti dell’Organizzaz. del Lavoro pri ma di attuarli

PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI MUTAGENI I (Art. 60-72) AGENTE CANCEROGENO: Sostanza o preparato che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene di classe 1 o 2, stabiliti ai sensi del DLgs 52/97 e successive modificazioni; una sostanza, un preparato o un processo compresi nell’allegato VIII, una sostanza o un preparato emessi durante un processo previsto nell’allegato VIII AGENTE MUTAGENO: Sostanza o preparato che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie mutagene di classe 1 o 2, stabiliti ai sensi del DLgs 52/97 e successive modificazioni VALORE LIMITE: il limite di concentrazione media, ponderata nel tempo, di un agente cancerogeno o mutageno nell’aria, rilevabile nella zona di respirazione del lavoratore, in relazione ad un periodo di riferimento determinato stabilito nell’allegato VIII-bis Dal campo di applicazione è escluso l’amianto

PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI MUTAGENI II (Art. 60-72) IL DATORE DI LAVORO DEVE : VERIFICARE LA POSSIBILE PRESENZA di agenti cancerogeni e mutageni leggendo attentamente le etichette e le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati nel ciclo produttivo. EVITARE L’USO DI TALI PRODOTTI: Sostituendoli con altri meno pericolosi Utilizzandoli in un sistema chiuso Ridurre l’esposizione al valore più basso tecnicamente possibile e comunque non superiore al valore limite stabilito nell’allegato VIII-bis Per attività già esistenti alla data del 18.04.00 che espongono a polvere di legno duro, il datore di lavoro si adegua entro il 31.12.2002 VALUTARE L’ESPOSIZIONE (compresa quella cutanea) REDIGERE UN DOCUMENTO CON: Le attività che comportano esposizioni Le quantità di sostanze o preparati cancerogeni o mutageni utilizzati Il numero dei lavoratori esposti o potenzialmente esposti L’esposizione dei lavoratori (ove nota) ed il grado della stessa Le misure preventive e protettive adottate ed il tipo di DPI adottati Le indagini svolte per la possibile sostituzione di tali prodotti

PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI MUTAGENI III (Art. 60-72) Rifare la valutazione ad ogni modifica del ciclo produttivo, in ogni caso, trascorsi tre anni Quando non è possibile eliminare il rischio, PROVVEDERE AD APPLICARE MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI (tra le quali anche la misurazione degli agenti cancerogeni e mutageni) che consentano di ridurre l’esposizione dei lavoratori. IL DATORE DI LAVORO DEVE : Informare e formare i lavoratori Istituire la sorveglianza sanitaria Mettere a disposizione adeguati servizi igienici e dispositivi di protezione individuale Adottare provvedimenti procedurali adeguati per casi di esposizione non prevedibile e per operazioni lavorative particolari Per attività già esistenti alla data del 18.04.00 che espongono a polvere di legno duro, il datore di lavoro si adegua entro il 31.12.2002 Istituire ed aggiornare un registro di esposizione con la collaborazione del medico competente

PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI I (Art. 72 bis-72 ter decies) AGENTE CHIMICO: gli elementi o composti chimici, da soli o nei loro miscugli, allo stato naturale oppure ottenuti o utilizzati o smaltiti mediante qualsiasi attività lavorativa, prodotti intenzionalmente o no, immessi o no sul mercato AGENTE CHIMICO PERICOLOSO: sostanze classificate pericolose ai sensi del DLgs 52/97 preparati classificati pericolosi ai sensi del DLgs 285/98 gli agenti chimici che corrispondono ai criteri di classificazione di pericolo agenti chimici che pur non essendo classificati come pericolosi possono comportare rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori a causa delle loro proprietà chimico-fisiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sui luoghi di lavoro Sono escluse le sostanze ed i preparati pericolosi solo per l’ambiente VALORE LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE: il limite di concentrazione media, ponderata nel tempo, di un agente chimico nell’aria, rilevabile nella zona di respirazione del lavoratore, in relazione ad un periodo di riferimento determinato stabilito nell’allegato VIII-ter VALORE LIMITE BIOLOGICO: il limite della concentrazione dell’agente chimico, di un suo metabolita o di un indicatore di effetto, nell’ appropriato mezzo biologico. Un primo elenco si trova nell’allegato VIII-quater

PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI II (Art. 72 bis-72 ter decies) IL DATORE DI LAVORO DEVE : Quando non è possibile eliminare il rischio, PROVVEDERE AD APPLICARE MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI (tra le quali anche la misurazione degli agenti cancerogeni e mutageni) che consentano di ridurre l’esposizione dei lavoratori. VALUTARE LA PRESENZA DI AGENTI CHIMICI PERICOLOSI esaminando le etichette e le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati nel ciclo produttivo. SOSTITUIRE GLI AGENTI CHIMICI PERICOLOSI, ove possibile, con altri meno pericolosi IL DATORE DI LAVORO DEVE : INTEGRARE IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI CON L’indicazione degli agenti chimici presenti e delle loro proprietà pericolose Le informazioni ricavate dalle etichette e schede di sicurezza Il livello, tipo e durata dell’esposizione Le quantità utilizzate e le modalità di lavoro in presenza di agenti chimici I valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici I risultati delle misurazioni periodiche, se necessarie Gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare Le conclusioni della sorveglianza sanitaria, se disponibili Le misure adottate ai sensi dell’art. 72-quinquies e, ove applicabile, dell’art. 72 sexies Attività che possono provocare notevole esposizione, compresa la manutenzione Informare e formare i lavoratori Istituire la sorveglianza sanitaria Mettere a disposizione adeguati servizi igienici e dispositivi di protezione individuale Adottare provvedimenti procedurali adeguati per casi di esposizione non prevedibile e per operazioni lavorative particolari USL R.E. SPSAL

PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI III (Art. 72 bis-72 ter decies) LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO : Quando non è possibile eliminare il rischio, PROVVEDERE AD APPLICARE MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI (tra le quali anche la misurazione degli agenti cancerogeni e mutageni) che consentano di ridurre l’esposizione dei lavoratori. Deve essere aggiornata periodicamente dal datore di lavoro, in particolare nel caso di notevoli mutamenti o quando lo richiede la sorveglianza sanitaria Può includere la GIUSTIFICAZIONE che la natura e l’entità dei rischi legati ad agenti chimici pericolosi rendono NON NECESSARIA un’ulteriore valutazione approfondita e dettagliata dei rischi Informare e formare i lavoratori Istituire la sorveglianza sanitaria Mettere a disposizione adeguati servizi igienici e dispositivi di protezione individuale Può portare a risultati che, in base al tipo e alle quantità di agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente, dimostrino vi sia solo un RISCHIO MODERATO per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Sono quindi sufficienti le misure e i principi generali per la prevenzione dei rischi (art. 72-quinquies comma 1) Nel caso di rischio moderato NON SI APPLICANO: l’art. 72-sexies (misure specifiche di protezione e prevenzione) l’art. 72-septies (disposizioni in caso di incidenti o di emergenze) l’art. 72-decies (sorveglianza sanitaria) l’art. 72-undecies (cartelle sanitarie e di rischio) USL R.E. SPSAL

PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI IV (Art. 72 bis-72 ter decies) IL DATORE DI LAVORO DEVE : Fermo restando quanto previsto dall’art. 3, APPLICARE SEMPRE LE MISURE E I PRINCIPI GENERALI PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI che consentano di eliminare o ridurre al minimo i rischi Sulla base dell’attività e dei risultati della valutazione dei rischi, APPLICARE LE MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE EFFETTUARE periodicamente la misura degli agenti chimici pericolosi se non dimostra in altro modo di aver raggiunto un adeguato livello di prevenzione. Nel caso di superamento del limite di esposizione, rimuove le cause e adotta subito misure appropriate di prevenzione e protezione. Informare e formare i lavoratori Istituire la sorveglianza sanitaria per lavoratori esposti ad agenti chimici molto tossici, tossici, nocivi , sensibilizzanti, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo Predisporre procedure di intervento adeguate nel caso di incidenti o di emergenze da agenti chimici pericolosi Il monitoraggio biologico è obbligatorio per lavoratori esposti ad agenti chimici per i quali è fissato un valore limite biologico Adottare, su parere del medico competente, misure preventive e protettive particolari su singoli lavoratori in base ai risultati degli esami clinici e biologici

PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI (Art. 73-85) - Elenco agenti biologici classificati: allegato XI - Specifiche sulle misure e sui livelli di contenimento: allegato XII AGENTE BIOLOGICO: MICROORG. CHE PUO’ PROVOCARE INFEZIONI, ALLERGIE, INTOSSICAZIONI IL DATORE DI LAVORO DEVE : Prestare attenzione alla possibile presenza di ag. biol. nell’ambiente di lavoro con elaborazione di documento di valutazione dei rischi Attuare le misure necessarie ad evitare l’esposizione dei lavoratori Provvedere a che siano applicate procedure per manipolare, decontaminare ed eliminare, senza rischi per l’operat. e la comunità, i materiali ed i rifiuti contaminati. Inviare le comunicazioni agli Enti preposti Chiedere l’autorizzazione nei casi necessari Provvedere all’informazione e formazione Nominare il Medico Competente per la sorveglianza sanitaria Predisporre il registro dei casi di malattia e decesso A mettere a disposizione fornire servizi igienici e D.P.I. adeguati Attuare misure di contenimento particolari nei servizi di isolamento che ospitano pazienti affetti da HIV (alleg. XI) Adottare misure specifiche per i laboratori di microbiologia.

PROTEZIONE DA ATMOSFERE PERICOLOSE (Art. 88 bis – 88 undecies) “ATMOSFERA ESPLOSIVA” : miscela con l’aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo accensione, la combustione si propaga all’insieme della miscela incombusta. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO - Prevenzione e protezione contro le esplosioni - Valutazione dei rischi di esplosione - Documento sulla protezione contro le esplosioni - Verifiche installazioni elettriche

PROTEZIONE DA ATMOSFERE PERICOLOSE ALLEGATO XV bis - RIPARTIZIONE DELLE AREE IN CUI POSSONO FORMARSI ATMOSFERE ESPLOSIVE ALLEGATO XV ter - PRESCRIZIONI MINIME PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PROTEZIONE DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI CHE POSSONO ESSERE ESPOSTI AL RISCHIO DI ATMOSFERE ESPLOSIVE ALLEGATO XV quater - SEGNALE DI AVVERTIMENTO PER INDICARE LE AREE IN CUI POSSONO FORMARSI ATMOSFERE ESPLOSIVE EX

FABBRICANTE E COMMERCIANTE PROGETTISTA E INSTALLATORE SANZIONI (Art. 89 - 94) ARRESTO AMMENDA DATORE DI LAVORO E DIRIGENTE fino a 6 MESI fino a € 4.131 PREPOSTO fino a 2 MESI fino a € 1.032 FABBRICANTE E COMMERCIANTE fino a 6 MESI fino a € 30.987 PROGETTISTA E INSTALLATORE fino a 1 MESE fino a € 1.032 MEDICO COMPETENTE fino a 2 MESI fino a € 3.098 LAVORATORE fino a 1 MESE fino a € 619