Fulvio D’Alvia – Luca Passadore Vicenza, 25 marzo 2004 I.P.P.C. Controllo integrato degli inquinamenti I.P.P.C.

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Fulvio D’Alvia – Luca Passadore Vicenza, 25 marzo 2004 I.P.P.C. Controllo integrato degli inquinamenti I.P.P.C.

legge di delega legge 24/4/1998, n. 128, articolo 21 direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento d.lgs. 4/8/1999, n. 372 attuazione della direttiva 96/61/CE decisione 2000/479/CE attuazione del Registro europeo delle emissioni inquinanti (EPER) legge 31/10/2003, n nuovi impianti - autorizzazioni assorbite prevede modifiche al

d.lgs. 4/8/1999, n. 372 attuazione della direttiva 96/61/CE d.m. 23/11/2001 dati, formato, modalità della comunicazione (art. 10, c. 1, d.lgs. n. 372/1999) dati, formato, modalità della comunicazione (art. 10, c. 1, d.lgs. n. 372/1999) d.m. 24/7/2002 presentazione domande AIA - impianti produzione energia elettrica di competenza statale presentazione domande AIA - impianti produzione energia elettrica di competenza statale d.m. 19/11/2002 istituzione commissione per definizione linee guida migliori tecniche disponibili istituzione commissione per definizione linee guida migliori tecniche disponibili d.m. 29/5/2003 formulario per la comunicazione relativa all’applicazione del d.lgs. n. 372/1999 formulario per la comunicazione relativa all’applicazione del d.lgs. n. 372/1999 decreti applicativi del d.lgs. n. 372/1999

direttiva 96/61/CE oggetto e contenuto considerando che gli obiettivi e i principi della politica ambientale comunitaria, quali definiti nell’articolo 130 R del trattato, mirano in particolare a – – prevenire, – – ridurre e, per quanto possibile, – – eliminare l’inquinamento intervenendo innanzitutto alla fonte nonché garantendo una gestione accorta delle risorse naturali, nel rispetto del principio «chi inquina paga» e del principio della prevenzione (1° considerando)

direttiva 96/61/CE oggetto e contenuto considerando che il quinto programma d’azione ambiente... assegna priorità alla riduzione integrata dell’inquinamento quale elemento importante della tendenza verso un equilibrio più sostenibile tra attività umane e sviluppo socioeconomico, da un lato, e risorse e capacità rigenerativa della natura, dall’altro (2° considerando)

direttiva 96/61/CE oggetto e contenuto considerando che approcci distinti nel controllo delle emissioni nell’aria, nell’acqua o nel terreno possono incoraggiare il trasferimento dell’inquinamento tra i vari settori ambientali anziché proteggere l’ambiente nel suo complesso (7° considerando) la presente direttiva   ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento proveniente dalle attività di cui all’allegato I (articolo 1)

ariaacqua suolo sottosuolo acque sotterranee tutela settoriale direttiva 84/360/CEE direttiva 76/464/CEE direttiva 80/68/CEE direttiva 75/442/CEE

ariaacqua suolo sottosuolo acque sotterranee tutela integrata coordinamento delle procedure di autorizzazione direttiva 84/360/CEE direttiva 76/464/CEE direttiva 80/68/CEE direttiva 75/442/CEE direttiva 96/61/CE

decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento ( Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1999, n. 252 ) decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento ( Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1999, n. 252 )

IPPC finalità – art. 1, d.lgs. n. 372/1999 il d.lgs. n. 372/1999 disciplina: attività di cui all’allegato I la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento proveniente dalle attività di cui all’allegato I... autorizzazione integrata ambientaleimpianti esistenti il rilascio, il rinnovo e il riesame dell’ autorizzazione integrata ambientale degli impianti esistenti nonché le modalità di esercizio degli impianti medesimi.

autorità competente autorità competente è:   la medesima autorità statale competente al rilascio del provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale ai sensi della vigente normativa o   l’autorità individuata dalla regione, tenuto conto dell’esigenza di definire un unico procedimento per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale IPPC autorità competente – art. 2, punto 8, d.lgs. n. 372/1999

3) impianto 3) impianto, l’unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell’allegato I e qualsiasi altra attività accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attività svolte nel luogo suddetto e possano influire sulle emissioni e sull’inquinamento ; IPPC ambito di applicazione – art. 2 d.lgs. n. 372/1999

AMBITO DI APPLICAZIONE

elenco suddiviso in sei parti: attività energetiche produzione e trasformazione dei metalli industria dei prodotti minerali industria chimica gestione dei rifiuti altre attività IPPC ambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999

1. 1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non rientrano nel presente decreto I valori limite riportati in appresso si riferiscono in genere alle capacità di produzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore ponga in essere varie attività elencate alla medesima voce in uno stesso impianto o in una stessa località, si sommano le capacità di tali attività. IPPC ambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999

1. 1. attività energetiche: impianti di combustione con una potenza termica di combustione di oltre 50 MW raffinerie di petrolio e di gas cokerie impianti di gassificazione e liquefazione del carbone IPPC ambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999

2. 2. produzione e trasformazione dei metalli: arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 t/h trasformazione di metalli ferrosi mediante: a)laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 t/h di acciaio grezzo b)forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kilojoule per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW c)applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento sup. a 2t/h IPPC ambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999

fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 t/g impianti: a)destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici b)di fusione e lega di metalli non ferrosi con una capacità di fusione superiore a 4 t/giorno per il piombo e il cadmio o a 20 t/g per gli altri impianti di trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m 3 IPPC ambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999

3. 3. industria dei prodotti minerali: produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 t/g oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 t/g, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione > 50 t/g produzione di amianto e di prodotti dell’amianto fabbricazione del vetro, compresa la produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione > 20 t/g fusione di sostanze minerali, compresa la produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione > 20 t/g fabbricazione di prodotti ceramici con una capacità di produzione > 75 t/g e/o con una capacità di forno > 4 m 3 e con una densità di colata per forno > 300 kg/m 3 IPPC ambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999

4. 4. industria chimica nell’ambito delle categorie di attività della sezione 4 si intende per produzione la produzione su scala industriale mediante trasformazione chimica delle sostanze o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1 a 4.6 IPPC ambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999

impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base come: a) idrocarburi semplici b) idrocarburi ossigenati c) idrocarburi solforati d) idrocarburi azotati e) idrocarburi fosforosi f) idrocarburi alogenati g) composti organometallici h) materie plastiche di base i) sostanze coloranti e pigmenti k) tensioattivi e agenti di superficie IPPC ambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999

fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, quali: a) gas, quali ammoniaca; cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati c) basi, quali idrossido d’ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio d) sali, quali cloruro d’ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d’argento e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio IPPC ambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999

fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti) fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi procedimenti chimici o biologici per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base fabbricazione di esplosivi IPPC ambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999

5. 5. gestione dei rifiuti salvi l’art. 11 della direttiva n. 75/442/CEE e l’art. 3 della direttiva n. 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi IPPC ambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999

impianti per l’eliminazione o ricupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all’art. 1, paragrafo 4, della direttiva n. 91/689/CEE, quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R1, R5, R6, R8 e R9) della direttiva n. 75/442/CEE e nella direttiva n. 75/439/CEE sugli oli usati, con capacità di oltre 10 t/g incenerimento dei rifiuti urbani impianti per l’eliminazione o [ ricupero ] dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell’allegato II A della direttiva n. 75/442/CEE ai punti D8, D9 con capacità superiore a 50 t/g discariche che ricevono più di 10 t/g o con una capacità totale di oltre t, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti IPPC ambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999

6. 6. altre attività: fabbricazione: a)di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose b)di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 t/g pretrattamento o tintura di fibre o di tessili con capacità di trattamento > 10 t/g concia delle pelli con capacità di trattamento > 12 t/g di prodotto finito IPPC ambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999

a) macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 t/g b) trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: –materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 t/g –materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 t/g (valore medio su base trimestrale) c) trattamento e trasformazione del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 t/g (valore medio su base annua) IPPC ambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999

eliminazione o ricupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 t/g allevamento intensivo di pollame o di suini con più di: a) posti pollame b)2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), o c)750 posti scrofe trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici con una capacità di consumo di solvente > 150 kg/h o > 200 t/anno fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione IPPC ambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999

impianti esistenti il presente decreto disciplina il rilascio, il rinnovo e il riesame dell’autorizzazione integrata ambientale degli impianti esistenti, nonché le modalità di esercizio degli impianti medesimi ( art. 1, comma 2 ) impianti esistenti autorizzazione integrata ambientale ai fini dell’adeguamento del funzionamento degli impianti esistenti alle disposizioni del presente decreto si provvede al rilascio dell’ autorizzazione integrata ambientale ( art. 4, comma 1 ) IPPC ambito di applicazione – impianti esistenti

un impianto in esercizio, ovvero un impianto che, ai sensi della legislazione vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto [10/11/1999], abbia ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per il suo esercizio o il provvedimento positivo di compatibilità ambientale è considerato altresì esistente l’impianto per il quale, alla data di entrata in vigore del presente decreto [10/11/1999] siano state presentate richieste complete delle predette autorizzazioni, a condizione che esso entri in funzione entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto [entro il 10/11/2000] IPPC definizione impianti esistenti – art. 2, punto 4, d.lgs. n. 372/1999

d.lgs. n. 372/1999 autorizzazion e integrata ambientale attività industriali di cui all’all. I esistenti al 10/11/1999 impianto in esercizio al 10/11/1999 impianto per il quale al 10/11/1999 sono state già ottenute tutte le autorizzazioni ambientali necessarie impianto per il quale al 10/11/1999 è stato già espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale impianto per il quale al 10/11/1999 sono state già richieste tutte le autorizzazioni ambientali necessarie in funzione entro 10/11/2000

La legge 1/3/2002, n. 39 (Comunitaria 2001) all’art. 41 stabilisce: Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'integrale attuazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, mediante modifiche al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, in base ai seguenti principi e criteri direttivi: a) estensione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 372 del 1999, limitate agli impianti industriali esistenti, anche ai nuovi impianti e a quelli sostanzialmente modificati; b) indicazione esemplificativa delle autorizzazioni già in atto, da considerare assorbite nell'autorizzazione integrata. IPPC ambito di applicazione – impianti nuovi

La legge 31/10/2003, n. 306 (Comunitaria 2003), all'art. 22 contiene una delega al Governo per l'integrale attuazione della direttiva 96/61/CE, prevedendo che sia adottato, entro il 30 novembre 2004, un decreto legislativo di modifica del d.lgs. n. 372/1999 sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) estensione delle disposizioni del d.lgs. n. 372/1999, attualmente limitate ai soli impianti industriali esistenti, anche ai nuovi impianti e a quelli sostanzialmente modificati; b) indicazione esemplificativa delle autorizzazioni già in atto, da considerare assorbite nell'autorizzazione integrata; c) adeguamento delle previsioni di cui agli articoli 216 e 217 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, alla normativa nazionale e comunitaria in materia di autorizzazione integrata ambientale. IPPC ambito di applicazione – impianti nuovi

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) (AIA)

9) autorizzazione integrata ambientale, il provvedimento che autorizza l’esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l’impianto sia conforme ai requisiti del presente decreto. Un’autorizzazione integrata ambientale può valere per uno o più impianti o parti di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore; IPPC autorizzazione integrata ambientale – art. 2, d.lgs. n. 372/1999

  Ai fini dell’adeguamento del funzionamento degli impianti esistenti alle disposizioni del presente decreto, si provvede al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale IPPC autorizzazione integrata ambientale – art. 4, comma 1, d.lgs. n. 372/1999

 30 giugno 2002  entro il 30 giugno 2002 l’autorità competente stabilisce il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale   tale calendario è pubblicato sull’organo ufficiale regionale o, nel caso di impianti che ricadono nell’ambito della competenza dello Stato, nella Gazzetta Ufficiale IPPC autorizzazione integrata ambientale – art. 4, comma 3, d.lgs. n. 372/1999

Il gestore cura la pubblicazione di un annuncio su un quotidiano con indicazione : - della localizzazione dell’impianto - del nominativo del gestore - del luogo ove è possibile visionare gli atti e trasmettere le osservazioni entro 15 gg. entro 15 gg. presentazione domanda di AIA entro termine stabilito dal calendario comunicazione dell’ avvio del procedimento ex l. n. 241/1990 presentazione da parte dei soggetti interessati di osservazioni in forma scritta sulla domanda entro 30 gg. entro 30 gg. convocazione di apposita conferenza di servizi ex l. n. 241/1990 rilascio, entro 150 gg dalla presentazione della domanda, dell’AIA

 30 aprile 2005  tutti i procedimenti devono essere comunque conclusi entro il [30 ottobre 2004] 30 aprile 2005 (ex art. 9 L. n. 47/2004)  30 ottobre 2007  ogni autorizzazione integrata ambientale concessa deve includere le modalità previste per la protezione dell’ambiente nel suo complesso... nonché la data, comunque non successiva al 30 ottobre 2007, entro la quale tali prescrizioni debbono essere attuate. IPPC autorizzazione integrata ambientale – art. 4, commi 14 e 11, d.lgs. n. 372/1999

L’autorizzazione integrata ambientale deve includere   valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti, in particolare quelle elencate nell’allegato III, che possono essere emesse dall’impianto interessato in quantità significativa, in considerazione della loro natura, e delle loro potenzialità di trasferimento dell’inquinamento da un elemento ambientale all’altro (acqua, aria e suolo),   nonché i valori limite di emissione e immissione sonora ai sensi della vigente normativa in materia di inquinamento acustico. IPPC autorizzazione integrata ambientale – art. 5, comma 2, d.lgs. n. 372/1999

I valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla vigente normativa nazionale o regionale. Se necessario, l’autorizzazione integrata ambientale contiene ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall’impianto e per la riduzione dell’inquinamento acustico. Se del caso, i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti. IPPC autorizzazione integrata ambientale – art. 5, comma 2, d.lgs. n. 372/1999

i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui al comma 2 si basano sulle migliori tecniche disponibili, senza l’obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell’impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell’ambiente. IPPC autorizzazione integrata ambientale – art. 5, comma 3, d.lgs. n. 372/1999

12) migliori tecniche disponibili, la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l’idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l’impatto sull’ambiente nel suo complesso. In particolare si intende per: ….. IPPC autorizzazione integrata ambientale – art. 2, d.lgs. n. 372/1999

a) tecniche a) tecniche, sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell’impianto; b) disponibili b) disponibili, le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l’applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell’ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli; c) migliori c) migliori, le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso. IPPC autorizzazione integrata ambientale – art. 2, d.lgs. n. 372/1999

Con decreto dei Ministri dell’ambiente, dell’industria, del commercio e dell’artigianato e della sanità, sentita la conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281, sono emanate le linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell’allegato I. …. IPPC autorizzazione integrata ambientale – art. 3, comma 2, d.lgs. n. 372/1999

DECRETO 19 novembre E' istituita, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, la commissione prevista dall'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, con la funzione di fornire il supporto tecnico per la definizione delle linee guida relativa all'individuazione, all'utilizzazione e all'aggiornamento delle migliori tecniche disponibili di cui al medesimo articolo. 2. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, la commissione fornisce gli elementi necessari alla definizione delle linee guida di cui al comma 1 ai Ministeri competenti per l'emanazione del decreto di cui all'art. 3, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 372 del IPPC autorizzazione integrata ambientale

IPPC autorizzazione integrata ambientale – art. 14 d.lgs. n. 372/1999 le disposizioni relative alle autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico e del suolo … si applicano agli impianti esistenti sino a quando il gestore si sia adeguato alle condizioni fissate nell’autorizzazione integrata ambientale

  L’autorizzazione integrata ambientale sostituisce ad ogni effetto ogni altro visto, nulla osta, parere o autorizzazione in materia ambientale, previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatta salva la normativa emanata in attuazione della direttiva n. 96/82/CE IPPC autorizzazione integrata ambientale – art. 4, comma 10, d.lgs. n. 372/1999

IPPC IN ALTRE DISPOSIZINI NORMATIVE

IPPC d.lgs. n. 36/2003 – DISCARICHE DI RIFIUTI Si considerano soddisfatti i requisiti stabiliti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, qualora siano soddisfatti i requisiti del presente decreto. (art. 1, comma 2) L’autorizzazione rilasciata ai sensi del presente decreto costituisce autorizzazione integrata all’impianto ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, e successive modificazioni. (art. 9, comma 1)

IPPC d.m. n. 44/2004 – Emissioni COV Per gli impianti che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 372 del 1999 le prescrizioni di cui agli allegati II [Valori limite di emissione] e III [Prescrizioni alternative all’allegato II] costituiscono i requisiti minimi ai quali detti impianti debbono conformarsi. (art. 3, comma 4)

DICHIARAZIONE ANNUALE DELLE EMISSIONI (INES) (INES)

IPPC inventario delle emissioni – art. 10, comma 1, d.lgs. n. 372/1999  30 aprile 30 aprile  entro il 30 aprile di ogni anno i gestori degli impianti in esercizio di cui all’allegato I trasmettono all’autorità competente e al Ministero dell’ambiente per il tramite dell’ANPA, i dati caratteristici relativi alle emissioni in aria, acqua e suolo, dell’anno precedente. La prima comunicazione si effettua entro il 30 aprile dell’anno successivo alla pubblicazione del decreto [ del Ministro dell’ambiente che stabilisce i dati e il formato della comunicazione ]

IPPC inventario delle emissioni – d.m. 23/11/2001 in attuazione dell’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 372/1999 è stato emanato il d.m. 23/11/2001 Dati, formato e modalità della comunicazione di cui all’art. 10, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 (suppl. ord. alla GU 13/2/2002, n. 37)

IPPC definizioni – inventario delle emissioni art. 2, d.m. 23/11/2001 Complesso IPPC 1) Complesso IPPC : struttura industriale o produttiva costituita da uno o più impianti nello stesso sito in cui lo stesso gestore svolge una o più delle attività elencate nell’allegato I del decreto legislativo n. 372/99. Scarico diretto 2) Scarico diretto : emissione di sostanze direttamente nell’aria e nell’acqua. Scarico indiretto 3) Scarico indiretto : emissione di sostanze nell’acqua per trasferimento, tramite fognatura, ad un impianto di depurazione esterno al complesso IPPC.

art. 4, commi 1 e 2, d.m. 23/11/2001 tutti i gestori di complessi IPPC, che superano i valori di soglia di cui alle tabelle e dell’allegato 1 del presente decreto comunicano all’autorità competente e all’APAT  1° giugno 2002  entro il 1° giugno 2002, solo i dati identificativi dei complessi industriali   30 aprile 2003   entro il 30 aprile 2003 (poi prorogato al 26 giugno) i dati sulle emissioni relativi all’anno   30 aprile di ogni anno   entro il 30 aprile di ogni anno i dati sulle emissioni relativi all’anno precedente. Dichiarazione delle emissioni destinatari

IPPC trasmissione dei dati – art. 4, comma 4, d.m. 23/11/2001 I gestori di complessi IPPC e le autorità competenti … trasmettono i dati previsti dal presente articolo all’ANPA per via telematica, secondo le modalità indicate al punto 1.1 dell’allegato 1. La procedura di dichiarazione on-line è disponibile sul sito dal 24 marzo 2004.

IPPC finalità dell’invio dei dati l’invio dei dati consente la costituzione   dell’ Inventario Nazionale delle Emissioni e loro Sorgenti (INES)   del Registro Europeo delle Emissioni Inquinanti (EPER)

IPPC d.m. 23/11/2001 il d.m. 23/11/2001 contiene due allegati Allegato 1 – LINEE GUIDA per la Dichiarazione delle Emissioni Allegato 2 – QUESTIONARIO per la Dichiarazione delle Emissioni

IPPC linee guida – d.m. 23/11/2001 La dichiarazione si compone essenzialmente di tre parti   identificazione del complesso produttivo e delle attività sorgenti di emissioni che vi sono svolte.   emissioni in aria.   emissioni in acqua.

IPPC linee guida – d.m. 23/11/ Il complesso IPPC L’unità dichiarante è il complesso IPPC. Per complesso si intende una struttura industriale o più genericamente produttiva costituita da uno o più impianti nello stesso sito, in cui lo stesso operatore svolge una o più attività. Un complesso è detto: IPPC quando al suo interno è svolta almeno un’attività IPPC. non IPPC quando al suo interno non è svolta alcuna attività IPPC.

IPPC linee guida – d.m. 23/11/ Le attività IPPC Le attività IPPC sono le attività dell’all. I della Direttiva IPPC   le attività IPPC sono distinte in categorie   alle categorie spesso è associato un valore soglia * riferito alla potenza termica installata o alla capacità produttiva, quando alla categoria di attività è associato un valore soglia, si intende che solo le attività con potenza o capacità superiore al valore soglia sono attività IPPC quando alla categoria di attività non è associato alcun valore soglia, si intende che tutte le attività di questa categoria sono attività IPPC. * il valore soglia si riferisce alla capacità massima produttiva di progetto che è costante nel tempo (finché non vengono fatte delle modifiche), e non al grado di produzione che varia nel tempo e che è generalmente inferiore alla suddetta capacità di progetto.

IPPC linee guida – d.m. 23/11/ Le attività IPPC Le attività IPPC sono le attività dell’all. I della Direttiva IPPC   se più attività della stessa categoria sono svolte nel medesimo complesso, le capacità di queste installazioni devono essere sommate per ottenere la capacità della categoria (ovviamente le capacità devono essere espresse nella stessa unità di misura per essere sommate)   ciascuna attività sorgente di emissione è identificata da una terna di codici: un codice IPPC, uno NOSE-P e uno NACE.

IPPC linee guida – d.m. 23/11/ Gli inquinanti e i valori soglia Nelle Tab e sono riportati gli inquinanti le cui emissioni rispettivamente in aria ed in acqua sono da dichiarare. Gli inquinanti sono generalmente accompagnati da   indicazioni per la loro identificazione   e da un valore soglia espresso in kg per anno (kg/a). L’emissione di un inquinante deve essere dichiarata quando l’emissione totale del complesso IPPC dichiarante è superiore al valore soglia.

IPPC linee guida – d.m. 23/11/2001 Eccezioni: 1. Le emissioni totali annue di anidride solforosa e di ossidi di azoto provenienti da impianti di combustione con potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW (categoria IPPC 1.1), indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato (solido, liquido o gassoso) devono essere dichiarate anche se inferiori al valore soglia. 2. Per quanto riguarda il selenio e i policlorobifenili in Tab e il nonilfenolo e il pentaclorobenzene in Tab , provvisoriamente non accompagnati da indicazioni per l’identificazione e da valori soglia, si raccomanda di dichiarare comunque l’emissione in caso di presenza dell’inquinante.

TAB inquinanti nelle emissioni in aria, identificazione e valore soglia

InquinantiIdentificazione Valore soglia kg/anno 1 - Convenzionali e gas serra Metano (CH 4 )Totale Monossido di carbonio (CO)Totale Biossido di carbonio (CO 2 )Totale (secondo le linee guida IPCC 1996 usate da UNFCCC che escludono le emissioni di CO 2 da biomasse e bunkers) Idrofluorocarburi (HFC)Totale (somma di: HCF-23, HCF-32, HCF-41, HCF-43-10mee, HCF-125, HCF-134, HCF-134a, HCF-152a, HCF-143, HCF-143a, HCF-227ea, HCF-233fa, HCF-245ca) 100 Protossido di azoto (N 2 O)Totale Ammoniaca (NH 3 )Totale Composti organici volatili non metanici (COVNM) Totale dei composti organici volatili escluso il metano Ossidi di azoto (NO x )Somma di monossido (NO) e biossido di azoto (NO 2 ) espressi come NO Polifluorocarburi (PFC)Totale (somma di: CF4, C2F6, C3F8, C4F10, c-C4F8, C5F12, C6F14) 100 Esafluoruro di solfo (SF 6 )Totale50 Ossidi di solfo (SO x )Somma di biossido (SO 2 ) e triossido di solfo (SO 3 ) espressi come SO

InquinantiIdentificazione Valore soglia kg/anno 2 - Metalli e composti Arsenico (As) e compostiTotale (composti inorganici e organici espressi come arsenico elementare) 20 Cadmio (Cd) e compostiTotale (composti inorganici e organici espressi come cadmio elementare) 10 Cromo (Cr) e compostiTotale (composti inorganici e organici espressi come cromo elementare) 100 Rame (Cu) e compostiTotale (composti inorganici e organici espressi come rame elementare) 100 Mercurio (Hg) e compostiTotale (composti inorganici e organici espressi come mercurio elementare) 10 Nichel (Ni) e compostiTotale (composti inorganici e organici espressi come nichel elementare) 50 Piombo (Pb) e compostiTotale (composti inorganici e organici espressi come piombo elementare) 200 Zinco (Zn) e compostiTotale (composti inorganici e organici espressi come zinco elementare) 200 Selenio (Se) e composti

Inquinanti Identificazione Valore soglia kg/anno 3 - Sostanze organiche clorurate Dicloroetano-1,2 (DCE)Totale1 000 Diclorometano (DCM)Totale1 000 Esaclorobenzene (HCB)Totale10 Esaclorocicloesano (HCH)Totale10 Policlorodibenzodiossine(PCD D)+Polidicloro­ benzofurani(PCDF) Totale espressi come Teq0,001 Pentaclorofenolo (PCP)Totale10 Tetracloroetilene (PER)Totale2 000 Tetraclorometano (TCM)Totale100 Triclorobenzeni (TCB)Totale10 Tricloroetano-1,1,1 (TCE)Totale100 Tricloroetilene (TRI)Totale2 000 TriclorometanoTotale500 Policlorobifenili (PCB)

InquinantiIdentificazione Valore soglia kg/anno 4 - Altri composti organici Benzene (C 6 H 6 )Totale1 000 Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) Somma dei 6 IPA di Borneff Altri composti Cloro e composti inorganiciTotale (composti inorganici del cloro espressi come HCl) Fluoro e composti inorganiciTotale (composti inorganici del fluoro espressi come HF)5 000 Acido cianidricoTotale espresso come HCN200 PMTotale PM10 Totale materiale particolato con diametro < 10  m (secondo la definizione della Direttiva del Consiglio 199/30/EC del 22 Aprile 1999)

TAB inquinanti nelle emissioni in acqua, identificazione e valore soglia

InquinantiIdentificazione Valore soglia kg/a 1 - Nutrienti AzotoTotale espresso come N FosforoTotale espresso come P Metalli e composti Arsenico (As) e compostiTotale (composti inorganici e organici espressi come arsenico elementare) 5 Cadmio (Cd) e compostiTotale (composti inorganici e organici espressi come cadmio elementare) 5 Cromo (Cr) e compostiTotale (composti inorganici e organici espressi come cromo elementare) 50 Rame (Cu) e compostiTotale (composti inorganici e organici espressi come rame elementare) 50 Mercurio (Hg) e compostiTotale (composti inorganici e organici espressi mercurio elementare) 1 Nichel (Ni) e compostiTotale (composti inorganici e organici espressi come nichel elementare) 20 Piombo (Pb) e compostiTotale (composti inorganici e organici espressi come piombo elementare) 20 Zinco (Zn) e compostiTotale (composti inorganici e organici espressi come zinco elementare) 100

InquinantiIdentificazione Valore soglia kg/a 3 - Sostanze organiche clorurate Dicloroetano-1,2 (DCE)Totale10 Diclorometano (DCM)Totale10 Cloroalcani (C10-13)Totale1 Esaclorobenzene (HCB)Totale1 Esaclorobutadiene (HCBD)Totale1 Esaclorocicloesano (HCH)Totale1 Pentaclorobenzene Composti organici alogenati Totale (espressi come AOX)1 000

InquinantiIdentificazione Valore soglia kg/a 4 - Altri composti organici Benzene, toluene, etilbenzene, xileni (BTEX) Totale (espressi come somma dei singoli composti)200 Difeniletere bromatoTotale (espresso come bromo Br)1 Composti organostanniciTotale (espressi come stagno Sn)50 Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) Somma dei 6 IPA di Borneff5 FenoliTotale (espressi come C)20 NonilfenoloNonilfenolo etossilato e sostanze correlate Carbonio organico totaleespresso come C o COD/ Altri composti CloruriTotale (espressi come Cl ) CianuriTotale (espressi come CN)50 FluoruriTotale (espressi come F)2 000

L’attività svolta nel tuo complesso è compresa in tab (cioè nell’allegato I al d.lgs. n. 372/1999) Il tuo complesso non è IPPC STOP Il censimento non ti riguarda Non devi fare nulla Il tuo complesso è IPPC AVANTI Il censimento ti riguarda Continua a leggere le linee guida Nelle tue emissioni sono presenti gli inquinanti di cui alle tab e a livelli superiori di quelli riportati nelle stesse tabelle Prima dichiarazione 2002: dichiara dati identificativi del complesso IPPC Dichiarazione 2003: dichiara i dati sulle emissioni STOP NO SÌ

1.2.5 Le attività IPPC e non IPPC Se nel complesso IPPC sono svolte più attività IPPC, tutte le attività IPPC devono essere dichiarate. Se nel complesso IPPC oltre alle attività IPPC sono presenti anche attività non IPPC che contribuiscono alle emissioni totali del complesso, il contributo delle attività non IPPC deve essere sottratto dal totale delle emissioni. Se non è possibile valutare il contributo delle emissioni da attività non IPPC (es: perché sono convogliate insieme a quelle da attività IPPC o per altri motivi tecnici) è consentito lasciarle incluse nel dato di emissione totale; in questo caso si deve semplicemente indicare la presenza e la tipologia delle attività non IPPC che contribuiscono all’emissione totale del complesso IPPC. Dichiarazione delle emissioni linee guida – d.m. 23/11/2001

1.2.6 La principale attività IPPC La principale attività IPPC è quella che contribuisce maggiormente alle emissioni. Se nel complesso è svolta una singola attività IPPC, essendo l’unica, è anche la principale. sono svolte più attività IPPC, tra quest’ultime deve essere indicata qual è la principale. Generalmente la principale attività IPPC coincide con la principale attività economica. Se la determinazione della principale attività economica è difficile e/o non risultasse chiara la coincidenza tra principale attività economica e principale attività IPPC, il giudizio di esperti e delle autorità competenti guideranno nella identificazione dell’attività principale. Dichiarazione delle emissioni linee guida – d.m. 23/11/2001

1.2.7 Le sottoliste di inquinanti Nelle tabelle da a sono riportate sottoliste specifiche, che indicano per ciascuna categoria di attività, i principali inquinanti che possono essere presenti nelle emissioni. Le sottoliste sono liste di controllo che devono essere utilizzate come guida per la selezione degli inquinanti da dichiarare.  segue  Dichiarazione delle emissioni linee guida – d.m. 23/11/2001

1.2.7 Le sottoliste di inquinanti E’ responsabilità del dichiarante dichiarare le emissioni di tutti gli inquinanti, ciò non vuol dire che il dichiarante li deve misurare o stimare tutti per sapere se sono presenti o meno nelle emissioni. In base alla conoscenza dei processi svolti nel complesso produttivo, il dichiarante sa se un determinato inquinante è presente o meno nelle emissioni generate dai processi stessi. Solo se ritiene che un certo inquinante sia presente nelle emissioni deve acquisire il dato di emissione e dichiararlo secondo quanto riportato nel paragrafo Conseguentemente la lista degli inquinanti emessi da una attività può anche differire dalle sottoliste, come può avvenire, ad esempio, per l’industria chimica dove grande è la varietà dei processi per la produzione di differenti prodotti. Dichiarazione delle emissioni linee guida – d.m. 23/11/2001

1.2.8 Emissioni in aria L’emissione di un inquinante in aria deve essere dichiarata quando l’emissione totale del complesso IPPC dichiarante è superiore al valore soglia. L’emissione totale deve includere emissioni puntuali (convogliate) e diffuse/non puntuali (non convogliate). E’ richiesto di indicare la tipologia dell’emissione totale dichiarata (emissione puntuale o emissione puntuale + diffusa/non puntuale), anche nel caso in cui non sia possibile eccezionalmente valutare entrambi i contributi. Dichiarazione delle emissioni linee guida – d.m. 23/11/2001

1.2.8 Emissioni in aria L’emissione totale del complesso dichiarante deve essere ripartita tra le attività IPPC sorgenti di emissione svolte nel complesso. Se nel complesso è svolta solo un’attività IPPC, l’emissione totale sarà attribuita tutta all’unica attività IPPC svolta nel complesso. Se nel complesso IPPC sono svolte più attività IPPC, l’emissione totale sarà distribuita tra tutte le attività IPPC sorgenti di emissione. Dichiarazione delle emissioni linee guida – d.m. 23/11/2001

1.2.9 Emissioni in acqua Il complesso IPPC deve dichiarare la presenza o meno di processi di depurazione degli effluenti e l’ubicazione del/i impianto/i di depurazione. Nel caso in cui i reflui o parte di essi siano sottoposti ad un processo di depurazione, il complesso IPPC deve dichiarare se l’impianto di depurazione fa parte: del complesso IPPC dichiarante (depurazione on-site), di un complesso IPPC diverso dal dichiarante (depurazione off-site, altro complesso IPPC) di un complesso non IPPC (depurazione off-site, altro complesso non IPPC) di nessun complesso (depurazione off-site, unità tecnica a sé, depuratore consortile) Dichiarazione delle emissioni linee guida – d.m. 23/11/2001

1.2.9 Emissioni in acqua Le emissioni in acqua sono distinte in scarichi diretti ed indiretti. scarico diretto è lo scarico avviato direttamente al corpo recettore (corso d’acqua) anche dopo eventuale depurazione on-site; scarico indiretto è lo scarico avviato, previo trasferimento tramite fognatura, ad un impianto di depurazione off-site. Dichiarazione delle emissioni linee guida – d.m. 23/11/2001

1.2.9 Emissioni in acqua In riferimento alla tab , l’emissione di un inquinante in acqua deve essere dichiarata quando l’emissione totale del complesso IPPC dichiarante è superiore al valore soglia. Eccezione: Si raccomanda di dichiarare comunque le emissioni di nonilfenolo e pentaclorobenzene provvisoriamente non accompagnati da valori soglia. Dichiarazione delle emissioni linee guida – d.m. 23/11/2001

1.2.9 Emissioni in acqua Per le emissioni in acqua, l’emissione totale da confrontare con il valore soglia è la somma di scarichi diretti e scarichi indiretti. L’emissione totale deve includere emissioni puntuali (convogliate) e diffuse/non puntuali (non convogliate). È richiesto di indicare la tipologia dell’emissione totale dichiarata (emissione puntuale o emissione puntuale + diffusa/non puntuale), anche nel caso in cui non sia possibile eccezionalmente valutare entrambi i contributi. Dichiarazione delle emissioni linee guida – d.m. 23/11/2001

1.2.9 Emissioni in acqua L’emissione totale del complesso dichiarante deve essere ripartita tra le attività IPPC sorgenti di emissione svolte nel complesso. Se nel complesso è svolta solo un’attività IPPC, l’emissione totale sarà attribuita tutta all’unica attività IPPC svolta nel complesso. sono svolte più attività IPPC, l’emissione totale sarà distribuita tra tutte le attività IPPC sorgenti di emissione. Per ogni scarico idrico è inoltre richiesto di comunicare il nome ed il codice del bacino recettore. Dichiarazione delle emissioni linee guida – d.m. 23/11/2001

Misurare, calcolare, stimare Le informazioni quantitative sugli inquinanti presenti nelle emissioni possono essere acquisite attraverso le tre seguenti procedure: Misura, Calcolo e Stima. Qualunque sia la modalità utilizzata per acquisire il dato, il dichiarante deve comunque sempre porre grande attenzione alla qualità dei dati e fornire, secondo le indicazioni delle presenti linee guida, i migliori dati possibili. Si precisa che la qualità e l’accuratezza del dato dichiarato, è responsabilità del dichiarante stesso. La modalità di acquisizione del dato di emissione deve essere indicata accompagnando ciascun dato di emissione dichiarato con la lettera M o C o S a seconda se è stato Misurato, Calcolato o Stimato. Dichiarazione delle emissioni linee guida – d.m. 23/11/2001

Il questionario per la dichiarazione dei dati di emissione è composto di quattro parti, ciascuna costituita da più schede. La PARTE I (schede 1, 2 e 3) riguarda l’identificazione del complesso dichiarante e delle attività IPPC che lo caratterizzano; riguarda inoltre informazioni sulla persona tecnicamente competente che può essere contattata dalle autorità competenti e dall’ANPA in caso di necessità. La PARTE I deve essere compilata da tutti i complessi IPPC dichiaranti. Dichiarazione delle emissioni questionario – d.m. 23/11/2001

La PARTE II (schede 4, 4.1…4.n) del questionario è relativa alle emissioni in aria, totali e ripartite per singole attività IPPC sorgenti delle stesse. La PARTE II deve essere compilata dai complessi IPPC che hanno emissioni in aria da dichiarare. Dichiarazione delle emissioni questionario – d.m. 23/11/2001

La PARTE III (schede 5, 6, 7, 7.1…7.n) è relativa alle emissioni in acqua: situazione depurazione, emissioni totali distinte in scarichi diretti ed indiretti e ripartite per singole attività IPPC sorgenti delle stesse. La PARTE III deve essere compilata dai complessi IPPC che hanno emissioni in acqua da dichiarare. Dichiarazione delle emissioni questionario – d.m. 23/11/2001

La PARTE IV (schede A e B) riguarda i complessi produttivi IPPC che inviano i propri effluenti liquidi, tutti o parte di essi, ad un depuratore esterno che è un’unità tecnica a sé legata da un contratto al complesso dichiarante. Tali complessi produttivi IPPC, dopo aver compilato la parte III del questionario, possono scegliere se compilare o meno la IV parte. La compilazione di questa parte del questionario con informazioni sulle emissioni in uscita dal depuratore esterno permette alla autorità di rendere pubblici solo i dati di emissione in acqua dopo la depurazione esterna. L’adozione di questa opportunità prevede il consenso del gestore del depuratore Dichiarazione delle emissioni questionario – d.m. 23/11/2001

Le informazioni richieste entro un riquadro di colore grigio non saranno rese pubbliche. La dichiarazione deve essere accompagnata da una certificazione da parte di un responsabile della dichiarazione (proprietario o gestore o altro) del complesso dichiarante. Il responsabile della dichiarazione può essere o meno la persona di riferimento. La persona di riferimento è quella tecnicamente competente che, in caso di necessità, può essere contattata dalle autorità competenti e dall’ANPA Dichiarazione delle emissioni questionario – d.m. 23/11/200

Dichiarazione delle emissioni lettera di certificazione del responsabile della dichiarazione Il sottoscritto proprietario/gestore del complesso IPPC sito in via/piazza/località numero civico CAP comune provincia dichiaro che, in base alle mie conoscenze, le informazioni riportate nella dichiarazione sono vere e che i valori dichiarati, prodotti in base ai migliori dati disponibili, sono accurati. Data Firma

Dichiarazione delle emissioni SCHEDA I – Dati identificativi del complesso IPPC dichiarante 1.1 Denominazione della società madre Denominazione del complesso produttivo Indirizzo: via/piazza/località numero civico CAP comune provincia Coordinate geografiche Latitudine Longitudine (con riferimento a Greenwich) Attività economica principale (NACE) Partita IVA e/o codice fiscale del complesso produttivo Numero di impianti Numero di addetti Numero di ore esercizio annue riferito all’attività economica principale Autorità competente Anno di riferimento delle emissioni

Dichiarazione delle emissioni SCHEDA 2 – Attività IPPC Codice IPPCCodice NOSEVolume di produzione Principale attività IPPC (Attività IPPC 1) Attività IPPC 2 Attività IPPC Attività IPPC n

Dichiarazione delle emissioni SCHEDA 3 – Persona di riferimento 3.1 Nome e Cognome Posizione professionale nell’impresa Indirizzo (scrivi solo se differente dall’indirizzo dello stabilimento dichiarante) via/piazza/località numero civico codice postale la provincia seleziona il comune Telefono Fax

La dichiarazione delle emissioni in aria prevede la compilazione di una o più schede, in base al numero di attività IPPC sorgenti di emissioni in aria. Per ogni inquinante presente, nella prima scheda (scheda 4) dichiarare le emissioni totali in aria del complesso dichiarante se superiori al corrispondente valore soglia riportato nella scheda stessa. Per gli inquinanti non presenti nelle emissioni o presenti ma le cui emissioni sono inferiori al valore soglia corrispondente non deve essere dichiarato nulla. Dichiarazione delle emissioni le emissioni in aria

Eccezioni: gli impianti di combustione con potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW che ricadono sotto l’applicazione della Direttiva 88/609/CEE e che rientrano nella categoria IPPC 1.1, devono dichiarare l’emissione di anidride solforosa e di ossidi di azoto anche se inferiori al valore soglia riportato in Tab ; in caso di presenza di selenio e di policlorobifenili negli effluenti gassosi, si raccomanda di dichiarare l’emissione degli inquinanti, anche se provvisoriamente non accompagnati da indicazioni per l’identificazione e da valori soglia. In caso di dichiarazione dell’emissione degli IPA totali, indicare l’emissione annuale del benzo(a)pirene. In caso di dichiarazione dell’emissione del cromo totale, indicare l’emissione annuale del Cromo VI. Dichiarazione delle emissioni le emissioni in aria

Se le emissione totali in aria del complesso dichiarante provengono tutte da un’unica attività, che è ovviamente anche la principale attività IPPC, è sufficiente compilare la scheda 4. Se le emissioni in aria del complesso dichiarante provengono da due o più attività IPPC è necessario ripartire le emissioni totali del complesso dichiarante riportate in scheda 4 tra tutte le attività IPPC sorgenti. In questo caso, dopo la scheda 4, compilare tante schede (scheda 4.1, 4.2,…. 4.n) quante sono le attività sorgenti delle emissioni in aria. Dichiarazione delle emissioni le emissioni in aria

Nella scheda 4.1 riportare la quota di emissioni in aria proveniente dalla principale attività IPPC. Nelle schede successive alla 4.1 riportare le quote di emissioni in aria provenienti dalle altre attività IPPC svolte nel complesso dichiarante e sorgenti di emissioni in aria. Ovviamente per ciascun inquinante la somma delle emissioni dichiarate nelle schede dalla 4.1 alla 4.n deve coincidere con il valore riportato in scheda 4. Dichiarazione delle emissioni le emissioni in aria

Dichiarazione delle emissioni SCHEDA 4 – Emissioni totali in aria del complesso dichiarante INQUINANTI Valore soglia Unità di misura Emissione Procedura di determinazi one M/C/S Tipologia di emissione P o P+D 1 - Convenzionali e gas serra (11) 1. Metano (CH 4 )100t/a 2. Monossido di carbonio (CO)500t/a 3. Biossido di carbonio (CO 2 )100000t/a 4. Idrofluorocarburi (HFC)100kg/a 5. Protossido di azoto (N 2 O)10t/a 6. Ammoniaca (NH 3 )10t/a 7. Composti organici volatili non metanici (COVNM) 100t/a 8. Ossidi di azoto (NO X )100t/a 9. Polifluorocarburi (PFC)100kg/a 10. Esafluoruro di solfo (SF 6 )50kg/a 11. Ossidi di solfo (SO X )150t/a

La dichiarazione delle emissioni in acqua prevede la compilazione di più schede in base al numero di attività IPPC sorgenti di emissioni in acqua. Nella scheda 5, riportare informazioni sulla presenza o meno di processi di depurazione degli effluenti e sull’ubicazione del/degli eventuale/i impianto/i di depurazione. Rispondere “a” alla domanda 5.2, se il complesso dichiarante ha più depuratori interni che lavorano in parallelo e rispondere “b”, se il complesso dichiarante utilizza, per la depurazione esterna, più depuratori esterni che lavorano in parallelo. Nella scheda 6, per ogni inquinante presente, dichiarare l’emissione totale in acqua del complesso IPPC dichiarante se superiore al valore soglia corrispondente riportato nella stessa scheda 6 e ripartita in scarico diretto ed indiretto. Dichiarazione delle emissioni le emissioni in acqua

Eccezioni: in caso di presenza di pentaclorobenzene e di nonilfenolo negli effluenti acquosi, si raccomanda di dichiarare l’emissione degli inquinanti, anche se provvisoriamente non accompagnati da indicazioni per l’identificazione e da valori soglia in caso di dichiarazione dell’emissione del cromo totale, indicare l’emissione annuale del Cromo VI in caso di dichiarazione dell’emissione dei composti organostannici totali, indicare l’emissione annuale dei composti del tributilstagno e del trifenilstagno. Dichiarazione delle emissioni le emissioni in acqua

Se le emissione totali in acqua del complesso dichiarante provengono tutte da un’unica attività IPPC è sufficiente compilare le schede 5 e 6. Se le emissioni in acqua del complesso dichiarante provengono invece da due o più attività IPPC è necessario ripartire le emissioni totali del complesso dichiarante riportate in scheda 6 fra tutte le attività IPPC sorgenti. In questo caso dopo le schede 5 e 6 compilare tante schede successive (scheda 6.1, 6.2,… 6.n) quante sono le attività sorgenti delle emissioni in acqua. Dichiarazione delle emissioni le emissioni in acqua

Nella scheda 6.1 riportare la quota di emissioni in acqua proveniente dalla principale attività IPPC. Nelle successive schede 6.1… 6.n riportare le quote di emissioni in acqua provenienti dalle altre attività IPPC svolte nel complesso dichiarante e sorgenti di emissioni in acqua. Ovviamente per ciascun inquinante la somma delle emissioni dichiarate nelle schede da 6.1 a 6.n deve coincidere con i valori riportati in scheda 6. Dichiarazione delle emissioni le emissioni in acqua

Dichiarazione delle emissioni SCHEDA 5 – Situazione depuratore 5.1 Gli scarichi in acqua sono sottoposti ad una fase di depurazione prima di essere sversati in acqua? (Scegliere una delle seguenti risposte, mettendo una crocetta in caso affermativo) a. NO ڤ b. SI ڤ c. in parte SI e in parte NO ڤ In caso di risposta a 5.1.a passare direttamente alla scheda successiva 6; in caso di risposta a 5.1.b o 5.1.c rispondere alla domanda successiva. 5.2 L’impianto/i di depurazione è/sono interno/i o esterno/i al complesso dichiarante? (Scegliere una delle seguenti risposte, mettendo una crocetta in caso affermativo) a. Depuratore interno ڤ b. Depuratore esterno ڤ c. Depuratore interno ed esterno ڤ In caso di risposta a 5.2.a passare direttamente alla scheda successiva 6; in caso di risposta a 5.2.b o 5.2.c rispondere alla domanda successiva. 5.3 Qual è l’ubicazione del depuratore esterno? (Scegliere una delle seguenti risposte, mettendo una crocetta in caso affermativo) a. Fa parte di complesso IPPC diverso dal dichiarante ڤ b. Fa parte di un complesso non IPPC ڤ c. Non fa parte di nessun complesso, è un’unità tecnica a sè (consortile) ڤ

Dichiarazione delle emissioni SCHEDA 5 – Emissioni totali in acqua del complesso dichiarante Inquinanti Valore soglia Unità di misura Emissione Proced ura di determ Tipolo gia di emissi one Totale Scaric o diretto Scaric o indir. M/C/SP o P+D 1 - Nutrienti (2) 1. Azoto50t/a 2. Fosforo5 000kg/a 2 - Metalli e composti (8) 3. Arsenico (As) e composti5kg/a 4. Cadmio (Cd) e composti5kg/a 5. Cromo (Cr) e composti50kg/a* 6. Rame (Cu) e composti50kg/a 7. Mercurio (Hg) e composti1kg/a 8. Nichel (Ni) e composti20kg/a 9. Piombo (Pb) e composti20kg/a 10. Zinco (Zn) e composti100kg/a