L’iniziativa procedimentale comporta l’obbligo di procedere l’obbligo di provvedere: a) obbligo di provvedere con un provvedimento espresso b) obbligo di provvedere nel termine
Ogni procedimento deve essere concluso entro il termine previsto dalle normazioni di settore, o dalle singole pa con atto regolamentare per ciascun tipo di procedimento di loro pertinenza, o, in mancanza di tali disposizioni di settore, entro 90 giorni.
L’inadempimento all’obbligo di procedere Conseguenze di ordine penale (art. 328 c.p): punito il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che entro 30 gg. dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie un atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del suo ritardo Conseguenze di ordine amministrativo: azione di responsabilità davanti alla Corte dei Conti Conseguenze di ordine civile: comportamento omissivo che cagiona un danno dà luogo a responsabilità civile (art. 25 T.U.imp.civ.stat.) Conseguenze di tipo organizzatorio: sostituzione
L’inadempimento all’obbligo di provvedere nel termine: Conseguenze di ordine penale (art. 328 c.p.) Conseguenze di ordine amministrativo Conseguenze per quanto riguarda la tutela giurisdizionale amministrativa: silenzio inadempimento
Silenzio-inadempimento L’inerzia equivale ad un inadempimento dell’amministrazione. Essa costituisce un mero fatto
Il ricorso contro il silenzio inadempimento (art. 2, comma 5, legge n. 241/90) Il silenzio inadempimento può essere impugnato senza il filtro della diffida a provvedere dopo che è decorso il termine entro il quale deve concludersi il procedimento, fino a che duri l’inadempimento dell’amministrazione e comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento Il giudice amministrativo, accertato l’obbligo di provvedere, stabilisce termini e modalità cui la pa è vincolata (art. 21 bis della legge Tar)
In determinati casi l’inerzia della pa acquista contenuto decisorio, il quale è identificato nel contenuto dell’istanza quale determinato dallo stesso soggetto interessato In tali casi si parla di SILENZIO ASSENSO
Nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell’amministrazione competente equivale ad accoglimento della domanda, se l’amministrazione, entro il termine per la conclusione del procedimento, non comunica il diniego o indice una conferenza di servizi (nuovo testo dell’art. 20, comma 1, legge n. 241/90, come riformulato dalla legge n. 80/2005)
Questa regola NON trova applicazione per gli atti e per il procedimenti che riguardano il patrimonio culturale o paesaggistico, l’ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza o l’immigrazione, la salute e l’incolumità pubblica ai casi in cui la normativa comunitaria impone l’adozione di provvedimenti amministrativi formali ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell’amministrazione come rigetto dell’istanza ulteriori eccezioni possono essere introdotte con dPR
Il silenzio assenso è un meccanismo che può essere adottato solo nei procedimenti ad istanza di parte e a contenuto discrezionale molto limitato (p.e. nel caso di opere di recupero abitativo di edifici preesistenti o di opere di trasformazione territoriale di rilievo minore)
La dichiarazione di inizio attività (DIA) (nuovo testo dell’art. 19 della legge n. 241/90, come riformulato dalla legge n. 80/2005) è un istituto in parte assimilabile a quello del silenzio assensoù Sono entrambi strumenti di semplicazione dell’azione amministrativa
Quando l’esercizio di un’attività privata è subordinato ad autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, e il rilascio di tali atti di assenso “dipenda esclusivamente dall’accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale” e “non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi”
Il consenso della pa “è sostituito da una dichiarazione dell’interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste”
Questa regola NON trova applicazione per gli atti e per il procedimenti che riguardano la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l’immigrazione, l’amministrazione della giustizia, l’amministrazione delle finanze, la tutela della salute e della pubblica incolumità, il patrimonio culturale e paesaggistico, nonché per gli atti imposti dalla normativa comunitaria
La dia è un meccanismo che può essere adottato solo nei casi di totale assenza di discrezionalità amministrativa e di potere di valutazione tecnica
Mentre nei casi di silenzio assenso il privato soddisferà la propria pretesa solo dopo lo scadere del termine per il perfezionamento del silenzio assesso Nei casi di DIA il privato ha la possibilità di dare inizio all’attività per effetto di una sua mera comunicazione