8. Le regole della partecipazione a livello statale: b) Le Autorità indipendenti.

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8. Le regole della partecipazione a livello statale: b) Le Autorità indipendenti

LA CONSULTAZIONE NELL’ATTIVITA’ NORMATIVA DELLE AUTORITA’ INDIPENDENTI LA PARTECIPAZIONE COME SURROGATO DELLA RAPPRESENTANZA POLITICA? LA PARTECIPAZIONE COME FATTORE LEGITTIMANTE DEL POTERE NORMATIVO DEI NUOVI ORGANISMI?

LA DISCIPLINA DELLA CONSULTAZIONE PER LE AUTORITA’ INDIPENDENTI: UN’ECCEZIONE “SEMI-VIRTUOSA” Art. 12 legge n. 223/2003 (legge di semplificazione per il 2001) “Le autorità amministrative indipendenti, cui la normativa attribuisce funzioni di controllo, vigilanza o regolatorie, si dotano, nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti, di forme o metodi di analisi dell’impatto della regolamentazione per l’emanazione di atti di competenza e, in particolare, di atti amministrativi generali, di programmazione o pianificazione, e, comunque, di regolazione”.

 RILEVANZA ASSUNTA DALLA REGOLAZIONE INDIPENDENTE  ESIGENZA DI SOTTOPORRE A VALUTAZIONE DI IMPATTO TUTTE LE REGOLAZIONI GENERALI RILEVANTI, INDIPENDENTEMENTE DALLA NATURA DEL REGOLATORE SUPERAMENTO DEL LIMITE POSTO DALL’ART. 13 LEGGE N. 241/1990

CONSOB - IL LEGISLATORET.U. intermediaz. Finanz. (1998): “Procedure consultive” LA CONSOB: Documento di consultazione Esito della consultazione - IL LEGISLATORElegge 262/2005 (tutela del risparmio): “Obbligo di consultazione” LA CONSOB : Regolamento attuativo di disciplina delle procedure consultive

ISVAP Art. 191 Codice delle assicurazioni private 2005: “I regolamenti dell’Isvap sono adottati nel rispetto di procedure di consultazione aperte e trasparenti che consentano la conoscibilità della normativa in preparazione e dei commenti ricevuti anche mediante pubblicazione sul sito internet dell’Istituto. All’avvio della consultazione l’Isvap rende noto lo schema del provvedimento ed i risultati dell’analisi relativa all’impatto della regolamentazione”.

AGCOM L’AGCOM: Regolamento n. 278/1999 Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell’ambito di ricerche e indagini conoscitive IL LEGISLATORE: Codice delle comunicazioni elettroniche (2003) obbligo di consultazioni per “provvedimenti che abbiano un impatto rilevante sul mercato di riferimento” L’AGCOM:Regolamento n. 453/2003 Procedura di consultazione obbligo di consultazione anche quando “la funzione di regolazione è destinata a tradursi in disposizioni di carattere normativo o a contenuto generale”

AEEG Delibera n. 58/2005: Linee guida sull’introduzione dell’analisi di impatto della regolazione PIANO DI CONSULTAZIONE: I^ fase: rilevare le esigenze dei destinatari rispetto ad alcune ipotesi di intervento II^ fase: raccogliere opinioni sulle opzioni individuate e i loro effetti III^ fase: raccogliere osservazioni sull’opzione scelta

Delibera n. 223/2005: avviamento di una fase di sperimentazione con durata triennale ( ) Delibera n. 39/2005: Guida per la sperimentazione dell’Air nell’AEEG - Unità di impatto regolatorio: assistenza alle Direzioni nello svolgimento dell’Air e verifica dell’esatta applicazione delle indicazioni contenute nella Guida; - Nucleo Air: verifica semestrale della sperimentazione

Delibera n. 46/2008: Guida per l’Analisi di impatto della regolazione nell’AEEG “MESSA A REGIME” DELL’AIR - Flessibilità - Processualità - Programmazione - Selettività

Consultazioni: - Nella fase iniziale, in merito alle varie opzioni regolatorie prospettate - In una fase più avanzata, in merito allo schema di provvedimento finale che presumibilmente verrà adottato (v. in particolare Allegato 2 alla Guida)